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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/08/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
Nella causa civile iscritta al n. 3612 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Iannone (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), p.e.c.: C.F._2 Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(P.iva , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Mercurio (C.F.: pec: C.F._3
Email_2
parte convenuta – nonché
P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Ledonne Controparte_2 P.IVA_2
(c.f.: ), PEC: C.F._4 Email_3
Terzo chiamato in causa da parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 05.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 28.12.2018 all'incirca alle ore 7,00, si trovava all'interno dell'esercizio Parte_1 commerciale “ allorquando scivolava perdendo l'equilibrio, a causa del pavimento bagnato Controparte_1 in alcuni punti e della mancata segnalazione del pericolo. Ha narrato di essere così caduta, urtando il bancone con il viso e perdendo i sensi. Trasportata all'Ospedale di Catanzaro Pugliese Ciaccio, alle ore 7,56 circa, le veniva diagnosticata una “sincope vasovagale, contusione spalla dx, mialgia cervicale, frattura dentale, FLC al labbro inferiore”, cui poi seguivano le necessarie cure. Citava in giudizio, pertanto , nella sua CP qualità di proprietario dell'esercizio commerciale “ al fine di sentire condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento alla refusione dei danni patrimoniali e non da quantificare mediante CTU oltre alle spese odontoiatriche pari ad € 7.850,00.
1.1 Si è costituito , il quale ha avallato la fondatezza della richiesta risarcitoria. Nello stesso tempo CP ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria impresa assicuratrice, società Reale Mutua
Ass.ni.
1.2 Quest'ultima ha provveduto a costituirsi, chiedendo il rigetto della domanda, contestando in toto la ricostruzione storica del fatto offerto dalle controparti e ciò indipendentemente dall'ammissione di responsabilità operata del proprio assicurato.
Espletato l'interrogatorio formale di , escussi i testi indicati dalle parti, precisate -infine- le CP rispettive conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel caso di specie si invoca la responsabilità del proprietario custode ex art. 2051.
Pertanto parte attrice deve assolvere all'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 cc, che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla presenza del liquido scivoloso.
3. Tuttavia, va subito precisato che nel caso di specie si riscontra una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, generato dalla chiamata in causa della società da parte del convenuto. CP_2
Ciò comporta che - nei confronti di quest'ultima - le affermazioni confessorie rese da (vedi CP comparsa di costituzione ed interrogatorio formale di ) vanno liberamente apprezzate dal CP
Giudice di merito.
3.1 Sarà, peraltro, necessario scrutinare da un lato la domanda principale rivolta da nei Parte_1 confronti di , dall'altro la richiesta (peraltro non ben definita) di quest'ultimo di essere manlevato CP dalla propria società assicuratrice.
, infatti, non ha esteso la sua domanda alla terza chiamata. Va ricordato, che: “Diversamente Parte_1 dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516)” (Cass. Civ., ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232).
4. Ciò premesso, va rigettata la domanda rivolta nei confronti dell'impresa di assicurazione da parte di CP
, in quanto la ricostruzione dell'evento generatore del sinistro appare lacunosa e per alcuni aspetti
[...] contraddittoria sulla base delle considerazioni che seguono.
4.1 In atti sono versate due dichiarazioni rese all'assicurazione prima del presente contenzioso, che non sono state disconosciute dagli autori (parte attrice e parte convenuta).
Nella dichiarazione resa in data 31.1.19, afferma: “In data 28.11.2018 alle ore 6,30 circa, mi CP trovavo all'interno della mia attività commerciale “ Precisamente (…) dietro il banco vendite Controparte_1 come di consueto. In tale circostanza notavo mia NI entrare dall'ingresso principale del Parte_1 panificio per salutare in quanto poi doveva andare via (…) appena entrata a causa della pavimentazione bagnata meglio umida per la condensa dei vapori del forno (….)”. Anche , nella dichiarazione Parte_1 resa in pari data afferma di essere stata “prontamente soccorsa da mio zio il quale si trovava dietro il banco vendite..”.
Ciò però contrasta con quanto affermato dal teste (audito all'udienza del 24.10.2023), che ha Testimone_1 riferito che: “ era in laboratorio, mentre al banco vendite c'era , mia RE era nel CP Tes_1 negozio per prendere la colazione”; ha poi aggiunto che:“ quando mi RE è caduta io mi trovavo nel laboratorio, avevo lavato io il pavimento”.
Ergo emergono versioni contrastanti sulla presenza di al banco vendite e sullo stato del CP pavimento reso scivoloso o dai vapori del forno o dal fatto che era stato da poco lavato.
4.2 Va aggiunto, infine, che - ai fini della loro attendibilità - le dichiarazioni e le prove testimoniali assunte vanno vagliate con particolare attenzione in quanto rese da persone legate da stetti legami di parentela con l'attrice. A fronte delle citate contraddizioni ed in assenza di ulteriori riscontri, la domanda va rigettata.
5. Definita tale questione, tuttavia, non appare sufficientemente istruita la domanda risarcitoria di Pt_1
nei confronti di , il quale come già ampiamente rilevato, ha pienamente riconosciuto la
[...] CP propria responsabilità.
Si rende, pertanto, necessaria la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
6. Stante la particolare natura della causa, già da ora si dispone la compensazione delle spese tra CP
e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di nei confronti della terza chiamata CP Controparte_2 disponendo la compensazione delle spese di lite tra di essi.
- Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Catanzaro, li 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
Nella causa civile iscritta al n. 3612 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Iannone (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), p.e.c.: C.F._2 Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(P.iva , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Mercurio (C.F.: pec: C.F._3
Email_2
parte convenuta – nonché
P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Ledonne Controparte_2 P.IVA_2
(c.f.: ), PEC: C.F._4 Email_3
Terzo chiamato in causa da parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 05.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 28.12.2018 all'incirca alle ore 7,00, si trovava all'interno dell'esercizio Parte_1 commerciale “ allorquando scivolava perdendo l'equilibrio, a causa del pavimento bagnato Controparte_1 in alcuni punti e della mancata segnalazione del pericolo. Ha narrato di essere così caduta, urtando il bancone con il viso e perdendo i sensi. Trasportata all'Ospedale di Catanzaro Pugliese Ciaccio, alle ore 7,56 circa, le veniva diagnosticata una “sincope vasovagale, contusione spalla dx, mialgia cervicale, frattura dentale, FLC al labbro inferiore”, cui poi seguivano le necessarie cure. Citava in giudizio, pertanto , nella sua CP qualità di proprietario dell'esercizio commerciale “ al fine di sentire condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento alla refusione dei danni patrimoniali e non da quantificare mediante CTU oltre alle spese odontoiatriche pari ad € 7.850,00.
1.1 Si è costituito , il quale ha avallato la fondatezza della richiesta risarcitoria. Nello stesso tempo CP ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria impresa assicuratrice, società Reale Mutua
Ass.ni.
1.2 Quest'ultima ha provveduto a costituirsi, chiedendo il rigetto della domanda, contestando in toto la ricostruzione storica del fatto offerto dalle controparti e ciò indipendentemente dall'ammissione di responsabilità operata del proprio assicurato.
Espletato l'interrogatorio formale di , escussi i testi indicati dalle parti, precisate -infine- le CP rispettive conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel caso di specie si invoca la responsabilità del proprietario custode ex art. 2051.
Pertanto parte attrice deve assolvere all'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 cc, che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla presenza del liquido scivoloso.
3. Tuttavia, va subito precisato che nel caso di specie si riscontra una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, generato dalla chiamata in causa della società da parte del convenuto. CP_2
Ciò comporta che - nei confronti di quest'ultima - le affermazioni confessorie rese da (vedi CP comparsa di costituzione ed interrogatorio formale di ) vanno liberamente apprezzate dal CP
Giudice di merito.
3.1 Sarà, peraltro, necessario scrutinare da un lato la domanda principale rivolta da nei Parte_1 confronti di , dall'altro la richiesta (peraltro non ben definita) di quest'ultimo di essere manlevato CP dalla propria società assicuratrice.
, infatti, non ha esteso la sua domanda alla terza chiamata. Va ricordato, che: “Diversamente Parte_1 dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516)” (Cass. Civ., ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232).
4. Ciò premesso, va rigettata la domanda rivolta nei confronti dell'impresa di assicurazione da parte di CP
, in quanto la ricostruzione dell'evento generatore del sinistro appare lacunosa e per alcuni aspetti
[...] contraddittoria sulla base delle considerazioni che seguono.
4.1 In atti sono versate due dichiarazioni rese all'assicurazione prima del presente contenzioso, che non sono state disconosciute dagli autori (parte attrice e parte convenuta).
Nella dichiarazione resa in data 31.1.19, afferma: “In data 28.11.2018 alle ore 6,30 circa, mi CP trovavo all'interno della mia attività commerciale “ Precisamente (…) dietro il banco vendite Controparte_1 come di consueto. In tale circostanza notavo mia NI entrare dall'ingresso principale del Parte_1 panificio per salutare in quanto poi doveva andare via (…) appena entrata a causa della pavimentazione bagnata meglio umida per la condensa dei vapori del forno (….)”. Anche , nella dichiarazione Parte_1 resa in pari data afferma di essere stata “prontamente soccorsa da mio zio il quale si trovava dietro il banco vendite..”.
Ciò però contrasta con quanto affermato dal teste (audito all'udienza del 24.10.2023), che ha Testimone_1 riferito che: “ era in laboratorio, mentre al banco vendite c'era , mia RE era nel CP Tes_1 negozio per prendere la colazione”; ha poi aggiunto che:“ quando mi RE è caduta io mi trovavo nel laboratorio, avevo lavato io il pavimento”.
Ergo emergono versioni contrastanti sulla presenza di al banco vendite e sullo stato del CP pavimento reso scivoloso o dai vapori del forno o dal fatto che era stato da poco lavato.
4.2 Va aggiunto, infine, che - ai fini della loro attendibilità - le dichiarazioni e le prove testimoniali assunte vanno vagliate con particolare attenzione in quanto rese da persone legate da stetti legami di parentela con l'attrice. A fronte delle citate contraddizioni ed in assenza di ulteriori riscontri, la domanda va rigettata.
5. Definita tale questione, tuttavia, non appare sufficientemente istruita la domanda risarcitoria di Pt_1
nei confronti di , il quale come già ampiamente rilevato, ha pienamente riconosciuto la
[...] CP propria responsabilità.
Si rende, pertanto, necessaria la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
6. Stante la particolare natura della causa, già da ora si dispone la compensazione delle spese tra CP
e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di nei confronti della terza chiamata CP Controparte_2 disponendo la compensazione delle spese di lite tra di essi.
- Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Catanzaro, li 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo