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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 627/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. Roberto Capasso e Maria Email_1 Passariello ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il loro studio sito a Caserta in via Salvo D'Acquisto n. 35 RICORRENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca R.Belli e Renato Vestini con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
OGGETTO
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
Conclusioni delle parti all'udienza del 16\09\2025 :
Per la parte ricorrente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto conveniva in giudizio Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale l' chiedendo l'accertamento del suo diritto a CP_1 percepire l'assegno ordinario di invalidità .
Si perveniva così all'udienza del 16\09\2025 nella quale si prendeva atto che l' nelle more del giudizio aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a CP_1 beneficiare della provvidenza richiesta , facendo fede sul punto il provvedimento in data 8\07\2025 di accoglimento della richiesta della ricorrente presentata CP_1 il 28 marzo 2022 e di liquidazione dell'assegno di invalidità n. 002- 320117528058 Cat. IO con decorrenza dal 1 aprile 2023.
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 09\06\2025 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.800,00 oltre al rimborso delle spese generali , IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del giorno 16\09\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'