Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore
.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3619/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mattia Ludovico Parte_1
Piantanida e dall'Avv. Gabriele Colombo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Ognissanti, giusta procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, ha chiesto che il Tribunale pronunci lo la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manfredonia, in data 25/03/2006, con
[...]
, dalla cui unione non sono nati figli, deducendo di vivere ininterrottamente Controparte_1
separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale dichiarata con sentenza n.2170/2019. Ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla in merito alle stuatuizioni economiche, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti.
La resistente, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda sullo status di divorzio, ha contestato gli avversi assunti e ha concluso chiedendo un assegno divorzile di euro 700,00 mensili.
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La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.. Il
P.M. ha espresso parere favorevole in data 17.12.2024.
La domanda di di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Foggia del 03.09.2019, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
in Manfredonia in data 25/03/2006; Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Manfredonia
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 6 , parte II , serie B ); rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 08/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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T R I B U N A L E D I F O G G I A
1 ^ S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore
• visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e la sentenza non definitiva, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
, emessa in data odierna;
[...]
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 24 marzo 2025, che si terrà dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo della trattazione, con l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, disponendo che la stessa venga sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 08/01/2025.
Il Presidente
Dr. Antonio Buccaro
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Elena de Tura
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