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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21/10/2024 al n. 2413 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da ato a NAPOLI (NA) il 15/04/1952 , elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. TRASCENTE FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIORGIO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
1
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Marigliano (NA) il 13/05/1999, dalla cui unione nascevano i figli (il 22/10/1993 a Napoli) e (il 13/05/2002 a Napoli), maggiorenni ed Per_1 Per_2 oggi economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1115/2021 resa il 07/06/2021 nel procedimento R.G. n. 7985/2017.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza con termine fino al 21/01/2025.
Indi, lette le note di parte depositate il 09/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta
2 meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stata, altresì, depositata sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 il giorno 13.05.1999, in Marigliano, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Marigliano dell'anno 1999, estratto n. 9, parte I ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) Revocare il contributo al mantenimento a favore del figlio economicamente autosufficiente;
Per_2
3) Dare atto della reciproca autosufficienza economica dei sigg.ri e Parte_1
Parte_2
4) Dare atto che i sigg.ri e si concedono reciproco assenso Parte_1 Parte_2 al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5) Spese legali interamente compensate;
”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno
13/05/1999 in Marigliano (NA) tra nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 15/04/1952 e nata a [...] Parte_2 il 21/01/1971, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.9, Parte
I, Serie A, Anno 1999);
3 b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 21/10/2024 al n. 2413 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da ato a NAPOLI (NA) il 15/04/1952 , elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. TRASCENTE FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIORGIO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
1
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Marigliano (NA) il 13/05/1999, dalla cui unione nascevano i figli (il 22/10/1993 a Napoli) e (il 13/05/2002 a Napoli), maggiorenni ed Per_1 Per_2 oggi economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1115/2021 resa il 07/06/2021 nel procedimento R.G. n. 7985/2017.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza con termine fino al 21/01/2025.
Indi, lette le note di parte depositate il 09/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta
2 meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stata, altresì, depositata sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 il giorno 13.05.1999, in Marigliano, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Marigliano dell'anno 1999, estratto n. 9, parte I ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) Revocare il contributo al mantenimento a favore del figlio economicamente autosufficiente;
Per_2
3) Dare atto della reciproca autosufficienza economica dei sigg.ri e Parte_1
Parte_2
4) Dare atto che i sigg.ri e si concedono reciproco assenso Parte_1 Parte_2 al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5) Spese legali interamente compensate;
”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno
13/05/1999 in Marigliano (NA) tra nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 15/04/1952 e nata a [...] Parte_2 il 21/01/1971, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.9, Parte
I, Serie A, Anno 1999);
3 b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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