Articolo 1 della Legge 20 aprile 2022, n. 45
Articolo 2
Versione
10 maggio 2022
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;
b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.
Entrata in vigore il 10 maggio 2022