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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 1.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3860/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Squillante Parte_1
Alessandro
RICORRENTE
E
, CP_1 Controparte_2
. ,
[...] Controparte_3 CP_4
, IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI ,
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Giordano Maria e D'Inverno Antonio
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022 il ricorrente in epigrafe premetteva di: essere laureato in “Sociologia Comunicazioni e presso l'Università degli Studi di CP_5
Napoli Federico II;
di essere stato assunto a seguito di un colloquio a luglio 2019 dal sig. affinchè lavorasse alle sue dipendenze, come persona di sua fiducia e CP_6
quale impiegato addetto a compiti e funzioni di contenuto operativo - gestionale - amministrativo, nell'ambito di plurime attività imprenditoriali dal medesimo esercitate nel settore della produzione, acquisto, approvvigionamento, erogazione e commercio di energia elettrica e gas, nonché nel settore finanziario e dei servizi a quest'ultimo connessi (attività di informazione dei consumatori circa i loro diritti e di tutela degli stessi, attività di consulenza e supporto a persone fisiche e giuridiche nella negoziazione di accordi transattivi stragiudiziali con i rispettivi creditori e debitori, attività di call center) attraverso una serie di società, costituite in epoche diverse nell'arco del periodo di tempo dal 2008 al 2020 e tutte con sede legale e operativa in Pomigliano D'Arco, in cui rivestiva la carica di amministratore unico o comunque da egli stesso gestite di fatto,
[... ovvero la sede legale in via Impero n. 10; NT
sede legale in via Mauro Controparte_8
Leone n. 59; la sede legale in via Luraghi snc, Consorzio Controparte_3
“Il Sole”; (già , sede legale in via RO Controparte_9
Mauro Leone n. 59; che egli aveva già maturato precedenti esperienze lavorative quale responsabile della comunicazione, social media manager (gestione del profili social dell'azienda e dell'attività relativa al web), web marketing (pubblicità sul web e comunicazione), lead generation (attività di acquisizione contatti dei potenziali clienti) e formatore (formazione operativa delle risorse umane); che il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data 02.10.2019 mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time di 32 ore settimanali e inquadramento nel 5° livello del
CCNL Commercio quale “addetto alle attività amministrative”, alle dipendenze della
(denominazione variata poi in il 18.11.2020), in Controparte_9 RO
nome della quale risultano pure emessi statini paga;
che il rapporto di lavoro cessava in data 31.01.2022, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che le direttive venivamo impartite da , al quale e doveva rivolgersi per CP_6
qualsivoglia occorrenza lavorativa;
in caso di permessi da chiedere per necessità personali, il ricorrente doveva comunque preventivamente chiedere l'autorizzazione ad assentarsi, così come allo stesso doveva giustificare eventuali assenze, anche per malattia o ritardi;
che egli ha reso la propria prestazione lavorativa subordinata dapprima presso gli uffici aziendali in Pomigliano d'Arco alla via Luraghi;
che a far data dal marzo 2020 ha poi lavorato in smart working, a causa della notoria situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da OV19; che successivamente, con lettera del 30.04.2021, gli veniva comunicata la sospensione dell'attività lavorativa e la sua collocazione in Cassa Integrazione guadagni in deroga, ai sensi della vigente legislazione emergenziale sanitaria, dal 03.05.2021 al 19.11.2021; periodo poi Part prorogato sino al 31.12.2021; che prima della cessazione del periodo di , all'incirca nel mese di settembre 2021 il comunicò a tutti i dipendenti, attraverso le CP_6
abituali piattaforme informatiche, che la sede delle attività lavorative era stata nel trasferita nell'edificio di via Mauro Leone n. 59, Pomigliano d'Arco, in un ampio immobile di circa 200 mq composto da cinque vani;
che gli ricominciava lavorare in presenza a gennaio 2022 ; che in tale nuova sede di lavoro vi era l'ufficio personale di
, in un'altra stanza si svolgevano le attività della CP_6 Controparte_2 semplificata” (costituita in data 11.11.2020 ed in precedenza svolte dalla
[...]
) in cui lavoravano la moglie del , NT CP_6 CP_10
, suo nipote e l' impiegata amministrativa;
in un'altra
[...] Persona_1 Parte_3
stanza lavoravano le operatrici telefoniche del call center (tra cui si possono indicare
, , , Parte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , ), che operavano promiscuamente Persona_5 Persona_6 Persona_7
sia per semplificata, che per semplificata che per Controparte_2 CP_3
in un'altra stanza ancora lavoravano il ricorrente ed il dipendente RO
; nella quinta stanza operava il back-office della con le Testimone_1 CP_3
lavoratrici e . Tes_2 Testimone_3
Deduceva altresì, di aver svolto le mansioni di impiegato/responsabile, occupandosi, anche in condizioni di autonomia operativa, di attività amministrative - operative - gestionali e nel dettaglio: in riferimento alla attività esercitata dalla RO
si era occupato della gestione telefonica delle richieste provenienti dai clienti;
della fatturazione e spedizione delle bollette gas e luce;
dell'aggiornamento e della produzione dei listini di vendita;
di sollecito insoluti;
della gestione della pagina web della società; della produzione di materiale informativo;
dell'accoglienza clienti negli uffici;
della gestione dei rapporti con le dogane intranazionali, con le autorità dell'energia (es. ARERA, Mercato di maggiore tutela) e con gli agenti che operavano in
Campania; - in riferimento alla attività esercitata dalla semplificata si era CP_3
dedicato a : compiti di Social Media Manager, ovvero di gestione della pagina social di questa azienda su Facebook e delle attività sul web, quali la gestione del sito, campagne sponsorizzate per l'acquisizione dei nominativi di potenziali clienti, produzione di contenuti informativi;
compiti di ricerca e selezione del personale, provvedendo anche a tenere i colloqui con i candidati;
compiti di formazione e gestione delle risorse umane, compresa la produzione del materiale formativo (brochure, questionari, dispense etc.) da consegnare ai colleghi e ai nuovi assunti;
contatti con i clienti per raccogliere i mandati e la documentazione relativa ai ricorsi da proporre in via giudiziaria per ottenere i rimborsi nei confronti delle banche, che provvedeva poi ad inviare agli studi legali convenzionati di Roma e Palermo;
in riferimento alla attività esercitata da Controparte_2
semplificata aveva svolto: compiti di formazione delle operatrici e degli agenti in ordine alla vendita del prodotto finanziario “cessione del quinto” e per quanto riguarda i processi di comunicazione verso i clienti, potenziali e già acquisiti, compresa la produzione di materiale formativo;
compiti di gestione delle risorse umane, in ordine, ad esempio, alle richieste per giorni di permesso e ferie, alle comunicazioni di malattie;
produzione di materiale pubblicitario;
gestione dei rapporti con i clienti, occupandosi delle loro richieste ed esigenze.
Aggiungeva di aver lavorato per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con un'ora di spacco, percependo a titolo di retribuzione dal
09.07.2019 allo 01.10.2019 la somma di € 1.300,00; dal 02.10.2019 al 31.01.2022 la retribuzione indicata nelle buste paga allegate (cfr. all. 7).
Lamentava di aver goduto solo di sette giorni di ferie nel 2019, di ventuno giorni nel
2020 e di venti giorni nel 2021, retribuite sulla base della paga di fatto;
di aver percepito la 13ma e la 14ma mensilità sulla base della paga di fatto;
di non aver mai goduto dei permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva e che all'atto della risoluzione del rapporto non aveva percepito la retribuzione del mese di gennaio 2022, né il TFR, né l'indennità di mancato preavviso.
Con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ne eccepiva la nullità, l'inefficacia ed in ogni caso l'illegittimità in quanto privo di giustificato motivo oggettivo ed in contrasto con tutta la normativa a tutela dei diritti del lavoratore, per le ragioni illustrate diffusamente in ricorso.
Tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Nola Sezione Lavoro al fine di : 1) dichiarare la nullità di ogni atto o patto eventualmnte sottoscritto dal ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, importante rinunzie e/o transazioni ovvero dallo stesso sottoscritto senza essere stato messo in condizione di poterne conoscere il contenuto;
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, ovvero tra chi dei convenuti sarà riconosciuto quale effettivo datore di lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, di carattere unitario e continuativo, a far data dal 09.07.2019 e sino alla data del licenziamento del
31.01.2022; 3) per l'effetto, in relazione alle mansioni svolte e agli orari di fatto osservati dal ricorrente, ed in applicazione dell'invocato C.C.N.L. del settore, dichiarare l'attribuzione al ricorrente della qualifica di III livello della stessa contrattazione collettiva o di quella che l'illustre Giudicante riterrà confacente 4) in conseguenza di tanto, condannare il convenuto in proprio e le società CP_6
convenute, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti protempore,, in solido tra loro, ovvero chi tra i convenuti verrà riconosciuto quale unico titolare del rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero ancora ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 17.205,73 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare anche all'esito di una eventuale ctu contabile, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, oltre svalutazione ed interessi legali, da calcolarsi ex art. 1284,
4° co. C.C. dalla domanda giudiziale, sulle somme via via rivalutate, dal dì di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
5) con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente secondo il parametro retributivo ordinario dovuto al lavoratore alla stregua del richiesto inquadramento contrattuale;
6) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in quanto privo di giustificato motivo oggettivo ed in contrasto con la normativa a tutela dei diritti del lavoratore, per tutti i motivi esposti al capo C) della narrativa che precede e per l'effetto condannare la in persona RO
del legale rapp.te pro-tempore ovvero chi tra i convenuti verrà riconosciuto quale unico titolare del rapporto di lavoro per cui è causa alla riassunzione del ricorrente o al pagamento in suo favore del risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 L. 604/66, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario 15%, oltre CPA ed IVA, secondo i parametri inderogabili stabiliti con D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio , CP_6
nonché semplificata, semplificata e Prestita il RO CP_3 CP_2 semplificata eccependo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi
[...]
diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
All'udienza del 14.5.2024 vista la domanda di regolarizzazione contributiva avanzata dalla parte ricorrente veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti
CP_1 dell' . CP_1 Si costituiva in data 5.6.2024 l' chiedendo - in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza regolarizzazione contrattuale e per un monte orario differente da quello contrattuale - la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali , con condanna al pagamento delle spese di lite.
Raccolto il libero interrogatorio delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, escussi due testi all'udienza del 14.1.2025, fatti rielaborare i conteggi dalla parte ricorrente il
GL all'udienza del 1.4.2025 decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere evidenziato che non è stata specificamente formulata in ricorso una domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le diverse società convenute in giudizio (cfr. conclusioni del ricorso) . In particolare , nell'atto introduttivo- anche nella parte in diritto (cfr. lettera A pag 6-7)- manca un espresso riferimento espresso ad un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato del ON.
Fermo tale assorbente rilievo, si osserva che da ormai molti anni la Corte Suprema si è occupata della problematica della “unicità del fronte datoriale”, affermando il principio che la disciplina legislativa inerente l'attività di società tra loro collegate, desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo, di per sè, "un valore giuridicamente unificante",sicché dall'unitarietà economica del gruppo non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi attinenti al rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990 n.2831: Cass. 9 novembre 1992 n. 10053; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261).
La medesima giurisprudenza ha, peraltro, fatto sempre salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ad es, ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit., Cass. 12 marzo
1996 n.2008), ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1 della legge 23ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale edeffettivo destinatario della prestazione lavorativa, (cfr. al riguardo Cass. 12 agosto 1992 n.9517, Cass. 8 agosto 1987 n. 6848): fattispecie tutte che abbisognano però di una specifica prova perché dirette ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alladistinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società,
e perché dirette a far valere, a fronte dell'"apparenza" giuridica, una diversa realtà di fatto (Cass., 1.11.1999, n.
12492).
Pertanto, con orientamento prevalente, da tempo la Suprema Corte sanziona la condotta delle imprese facenti parte di un gruppo ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit.,
Cass.12 marzo 1996 n. 2008); ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa;
o ancora una gestione organizzativa unitaria dell'attività imprenditoriale per fini elusivi dei diritti riconosciuti ai lavoratori (ad es., ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato), rivelata da precisi indici: “..Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha precisato che tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo eil correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dellevarie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato econtemporaneamente in favore dei vari imprenditori “(cfr. Cass. civ., sez. lav.,
31.07.2017, n.19023; Cass. civ., sez. lav., 31.05.2017, n. 13809; Cass. civ., sez. lav.,
20.12.2016, n. 26346; per fattispecie in materia di licenziamento, Cass. Sez lav. n. 798 del 16.1.14; Cass. 12.02.2013, n.3482; Cass. 9.12.2009, n. 25763).
Dunque, per ritenere un unico rapporto di lavoro nonché un unico centro di impuazione soggettivo di interessi non è sufficiente che, come eventualmente documentato dalle visure camerali, la persona dell'Amministratore sia sempre la medesima bensì, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, occorre verificare che oltre ad una commistione di titolarità giuridica nelle varie società, vi sia una effettiva operatività congiunta delle stesse, ovvero, si risulti realizzata, in concreto, una artificiosa frammentazione dell'unica attività tra le varie società.
Sulla base di detti principi di diritto, costituiva onere della ricorrente dedurre e allegare,prima ancora che provare, che tra le società convenute pur formalmente distinte, sussisteva una stretta connessione funzionale, ovvero modalità operative fondate sulla unicità della struttura amministrativa-finanziaria e sulla utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari di distinte imprese
Tanto non è accaduto nel caso concreto, la parte ricorrente non avendo adeguatamente adempiuto agli onere di allegazione, prima che prova, a proprio carico.
Invero, senza dedurre la sussistenza di un centro di imputazione giuridica tra le varie società convenute laparte ricorrente si è limitata a sostenere in ricorso che tutte queste società erano riferibili alla persona di il quale rivestiva, in esse CP_6
partecipazioni e cariche sociali. Ritiene il Tribunale allora che, avuto riguardo alla prospettazione di cui al ricorso, alle società convenute al più potrebbe attagliarsi la definizione unitaria di “gruppo” solo sotto l'aspetto “statico” degli assetti proprietari delle partecipazioni azionarie o delle posizione di amministrazione, facenti capo al medesimo soggetto. Quanto invece alla integrazione “dinamica” tra le attività esercitate dalle singole imprese, si osserva che le società convenute non hanno il medesimo oggetto sociale, alcune di esse operando nel settore dell'approvvigionamento , erogazione e commercio dell'energia elettrica e gas ed altre nel settore finanziario.
Inoltre, le deduzioni circa un unitario coordinamento gestionale-finanziario delle stesse appaiono scarne .
In ogni caso, non risulta dedotta e illustrata in ricorso: a) l'unicità della struttura amministrativa, non avendo trovato allegazione la circostanza che ciascuna società convenuta non avesse la propria autonomia decisionale ed operativa, nel senso che tutti i beni aziendali erano – in realtà – a disposizione del gruppo indistintamente;
b) il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, nel senso che le società predette non avessero in dotazione autonome risorse patrimoniali e/o di cassa;
c) la stretta connessione funzionale tra le imprese, e cioè l'orientamento dell'attività di ciascuna di esse al perseguimento di un obiettivo comune, estrinsecantesi nella commistione tra i beni e i dipendenti, utilizzati promiscuamente in funzione di uno scopo operativo unitario;
d) l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari di distinte imprese, fatta eccezione per le operatrici del call center e del ricorrente, non è stata dedotta tale promiscuità.
Anche per quanto concerne gli uffici ove erano ubicate le sedi legali delle società convenute, la dedotta coincidenza di tali locali non appare di per sé circostanza dirimente al fine di considerare la promiscuità dell'attività lavorativa prestata dai rispettivi dipendenti, assumendo tale circostanza una valenza neutra. Anzi in ricorso (cfr pag. 4) viene riportato che ogni stanza dell'unico immobile costituente sede legale era destinata allo svolgimento di una specifica attività, rientrante nell'oggetto sociale di ciascuna società convenuta, con il relativo personale. Allo stesso modo, gli elementi attinenti alla proprietà delle quote o azioni ed alla rappresentanza delle società rimangono del tutto neutri, laddove non risulti riscontrata la confusione nei crediti e debiti, l'insussistenza di una contabilità separata e di conti bancari autonomi, la promiscua utilizzazione di dipendenti dell'una nell'altra e viceversa.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e considerato che dagli atti emerge che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente si è formalmente instaurato con Viva
Energia, poi divenuta semplificata va dichiarato il difetto di RO
legittimazione passiva delle altre società convenute diverse da quest'ultima, nonché di
. CP_6
Tanto acclaro, dalla documentazione in atti (contratto di assunzione del 2.10.2019) appare dimostrato che il ricorrente è stato assunto dalla Viva Energia poi divenuta semplificata e che tale rapporto è cessato in data 31.01.2022, a seguito RO
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con inquadramento nel livello V del
CCNL Confcommercio Terziario ed orario part- time pari a 32 ore settimanali.
La parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto la retrodatazione di tale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allegando di aver lavorato alle dipendenze di tale società sin data 09.07.2019, svolgendo mansioni riconducibili al livello III del summenzionato CCNL ed osservando un orario di lavoro full-time, pari a 40 ore settimanali, prestando attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa per il pranzo.
Orbene, le prove testimoniali raccolte consentono di ritenere solo parzialmente provati gli assunti attorei.
Invero, il primo teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di Testimone_4
da gennaio 2020 a gennaio 2021, che il ricorrente si occupava della RO
gestione del personale e più precisamente teneva i colloqui ai fini delle assunzioni del personale, si occupava della gestione commerciale per tutte e tre le società convenute e gestiva la pagina Web unitamente ad altro collega . Testimone_1
Il teste non ha ben ricordato la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, ancorandola dubitativamente ad un anno prima dell'instaurazione del suo rapporto di lavoro, né la data di cessazione collocandola nel gennaio 2021 o forse quale mese dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro. Ha riferito che da febbraio 2020 a maggio 2020 tutti i dipendenti hanno lavorato in smart working, riprendendo a lavorare in presenza nei mesi estivi. Ha dichiarato che da settembre /ottobre 2020 talvolta lavoravano in presenza, altre volte in smart-working . Ha dichiarato che l'orario di lavoro in presenza era dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa per il pranzo e che anche il ricorrente, con il quale lavorava nella stessa stanza, osservava il medesimo orario di lavoro . Ha precisato che il ricorrente si occupava principalmente del rilancio della , per la Progens rl curava la selezione del personale e l'attività RO
commerciale , mentre il teste non è stato in grado di riferire quale attività in concreto il ricorrente espletava per la Prestita srls. Ha affermato che le direttive venivano impartite da e che nell'anno 2020 ha goduto di circa due/tre settimana di ferie. CP_6
Il secondo teste , dipendente della dal 2017 al dicembre del Testimone_1 CP_3
2022, ha riferito che in qualità di informatico si occupava dei software gestionali della
, della gestione del sito web soltanto sotto la veste grafica e formale. Ha Parte_5
dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare verso la fine dell'anno 2018 fino a gennaio 2021.
Orbene, tali deposizioni si reputano attendibili in quanto rese da soggetti che hanno lavorato insieme al ricorrente e non hanno attualmente rapporti di dipendenza con nessuna delle società resistenti.
Tuttavia, con riferimento alla retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alla data del 09.07.2019 le dichiarazioni rese da tali testi sono estremamente imprecise. Infatti, il primo teste ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente ad un anno prima del suo, ovvero a gennaio 2019 in contrasto con le allegazioni attoree, così come ha errato anche nella individuazione della cessazione di tale rapporto collocandola a gennaio 2021, laddove risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato licenziato a dicembre del 2022.
Analoghe imprecisioni si rinvengono nelle dichiarazioni del secondo teste, il quale ha riferito che il ricorrente ha iniziato a lavorare alla fine dell'anno 2018 ed il suo rapporto di lavoro è terminato a gennaio 2021.
Pertanto, in ragione della contraddittorietà delle suddette deposizioni non può dirsi raggiunta la prova che il ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la sin dal 09.07.2019. RO Passando all'esame dell'orario di lavoro, nell'arco temporale dal 2.10.2019 al gennaio
2020, deve innanzitutto osservarsi che l'unico periodo in cui il teste - che ha Tes_4
dichiarato di aver lavorato da gennaio 2020 a gennaio 2021- sulla scorta delle dichiarazioni rese ha potuto lavorare insieme al ricorrente, nella stessa stanza, ovvero in presenza, è nel mese di gennaio 2020 fino al 25 febbraio 2020, in quanto successivamente vi è stata la chiusura di ogni attività a causa della pandemia da COVID
19.
Al termine del lockdown -ovvero nei mesi estivi ed a settembre/ottobre 2020- il teste ha riferito che essi hanno continuato a lavorare in smartworking e talvolta in Tes_4
presenza, senza però essere in grado di precisare con quale cadenza si alternavano queste due modalità di lavoro. Ciò non consente di sapere quando il teste, terminato il lockdown, abbia potuto effettivamente avere una percezione diretta dell'orario di lavoro osservato dal , lavorando entrambi contemporaneamente in ufficio. Parte_1
Il teste in ordine all'orario di lavoro ha reso una deposizione estremante Tes_1
imprecisa oltre che contraddittoria.Infatti, ha dapprima dichiarato che il ricorrente osserva il suo orario di lavoro, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, con un ora di pausa, ma ha poi affermato che nel 2019 egli ha richiesto di lavorare part- time, senza, tuttavia, rammentare bene la durata di tale periodo (affermando forse a novembre/dicembre 2018/2019).
Pertanto, difetta la prova che nell'anno 2019 il ricorrente (da ottobre a dicembre del
2019) possa aver osservato un orario diverso da quello contrattuale.
Analogo discorso vale per il periodo successivo al lockdown in quanto il teste Tes_1
ha dichiarato che essi durante la pandemia hanno lavorato in smart-working e pur affermando che durante il lavoro in modalità agile osservavano lo stesso orario di lavoro non ne ha potuto avere alcuna percezione diretta.
Ha poi aggiunto che essi sono rientrati a lavorare in sede, nel frattempo trasferita a
Pomigliano d'Arco alla Via Leone, a settembre del 2020, osservando l'orario di lavoro pari a 40 ore settimanali. Tuttavia, contraddicendosi ed andando in contrasto anche con la documentazione in atti, ha affermato che il ricorrente è stato posto in Cigs ad agosto del 2020, laddove risulta che il ON è stato collocato in Cig il 30.4.2021 Con riguardo al periodo successivo emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente che egli è stato collocato in Cig dal 3.5.2021 al 19.11.2021 e dal 22.11.2021 al 31.12.2021.
In conclusione, alla stregua di tali risultanze istruttorie, appare dimostrato che il ricorrente ha osservato un orario pari a 40 ore settimanali sono nel mese di gennaio
2020 e fino al 25.2.2020 (inizio del lockdown)
Passando all'esame delle mansioni svolte, dalle prove testimoniali raccolte è emerso che il ricorrente si occupava della stampa della fatture e relativo imbustamento e spedizione, del recupero crediti dei clienti attivi, della pubblicazione dei contenuti sulla pagina web della e relativo aggiornamento per curare l'attività RO
promozionale, di rapporti con la clientela e- per un limitato periodo- della formazione del personale relativamente alle attività da lui svolte.
Ne discende che va riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello IV del CCNL
Confcommercio- Terziario, avendo egli svolto mansioni che richiedevano comunque il possesso di “particolari” capacità tecnico pratiche comunque acquisite, occupandosi della commercializzazione dei prodotti della mediante l'inserimento dei RO
testi sui social ed aggiornando la pagina web della società, avendo rapporti anche con la clientela, svolgendo attività di riscossione insoluti per i clienti attivi mediante contatti telefonici e limitandosi a compiti meramente esecutivi con riferimento alla fatturazione
( stampa, inserimento in busta e spedizione della fatture già elaborate dal software).
Mentre l'attività di selezione del personale e di gestione dello stesso con riguardo alla richiesta di ferie e permessi è stata svolta solo con carattere saltuario.
Non può essere attribuito il III Livello del CCNL Confcommercio-Terziario, in cui rientrano i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, perché difetta la prova che avesse già una pregressa ed adeguata esperienza nel settore. Parte_1
Infatti su tale aspetto i testi nulla hanno riferito.
Nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività in difetto di prova dei relativi fatti costitutivi.
La parte ricorrente ha poi allegato di aver percepito la retribuzione indicata nelle buste paga in atti. Alla stregua di tali risultanze, con ordinanza del 14.01.2025 il GL ha onerato la parte ricorrente di rielaborare i conteggi al fine di determinare l'ammontare lordo delle somme dovute– in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolto dal 2.10.2019 al 31 gennaio 2022 , con inquadramento nel livello
IV del CCNL Confcommercio e orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, solo per il periodo da gennaio 2020 e fino al 25 febbraio 2020, e con orario di lavoro pari a 32 ore settimanali nei restanti periodi, e con esclusione dal conteggio del periodo in cui il ricorrente è stato posto in CIGS (ovvero dal 3.5.2011 al 31.12.2021) a titolo di differenze retribuzione ordinaria (ivi compresa la retribuzione di gennaio 2022 non essendo stata forita in giudizio dalla la prova del pagamento), RO
differenze su 13à e differenze su 14à mensilità, tfr, detraendo dalle somme lorde dovute quelle lorde indicate nelle buste paga per gli stessi titoli.
I conteggi depositati dalla parte ricorrente, non oggetto di alcun specifica contestazione, appaiono corretti ed immuni da vizi e sono fatti propri dal Giudicante.
Ne discende che la va condannata al pagamento in favore del ricorrente RO
della complessiva somma lorda di euro 8.824,15 di cui euro 3.154,49 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Passando all'esame della domanda di impugnativa del licenziamento, risulta dagli atti che il giorno 10.01.2022 il ricorrente riceveva a mezzo pec alla una RO
lettera, datata 05.01.2022 (cfr.all. 10), con cui gli veniva comunicato che il 31.01.2022 il rapporto di lavoro si sarebbe risolto per giustificato motivo oggettivo consistente nella
“difficile e persistente crisi che da tempo investe il ns settore e che, inevitabilmente, ha compromesso il delicato equilibrio economico-finanziario aziendale” .
Con lettera raccomandata a mezzo pec del 04.02.2022 (cfr.all.11 in fascicolo ricorrente) il ricorrente impugnava tale atto di recesso e nel contempo metteva a disposizione le proprie energie lavorative.
La in memoria difensiva ha dedotto che il ON ha prestato RO attività lavorativa precipuamente nel periodo di crisi finanziaria dettata dall'emergenza sanitaria OV -19, durante la quale l'attività della società ha RO
riscontrato rilevanti perdite in bilancio;
che in ragione di ciò è stato CP_6
costretto a porre in Cassa integrazione i lavoratori, tra cui il ricorrente, che la situazione di crisi economica finanziaria generale , alla quale la società non ha potuto e saputo far fronte, è stata portata a conoscenza del ricorrente con la lettera di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro del 10.1.2022. Ha poi depositato in giudizio al fine di dimostrare la crisi finanziaria della i bilanci aziendali degli anni 2020 e RO
2021.
Orbene, appare dirimente ai fini della decisione la constatazione che la società resistente nulla ha allegato con riguardo all'obbligo di repechage.
Ed invero, a partire dal 2016, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata sul principio secondo il quale l'onere della prova sull'impossibilità del repechage è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore;
tale orientamento ha mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale, che separava l'onere di allegazione (a carico del lavoratore) dall'onere probatorio (a carico del datore di lavoro), ritenendo tale antecedente orientamento contrastante con i principi di diritto processuale secondo i quali gli oneri di allegazione e di prova non possono che incombere sulla medesima parte, poiché chi ha l'onere di provare un fatto primario
(costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (v. Cass. n.160/2017). Va considerato poi che il nuovo testo dell'art.2103 c.c., come modificato dalla riforma del 2015, comporta che l'assolvimento dell'obbligo di repechage vada valutato anche in relazione alla possibilità dell'adibizione a mansioni inferiori.
Alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la non ha RO
minimamente allegato e conseguentemente dimostrato, in modo puntuale, specifico ed analitico la concreta impossibilità di adibire il lavoratore, nell'ambito della sua organizzazione aziendale, ad altre mansioni (anche inferiori), con conseguente
Parte_ illegittimità del licenziamento per intimato con lettera del 10.1.2022.
Per quanto riguarda la tutela applicabile, poiché il lavoratore è stato assunto in data
2.10.2019 e, dunque, dopo il 7 marzo 2015 – data di entrata in vigore della normativa sul c.d. Jobs Act (d.gs. 4 marzo 2015, n. 23), che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, ed avendo la un numero di dipendenti alla data del licenziamento inferiore a RO
quindici, come da visura camerale in atti e come dedotto dalla stessa parte ricorrente- va applicato l'art. 9 del Dlgs 23/2025, il quale dispone che: “ove il datore non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 ottavo e nono comma legge 300/70 non si applica all'art. 3 comma 2 e l'ammontare delle indennità e degli importi previsti dall'art. 3 comma 1 e dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 6 è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Bisogna tener conto delle modifiche apportate all'art. 3 comma 1 apportate dall'art. 3 della legge 9 agosto 2018 n. 96, di conversione (con modificazioni) del D.L. n. 87/2018
(il c.d. “Decreto Dignità”), normativa che ha aumentato l'indennità risarcitoria prevista dal testo originario dell'art. 3, 1°comma, d.lgs. n. 23/2015 (compresa nel testo originario nella misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità), incrementandola nella misura compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità. Sulla disciplina è poi intervenuta la sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio", e cioè nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato in ragione della sola anzianità di servizio, in quanto tale sistema di calcolo del risarcimento sarebbe da considerarsi contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasterebbe con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la previsione di una misura risarcitoria uniforme e commisurata alla sola anzianità di servizio, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, comprimesse l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza. Per effetto della citata pronuncia, pertanto, è stata espunta dal testo dell'articolo 3 comma 1 la previsione che ancorava la determinazione dell'indennità risarcitoria da accordare in caso di illegittimità del licenziamento all'unico parametro costituito dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro. La Corte Costituzionale ha altresì precisato, nella citata sentenza n. 194 del
2018, che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del
2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri […] desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
In buona sostanza la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 194/2018 – che ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs act) relativamente alla previsione di un automatismo collegato all'anzianità di servizio per la liquidazione dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo – ha riaffermato l'ineludibilità del potere discrezionale del
Giudice nell'individuare il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i diversi principi costituzionali. In conclusione, la Corte ha ritenuto che la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un mero principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall'illegittimo licenziamento, né tantomeno un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. E' quindi rimessa (nuovamente) al Giudice la quantificazione (discrezionale) dell'indennità, che, seppur nel rispetto dei limiti minimo e massimo individuati dal Jobs
Act dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio, ma anche degli altri parametri storicamente rilevanti, quali le dimensioni dell'impresa, il numero complessivo dei dipendenti occupati, il comportamento e le condizioni delle parti (tutti criteri già tenuti in considerazione da norme quali l'art. 8 della legge n. 604/1966 e l'art. 18 Statuto dei
Lavoratori).
Accertato nel caso in esame che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/2015 va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.01.2022 e la va condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità RO
non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così determinata tenendo conto della anzianità di servizio pari a circa tre anni e delle modeste dimensioni dell'azienda datrice di lavoro. Va altresì accolta la domanda di regolarizzazione contributiva, essendo stato accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente alle dipendenze della relativamente ai mesi da gennaio 2020 al 25 febbraio 2020, per un RO
orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, nonché per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel superiore livello IV, con condanna della al CP_4
versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali, non prescritti, in favore CP_1 dell' .
Le spese di lite tra il ricorrente e la seguono la soccombenza nella RO
misura liquidata in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari di cui al DM
55/2014.
Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le altre società convenute ed il convenuto sono integralmente compensate in ragione della pronuncia in rito CP_6
relativamente alla loro posizione e della complessità della questione trattata ( sussistenza di un centro unico di imputazione giuridica del rapporto di lavoro) .
CP_1 Nei rapporti tra la resistente e l' le spese di lite seguono la RO
soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di in proprio, CP_6
semplificata, semplificata. Controparte_2 CP_3
B) condanna la al pagamento a titolo di differenze retributive in favore RO
della parte ricorrente della complessiva somma lorda di euro 8824,15 di cui euro
3.154,49 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
C) Dichiara che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/2015 dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.01.2022 e condanna la al pagamento in favore RO del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
D) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente RO
che liquida in complessivi euro 2695,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della
CP_ parte ricorrente antistatario, nonchè al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1300,00 oltre oneri di legge . Compensa le spese di lite tra il ricorrente e le restanti società convenute.
E) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola il 1.4.2025
IL Gl
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 1.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3860/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Squillante Parte_1
Alessandro
RICORRENTE
E
, CP_1 Controparte_2
. ,
[...] Controparte_3 CP_4
, IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI ,
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Giordano Maria e D'Inverno Antonio
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022 il ricorrente in epigrafe premetteva di: essere laureato in “Sociologia Comunicazioni e presso l'Università degli Studi di CP_5
Napoli Federico II;
di essere stato assunto a seguito di un colloquio a luglio 2019 dal sig. affinchè lavorasse alle sue dipendenze, come persona di sua fiducia e CP_6
quale impiegato addetto a compiti e funzioni di contenuto operativo - gestionale - amministrativo, nell'ambito di plurime attività imprenditoriali dal medesimo esercitate nel settore della produzione, acquisto, approvvigionamento, erogazione e commercio di energia elettrica e gas, nonché nel settore finanziario e dei servizi a quest'ultimo connessi (attività di informazione dei consumatori circa i loro diritti e di tutela degli stessi, attività di consulenza e supporto a persone fisiche e giuridiche nella negoziazione di accordi transattivi stragiudiziali con i rispettivi creditori e debitori, attività di call center) attraverso una serie di società, costituite in epoche diverse nell'arco del periodo di tempo dal 2008 al 2020 e tutte con sede legale e operativa in Pomigliano D'Arco, in cui rivestiva la carica di amministratore unico o comunque da egli stesso gestite di fatto,
[... ovvero la sede legale in via Impero n. 10; NT
sede legale in via Mauro Controparte_8
Leone n. 59; la sede legale in via Luraghi snc, Consorzio Controparte_3
“Il Sole”; (già , sede legale in via RO Controparte_9
Mauro Leone n. 59; che egli aveva già maturato precedenti esperienze lavorative quale responsabile della comunicazione, social media manager (gestione del profili social dell'azienda e dell'attività relativa al web), web marketing (pubblicità sul web e comunicazione), lead generation (attività di acquisizione contatti dei potenziali clienti) e formatore (formazione operativa delle risorse umane); che il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data 02.10.2019 mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time di 32 ore settimanali e inquadramento nel 5° livello del
CCNL Commercio quale “addetto alle attività amministrative”, alle dipendenze della
(denominazione variata poi in il 18.11.2020), in Controparte_9 RO
nome della quale risultano pure emessi statini paga;
che il rapporto di lavoro cessava in data 31.01.2022, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che le direttive venivamo impartite da , al quale e doveva rivolgersi per CP_6
qualsivoglia occorrenza lavorativa;
in caso di permessi da chiedere per necessità personali, il ricorrente doveva comunque preventivamente chiedere l'autorizzazione ad assentarsi, così come allo stesso doveva giustificare eventuali assenze, anche per malattia o ritardi;
che egli ha reso la propria prestazione lavorativa subordinata dapprima presso gli uffici aziendali in Pomigliano d'Arco alla via Luraghi;
che a far data dal marzo 2020 ha poi lavorato in smart working, a causa della notoria situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da OV19; che successivamente, con lettera del 30.04.2021, gli veniva comunicata la sospensione dell'attività lavorativa e la sua collocazione in Cassa Integrazione guadagni in deroga, ai sensi della vigente legislazione emergenziale sanitaria, dal 03.05.2021 al 19.11.2021; periodo poi Part prorogato sino al 31.12.2021; che prima della cessazione del periodo di , all'incirca nel mese di settembre 2021 il comunicò a tutti i dipendenti, attraverso le CP_6
abituali piattaforme informatiche, che la sede delle attività lavorative era stata nel trasferita nell'edificio di via Mauro Leone n. 59, Pomigliano d'Arco, in un ampio immobile di circa 200 mq composto da cinque vani;
che gli ricominciava lavorare in presenza a gennaio 2022 ; che in tale nuova sede di lavoro vi era l'ufficio personale di
, in un'altra stanza si svolgevano le attività della CP_6 Controparte_2 semplificata” (costituita in data 11.11.2020 ed in precedenza svolte dalla
[...]
) in cui lavoravano la moglie del , NT CP_6 CP_10
, suo nipote e l' impiegata amministrativa;
in un'altra
[...] Persona_1 Parte_3
stanza lavoravano le operatrici telefoniche del call center (tra cui si possono indicare
, , , Parte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , ), che operavano promiscuamente Persona_5 Persona_6 Persona_7
sia per semplificata, che per semplificata che per Controparte_2 CP_3
in un'altra stanza ancora lavoravano il ricorrente ed il dipendente RO
; nella quinta stanza operava il back-office della con le Testimone_1 CP_3
lavoratrici e . Tes_2 Testimone_3
Deduceva altresì, di aver svolto le mansioni di impiegato/responsabile, occupandosi, anche in condizioni di autonomia operativa, di attività amministrative - operative - gestionali e nel dettaglio: in riferimento alla attività esercitata dalla RO
si era occupato della gestione telefonica delle richieste provenienti dai clienti;
della fatturazione e spedizione delle bollette gas e luce;
dell'aggiornamento e della produzione dei listini di vendita;
di sollecito insoluti;
della gestione della pagina web della società; della produzione di materiale informativo;
dell'accoglienza clienti negli uffici;
della gestione dei rapporti con le dogane intranazionali, con le autorità dell'energia (es. ARERA, Mercato di maggiore tutela) e con gli agenti che operavano in
Campania; - in riferimento alla attività esercitata dalla semplificata si era CP_3
dedicato a : compiti di Social Media Manager, ovvero di gestione della pagina social di questa azienda su Facebook e delle attività sul web, quali la gestione del sito, campagne sponsorizzate per l'acquisizione dei nominativi di potenziali clienti, produzione di contenuti informativi;
compiti di ricerca e selezione del personale, provvedendo anche a tenere i colloqui con i candidati;
compiti di formazione e gestione delle risorse umane, compresa la produzione del materiale formativo (brochure, questionari, dispense etc.) da consegnare ai colleghi e ai nuovi assunti;
contatti con i clienti per raccogliere i mandati e la documentazione relativa ai ricorsi da proporre in via giudiziaria per ottenere i rimborsi nei confronti delle banche, che provvedeva poi ad inviare agli studi legali convenzionati di Roma e Palermo;
in riferimento alla attività esercitata da Controparte_2
semplificata aveva svolto: compiti di formazione delle operatrici e degli agenti in ordine alla vendita del prodotto finanziario “cessione del quinto” e per quanto riguarda i processi di comunicazione verso i clienti, potenziali e già acquisiti, compresa la produzione di materiale formativo;
compiti di gestione delle risorse umane, in ordine, ad esempio, alle richieste per giorni di permesso e ferie, alle comunicazioni di malattie;
produzione di materiale pubblicitario;
gestione dei rapporti con i clienti, occupandosi delle loro richieste ed esigenze.
Aggiungeva di aver lavorato per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con un'ora di spacco, percependo a titolo di retribuzione dal
09.07.2019 allo 01.10.2019 la somma di € 1.300,00; dal 02.10.2019 al 31.01.2022 la retribuzione indicata nelle buste paga allegate (cfr. all. 7).
Lamentava di aver goduto solo di sette giorni di ferie nel 2019, di ventuno giorni nel
2020 e di venti giorni nel 2021, retribuite sulla base della paga di fatto;
di aver percepito la 13ma e la 14ma mensilità sulla base della paga di fatto;
di non aver mai goduto dei permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva e che all'atto della risoluzione del rapporto non aveva percepito la retribuzione del mese di gennaio 2022, né il TFR, né l'indennità di mancato preavviso.
Con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ne eccepiva la nullità, l'inefficacia ed in ogni caso l'illegittimità in quanto privo di giustificato motivo oggettivo ed in contrasto con tutta la normativa a tutela dei diritti del lavoratore, per le ragioni illustrate diffusamente in ricorso.
Tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Nola Sezione Lavoro al fine di : 1) dichiarare la nullità di ogni atto o patto eventualmnte sottoscritto dal ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, importante rinunzie e/o transazioni ovvero dallo stesso sottoscritto senza essere stato messo in condizione di poterne conoscere il contenuto;
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, ovvero tra chi dei convenuti sarà riconosciuto quale effettivo datore di lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, di carattere unitario e continuativo, a far data dal 09.07.2019 e sino alla data del licenziamento del
31.01.2022; 3) per l'effetto, in relazione alle mansioni svolte e agli orari di fatto osservati dal ricorrente, ed in applicazione dell'invocato C.C.N.L. del settore, dichiarare l'attribuzione al ricorrente della qualifica di III livello della stessa contrattazione collettiva o di quella che l'illustre Giudicante riterrà confacente 4) in conseguenza di tanto, condannare il convenuto in proprio e le società CP_6
convenute, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti protempore,, in solido tra loro, ovvero chi tra i convenuti verrà riconosciuto quale unico titolare del rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero ancora ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 17.205,73 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare anche all'esito di una eventuale ctu contabile, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, oltre svalutazione ed interessi legali, da calcolarsi ex art. 1284,
4° co. C.C. dalla domanda giudiziale, sulle somme via via rivalutate, dal dì di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
5) con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente secondo il parametro retributivo ordinario dovuto al lavoratore alla stregua del richiesto inquadramento contrattuale;
6) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in quanto privo di giustificato motivo oggettivo ed in contrasto con la normativa a tutela dei diritti del lavoratore, per tutti i motivi esposti al capo C) della narrativa che precede e per l'effetto condannare la in persona RO
del legale rapp.te pro-tempore ovvero chi tra i convenuti verrà riconosciuto quale unico titolare del rapporto di lavoro per cui è causa alla riassunzione del ricorrente o al pagamento in suo favore del risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 L. 604/66, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario 15%, oltre CPA ed IVA, secondo i parametri inderogabili stabiliti con D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio , CP_6
nonché semplificata, semplificata e Prestita il RO CP_3 CP_2 semplificata eccependo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi
[...]
diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
All'udienza del 14.5.2024 vista la domanda di regolarizzazione contributiva avanzata dalla parte ricorrente veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti
CP_1 dell' . CP_1 Si costituiva in data 5.6.2024 l' chiedendo - in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza regolarizzazione contrattuale e per un monte orario differente da quello contrattuale - la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali , con condanna al pagamento delle spese di lite.
Raccolto il libero interrogatorio delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, escussi due testi all'udienza del 14.1.2025, fatti rielaborare i conteggi dalla parte ricorrente il
GL all'udienza del 1.4.2025 decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere evidenziato che non è stata specificamente formulata in ricorso una domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le diverse società convenute in giudizio (cfr. conclusioni del ricorso) . In particolare , nell'atto introduttivo- anche nella parte in diritto (cfr. lettera A pag 6-7)- manca un espresso riferimento espresso ad un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato del ON.
Fermo tale assorbente rilievo, si osserva che da ormai molti anni la Corte Suprema si è occupata della problematica della “unicità del fronte datoriale”, affermando il principio che la disciplina legislativa inerente l'attività di società tra loro collegate, desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo, di per sè, "un valore giuridicamente unificante",sicché dall'unitarietà economica del gruppo non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi attinenti al rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990 n.2831: Cass. 9 novembre 1992 n. 10053; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261).
La medesima giurisprudenza ha, peraltro, fatto sempre salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ad es, ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit., Cass. 12 marzo
1996 n.2008), ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1 della legge 23ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale edeffettivo destinatario della prestazione lavorativa, (cfr. al riguardo Cass. 12 agosto 1992 n.9517, Cass. 8 agosto 1987 n. 6848): fattispecie tutte che abbisognano però di una specifica prova perché dirette ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alladistinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società,
e perché dirette a far valere, a fronte dell'"apparenza" giuridica, una diversa realtà di fatto (Cass., 1.11.1999, n.
12492).
Pertanto, con orientamento prevalente, da tempo la Suprema Corte sanziona la condotta delle imprese facenti parte di un gruppo ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit.,
Cass.12 marzo 1996 n. 2008); ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa;
o ancora una gestione organizzativa unitaria dell'attività imprenditoriale per fini elusivi dei diritti riconosciuti ai lavoratori (ad es., ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato), rivelata da precisi indici: “..Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha precisato che tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo eil correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dellevarie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato econtemporaneamente in favore dei vari imprenditori “(cfr. Cass. civ., sez. lav.,
31.07.2017, n.19023; Cass. civ., sez. lav., 31.05.2017, n. 13809; Cass. civ., sez. lav.,
20.12.2016, n. 26346; per fattispecie in materia di licenziamento, Cass. Sez lav. n. 798 del 16.1.14; Cass. 12.02.2013, n.3482; Cass. 9.12.2009, n. 25763).
Dunque, per ritenere un unico rapporto di lavoro nonché un unico centro di impuazione soggettivo di interessi non è sufficiente che, come eventualmente documentato dalle visure camerali, la persona dell'Amministratore sia sempre la medesima bensì, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, occorre verificare che oltre ad una commistione di titolarità giuridica nelle varie società, vi sia una effettiva operatività congiunta delle stesse, ovvero, si risulti realizzata, in concreto, una artificiosa frammentazione dell'unica attività tra le varie società.
Sulla base di detti principi di diritto, costituiva onere della ricorrente dedurre e allegare,prima ancora che provare, che tra le società convenute pur formalmente distinte, sussisteva una stretta connessione funzionale, ovvero modalità operative fondate sulla unicità della struttura amministrativa-finanziaria e sulla utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari di distinte imprese
Tanto non è accaduto nel caso concreto, la parte ricorrente non avendo adeguatamente adempiuto agli onere di allegazione, prima che prova, a proprio carico.
Invero, senza dedurre la sussistenza di un centro di imputazione giuridica tra le varie società convenute laparte ricorrente si è limitata a sostenere in ricorso che tutte queste società erano riferibili alla persona di il quale rivestiva, in esse CP_6
partecipazioni e cariche sociali. Ritiene il Tribunale allora che, avuto riguardo alla prospettazione di cui al ricorso, alle società convenute al più potrebbe attagliarsi la definizione unitaria di “gruppo” solo sotto l'aspetto “statico” degli assetti proprietari delle partecipazioni azionarie o delle posizione di amministrazione, facenti capo al medesimo soggetto. Quanto invece alla integrazione “dinamica” tra le attività esercitate dalle singole imprese, si osserva che le società convenute non hanno il medesimo oggetto sociale, alcune di esse operando nel settore dell'approvvigionamento , erogazione e commercio dell'energia elettrica e gas ed altre nel settore finanziario.
Inoltre, le deduzioni circa un unitario coordinamento gestionale-finanziario delle stesse appaiono scarne .
In ogni caso, non risulta dedotta e illustrata in ricorso: a) l'unicità della struttura amministrativa, non avendo trovato allegazione la circostanza che ciascuna società convenuta non avesse la propria autonomia decisionale ed operativa, nel senso che tutti i beni aziendali erano – in realtà – a disposizione del gruppo indistintamente;
b) il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, nel senso che le società predette non avessero in dotazione autonome risorse patrimoniali e/o di cassa;
c) la stretta connessione funzionale tra le imprese, e cioè l'orientamento dell'attività di ciascuna di esse al perseguimento di un obiettivo comune, estrinsecantesi nella commistione tra i beni e i dipendenti, utilizzati promiscuamente in funzione di uno scopo operativo unitario;
d) l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari di distinte imprese, fatta eccezione per le operatrici del call center e del ricorrente, non è stata dedotta tale promiscuità.
Anche per quanto concerne gli uffici ove erano ubicate le sedi legali delle società convenute, la dedotta coincidenza di tali locali non appare di per sé circostanza dirimente al fine di considerare la promiscuità dell'attività lavorativa prestata dai rispettivi dipendenti, assumendo tale circostanza una valenza neutra. Anzi in ricorso (cfr pag. 4) viene riportato che ogni stanza dell'unico immobile costituente sede legale era destinata allo svolgimento di una specifica attività, rientrante nell'oggetto sociale di ciascuna società convenuta, con il relativo personale. Allo stesso modo, gli elementi attinenti alla proprietà delle quote o azioni ed alla rappresentanza delle società rimangono del tutto neutri, laddove non risulti riscontrata la confusione nei crediti e debiti, l'insussistenza di una contabilità separata e di conti bancari autonomi, la promiscua utilizzazione di dipendenti dell'una nell'altra e viceversa.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e considerato che dagli atti emerge che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente si è formalmente instaurato con Viva
Energia, poi divenuta semplificata va dichiarato il difetto di RO
legittimazione passiva delle altre società convenute diverse da quest'ultima, nonché di
. CP_6
Tanto acclaro, dalla documentazione in atti (contratto di assunzione del 2.10.2019) appare dimostrato che il ricorrente è stato assunto dalla Viva Energia poi divenuta semplificata e che tale rapporto è cessato in data 31.01.2022, a seguito RO
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con inquadramento nel livello V del
CCNL Confcommercio Terziario ed orario part- time pari a 32 ore settimanali.
La parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto la retrodatazione di tale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allegando di aver lavorato alle dipendenze di tale società sin data 09.07.2019, svolgendo mansioni riconducibili al livello III del summenzionato CCNL ed osservando un orario di lavoro full-time, pari a 40 ore settimanali, prestando attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa per il pranzo.
Orbene, le prove testimoniali raccolte consentono di ritenere solo parzialmente provati gli assunti attorei.
Invero, il primo teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di Testimone_4
da gennaio 2020 a gennaio 2021, che il ricorrente si occupava della RO
gestione del personale e più precisamente teneva i colloqui ai fini delle assunzioni del personale, si occupava della gestione commerciale per tutte e tre le società convenute e gestiva la pagina Web unitamente ad altro collega . Testimone_1
Il teste non ha ben ricordato la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, ancorandola dubitativamente ad un anno prima dell'instaurazione del suo rapporto di lavoro, né la data di cessazione collocandola nel gennaio 2021 o forse quale mese dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro. Ha riferito che da febbraio 2020 a maggio 2020 tutti i dipendenti hanno lavorato in smart working, riprendendo a lavorare in presenza nei mesi estivi. Ha dichiarato che da settembre /ottobre 2020 talvolta lavoravano in presenza, altre volte in smart-working . Ha dichiarato che l'orario di lavoro in presenza era dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa per il pranzo e che anche il ricorrente, con il quale lavorava nella stessa stanza, osservava il medesimo orario di lavoro . Ha precisato che il ricorrente si occupava principalmente del rilancio della , per la Progens rl curava la selezione del personale e l'attività RO
commerciale , mentre il teste non è stato in grado di riferire quale attività in concreto il ricorrente espletava per la Prestita srls. Ha affermato che le direttive venivano impartite da e che nell'anno 2020 ha goduto di circa due/tre settimana di ferie. CP_6
Il secondo teste , dipendente della dal 2017 al dicembre del Testimone_1 CP_3
2022, ha riferito che in qualità di informatico si occupava dei software gestionali della
, della gestione del sito web soltanto sotto la veste grafica e formale. Ha Parte_5
dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare verso la fine dell'anno 2018 fino a gennaio 2021.
Orbene, tali deposizioni si reputano attendibili in quanto rese da soggetti che hanno lavorato insieme al ricorrente e non hanno attualmente rapporti di dipendenza con nessuna delle società resistenti.
Tuttavia, con riferimento alla retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alla data del 09.07.2019 le dichiarazioni rese da tali testi sono estremamente imprecise. Infatti, il primo teste ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente ad un anno prima del suo, ovvero a gennaio 2019 in contrasto con le allegazioni attoree, così come ha errato anche nella individuazione della cessazione di tale rapporto collocandola a gennaio 2021, laddove risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato licenziato a dicembre del 2022.
Analoghe imprecisioni si rinvengono nelle dichiarazioni del secondo teste, il quale ha riferito che il ricorrente ha iniziato a lavorare alla fine dell'anno 2018 ed il suo rapporto di lavoro è terminato a gennaio 2021.
Pertanto, in ragione della contraddittorietà delle suddette deposizioni non può dirsi raggiunta la prova che il ricorrente ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la sin dal 09.07.2019. RO Passando all'esame dell'orario di lavoro, nell'arco temporale dal 2.10.2019 al gennaio
2020, deve innanzitutto osservarsi che l'unico periodo in cui il teste - che ha Tes_4
dichiarato di aver lavorato da gennaio 2020 a gennaio 2021- sulla scorta delle dichiarazioni rese ha potuto lavorare insieme al ricorrente, nella stessa stanza, ovvero in presenza, è nel mese di gennaio 2020 fino al 25 febbraio 2020, in quanto successivamente vi è stata la chiusura di ogni attività a causa della pandemia da COVID
19.
Al termine del lockdown -ovvero nei mesi estivi ed a settembre/ottobre 2020- il teste ha riferito che essi hanno continuato a lavorare in smartworking e talvolta in Tes_4
presenza, senza però essere in grado di precisare con quale cadenza si alternavano queste due modalità di lavoro. Ciò non consente di sapere quando il teste, terminato il lockdown, abbia potuto effettivamente avere una percezione diretta dell'orario di lavoro osservato dal , lavorando entrambi contemporaneamente in ufficio. Parte_1
Il teste in ordine all'orario di lavoro ha reso una deposizione estremante Tes_1
imprecisa oltre che contraddittoria.Infatti, ha dapprima dichiarato che il ricorrente osserva il suo orario di lavoro, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, con un ora di pausa, ma ha poi affermato che nel 2019 egli ha richiesto di lavorare part- time, senza, tuttavia, rammentare bene la durata di tale periodo (affermando forse a novembre/dicembre 2018/2019).
Pertanto, difetta la prova che nell'anno 2019 il ricorrente (da ottobre a dicembre del
2019) possa aver osservato un orario diverso da quello contrattuale.
Analogo discorso vale per il periodo successivo al lockdown in quanto il teste Tes_1
ha dichiarato che essi durante la pandemia hanno lavorato in smart-working e pur affermando che durante il lavoro in modalità agile osservavano lo stesso orario di lavoro non ne ha potuto avere alcuna percezione diretta.
Ha poi aggiunto che essi sono rientrati a lavorare in sede, nel frattempo trasferita a
Pomigliano d'Arco alla Via Leone, a settembre del 2020, osservando l'orario di lavoro pari a 40 ore settimanali. Tuttavia, contraddicendosi ed andando in contrasto anche con la documentazione in atti, ha affermato che il ricorrente è stato posto in Cigs ad agosto del 2020, laddove risulta che il ON è stato collocato in Cig il 30.4.2021 Con riguardo al periodo successivo emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente che egli è stato collocato in Cig dal 3.5.2021 al 19.11.2021 e dal 22.11.2021 al 31.12.2021.
In conclusione, alla stregua di tali risultanze istruttorie, appare dimostrato che il ricorrente ha osservato un orario pari a 40 ore settimanali sono nel mese di gennaio
2020 e fino al 25.2.2020 (inizio del lockdown)
Passando all'esame delle mansioni svolte, dalle prove testimoniali raccolte è emerso che il ricorrente si occupava della stampa della fatture e relativo imbustamento e spedizione, del recupero crediti dei clienti attivi, della pubblicazione dei contenuti sulla pagina web della e relativo aggiornamento per curare l'attività RO
promozionale, di rapporti con la clientela e- per un limitato periodo- della formazione del personale relativamente alle attività da lui svolte.
Ne discende che va riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello IV del CCNL
Confcommercio- Terziario, avendo egli svolto mansioni che richiedevano comunque il possesso di “particolari” capacità tecnico pratiche comunque acquisite, occupandosi della commercializzazione dei prodotti della mediante l'inserimento dei RO
testi sui social ed aggiornando la pagina web della società, avendo rapporti anche con la clientela, svolgendo attività di riscossione insoluti per i clienti attivi mediante contatti telefonici e limitandosi a compiti meramente esecutivi con riferimento alla fatturazione
( stampa, inserimento in busta e spedizione della fatture già elaborate dal software).
Mentre l'attività di selezione del personale e di gestione dello stesso con riguardo alla richiesta di ferie e permessi è stata svolta solo con carattere saltuario.
Non può essere attribuito il III Livello del CCNL Confcommercio-Terziario, in cui rientrano i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, perché difetta la prova che avesse già una pregressa ed adeguata esperienza nel settore. Parte_1
Infatti su tale aspetto i testi nulla hanno riferito.
Nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività in difetto di prova dei relativi fatti costitutivi.
La parte ricorrente ha poi allegato di aver percepito la retribuzione indicata nelle buste paga in atti. Alla stregua di tali risultanze, con ordinanza del 14.01.2025 il GL ha onerato la parte ricorrente di rielaborare i conteggi al fine di determinare l'ammontare lordo delle somme dovute– in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolto dal 2.10.2019 al 31 gennaio 2022 , con inquadramento nel livello
IV del CCNL Confcommercio e orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, solo per il periodo da gennaio 2020 e fino al 25 febbraio 2020, e con orario di lavoro pari a 32 ore settimanali nei restanti periodi, e con esclusione dal conteggio del periodo in cui il ricorrente è stato posto in CIGS (ovvero dal 3.5.2011 al 31.12.2021) a titolo di differenze retribuzione ordinaria (ivi compresa la retribuzione di gennaio 2022 non essendo stata forita in giudizio dalla la prova del pagamento), RO
differenze su 13à e differenze su 14à mensilità, tfr, detraendo dalle somme lorde dovute quelle lorde indicate nelle buste paga per gli stessi titoli.
I conteggi depositati dalla parte ricorrente, non oggetto di alcun specifica contestazione, appaiono corretti ed immuni da vizi e sono fatti propri dal Giudicante.
Ne discende che la va condannata al pagamento in favore del ricorrente RO
della complessiva somma lorda di euro 8.824,15 di cui euro 3.154,49 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Passando all'esame della domanda di impugnativa del licenziamento, risulta dagli atti che il giorno 10.01.2022 il ricorrente riceveva a mezzo pec alla una RO
lettera, datata 05.01.2022 (cfr.all. 10), con cui gli veniva comunicato che il 31.01.2022 il rapporto di lavoro si sarebbe risolto per giustificato motivo oggettivo consistente nella
“difficile e persistente crisi che da tempo investe il ns settore e che, inevitabilmente, ha compromesso il delicato equilibrio economico-finanziario aziendale” .
Con lettera raccomandata a mezzo pec del 04.02.2022 (cfr.all.11 in fascicolo ricorrente) il ricorrente impugnava tale atto di recesso e nel contempo metteva a disposizione le proprie energie lavorative.
La in memoria difensiva ha dedotto che il ON ha prestato RO attività lavorativa precipuamente nel periodo di crisi finanziaria dettata dall'emergenza sanitaria OV -19, durante la quale l'attività della società ha RO
riscontrato rilevanti perdite in bilancio;
che in ragione di ciò è stato CP_6
costretto a porre in Cassa integrazione i lavoratori, tra cui il ricorrente, che la situazione di crisi economica finanziaria generale , alla quale la società non ha potuto e saputo far fronte, è stata portata a conoscenza del ricorrente con la lettera di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro del 10.1.2022. Ha poi depositato in giudizio al fine di dimostrare la crisi finanziaria della i bilanci aziendali degli anni 2020 e RO
2021.
Orbene, appare dirimente ai fini della decisione la constatazione che la società resistente nulla ha allegato con riguardo all'obbligo di repechage.
Ed invero, a partire dal 2016, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata sul principio secondo il quale l'onere della prova sull'impossibilità del repechage è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore;
tale orientamento ha mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale, che separava l'onere di allegazione (a carico del lavoratore) dall'onere probatorio (a carico del datore di lavoro), ritenendo tale antecedente orientamento contrastante con i principi di diritto processuale secondo i quali gli oneri di allegazione e di prova non possono che incombere sulla medesima parte, poiché chi ha l'onere di provare un fatto primario
(costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (v. Cass. n.160/2017). Va considerato poi che il nuovo testo dell'art.2103 c.c., come modificato dalla riforma del 2015, comporta che l'assolvimento dell'obbligo di repechage vada valutato anche in relazione alla possibilità dell'adibizione a mansioni inferiori.
Alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la non ha RO
minimamente allegato e conseguentemente dimostrato, in modo puntuale, specifico ed analitico la concreta impossibilità di adibire il lavoratore, nell'ambito della sua organizzazione aziendale, ad altre mansioni (anche inferiori), con conseguente
Parte_ illegittimità del licenziamento per intimato con lettera del 10.1.2022.
Per quanto riguarda la tutela applicabile, poiché il lavoratore è stato assunto in data
2.10.2019 e, dunque, dopo il 7 marzo 2015 – data di entrata in vigore della normativa sul c.d. Jobs Act (d.gs. 4 marzo 2015, n. 23), che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, ed avendo la un numero di dipendenti alla data del licenziamento inferiore a RO
quindici, come da visura camerale in atti e come dedotto dalla stessa parte ricorrente- va applicato l'art. 9 del Dlgs 23/2025, il quale dispone che: “ove il datore non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 ottavo e nono comma legge 300/70 non si applica all'art. 3 comma 2 e l'ammontare delle indennità e degli importi previsti dall'art. 3 comma 1 e dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 6 è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Bisogna tener conto delle modifiche apportate all'art. 3 comma 1 apportate dall'art. 3 della legge 9 agosto 2018 n. 96, di conversione (con modificazioni) del D.L. n. 87/2018
(il c.d. “Decreto Dignità”), normativa che ha aumentato l'indennità risarcitoria prevista dal testo originario dell'art. 3, 1°comma, d.lgs. n. 23/2015 (compresa nel testo originario nella misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità), incrementandola nella misura compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità. Sulla disciplina è poi intervenuta la sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio", e cioè nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato in ragione della sola anzianità di servizio, in quanto tale sistema di calcolo del risarcimento sarebbe da considerarsi contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasterebbe con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la previsione di una misura risarcitoria uniforme e commisurata alla sola anzianità di servizio, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, comprimesse l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza. Per effetto della citata pronuncia, pertanto, è stata espunta dal testo dell'articolo 3 comma 1 la previsione che ancorava la determinazione dell'indennità risarcitoria da accordare in caso di illegittimità del licenziamento all'unico parametro costituito dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro. La Corte Costituzionale ha altresì precisato, nella citata sentenza n. 194 del
2018, che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del
2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri […] desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
In buona sostanza la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 194/2018 – che ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs act) relativamente alla previsione di un automatismo collegato all'anzianità di servizio per la liquidazione dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo – ha riaffermato l'ineludibilità del potere discrezionale del
Giudice nell'individuare il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i diversi principi costituzionali. In conclusione, la Corte ha ritenuto che la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un mero principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall'illegittimo licenziamento, né tantomeno un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. E' quindi rimessa (nuovamente) al Giudice la quantificazione (discrezionale) dell'indennità, che, seppur nel rispetto dei limiti minimo e massimo individuati dal Jobs
Act dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio, ma anche degli altri parametri storicamente rilevanti, quali le dimensioni dell'impresa, il numero complessivo dei dipendenti occupati, il comportamento e le condizioni delle parti (tutti criteri già tenuti in considerazione da norme quali l'art. 8 della legge n. 604/1966 e l'art. 18 Statuto dei
Lavoratori).
Accertato nel caso in esame che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/2015 va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.01.2022 e la va condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità RO
non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così determinata tenendo conto della anzianità di servizio pari a circa tre anni e delle modeste dimensioni dell'azienda datrice di lavoro. Va altresì accolta la domanda di regolarizzazione contributiva, essendo stato accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente alle dipendenze della relativamente ai mesi da gennaio 2020 al 25 febbraio 2020, per un RO
orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, nonché per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel superiore livello IV, con condanna della al CP_4
versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali, non prescritti, in favore CP_1 dell' .
Le spese di lite tra il ricorrente e la seguono la soccombenza nella RO
misura liquidata in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari di cui al DM
55/2014.
Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le altre società convenute ed il convenuto sono integralmente compensate in ragione della pronuncia in rito CP_6
relativamente alla loro posizione e della complessità della questione trattata ( sussistenza di un centro unico di imputazione giuridica del rapporto di lavoro) .
CP_1 Nei rapporti tra la resistente e l' le spese di lite seguono la RO
soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di in proprio, CP_6
semplificata, semplificata. Controparte_2 CP_3
B) condanna la al pagamento a titolo di differenze retributive in favore RO
della parte ricorrente della complessiva somma lorda di euro 8824,15 di cui euro
3.154,49 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
C) Dichiara che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/2015 dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.01.2022 e condanna la al pagamento in favore RO del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
D) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente RO
che liquida in complessivi euro 2695,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della
CP_ parte ricorrente antistatario, nonchè al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1300,00 oltre oneri di legge . Compensa le spese di lite tra il ricorrente e le restanti società convenute.
E) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola il 1.4.2025
IL Gl
Dott.ssa Daniela Ammendola