Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 12427/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 12427/2024 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024 da
, con l'avv. UNIA PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. ALAGNA VITO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“Le parti concludono affinchè Voglia l'Ill.mo Tribunale
OMOLOGARE
la separazione consensuale dei coniugi E Parte_1 [...]
relativamente al matrimonio contratto in Iran in data 08/10/2015 e _2
trascritto in Italia (con invito al Comune di registrare nei registri di stato civile l'emananda pronuncia) alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di darsi avviso del cambio di abitazione e di comunicare tra loro in caso di informazioni importanti relative alla vita della IG nel mutuo rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità
- la casa familiare sita GI (PD), via San Luca n. 30, viene assegnata alla
IG.ra , che vi vivrà con la IG fin tanto che non le verrà Parte_1
richiesto di rilasciare l'immobile dalla proprietaria attesa la risoluzione del comodato relativo alla casa coniugale;
di seguito continuerà a vivere con la IG
in una casa adeguata che verrà reperita e dove le due trasferiranno la loro residenza;
sono assegnati alla moglie i beni mobili ivi contenuti, ad eccezione degli effetti personali del Sig. o già prelevati entro l'udienza Controparte_1
presidenziale. La IG.ra i farà carico del pagamento delle utenze in Parte_1
via esclusiva dal momento in cui il IG. lascerà la casa coniugale. -la IG _2
, di anni 5, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà
la residenza presso la casa familiare sita in GI (PD), via San Luca n. 30,
dove risulterà collocata in via prevalente;
- le decisioni di maggior interesse per la IG, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono disciplinati come segue:
la IG minore sarà collocata prevalentemente presso la casa familiare dove 3
abiterà con la madre. Posto che il IG. attualmente non dispone di _2
un'abitazione ove poter ospitare la minore, fintantoché lo stesso non riesca ad ottenere una maggiore stabilità abitativa, al fine di consentirgli di trascorrere del tempo con la IG, egli potrà recarsi presso l'abitazione della IG.ra Parte_1
due weekend al mese (alternati) dal venerdì sera al lunedì mattina e rimanervi per tutto il tempo in cui la stessa si trova a lavoro, con la possibilità di pernottamento,
inoltre potrà tener con sé la IG due pomeriggi nella settimana in cui non la vedrà il weekend e uno a settimana nella settimana di weekend di sua spettanza concordandolo con la madre almeno 24 ore prima. Dal momento in cui il IG.
disporrà di uno spazio consono ad ospitare la minore, e comunque entro _2
dicembre 2024, si prevedono le seguenti modalità di affidamento: Per_1
trascorrerà i week-end alternativamente con ciascun genitore a partire dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina. Il genitore la preleverà da scuola il venerdì e la ricondurrà a scuola il lunedì successivo. Quanto ai pomeriggi infrasettimanali con le seguenti modalità:
Settimana A :
nella settimana in cui avrà il week-end con il padre trascorrerà altresì Per_1
con lo stesso un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì
pomeriggio o altro giorno da concordarsi tra i coniugi almeno 24 ore prima in caso di impegni di lavoro indefettibili dall'uscita della scuola alle ore 20.00 del giorno stesso
Settimana B:
nella settimana in cui trascorrerà il week-end con la madre rimarrà con Per_1
il padre per due pomeriggi feriali di cui uno con pernottamento notturno 4
indicativamente dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola alle ore 20.00 Il padre potrà inoltre vedere e frequentare la IG
anche nei giorni di competenza materna, per qualche ora e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, previo avviso anche telefonico di 24 ore.
- trascorrerà una settimana presso ciascun genitore durante le vacanze Per_1
natalizie, comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la prima metà
del periodo di sospensione dall'attività scolastica durante il periodo di Pasqua
con la madre e la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
due settimane durante le vacanze estive, con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare entro il 15/05 di ciascun anno;
trascorrerà inoltre con il padre la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso e con la madre la Festa
della Mamma ed il compleanno della stessa. Per le altre festività si richiama il piano educativo infra.
Vigilia di Natale Anni alterni Distribuzione ferie Natalizie
Natale La IG starà presso ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno
Pasqua Anni alterni Distribuzione ferie Pasquali: prima metà del periodo si sospensione dell'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e seconda metà col padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Pasquetta Anni Alterni
Ferie estive Due settimane presso il padre anche non consecutive.
Con il padre Ogni anno Festa del papà e compleanno del padre
Festa della Mamma e compleanno della mamma 5
Con la madre
Seguiranno il criterio dell'alternanza. Festività del: 25 aprile
1 maggio
2 giugno
8 dicembre
I genitori potranno concordare modalità diverse purché compatibili con le loro eIGenze e con quelle della minore;
qualora la bambina fosse malata o la scuola fosse chiusa per scioperi etc i coniugi si accorderanno, previo accordo telefonico,
per alternarsi nella gestione della medesima.
- si disponga, a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento per la IG , Parte_1 Per_1
la somma di €. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie , facendo riferimento, per la precisa indicazione delle stesse, al
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale scolastico di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta). Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali spese da dividere nella misura del 50%
ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di trasporto scolastico pubblico.
- si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre.
Decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione (sostituita da trattazione scritta) dinnanzi al Giudice deIGnato, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che si chiede sin da ora 6
di sostituire con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione personale ed esperito ogni altro incombente di legge disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere , le parti congiuntamente
CHIEDONO DI PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Iran in data 08/10/2015, tra i IG.ri (C.F.: , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
22/11/1989 e residente in [...] - 35030 e il Sig.
(C.F.: ), nato in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] ritenendo applicabile la legge italiana in considerazione della scelta operata dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso di deIGnare quale legge applicabile la legge del foro, ai sensi dell'art 5 punto d) del regolamento UE n.1259/2010, alle seguenti
CONCLUSIONI
- si confermi che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di darsi avviso del cambio di abitazione;
- si confermi che la casa familiare sita GI (PD), via San Luca n. 30,
rimanga assegnata alla IG.ra , che vi vivrà con la IG, con Parte_1
i beni mobili ivi contenuti, ad eccezione degli effetti personali del Sig. e che _2
la IG.ra i farà carico del pagamento delle utenze in via esclusiva;
Parte_1
- si confermi che la IG , di anni 5, viene affidata in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di 7
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza presso la casa familiare sita in
GI (PD), via San Luca n. 30, dove risulterà collocata in via prevalente;
- si confermi che le decisioni di maggior interesse per la IG, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- si confermi che i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono disciplinati come segue:
• trascorrerà i week-end alternativamente con ciascun genitore a partire Per_1
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina. Il genitore la preleverà da scuola il venerdì e la ricondurrà a scuola il lunedì successivo.
• Quanto ai pomeriggi infrasettimanali con le seguenti modalità:
Settimana A :nella settimana in cui avrà il week-end con il padre Per_1
trascorrerà altresì con lo stesso un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì pomeriggio o altro giorno da concordarsi tra i coniugi almeno 24 ore prima in caso di impegni di lavoro indefettibili dall'uscita della scuola alle ore
20.00 del giorno stesso Settimana B: nella settimana in cui trascorrerà il Per_1
week-end con la madre rimarrà con il padre per due pomeriggi feriali di cui uno con pernottamento notturno indicativamente dal mercoledì dopo scuola al giovedì
mattina con accompagnamento a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola alle ore 20.00 Il padre potrà inoltre vedere e frequentare la IG anche nei giorni di competenza materna, per qualche ora e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, previo avviso anche telefonico di 24 ore. 8
• trascorrerà una settimana presso ciascun genitore durante le vacanze Per_1
natalizie, comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la prima metà
del periodo di sospensione dall'attività scolastica durante il periodo di Pasqua
con la madre e la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
due settimane durante le vacanze estive, con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare entro il 15/05 di ciascun anno;
trascorrerà inoltre con il padre la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso e con la madre la Festa
della Mamma ed il compleanno della stessa.
Vigilia di Natale Anni alterni Distribuzione ferie Natalizie:
la IG starà presso ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno
Natale Anni Alterni
Pasqua Anni alterni Distribuzione ferie pasquali: prima metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Pasquetta Anni alterni
Ferie estive Due settimane presso il padre anche non consecutive.
Con il padre Ogni anno Festa del papà e compleanno del padre
Festa della mamma e compleanno della mamma Con la madre
Festività del:
Seguiranno il criterio dell'alternanza
25 aprile
1 maggio
2 giugno
8 dicembre
• I genitori potranno concordare modalità diverse purché compatibili con le loro eIGenze e con quelle della minore;
qualora la bambina fosse malata o la scuola fosse chiusa per scioperi etc i coniugi si accorderanno, previo accordo telefonico, 9
per alternarsi nella gestione della medesima.
- si disponga, a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento per la IG , Parte_1 Per_1
la somma di €. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie , facendo riferimento, per la precisa indicazione delle stesse, al
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale scolastico di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta). Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali spese da dividere nella misura del 50%
ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di trasporto scolastico pubblico.
- si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre.
- si confermi, a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento per la IG , Parte_1 Per_1
la somma complessiva di €. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50%
delle spese definite straordinarie, facendo riferimento, per la precisa indicazione delle stesse, al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale scolastico di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport,
comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta). Alle spese indicate nel protocollo 10
le parti aggiungono concordemente quali spese da dividere nella misura del 50%
ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di trasporto scolastico pubblico.
- si confermi si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100%
alla madre.”
* * *
Per il P.M.: “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti in causa sono cittadini iraniani) appare,
quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, sussiste la competenza del giudice italiano secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
ConIGlio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale, non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_3
, precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di
[...]
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 11
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti a [...]
(PD) (cfr. doc. 5 ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'articolo 8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010
prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi,
non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009, del ConIGlio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la IG della coppia, la quale risiede con la madre stabilmente in Italia. 12
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23
novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli
Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie la ricorrente e la IG risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che i ricorrenti e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile, a Teheran, in data 08.10.2015 Parte_2
(cfr. doc. 3 ricorso congiunto); dall'unione coniugale è nata in [...]
data 22.08.2018 a Venezia (VE).
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale,
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate 13
conclusioni con esclusione della parte inerente all'accordo sulla ripartizione tra le parti dell'assegno Unico Inps, il quale pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1.Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _2
, matrimonio civile contratto l'08.10.2015 a TEHRAN;
[...]
2.Omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale nei termini di cui in motivazione, con esclusione della parte inerente all'accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico;
3.Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4.Spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 12.12.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato 14