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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14568/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14568/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA BONTEMPO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio e con l'Abogado ENRICO BERTO
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
GIVOLETTO (TO) il 17/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (TO) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2008, il 31/12/2009 e il 18/05/2014. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il SI. e la SI.ra dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente e reciprocamente indipendenti e, pertanto, di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra.
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora prevalente presso la madre, in
Alpignano (TO), Via Colgiansesco n. 1.
DISPONE che l'altro genitore possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
DA' ATTO che sarà cura dei ricorrenti comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di indirizzo.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 550,00= (diconsi euro cinquecento cinquanta/00) da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
i ricorrenti, con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, concordano espressamente nel voler adottare il protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, qui da in-tendersi richiamato e ritrascritto.
DA' ATTO che i ricorrenti convengono altresì che per ogni capitolo di spesa superiore ad € 500,00 il genitore collocatario avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo e richiederne la suddivisione prima di effettuare l'esborso.
DA' ATTO che i conteggi di dare-avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi relativi a spese inerenti i figli minori, i ricorrenti s'impegnano a mettersi reciprocamente a disposizione documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per i figli minori, al rilascio del passaporto o altro docu-mento valido per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14568/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA BONTEMPO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio e con l'Abogado ENRICO BERTO
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
GIVOLETTO (TO) il 17/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (TO) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2008, il 31/12/2009 e il 18/05/2014. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il SI. e la SI.ra dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente e reciprocamente indipendenti e, pertanto, di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra.
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora prevalente presso la madre, in
Alpignano (TO), Via Colgiansesco n. 1.
DISPONE che l'altro genitore possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
DA' ATTO che sarà cura dei ricorrenti comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di indirizzo.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 550,00= (diconsi euro cinquecento cinquanta/00) da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
i ricorrenti, con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, concordano espressamente nel voler adottare il protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, qui da in-tendersi richiamato e ritrascritto.
DA' ATTO che i ricorrenti convengono altresì che per ogni capitolo di spesa superiore ad € 500,00 il genitore collocatario avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo e richiederne la suddivisione prima di effettuare l'esborso.
DA' ATTO che i conteggi di dare-avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi relativi a spese inerenti i figli minori, i ricorrenti s'impegnano a mettersi reciprocamente a disposizione documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per i figli minori, al rilascio del passaporto o altro docu-mento valido per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.