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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/40144
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 1.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 16.05.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/40144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40144 /2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annunziata Stasi (C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, Via G. Montemartini n. 2.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Massimo Bernardo (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Unità C.F._3 Procedure Sanzionatorie Telecamere e Regolamenti, dell'Area Procedure Sanzionatorie e Traffico della Direzione Sicurezza Urbana del . Controparte_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 8.02.2024, ha Parte_1 impugnato l'Ordinanza di confisca e contestuale Ingiunzione di Pagamento Prot. N° 26573/2024, emessa dal in data 11 ottobre 2024, relativa alle merci esitate alla vendita, alle Controparte_1 attrezzature nonché al veicolo marca Iveco modello 35 F 8 targato MI57561R, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Il è titolare dell'impresa individuale in virtù di autorizzazione N° rilasciata dal Parte_1 Nu_1 Comune di Milano in data 19.04.2021 per il “commercio su area pubblica in forma itinerante”
In data 25.07.2024, agenti della Polizia Locale di Milano elevavano al ricorrente il verbale n°
8481692-2 contestando la violazione di cui all'art. 22 c. 2 della L.R. 6/2010 in quanto: “effettuava la sosta con l'autonegozio per le operazioni di vendita per un tempo superiore alle 2 ore”. In particolare:
“svolgeva attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal sindaco con Ord. N. 78193/2013 (art. 8 punto 7) modificata all'o.s. n. 662913/2015. Nella fattispecie effettuava la sosta con autonegozio per le operazioni di vendita per un tempo superiore alle 2 ore …. Dalle 21,20 (orario accertato mediante videoripresa) …. alle 23,41 (orario del verbale)”.
All'esito della suddetta contestazione, la Polizia Locale di Milano provvedeva al sequestro del furgone, oltre alla merce e attrezzature finalizzate allo svolgimento dell'attività.
Il presentava, in data 24.09.2024, memoria difensiva ai sensi dell'art. 19 della L. Parte_1
689/81, chiedendo il dissequestro del mezzo per potere svolgere l'attività lavorativa, richiesta che veniva rigettata.
La difesa del ricorrente ha eccepito principalmente la mancata notifica dell'ordinanza impugnata al e nel merito la buona fede dello stesso, la mancata applicazione del periodo di tolleranza di Pt_1 trenta minuti, previsto dall'art. 27 comma 6 della L. n. 6/2010, oltre all'illegittimità della confisca del furgone IVECO e all'assoluta sproporzione della sanzione accessoria della confisca e del sequestro della merce e delle attrezzature.
Con decreto del 7.01.2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 25.05.2025, accogliendo inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato formulato dalla difesa di parte ricorrente.
Si è costituito con comparsa del 15.03.2025 il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
In particolare, deduceva: l'avvenuta regolare notifica del provvedimento impugnato al ricorrente, la legittimità dell'operato degli Agenti accertatori i cui rapporti regolarmente redatti costituiscono atti muniti di fede privilegiata, oltre che la corretta applicazione della normativa Regionale in tema di confisca dell'autonegozio attrezzato.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni come rassegnate nelle note sostitutive d'udienza depositate in ottemperanza del termine perentorio assegnato, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositata unitamente all'ordinanza di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente si osserva che oggetto dell'impugnazione in esame è l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n. 26573/2024. A tal proposito si rileva che il doc. 1 oggetto d'impugnazione, allegato da parte ricorrente contiene sia l'ingiunzione di pagamento della sanzione comminata che l'ordine di confisca delle merci, delle attrezzature e del veicolo Iveco.
Non può essere accolta l'eccezione, formulata in via preliminare dalla difesa del di mancata Pt_1 notifica dell'ingiunzione n. 26573/2024 al ricorrente. Il ha infatti dimostrato Controparte_1 documentalmente che il provvedimento impugnato è stato notificato a mezzo Pec, in data 11.10.2024 al difensore del e in data 14.10.2024 al trasgressore personalmente. I documenti n.ri 1 e 2 Pt_1 prodotti dal attestano che l'ordinanza è stata correttamente inviata alla PEC Controparte_1 intestata al ricorrente in data 14.10.2024 alle ore 08:13, con avvenuta Email_1 accettazione, inoltrata lo stesso giorno alle ore 08:13:45 e consegnata nella casella di destinazione sempre il 14.10.2024 alle ore 08:13:48.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il provvedimento di confisca opposto scaturisce dal presunto illecito amministrativo contestato al trasgressore, perché, in possesso di autorizzazione per il commercio itinerante n. Parte_1 Nu_1 rilasciata dal Comune di Milano in data 19.04.2021 esercitava nel territorio del Comune di Milano il commercio in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco. Secondo quanto risulta dal provvedimento opposto e dal verbale di contestazione dell'illecito, al ricorrente è stato contestato di aver violato l'art. 22, co. 2, della L. R. n. 6 del 2010, in relazione all'art.
8.7 dell'Ordinanza Sindacale Prot. PG 78913/2013 e della successiva Ordinanza Sindacale Prot. PG 662913/2015, per avere esercitato l'attività oltre il limite temporale delle due ore, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 comma 6 e 33 comma 2 della L.R. 6/2010 (ingiunzione del pagamento della sanzione pari ad €. 1.000,00 oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature strettamente collegate al fatto illecito).
Nel ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta principalmente la sanzione accessoria della confisca della merce delle attrezzature e del veicolo Iveco.
Come detto, è pacifico fra le parti e risulta anche dalla documentazione allegata che il ricorrente sia titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
l'illecito contestato scaturisce dalla riscontrata circostanza che la vendita avveniva oltre il limite temporale delle due ore imposto dalle
Ordinanze Sindacali del 2013 e del 2015.
A norma dell'art. 22 comma 2 della L.R. 6/2010, “il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”. L'art. 27 comma 6 della medesima legge regionale (come modificato dalla dall'art. 17 comma 1 LR. N. 20/2015) prevede che “Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 22, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Orbene, a fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito (doc. 5 del – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – la violazione contestata non CP_1 risulta integrata nel caso di specie, dal momento che gli agenti accertatori hanno attestato di avere monitorato la vendita di cibo e bevande, sempre nello stesso luogo (via Jesi fronte palo luce n. 7) a partire dalle ore 21.20 del 25.07.2024 fino alle ore 23.41, orario in cui si attesta essere stata venduta
“una Birra al prezzo di 3 €”. Pt_2
Come affermato dalla difesa del , nel giudizio di opposizione ad ordinanza Controparte_1 ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento è suscettibile di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati dai verbalizzanti (C. Cass n. 28149/2022) per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma avere personalmente compiuto o contestato (cfr. per tutte: Cass. Sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass.
Sez. Lav., 02.10.2002, 14158; Cons. Stato Sez. V, 20.01.2003, n. 177). Dalla lettura del verbale di contestazione emerge che gli Agenti accertatori hanno testualmente dichiarato che: “La vendita veniva accertata e videoripresa alle ore 21,20 e nel periodo di osservazione l'autonegozio proseguiva la preparazione, cottura e vendita di alimenti e bevande a numerosi avventori senza mai spostarsi dalla suddetta località. Alle ore 23.41 si accertava come ultima vendita una birra MO al prezzo di 3 €.”
Dall'accertamento riportato emerge con tutta evidenza che la violazione non sussiste, in quanto l'accertamento stesso è stato effettuato in contrasto con il disposto dell'art. 27 comma 6 della L.R. richiamato dallo stesso che prevede per l'integrazione della fattispecie l'applicazione di un CP_1 termine di tolleranza di trenta minuti oltre il termine previsto dall'autorizzazione; la Polizia locale ha attestato che il ha sostato nello stesso luogo, vendendo alimenti, dalle ore 21,20 alle ore Pt_1
23,41, orario dell'ultima vendita, per un totale di due ore e 21 minuti.
Non essendosi, pertanto, integrata la fattispecie illecita, l'ordinanza impugnata deve essere integralmente revocata, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento (valore indeterminabile – complessità bassa), all'attività difensiva effettivamente prestata, con decurtazione della fase istruttoria e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso proposto da avverso l'Ordinanza di confisca Parte_1
e contestuale Ingiunzione di Pagamento Prot. N° 26573/2024, emessa dal Controparte_1 in data 11 ottobre 2024, annullandola integralmente;
2) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio liquidate, ex Controparte_1 D.M. 55/14, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2022, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Milano, 16 maggio 2024
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 1.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 16.05.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/40144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40144 /2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annunziata Stasi (C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, Via G. Montemartini n. 2.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Massimo Bernardo (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Unità C.F._3 Procedure Sanzionatorie Telecamere e Regolamenti, dell'Area Procedure Sanzionatorie e Traffico della Direzione Sicurezza Urbana del . Controparte_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 8.02.2024, ha Parte_1 impugnato l'Ordinanza di confisca e contestuale Ingiunzione di Pagamento Prot. N° 26573/2024, emessa dal in data 11 ottobre 2024, relativa alle merci esitate alla vendita, alle Controparte_1 attrezzature nonché al veicolo marca Iveco modello 35 F 8 targato MI57561R, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Il è titolare dell'impresa individuale in virtù di autorizzazione N° rilasciata dal Parte_1 Nu_1 Comune di Milano in data 19.04.2021 per il “commercio su area pubblica in forma itinerante”
In data 25.07.2024, agenti della Polizia Locale di Milano elevavano al ricorrente il verbale n°
8481692-2 contestando la violazione di cui all'art. 22 c. 2 della L.R. 6/2010 in quanto: “effettuava la sosta con l'autonegozio per le operazioni di vendita per un tempo superiore alle 2 ore”. In particolare:
“svolgeva attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal sindaco con Ord. N. 78193/2013 (art. 8 punto 7) modificata all'o.s. n. 662913/2015. Nella fattispecie effettuava la sosta con autonegozio per le operazioni di vendita per un tempo superiore alle 2 ore …. Dalle 21,20 (orario accertato mediante videoripresa) …. alle 23,41 (orario del verbale)”.
All'esito della suddetta contestazione, la Polizia Locale di Milano provvedeva al sequestro del furgone, oltre alla merce e attrezzature finalizzate allo svolgimento dell'attività.
Il presentava, in data 24.09.2024, memoria difensiva ai sensi dell'art. 19 della L. Parte_1
689/81, chiedendo il dissequestro del mezzo per potere svolgere l'attività lavorativa, richiesta che veniva rigettata.
La difesa del ricorrente ha eccepito principalmente la mancata notifica dell'ordinanza impugnata al e nel merito la buona fede dello stesso, la mancata applicazione del periodo di tolleranza di Pt_1 trenta minuti, previsto dall'art. 27 comma 6 della L. n. 6/2010, oltre all'illegittimità della confisca del furgone IVECO e all'assoluta sproporzione della sanzione accessoria della confisca e del sequestro della merce e delle attrezzature.
Con decreto del 7.01.2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 25.05.2025, accogliendo inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato formulato dalla difesa di parte ricorrente.
Si è costituito con comparsa del 15.03.2025 il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
In particolare, deduceva: l'avvenuta regolare notifica del provvedimento impugnato al ricorrente, la legittimità dell'operato degli Agenti accertatori i cui rapporti regolarmente redatti costituiscono atti muniti di fede privilegiata, oltre che la corretta applicazione della normativa Regionale in tema di confisca dell'autonegozio attrezzato.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni come rassegnate nelle note sostitutive d'udienza depositate in ottemperanza del termine perentorio assegnato, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositata unitamente all'ordinanza di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente si osserva che oggetto dell'impugnazione in esame è l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n. 26573/2024. A tal proposito si rileva che il doc. 1 oggetto d'impugnazione, allegato da parte ricorrente contiene sia l'ingiunzione di pagamento della sanzione comminata che l'ordine di confisca delle merci, delle attrezzature e del veicolo Iveco.
Non può essere accolta l'eccezione, formulata in via preliminare dalla difesa del di mancata Pt_1 notifica dell'ingiunzione n. 26573/2024 al ricorrente. Il ha infatti dimostrato Controparte_1 documentalmente che il provvedimento impugnato è stato notificato a mezzo Pec, in data 11.10.2024 al difensore del e in data 14.10.2024 al trasgressore personalmente. I documenti n.ri 1 e 2 Pt_1 prodotti dal attestano che l'ordinanza è stata correttamente inviata alla PEC Controparte_1 intestata al ricorrente in data 14.10.2024 alle ore 08:13, con avvenuta Email_1 accettazione, inoltrata lo stesso giorno alle ore 08:13:45 e consegnata nella casella di destinazione sempre il 14.10.2024 alle ore 08:13:48.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il provvedimento di confisca opposto scaturisce dal presunto illecito amministrativo contestato al trasgressore, perché, in possesso di autorizzazione per il commercio itinerante n. Parte_1 Nu_1 rilasciata dal Comune di Milano in data 19.04.2021 esercitava nel territorio del Comune di Milano il commercio in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco. Secondo quanto risulta dal provvedimento opposto e dal verbale di contestazione dell'illecito, al ricorrente è stato contestato di aver violato l'art. 22, co. 2, della L. R. n. 6 del 2010, in relazione all'art.
8.7 dell'Ordinanza Sindacale Prot. PG 78913/2013 e della successiva Ordinanza Sindacale Prot. PG 662913/2015, per avere esercitato l'attività oltre il limite temporale delle due ore, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 comma 6 e 33 comma 2 della L.R. 6/2010 (ingiunzione del pagamento della sanzione pari ad €. 1.000,00 oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature strettamente collegate al fatto illecito).
Nel ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta principalmente la sanzione accessoria della confisca della merce delle attrezzature e del veicolo Iveco.
Come detto, è pacifico fra le parti e risulta anche dalla documentazione allegata che il ricorrente sia titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
l'illecito contestato scaturisce dalla riscontrata circostanza che la vendita avveniva oltre il limite temporale delle due ore imposto dalle
Ordinanze Sindacali del 2013 e del 2015.
A norma dell'art. 22 comma 2 della L.R. 6/2010, “il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”. L'art. 27 comma 6 della medesima legge regionale (come modificato dalla dall'art. 17 comma 1 LR. N. 20/2015) prevede che “Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 22, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Orbene, a fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito (doc. 5 del – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – la violazione contestata non CP_1 risulta integrata nel caso di specie, dal momento che gli agenti accertatori hanno attestato di avere monitorato la vendita di cibo e bevande, sempre nello stesso luogo (via Jesi fronte palo luce n. 7) a partire dalle ore 21.20 del 25.07.2024 fino alle ore 23.41, orario in cui si attesta essere stata venduta
“una Birra al prezzo di 3 €”. Pt_2
Come affermato dalla difesa del , nel giudizio di opposizione ad ordinanza Controparte_1 ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento è suscettibile di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati dai verbalizzanti (C. Cass n. 28149/2022) per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma avere personalmente compiuto o contestato (cfr. per tutte: Cass. Sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass.
Sez. Lav., 02.10.2002, 14158; Cons. Stato Sez. V, 20.01.2003, n. 177). Dalla lettura del verbale di contestazione emerge che gli Agenti accertatori hanno testualmente dichiarato che: “La vendita veniva accertata e videoripresa alle ore 21,20 e nel periodo di osservazione l'autonegozio proseguiva la preparazione, cottura e vendita di alimenti e bevande a numerosi avventori senza mai spostarsi dalla suddetta località. Alle ore 23.41 si accertava come ultima vendita una birra MO al prezzo di 3 €.”
Dall'accertamento riportato emerge con tutta evidenza che la violazione non sussiste, in quanto l'accertamento stesso è stato effettuato in contrasto con il disposto dell'art. 27 comma 6 della L.R. richiamato dallo stesso che prevede per l'integrazione della fattispecie l'applicazione di un CP_1 termine di tolleranza di trenta minuti oltre il termine previsto dall'autorizzazione; la Polizia locale ha attestato che il ha sostato nello stesso luogo, vendendo alimenti, dalle ore 21,20 alle ore Pt_1
23,41, orario dell'ultima vendita, per un totale di due ore e 21 minuti.
Non essendosi, pertanto, integrata la fattispecie illecita, l'ordinanza impugnata deve essere integralmente revocata, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento (valore indeterminabile – complessità bassa), all'attività difensiva effettivamente prestata, con decurtazione della fase istruttoria e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso proposto da avverso l'Ordinanza di confisca Parte_1
e contestuale Ingiunzione di Pagamento Prot. N° 26573/2024, emessa dal Controparte_1 in data 11 ottobre 2024, annullandola integralmente;
2) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio liquidate, ex Controparte_1 D.M. 55/14, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2022, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Milano, 16 maggio 2024
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo