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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2988/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 4 83013 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 16/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 11.2.24 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2003 sino all'a. s.
2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Controparte_2
[... Enti Locali ma direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche
1 attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS)
e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che a tale titolo aveva diritto 14,20 punti per il profilo di Assistente
Amministrativo (AA) e di 18,05 per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS);
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a. s. 2001/2002 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 14,20 per il profilo AA e a punti 18,05 per il profilo CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari ad € 19.012,79 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal
2 CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- Condannare le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Regolarmente notificati ricorso e decreto il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2002\2003 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
Sul punto il , nel fornire le linee guida relative alla Controparte_1
valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio
3 prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
La Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili.
L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla
Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali.
Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della
, trovavano origine in contratti sottoscritti dal Dirigente e con lo CP_2
svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore
Scolastico o Assistente Amministrativo.
Siamo in presenza di contratti nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo per ogni gg.30 di servizio, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione e svolgimento della mansione di assistenza ai disabili avvalendosi di mezzi e supporti tecnici messi a disposizione dalla scuola.
Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
4 Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e ass. n. 20918/2019 uest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n.
27950/2017, ass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di uolo egli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
5 Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di
Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente
Scolastico.
L'attività prestata dalla parte ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal
, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni CP_3
giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n.
640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con riconoscimento del punteggio per i periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A.
Da ciò consegue il riconoscimento del punteggio complessivo, a decorrere dalle annualità 2014\2017, di punti 6,70 per il profilo AA e a punti 10,05 per il profilo
CS.
3.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, in via generale si osserva che, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (nella specie precontrattuale), non è sufficiente
6 la prova dell'inadempimento del debitore o del danno-evento, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante e la sua entità.
In particolare, il danno emergente consiste in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e, ai fini del suo riconoscimento, è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimonii.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, a sua volta, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. tra le tante,
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24632).
Venendo al caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto, in sostanza, il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della mancata stipula di contratti di lavoro, durante il tempo in cui ella è stata penalizzata quanto al punteggio.
A tal fine, la medesima ha ancorato la prova dell'esistenza e dell'entità del danno ai seguenti elementi ovvero che aveva diritto ad un punteggio sensibilmente superiore e che la supplenza veniva conferita a personale con punteggio inferiore a quello a lei spettante.
Perveniva, dunque, alla conclusione che avrebbe conseguentemente subito un duplice danno, consistente nel mancato godimento delle retribuzioni per i suddetti anni di insegnamento e nel mancato conseguimento del punteggio.
Trattasi, dunque, sostanzialmente di un danno da perdita di chances.
In ordine a detto danno si ravvisa un'evidente lacuna probatoria in cui è incorsa la ricorrente quanto alla quantificazione del danno-conseguenza, non avendo la ricorrente nemmeno dedotto che, medio tempore, ella non abbia prestato attività lavorativa ovvero abbia lavorato a condizioni deteriori.
7 In ricorso si limita a sostenere di non aver avuto incarichi di supplenza, ma nulla deduce o dimostra con riferimento ad altre opportunità lavorative.
Al riguardo si richiama la sentenza Cass.16550/2020 che ha statuito che:
"ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perchè la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni;
presso la giurisprudenza amministrativa si rileva (Cons. di Stato, sez. II, 21 ottobre
2019, n. 7110) l'esistenza di un "consolidato orientamento.... maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (ex aliis, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 370; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020; sez. III, 4 giugno
2013, n. 3049)", secondo cui "la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa", al punto di gravare il ricorrente dell'"onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile (…) va allora fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando un ritardo o una mancata assunzione, ha diritto al risarcimento, purchè risulti il verificarsi di un danno, …..considerando che chi persegue l'assunzione non necessariamente è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla
8 tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo".
Parte ricorrente configura il danno nella misura degli stipendi erogati per gli incarichi assegnati ad altri aventi diritto ma non deduce né documenta di essere rimasta medio tempore senza lavoro ovvero di aver lavorato a condizioni deteriori.
Ed infatti, l'eventuale prestazione di attività lavorativa medio tempore da parte della ricorrente, lungi dall'essere un elemento indifferente ai fini della sussistenza del danno, costituisce, invero, un elemento astrattamente idoneo ad escludere, in radice, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale di cui viene chiesto il ristoro.
È del tutto evidente, infatti, che l'eventuale percezione di compensi ad altro titolo, andrebbe scomputata dal calcolo del risarcimento liquidabile. Anzi dalla quantificazione andrebbe scomputato anche il reddito che – per gli anni relativi al mancato insegnamento – la ricorrente avrebbe potuto percepire (aliunde percipiendum), secondo la regola della ordinaria diligenza del creditore/danneggiato, tenuto a non aggravare le conseguenze del danno.
Ebbene, è evidente come difetti del tutto la prova del danno-conseguenza in quanto dalle risultanze istruttorie e processuali, non è emersa la prova di detto danno.
Pertanto, mancando la prova che la parte sia rimasta priva di occupazione nel periodo di ritardo, con conseguente perdita delle retribuzioni, la relativa domanda va rigettata.
4.
9 Stante la reciproca soccombenza, ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato dalla parte ricorrente per i servizi prestati in qualità di O.S.A., dall'a. s. 2002/2003 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio
2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 6,70 per il profilo AA e a punti
10,05 per il profilo CS;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 17/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2988/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 4 83013 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 16/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 11.2.24 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2003 sino all'a. s.
2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Controparte_2
[... Enti Locali ma direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche
1 attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS)
e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che a tale titolo aveva diritto 14,20 punti per il profilo di Assistente
Amministrativo (AA) e di 18,05 per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS);
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a. s. 2001/2002 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 14,20 per il profilo AA e a punti 18,05 per il profilo CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari ad € 19.012,79 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal
2 CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- Condannare le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Regolarmente notificati ricorso e decreto il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2002\2003 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
Sul punto il , nel fornire le linee guida relative alla Controparte_1
valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio
3 prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
La Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili.
L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla
Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali.
Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della
, trovavano origine in contratti sottoscritti dal Dirigente e con lo CP_2
svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore
Scolastico o Assistente Amministrativo.
Siamo in presenza di contratti nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo per ogni gg.30 di servizio, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione e svolgimento della mansione di assistenza ai disabili avvalendosi di mezzi e supporti tecnici messi a disposizione dalla scuola.
Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
4 Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e ass. n. 20918/2019 uest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n.
27950/2017, ass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di uolo egli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
5 Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di
Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente
Scolastico.
L'attività prestata dalla parte ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal
, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni CP_3
giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n.
640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con riconoscimento del punteggio per i periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A.
Da ciò consegue il riconoscimento del punteggio complessivo, a decorrere dalle annualità 2014\2017, di punti 6,70 per il profilo AA e a punti 10,05 per il profilo
CS.
3.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, in via generale si osserva che, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (nella specie precontrattuale), non è sufficiente
6 la prova dell'inadempimento del debitore o del danno-evento, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante e la sua entità.
In particolare, il danno emergente consiste in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e, ai fini del suo riconoscimento, è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimonii.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, a sua volta, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. tra le tante,
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24632).
Venendo al caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto, in sostanza, il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della mancata stipula di contratti di lavoro, durante il tempo in cui ella è stata penalizzata quanto al punteggio.
A tal fine, la medesima ha ancorato la prova dell'esistenza e dell'entità del danno ai seguenti elementi ovvero che aveva diritto ad un punteggio sensibilmente superiore e che la supplenza veniva conferita a personale con punteggio inferiore a quello a lei spettante.
Perveniva, dunque, alla conclusione che avrebbe conseguentemente subito un duplice danno, consistente nel mancato godimento delle retribuzioni per i suddetti anni di insegnamento e nel mancato conseguimento del punteggio.
Trattasi, dunque, sostanzialmente di un danno da perdita di chances.
In ordine a detto danno si ravvisa un'evidente lacuna probatoria in cui è incorsa la ricorrente quanto alla quantificazione del danno-conseguenza, non avendo la ricorrente nemmeno dedotto che, medio tempore, ella non abbia prestato attività lavorativa ovvero abbia lavorato a condizioni deteriori.
7 In ricorso si limita a sostenere di non aver avuto incarichi di supplenza, ma nulla deduce o dimostra con riferimento ad altre opportunità lavorative.
Al riguardo si richiama la sentenza Cass.16550/2020 che ha statuito che:
"ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perchè la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni;
presso la giurisprudenza amministrativa si rileva (Cons. di Stato, sez. II, 21 ottobre
2019, n. 7110) l'esistenza di un "consolidato orientamento.... maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (ex aliis, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 370; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020; sez. III, 4 giugno
2013, n. 3049)", secondo cui "la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa", al punto di gravare il ricorrente dell'"onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile (…) va allora fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando un ritardo o una mancata assunzione, ha diritto al risarcimento, purchè risulti il verificarsi di un danno, …..considerando che chi persegue l'assunzione non necessariamente è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla
8 tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo".
Parte ricorrente configura il danno nella misura degli stipendi erogati per gli incarichi assegnati ad altri aventi diritto ma non deduce né documenta di essere rimasta medio tempore senza lavoro ovvero di aver lavorato a condizioni deteriori.
Ed infatti, l'eventuale prestazione di attività lavorativa medio tempore da parte della ricorrente, lungi dall'essere un elemento indifferente ai fini della sussistenza del danno, costituisce, invero, un elemento astrattamente idoneo ad escludere, in radice, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale di cui viene chiesto il ristoro.
È del tutto evidente, infatti, che l'eventuale percezione di compensi ad altro titolo, andrebbe scomputata dal calcolo del risarcimento liquidabile. Anzi dalla quantificazione andrebbe scomputato anche il reddito che – per gli anni relativi al mancato insegnamento – la ricorrente avrebbe potuto percepire (aliunde percipiendum), secondo la regola della ordinaria diligenza del creditore/danneggiato, tenuto a non aggravare le conseguenze del danno.
Ebbene, è evidente come difetti del tutto la prova del danno-conseguenza in quanto dalle risultanze istruttorie e processuali, non è emersa la prova di detto danno.
Pertanto, mancando la prova che la parte sia rimasta priva di occupazione nel periodo di ritardo, con conseguente perdita delle retribuzioni, la relativa domanda va rigettata.
4.
9 Stante la reciproca soccombenza, ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato dalla parte ricorrente per i servizi prestati in qualità di O.S.A., dall'a. s. 2002/2003 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio
2014/2017 per complessivi 67 mesi, pari a punti 6,70 per il profilo AA e a punti
10,05 per il profilo CS;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 17/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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