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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva di decisione, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1629 /2019 promossa da:
IG.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente, (cod. fisc. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Parrinello, come da procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE contro
IG.ra nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente PA
domiciliata in SS, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Miloro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, unitamente all' dall' Avv. Maria Smeralda Azzarà ;
RESISTENTE
IGnora , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 480.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Ripetizione somme.
Fatto e diritto
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis, notificato in data 23.05.2019, la signora Parte_1
proprietaria di un appartamento facente parte del MI isol. 288, sito in SS via
[...]
Ugo Bassi, acquistato nell'anno 1992 dalle IGnore e , PA Controparte_2
esponeva di aver corrisposto all'anzidetto MI la somma di euro 9.050,63, in esecuzione di un accordo transattivo intercorso tra il MI medesimo e gli Eredi del IG. i e Parte_2
chiedeva la ripetizione da parte delle venditrici della quota corrispondete al periodo antecedente alla vendita, pari ad oltre il 60% dell'importo; a fondamento dell'azione, l'attrice premetteva di aver acquistato dalle signore il suddetto appartamento, con atto in Notaio CP_1 Persona_1
del 14 dicembre 1992; a circa 20 anni dalla vendita, a seguito di un contenzioso promosso nel 2007 dagli eredi del sig. , portiere dello stabile dal febbraio 1975 fino al 2 febbraio 2004, data Parte_2
del licenziamento, con sentenza del 3 novembre 2015, il Tribunale di SS - sez. Lavoro, aveva condannato il suddetto MI alla corresponsione della somma di € 241.191,84, maggiorata di interessi e rivalutazione, a titolo di spettanze retributive, indennità di mancato preavviso di licenziamento, t.f.r. e indennizzo per illegittimo licenziamento, oltre alla refusione delle spese legali;
con delibera assembleare del 07.10.2016, il MI aveva autorizzato la sottoscrizione dell' accordo di transazione siglato in data 24.10.2016, impegnandosi a corrispondere la somma forfettaria di € 350.000,00; l'importo globale, era stato diviso tra i condomini in ragione delle rispettive quote millesimali e secondo tale criterio alla IG.ra era stato chiesto il pagamento della somma di Pt_1
€ 9.050,63. L'attrice deduceva che le spettanze riconosciute in sentenza in favore degli Eredi Pt_2
fossero imputabili alle venditrici per il periodo antecedente alla vendita dell'immobile, secondo un
"principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni", trattandosi di spese condominiali di ordinaria amministrazione. Chiedeva pertanto alle IGnore la restituzione della somma di € CP_1
5.566,63 maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo, dalle resistenti dovuta per il periodo antecedente alla vendita dell'appartamento di Loro proprietà .
Con comparsa responsiva datata 12.11.2019, si costituiva in giudizio la IGnora per PA
chiedere il rigetto della proposta domanda, siccome infondata.
La causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale e quindi trattenuta per la pronuncia dell' ordinanza conclusiva, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con termine per il deposito di note difensive .
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
La IGnora agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme dalla stessa asseritamente Pt_1
anticipate nell'interesse delle IGnore per il pagamento di spese condominiali CP_1
corrispondenti a servizi comuni.
La domanda di ripetizione delle somme sopra riportate potrebbe essere qualificata, in mancanza di più specifica determinazione operata da parte attrice, che si è limitata ad una mera allegazione fattuale della vicenda, richiamando il principio della ambulatorietà passiva, in termini di azione di ingiustificato arricchimento: si agisce per vedersi restituite somme che sono state consapevolmente versate nell'interesse altrui senza avervi obbligo legale . Ma se è pur vero che nella fattispecie in esame potrebbe prospettarsi un'ipotesi di ingiustificato arricchimento, è altrettanto vero che l'odierna attrice non ha comunicato alla IGnora la CP_1
vocatio in ius da parte del IG. così pregiudicando gravemente il suo diritto di difesa. All'epoca Pt_2 della introduzione del giudizio, nell'anno 2007, difatti, quest' ultima non era più condomina, per avere alienato l'appartamento di sua proprietà nell'anno 1992 e quindi nei suoi confronti non possono estendersi gli effetti del giudicato, non essendo stata chiamata in causa e non essendoLe stata riconosciuta la facoltà di intervenire in giudizio per rappresentare le proprie ragioni.
Come accertato e dichiarato con la sentenza resa dal Tribunale di SS Sez. Lavoro in data
03.11.2015 , il rapporto di lavoro intercorso fra il condominio ed il IGnor è iniziato nel mese Pt_2
di febbraio 1975 ed è cessato in data 02.02.2004. Leggesi nella richiamata sentenza: “considerato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dal pronunciamento della Corte costituzionale , sentenza n. 63 del 10.06.1966, il dies a quo del decorso della prescrizione dei diritti di credito di natura retributiva va fissato alla data della cessazione del rapporto di lavoro in quanto, qualora non sia garantita la stabilità ex art. 18 legge n. 300/1970 , è soltanto da tale momento che il lavoratore può effettivamente esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 2935 c.c. senza temere di ricorrere nel licenziamento.”
Nel caso in esame, è indubbio che il rapporto di lavoro fra il IG. e la IGnora è cessato Pt_2 CP_1 nell'anno 1992, allorquando quest'ultima ha alienato l'appartamento di sua proprietà alla IGnora
Pt_1
Risulta difatti dagli atti prodotti nel presente giudizio che l'appartamento è stato venduto dalle
IGnore alla IGnora in data 14 dicembre 1992 . Risulta altresì che CP_1 Parte_1 tra gli eredi del IGnor nelle more deceduto, e l'Amministratore del , Pt_2 Parte_3
a tal fine autorizzato con delibera assembleare del 07.10.2016, in data 24.10.2016 è stato sottoscritto un atto di transazione .
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la signora si sia accollata ed abbia provveduto al Pt_1
pagamento di un debito in ordine al quale, per la signora era già maturata la prescrizione CP_1
con decorrenza dalla data di alienazione dell'immobile .
Si profila pertanto l'operatività dell'istituto della prescrizione, considerato che, per giurisprudenza costante, in ordine alle spese condominiali che hanno natura periodica, il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.
Sul punto, va osservato che gli oneri consortili integrano, per loro natura, prestazioni periodiche a cui si applica la norma di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione (Cass. 12596/02 e Cass. 4489/14). La fattispecie in commento, difatti, si applica a tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi e si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni aventi un unico titolo, ma ripetute nel tempo e caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 14080/05).
Per costante giurisprudenza : “Le spese di portierato in un edificio condominiale, trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia-vigilanza dell'intero fabbricato, vanno ripartite tra i condomini alla stregua del criterio dettato dall'art. 1123 primo comma, cod. civ., la cui applicabilità può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione oppure se si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi, non può considerarsi reso nell'interesse di tutti i condomini” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 962 del 18/02/1986; e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini“ (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12298 del 21/08/2003 e nello stesso senso Cass. n. 5081/1990 e Cass.. n. 962/1986) ed è conforme al principio consolidato e pacifico per cui le spese del portiere rientrano tra quelle condominiali che devono essere suddivise secondo i millesimi di proprietà.
Ne consegue l'applicazione, nel caso in esame, del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di cessazione della erogazione del servizio di portierato. Si rileva altresì che, per consolidata giurisprudenza, in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
Nel caso in esame, non risulta in atti che la IGnora abbia effettuato nei confronti della Pt_1
IGnora alcuna comunicazione in merito alla citazione in giudizio presso il Tribunale di CP_1
SS Sezione Lavoro, sebbene il condominio si sia costituito in data 28.11.2007, previa delibera assembleare autorizzativa, con ciò pregiudicando il suo diritto di difesa . Si ritiene pertanto che alla stessa non possono essere estesi gli effetti del giudicato formatosi fra le parti. Né ancor meno risulta che la stessa sia stata invitata a partecipare alle assemblee condominiali sopra indicate .
A quanto sopra si aggiunga che l'accordo transattivo raggiunto fra il MI e gli eredi , Pt_2
per espressa pattuizione nello stesso contenuta sub. art. 3, ha carattere non novativo, per cui vi è un chiaro e diretto intento delle parti di non estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con il nuovo accordo (animus novandi) e non vi è una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente ed il rapporto costituito dalla transazione (aliquid novi).
Sul tema è principio consolidato che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. (ex multis Cass. n. 21371 del
06/10/2020).
In buona sostanza la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente rapporto giuridico, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.
Nel caso di specie, atteso che all'intervenuta transazione non si deve attribuire un carattere novativo per espressa pattuizione, giusta clausola contenuta sub. art 3, si ha la conseguenza che la posizione del MI e dei IGnori resta ancorata all'originario rapporto fra le parti intercorso, Pt_2
coperto dal giudicato fra le stesse formatosi..
Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SS , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della IGnor PA
, che liquida in € 2.620,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancellaria per quanto di competenza
SS, 19 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Emilia Caleca)