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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 951/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro Nella causa promossa da: (PER CONTO DELLA NO ), rappresentato e Parte_1 Persona_1
RINI ALESSIO, presso il cui studio iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
attore contro rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. BASELLINI MARIA TERESA, giusta CP_1 delega in atti;
convenuto Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Manfredi, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/02/2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 445 bis c.p.c. depositato in data
13/12/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro per l'accertamento del requisito sanitario volto all'ottenimento del beneficio dell'indennità di frequenza per soggetto minorenne.
Si è costituito riconoscendo l'altrui pretesa con decorrenza dalla data della domanda, CP_1 provvedendo di conseguenza in autotutela nelle more del procedimento;
ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
All'udienza del 14.02.2025, il Giudice, previa discussione con le parti, si è riservato di provvedere con ordinanza emessa fuori udienza.
(PER CONTO DELLA NO ) agisce nel contraddittorio Parte_1 Persona_1 con per chiedere l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di frequenza. CP_1
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che:
“il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06;
v. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass.
Ord. n. 22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di
Pagina 1 sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Infatti, come è documentato dall' resistente (v. verbale di Autotutela della Pubblica CP_2
Amministrazione), nelle more del presente procedimento, la sede competente ha rivalutato la CP_1 documentazione sanitaria per determinarsi, in autotutela, al riconoscimento del requisito sanitario con la decorrenza indicata in ricorso.
La documentazione prodotta è idonea a giustificare la pronuncia processuale di cessazione della materia del contendere tra le parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148; conformi, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256 e si veda la recente Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 14/10/2024, n. 26622 e, seppur come principio espresso per il processo tributario, si veda
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18474; si veda datata Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999,
n. 14576).
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo
Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n.
22446), che significa decidere, con un apprezzamento di fatto che prescinde dal fatto sopravvenuto, se la domanda avrebbe dovuto essere ragionevolmente accolta ovvero rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. del 27/09/2002, n. 14023; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/07/2010, n. 16150).
I motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese del procedimento tra le parti sono plurimi ed integranti le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Le spese del presente procedimento vengono pertanto compensate, a fronte della natura processuale delle questioni trattate, atteso che la mancata consulenza tecnica d'ufficio impedisce un giudizio di prognosi sulla soccombenza virtuale di una parte, avendo il procedimento ad oggetto l'accertamento di un requisito sanitario, poiché l' si è costituito con i funzionari, l'attività difensiva si è limitata alla CP_2 redazione degli atti introduttivi e a motivo della condotta dell' , che nelle more del procedimento CP_2 ha riconosciuto la prestazione, “giacché l'iniziale comportamento omissivo dell'istituto previdenziale, pur integrando un'ipotesi di silenzio rigetto, non rappresenta di per sé solo un fatto colposo essendo il previo esperimento della procedura amministrativa (con l'inevitabile ritardo connesso al suo svolgimento) una condizione, posta dalla legge, di procedibilità dell'azione giudiziaria” (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/12/1986, n. 7094, conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 06-06-2008, n. 15129). Il principio di diritto, condiviso dal giudicante ed esteso al caso di specie,
Pagina 2 permette di -ulteriormente- giustificare la compensazione delle spese, dacché contiene la portata della condotta dell' (di revisione non colposa del requisito) nella fase anteriore al giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si comunichi. Lodi, 14 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro Nella causa promossa da: (PER CONTO DELLA NO ), rappresentato e Parte_1 Persona_1
RINI ALESSIO, presso il cui studio iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
attore contro rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. BASELLINI MARIA TERESA, giusta CP_1 delega in atti;
convenuto Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Manfredi, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/02/2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 445 bis c.p.c. depositato in data
13/12/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro per l'accertamento del requisito sanitario volto all'ottenimento del beneficio dell'indennità di frequenza per soggetto minorenne.
Si è costituito riconoscendo l'altrui pretesa con decorrenza dalla data della domanda, CP_1 provvedendo di conseguenza in autotutela nelle more del procedimento;
ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
All'udienza del 14.02.2025, il Giudice, previa discussione con le parti, si è riservato di provvedere con ordinanza emessa fuori udienza.
(PER CONTO DELLA NO ) agisce nel contraddittorio Parte_1 Persona_1 con per chiedere l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di frequenza. CP_1
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che:
“il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06;
v. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass.
Ord. n. 22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di
Pagina 1 sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Infatti, come è documentato dall' resistente (v. verbale di Autotutela della Pubblica CP_2
Amministrazione), nelle more del presente procedimento, la sede competente ha rivalutato la CP_1 documentazione sanitaria per determinarsi, in autotutela, al riconoscimento del requisito sanitario con la decorrenza indicata in ricorso.
La documentazione prodotta è idonea a giustificare la pronuncia processuale di cessazione della materia del contendere tra le parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148; conformi, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256 e si veda la recente Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 14/10/2024, n. 26622 e, seppur come principio espresso per il processo tributario, si veda
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18474; si veda datata Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999,
n. 14576).
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo
Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n.
22446), che significa decidere, con un apprezzamento di fatto che prescinde dal fatto sopravvenuto, se la domanda avrebbe dovuto essere ragionevolmente accolta ovvero rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. del 27/09/2002, n. 14023; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/07/2010, n. 16150).
I motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese del procedimento tra le parti sono plurimi ed integranti le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Le spese del presente procedimento vengono pertanto compensate, a fronte della natura processuale delle questioni trattate, atteso che la mancata consulenza tecnica d'ufficio impedisce un giudizio di prognosi sulla soccombenza virtuale di una parte, avendo il procedimento ad oggetto l'accertamento di un requisito sanitario, poiché l' si è costituito con i funzionari, l'attività difensiva si è limitata alla CP_2 redazione degli atti introduttivi e a motivo della condotta dell' , che nelle more del procedimento CP_2 ha riconosciuto la prestazione, “giacché l'iniziale comportamento omissivo dell'istituto previdenziale, pur integrando un'ipotesi di silenzio rigetto, non rappresenta di per sé solo un fatto colposo essendo il previo esperimento della procedura amministrativa (con l'inevitabile ritardo connesso al suo svolgimento) una condizione, posta dalla legge, di procedibilità dell'azione giudiziaria” (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/12/1986, n. 7094, conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 06-06-2008, n. 15129). Il principio di diritto, condiviso dal giudicante ed esteso al caso di specie,
Pagina 2 permette di -ulteriormente- giustificare la compensazione delle spese, dacché contiene la portata della condotta dell' (di revisione non colposa del requisito) nella fase anteriore al giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si comunichi. Lodi, 14 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
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