Art. 2.
La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e' elevata a lire cinquanta.
La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e' elevata a lire cinquanta.