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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1272/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall' avv. to BARRETTA ELENA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
Controparte_1
,
[...]
Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 i ricorrenti esponevano di essere dipendenti della convenuta con la qualifica di infermieri professionali.
Rappresentavano di essere stati sempre assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali, per i quali avrebbero avuto diritto alla retribuzione prevista per lavoro straordinario festivo o al riposo compensativo. come da allegati prospetti riepilogativi delle presenze in servizio.
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività lavorativa prestata durante i giorni festivi infrasettimanali negli anni specificati nei singoli conteggi (che fanno parte integrante del presente atto) e, per l'effetto,
b) condannare l Controparte_1
, in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della
[...] somma lorda complessiva di € 5.063,33, di cui: Euro 1.959,08 in favore della SI.ra , Euro 2.560,72 in favore del SI. Parte_2 Controparte_2
, Euro 543,53 in favore della SI.ra , a titolo di compensi
[...] Parte_3 per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi”.
L' non si costituiva. Occorre, pertanto, dichiararne la Controparte_1 contumacia. Nelle note di trattazione scritta, i ricorrenti deducevano di aver ricevuto con la busta paga di luglio 2025 il pagamento della sorta capitale in loro favore.
Chiedevano pertanto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con condanna della convenuta alle spese processuali,
Sulle conclusioni del procuratore di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 1.10.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'eSIenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorte capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Al fine poi di stabilire il riparto delle spese giudiziali, deve tenersi conto tanto del recente orientamento consolidatosi in seno alla Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata - cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato melius re perpensa - quanto del comportamento extraprocessuale serbato dalla parte convenuta, che ha provveduto alla corresponsione della somma dovuta ai ricorrenti immediatamente dopo la diffida e la proposizione della domanda giudiziale da parte degli stessi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, le spese del giudizio devono essere poste nella misura della metà a carico dell'Ente ospedaliero, rimanendo compensate tra le parti per il loro residuo ammontare.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l Controparte_1
al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano
[...] per intero in euro 1.886,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino