Articolo 842 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 841Articolo 848
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16 luglio 2016
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28 agosto 2022
Art. 842. Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma 1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. 2. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. 3. I volontari in ferma prefissata ((triennale)) sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale. 3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3-ter. I volontari in ferma prefissata ((triennale)) sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022