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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI AB , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/01/2025 nel procedimento n. 2589 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.MEDURI DONATELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in GI AB, via Locri 1/A ;
Ricorrente
CONTRO
P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GI AB, viale AB
n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 2828/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. in data 26.08.2022 presentava all' Parte_1 CP_1
domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge
30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92 e per avere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 4 d.l. 9 febbraio 2012 n.
5.
La Commissione medica di GI AB, dopo aver sottoposto a visita l'interessato, lo riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509788 L.124/98) medio-grave 67%-99%” ed “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992 invalido con capacità a deambulare sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495) senza riconoscimento di altri requisiti di cui all'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di GI AB-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/92 e il riconoscimento di altri requisiti di cui all'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la ricorrente “Invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età,
medio- grave 67%-99%” come già riscontrato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' e “portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L. CP_1
5.2.1992, n.104”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto,
la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto. Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, volte ad evidenziare le lacune dell'elaborato peritale, hanno indotto alla rinnovazione dell'istruttoria, con altro CTU.
In ordine alla pretesa, la legge 104/92 ha statuito all' art. 3 che : 1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Per quanto attiene l'accompagno, l'art 1 della L.508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ,abbisognano di un „assistenza continua , è concessa un'indennità di accompagno “ per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età , sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare”.
Sulla base di tali considerazioni il CTU dopo aver sottoposto parte ricorrente a visita medico legale, e nel riesaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che il ricorrente è Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento L.18/1980 e che parte ricorrente presenta più minorazioni che riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 legge n.104/92). La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal 01/07/2024” e che il Periziando, a causa delle patologie di cui è affetto, presenta evidenti limitazioni della sua capacità motoria, necessitando dei benefici ex art. 4 D.L. 5/12,
avendo capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del DPR 495/1992 dal
26/08/2022, come già riconosciuto dalla commissione medica.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente alla proposizione del ricorso;
quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con CP_1
separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , Parte_1 C.F._1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo allo stesso il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/ 1980 e i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal 01.07.2024 . Inoltre, a causa delle patologie di cui è il signor Parte_1
è affetto, presenta evidenti limitazioni della sua capacità motoria, necessitando dei benefici ex art. 4 D.L. 5/2012, avendo capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del
DPR 495/1992, dal 26/08/2022, come già riconosciuto dalla commissione medica;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATPO che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella espletata CP_1
nel procedimento di ATPO liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso in GI AB, 10/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano