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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1029/2022 R.G., promossa da c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 Parte_7
), (c.f. C.F._7 Parte_8
), (c.f. C.F._8 Parte_9
), (c.f. C.F._9 Parte_10
) non in proprio ma quale amministratore e legale C.F._10
rappresentante della (c.f. e p.i. Controparte_1
), (c.f. ), P.IVA_1 Parte_11 C.F._11
(c.f. , Parte_12 C.F._12 [...]
(c.f. ), Pt_13 C.F._13 Parte_14
(c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_15 ), (c.f. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f. ), Parte_17 C.F._17 Parte_18
(c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_19
, (c.f. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f. ), Parte_21 C.F._21 Pt_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._22 Parte_23
, (CF C.F._23 Parte_24
, (c.f. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), Parte_26 C.F._26 Pt_27
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._27 Parte_28
), (c.f. C.F._28 Parte_29
), (c.f. ), C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f. ), Parte_31 C.F._31 Pt_32
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._32 Parte_33
), (c.f. C.F._33 Parte_34
), (c.f. ), C.F._34 Parte_35 C.F._35
(c.f. ), Parte_36 C.F._36 Pt_37 Parte_38
(c.f. ), (c.f. C.F._37 Parte_39
, (c.f. ), C.F._38 Parte_40 C.F._39
(c.f. ), Parte_41 C.F._40 Parte_42
(c.f. ),
[...] C.F._41 Parte_43
(c.f. ), c.f. C.F._42 Parte_44
), (c.f. C.F._43 Parte_45
), (c.f. ), C.F._44 Parte_46 C.F._45
(c.f. ), Parte_47 C.F._46 Parte_48
(c.f. , (c.f. C.F._47 Parte_49
), (c.f. C.F._48 Parte_50
), (c.f. C.F._49 Parte_51 ), sia in proprio che quale C.F._50 Parte_52
titolare della impresa individuale (c.f. ), C.F._51
(c.f. ), Parte_53 C.F._52 Pt_54
(c.f. ,
[...] C.F._53 Parte_55
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._54 Parte_56
), (c.f. e p.i. C.F._55 Parte_57
), (c.f. , P.IVA_2 Parte_58 C.F._56
(c.f. , Parte_59 C.F._57 Parte_60
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._58 Parte_61
), (c.f. C.F._59 Parte_62
), (c.f. C.F._60 Parte_63
), (c.f. C.F._61 Parte_64
), (c.f. C.F._62 Parte_65 C.F._63
rappresentati e difesi dall'Avv. SEGHI LUIGI e dall'Avv. SEGHI
NICCOLO';
ATTORI contro
(C.F. ) e c.f. e CP_2 Parte_66 P.IVA_3 Parte_67
p.i. ) rappresentate e difese dall'Avv. TERRILE PAOLO e P.IVA_4
dall'Avv. PEDEMONTE SIMONE;
CONVENUTE
Oggetto: interpretazione del contratto – accertamento negativo del credito.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti, rinunciando ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice in data 22.03.2023.
Ciò posto, gli odierni attori hanno adito questo Tribunale chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto delle convenute a esigere sulla base del rapporto dedotto come regolamentato dalle intese contrattuali di cui alle scritture prodotte in giudizio, compreso l'atto integrativo depositato, a rimborsare e/o comunque corrispondere a qualsiasi titolo alle convenute stesse l'imposta
IMU, anche pro quota, in quanto spettante unicamente alla concessionaria relativa ai posti auto e/o posti barca e/o box di cui gli attori Controparte_3
sono assegnatari in godimento temporaneo, sia per le quote IMU ai medesimi richieste a decorrere dal 2016 in poi da e/o da Controparte_3 Parte_67
nonché per quelle che, sulla base del dato contrattuale e normativo
[...]
attuale e ad oggi inter partes vigente, verranno richieste e così per l'intera durata del rapporto che lega ad oggi gli attori alla sulla base delle CP_3
intese contrattuali e delle scritture prodotte, precisandosi che per i Sig.
e l'accertamento negativo dovrà limitarsi ai periodi che non Pt_14 Pt_3
siano già oggetto dei ricorsi per ingiunzione ad oggi loro notificati e per i quali pendono giudizi avanti al Giudice di Pace di Grosseto (R.G. n. 435/22
e R.G. n. 651/22 ( ). Pt_3 Pt_14
Le convenute, contestando le richieste avversarie, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
In particolare, le convenute hanno allegato la mancata dimostrazione dell'esistenza dei contratti di godimento dei quali sarebbero titolari i signori
, Pt_1 Pt_15 Pt_18 Pt_22 Pt_25 Pt_29 Pt_36 Pt_37 Pt_40
e con conseguente Parte_41 Pt_45 Pt_46 Parte_58 Parte_63 Pt_65
difetto di legittimazione attiva degli stessi, nonché l'assenza di ogni rapporto giuridico relativo alla fruizione dei posti barca in concessione alla convenuta per non risultando depositata alcuna CP_3 Parte_60
documentazione contrattuale riferibile allo stesso, e che l'attore
[...]
aveva ceduto a terzi la propria posizione contrattuale, con Parte_41
conseguente difetto di legittimazione attiva dello stesso.
Ad ogni modo, le convenute hanno ritenuto sussistente il diritto al rimborso dell'importo versato a titolo di IMU in quanto le condizioni contrattuali vigenti con le parti attrici, per il periodo contestato da queste, prevedono il pagamento di un corrispettivo da determinarsi in base ai complessivi costi sopportati dalla concessionaria per la gestione del porto.
Inoltre, le convenute hanno dato atto che l'attore ha adito il Parte_49
Giudice di Pace nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 436/2022
RG in relazione al pagamento dell'IMU in favore della concessionaria (cfr. all.
66 fasc. attori), chiedendo che l'accertamento sia escluso in relazione al rapporto dedotto nel suddetto giudizio.
Ciò posto, va rilevato che all'udienza del 12.11.2024 le parti congiuntamente hanno dato atto che gli attori Parte_11 Parte_15 Parte_19
, ,
[...] Parte_21 Parte_29 Parte_34 Parte_35
hanno definito la propria posizione nei Parte_62 Parte_64
confronti delle convenute, avendo perduto interesse alla decisione, in ragione della cessione del proprio posto barca e pagamento alle convenute degli importi dovuti a titolo di IMU.
Va osservato che, mentre le convenute hanno chiesto ogni pronuncia conseguenziale alla cessata materia del contendere, gli attori suddetti hanno chiesto di non disporre nulla sulle spese, sicché le parti non hanno effettuato conclusioni congiunte in relazione alla regolazione delle spese processuali per i suddetti attori.
Va altresì dato atto che secondo le convenute anche l'attore avrebbe Pt_3
perduto interesse alla decisione, avendo rinunciato agli atti del giudizio di opposizione proposto dinanzi al Giudice di Pace n. RG 435/2022, avente ad oggetto parimenti la spettanza dell'IMU alle convenute, e che il relativo giudizio si è estinto, come da atto rinuncia del 21.02.2024 (cfr. all. B delle parti convenute del 20.09.2024).
Inoltre, le convenute hanno invocato la cessazione della materia del contendere anche per l'attore il quale avrebbe ceduto il Parte_28
diritto di godimento del posto barca C42 e ha acquistato il diritto di godimento del posto barca F33 con riferimento al quale, in data 30.04.2024, ha sottoscritto un accordo con le convenute, rinunciando per quanto qui rileva, a tutte le pretese nei confronti delle stesse, come da accordi depositati il
20.09.2024 come allegato C) dalle stesse convenute.
Va rilevato che gli attori non hanno chiesto dichiararsi la sopravvenuta perdita di interesse per e dovendosi ritenere che gli Parte_28 Parte_3
stessi abbiano pertanto insistito nelle conclusioni inizialmente rassegnate.
Ciò posto, in ordine alla cessazione della materia del contendere in relazione agli attori sopra richiamati, va osservato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale - mentre quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa;
b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Civ.
28585/2024; Cass. civ. n. 30251/2023; Cass. Civ. n. 21757/2021).
Ciò chiarito, le parti hanno concordemente affermato all'udienza del
12.11.2024 che la controversia tra gli attori Parte_11 Parte_15
, , Parte_19 Parte_21 Parte_29 Parte_34
e le convenute è venuta Parte_35 Parte_62 Parte_64
meno, in ragione di pagamento degli importi dovuti e cessione del contratto ad opera degli attori a terzi.
Dunque, avendo le parti riconosciuto il venire meno di ogni posizione di conflitto tra di loro, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Nondimeno, non avendo tali parti chiesto concordemente la compensazione delle spese processuali, la regolazione di queste deve comunque avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di accollare le spese processuali sulla parte che ha dato illegittimamente causa al contenzioso, con conseguente esigenza di valutare, alla stregua degli elementi di prova disponibili, quale sarebbe stato l'esito della lite se il processo fosse pervenuto alla sua naturale definizione con sentenza di merito (cfr. Cass. Civ. n.
2215/2015).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto procedersi all'esame delle domande proposte dai suddetti attori, al solo fine di regolare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quanto alla posizione dell'attore in assenza di accordo tra le Parte_3
parti circa la cessazione della materia del contendere, occorre valutare se l'evento sopravvenuto allegato dalle convenute abbia determinato la perdita di interesse dell'attore alla decisione della controversia.
Ebbene, deve affermarsi l'esistenza di tale interesse in capo al suddetto attore.
Invero, gli attori hanno chiesto escludersi dall'accertamento oggetto di causa gli importi richiesti dalle convenute nell'ambito del giudizio di opposizione proposto dall'attore dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto n. RG Pt_3
435/2022 RG.
Dunque, l'estinzione di tale giudizio per mera rinuncia agli atti dell'attore, senza alcun riconoscimento formale delle ragioni delle convenute, non può importare la perdita dell'interesse dell'attore alla decisione di questa Pt_3
controversia che appunto non concerne gli importi oggetto del giudizio estinto sopra richiamato.
In ordine alla posizione dell'attore in assenza di accordo tra Parte_28
le parti circa la cessazione della materia del contendere, occorre valutare se l'evento sopravvenuto allegato dalle convenute abbia determinato la perdita di interesse dell'attore alla decisione della controversia.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle convenute risulta che Pt_28
ha ceduto il proprio posto barca a in data
[...] Controparte_4
16.02.2023, con il consenso delle convenute, in cui si afferma che queste non liberano il cedente dalle obbligazioni derivanti dal contratto di godimento, ricomprendenti anche le obbligazioni di pagamento dell'IMU (All. 6C del
20.09.2024 depositato dalle convenute).
Risulta inoltre che ha concluso, in qualità di cessionario, con Parte_28
le convenute e con quale cedente, un contratto di Parte_68
cessione del posto barca F33, in cui il cessionario ha dichiarato di accettare come spese di gestione da considerare ai fini del computo del corrispettivo anche il costo sostenuto dalla concessionaria er l'IMU. CP_3
Nell'atto di proroga del contratto di godimento, intercorso tra l'attore Pt_28
e le convenute, per il posto barca F33, il cliente ha accettato di farsi
[...]
carico anche del costo dell'IMU dovuto dalla concessionaria e che in relazione agli importi richiesti da questa fino alla sottoscrizione dell'accordo ha dichiarato di non avere contestazioni e comunque di rinunciarvi.
Poiché la proroga implica la prosecuzione del rapporto pregresso che era in scadenza, sicché essa non importa la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale;
poiché è pacifico che il posto barca F33 è sottoposto al medesimo regolamento contrattuale oggetto di causa, non avendo contestato tale aspetto gli attori in sede di precisazione delle conclusioni, l'atto di proroga prodotto dalle convenute e sopra descritto ha importato effettivamente un riconoscimento ad opera di della spettanza delle spese di Parte_28
rimborso dell'IMU in favore delle convenute, in base al regolamento contrattuale per cui è causa.
Ciò implica la sopravvenuta perdita di interesse dell'attore Parte_28
alla decisione della presente controversia, avendo lo stesso riconosciuto, a mezzo del suddetto atto di proroga, la fondatezza della tesi avversaria.
Ciò chiarito, venendo alla valutazione delle domande proposte dagli attori, gli stessi allegano di essere titolari di posti barca e, alcuni anche di posti auto, presso il porto in località Puntone di Scarlino, di cui è pacificamente concessionaria la (cfr. all. 2 fasc. convenute), la quale gestisce Controparte_3
il porto a mezzo della società allegano altresì che hanno concluso Parte_67
con la un contratto di godimento di un posto barca (alcuni anche CP_3
di posto auto), regolato altresì da apposito regolamento di gestione, che prevede il pagamento di un corrispettivo a carico del cliente;
allegano che le convenute computano il corrispettivo del servizio offerto tenendo conto delle spese sostenute dalla concessionaria per il pagamento dell'IMU sull'area portuale, che vengono ripartite pro quota su ciascun cliente, che l'addebito del costo dell'IMU è illegittimo in quanto tale imposta ricade per legge sulla concessionaria e non vi è alcuna clausola nei contratti di godimento che consenta tale addebito.
Chiedono, pertanto, di accertare, per il periodo decorrente dal 2016 e fino alla scadenza del rapporto, l'inesistenza del diritto delle convenute di richiedere il rimborso delle spese relative all'IMU pagata dalla concessionaria sull'area portuale, alla luce del regolamento contrattuale vigente tra le parti.
Va osservato che le parti attrici hanno dato atto che nei contratti conclusi dal
2021 dalla concessionaria è stato espressamente sancito il diritto della stessa al rimborso pro quota degli importi versati a titolo di IMU, il che confermerebbe l'assenza di analogo diritto per i rapporti regolati dai contratti preesistenti.
Va osservato che le convenute hanno ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese relative all'IMU, in ragione dell'art.
3.2. delle condizioni generali dei contratti di godimento, laddove affermano che il corrispettivo del servizio sia computato tenendo conto “dei costi e compensi di amministrazione, funzionamento
e gestione […] del Porto Turistico, comprendenti anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico”, e dell'art.
3.1. degli atti integrativi dei suddetti contratti che sanciscono che, a decorrere dal
2016, il corrispettivo annuale sia computato tenendo conto dei costi di gestione del porto, clausole queste richiamate che fonderebbero il diritto della concessionaria a computare il corrispettivo in modo da far rientrare la concessionaria da ogni spesa inerente alla gestione del porto, in cui va inclusa anche la spesa per il pagamento dell'IMU annuale.
Ciò chiarito, è pacifico tra le parti che il soggetto passivo dell'IMU sia la concessionaria che provvede al pagamento dell'imposta al CP_3 competente ente pubblico annualmente, essendo in discussione se sussista il diritto di quella a ottenere il rimborso del costo dell'IMU ai clienti.
È parimenti pacifico tra le parti che la disciplina dei contratti di godimento del posto barca e posto auto conclusi dalla concessionaria con gli attori sia uniforme, non essendovi clausole, per quanto interessa questo giudizio, che prevedano discipline specifiche per qualcuno di essi.
Ciò posto, la controversia sussistente tra le parti è dunque sull'interpretazione dei contratti di godimento e relativi atti integrativi, ove conclusi, nel senso di accertare se gli stessi prevedano clausole che consentano alla concessionaria di accollare ai clienti le spese sostenute per il pagamento dell'IMU dovuta all'Erario in qualità di concessionaria dell'area portuale, inserendole nel costo del corrispettivo del diritto di godimento del posto auto o del posto barca.
A questo punto, occorre valutare l'eccezione di parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori Pt_1 Pt_15 Pt_18 Pt_22
, Pt_25 Pt_29 Pt_36 Pt_37 Pt_40 Parte_41 Pt_45 Pt_46 Parte_58
e non essendovi prova dell'esistenza del Parte_63 Pt_65 Parte_60
rapporto contrattuale con questi, e all'attore in quanto Parte_41
avrebbe ceduto il proprio posto barca a Parte_42
Sul punto, deve rilevarsi che gli attori hanno prodotto documentazione contrattuale che prova la titolarità del diritto di godimento di un posto barca presso l'area portuale in concessione alla in capo all'attore Controparte_3
(posto barca A49) risultando prodotto l'atto di acquisto del diritto in Pt_1
favore dello stesso, dandosi atto che risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (all. 70 fasc. attori), all'attore Pt_15
risultando l'atto di acquisto del diritto di godimento in favore di questo, con produzione dell'atto modificativo del regolamento contrattuale generale
(posto barca F44) (cfr. all. 71 fasc. attori); in relazione all'attore è stato Pt_18
prodotto l'atto di integrazione del regolamento contrattuale in cui si dà atto dell'esistenza del rapporto contrattuale per il godimento del posto auto e servizi portuali n. AR124, sicché può presumersi l'esistenza del rapporto di godimento che fonda la legittimazione ad agire dell'attore suddetto (cfr. all. 72 fasc. attori); in ordine all'attore risulta provata la titolarità del diritto di Pt_22
godimento del posto barca G31 e non risulta prodotto l'atto modificativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 73 fasc. attori); risulta provata la titolarità di un diritto di godimento presso l'area portuale gestita dalla concessionaria in capo all'attrice (posto barca D39), ma non risulta Pt_25
prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale e risultando incompleto il contratto originario di godimento (cfr. all. 25 fasc. attori), in capo all'attrice (posto barca 512), ma non risulta prodotto l'atto Parte_36
integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 35 fasc. attori), in capo all'attore (posto barca G19) e non risulta prodotto alcun atto Pt_37
integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 77 fasc. attori), in capo all'attrice (posto barca 28) e risulta prodotto l'atto integrativo del Pt_40
regolamento contrattuale generale (cfr. all. 38 fasc. attori), all'attore Pt_45
(posto D13) e risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 81 fasc. attori), all'attrice (posto barca G40), risultando Pt_46
la dichiarazione della concessionaria di avvenuta cessione del posto barca e non risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale
(cfr. all. 82 fasc. attori), all'attore (posto barca 505), risultando Parte_58
l'atto di acquisto in favore dello stesso, e non risulta l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 83 fasc. attori), all'attrice Pt_65
(posto barca n. 535) e non risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale (cfr. all. 86 fasc. attori), all'attore risultando Parte_60
prodotto il contratto di godimento di posto auto, senza l'atto integrativo del regolamento contrattuale (cfr. documenti depositati il 30.01.2025 da parte attrice, in quanto illeggibili quelli prodotti ritualmente, unitamente ai titoli negoziali di . Parte_59
In ordine all'attore risulta provata la titolarità del diritto di Parte_41
godimento di due posti barca nell'area portuale gestita dalla CP_3
Invero, ha acquistato il diritto di godimento unitamente a Parte_41
la quale è successivamente defunta e nella cui quota è Persona_1
subentrato il figlio a fronte della rinuncia di Parte_42 [...]
e di quali eredi di alla quota dei Parte_41 Controparte_5 Persona_1
posti barca facenti capo alla defunta, quota poi acquistata dall'erede Parte_42
(cfr. all. 80 fasc. attori).
[...]
Pertanto, risulta contitolare del diritto di godimento di due Parte_41
posti barca unitamente a Parte_42
Alla luce delle considerazioni svolte, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei suddetti attori sollevata dalle convenute, risultando gli stessi titolari di posti auto o di posti barca presso il porto gestito dalla
CP_3
Non risulta documentazione che attesti la titolarità di un diritto di godimento sull'area portuale gestita dalla in capo all'attrice (cfr. all.ti CP_3 Pt_29
29 e 75 fasc. attrice); analogamente non vi è prova della titolarità del diritto di godimento in capo all'attore risultando prodotto dalla parte attrice Parte_63
il contratto tra e , ma non l'atto di cessione CP_3 Controparte_6
del contratto ad opera di questo al e l'atto integrativo del contratto Parte_63
non è sottoscritto (cfr. all.ti 60 e 85 fasc. attrice).
In relazione a questi ultimi attori, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento, in quanto privi dell'interesse ad agire.
Invero, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, il quale è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. Civ.
n. 8464/2011)
Con specifico riferimento all'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento, come quella proposta dagli attori, è stato rilevato che l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 8464/2011; Cass. Civ. n. 13556/2008).
Nel caso di specie, non avendo gli attori e provato di avere Pt_29 Parte_63
la titolarità di posti barca o di posti auto presso l'area portuale gestita dalla risultano privi di qualsiasi concreto interesse ad accertare se i CP_3
titolari di un siffatto diritto debbano o meno rimborsare pro quota l'IMU versata all'ente impositore dalla concessionaria, sicché la domanda di accertamento proposta da questi va dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, che costituisce una condizione dell'azione.
Va osservato altresì che gli attori e hanno prodotto un contratto Pt_48 Pt_49
di godimento di posto barca in cui il cliente risulta essere la Mare Aperto S.n.c. di Borelli e non gli attori in proprio (all. 46 fasc. attori). Pt_48
Non risulta prodotto l'atto di cessione del suddetto contratto in favore degli attori e né un atto di scioglimento della suddetta società con Pt_49 Pt_48
attribuzione del diritto di godimento in favore degli attori, sicché non può ritenersi debitamente provata la titolarità del diritto di godimento in capo agli stessi, sicché non appare sussistere interesse ad agire in capo a tali attori, analogamente a quanto già affermato per gli attori e con la Pt_29 Parte_63
conseguenza che le domande proposte dagli attori e vanno Pt_49 Pt_48
dichiarate inammissibili.
In ordine a tutti gli altri attori, diversi da quelli sopra richiamati, va affermata la titolarità del diritto di godimento di un posto barca o posto auto presso l'area portuale in concessione alla considerando che la parte CP_3
convenuta non ha contestato specificamente l'assenza in capo agli stessi del diritto di godimento di un posto barca presso la propria area portuale e tenuto conto della documentazione prodotta dagli attori.
Ad ogni modo, va rilevato che, in relazione all'attore sebbene Parte_31
risulti prodotto il contratto di godimento di un posto barca riferibile a
[...]
, dall'atto di modifica del termine contrattuale concluso dall'attore e CP_7
dalla concessionaria in data 24.05.2011, si afferma che l'attore ha acquistato il posto barca del , subentrando nel contratto (cfr. all. 30 fasc. attori). CP_7
Inoltre, risulta depositato, in relazione al suddetto attore, anche un contratto di compravendita relativo a un box auto, per il quale l'attore ha corrisposto alla concessionaria apposito corrispettivo e che ha una regolazione peculiare delle spese da porsi a carico dell'acquirente e si dà atto che il posto auto si colloca in un edificio condominiale, munito di regolamento condominiale che non risulta prodotto in giudizio.
In relazione all'attore va osservato che lo stesso risulta Parte_34
titolare di diritto di godimento del posto barca E14, regolato da un contratto di godimento analogo a quelli degli altri attori, e del posto barca C6, in base a scrittura privata del 06.04.1999, avente clausole analoghe ai contratti di godimento degli altri attori (cfr. all. 33 fasc. attori).
Per l'attore , risulta prodotto un mero contratto preliminare Parte_50
di acquisto di posto barca presso l'area portuale gestita dalla e CP_3
non risulta concluso il definitivo. Nondimeno, nel contratto si prevede l'applicazione del corrispettivo per i servizi portuali in caso di immissione in possesso del posto barca da parte del cliente, riprendendosi la disciplina contenuta per gli ordinari contratti di godimento conclusi dagli altri attori, sicché, non avendo le convenute contestato la legittimazione dell'attore
, deve ritenersi che lo stesso sia attualmente tenuto al Parte_50 pagamento del corrispettivo per i servizi portuali, con conseguente legittimazione attiva dello stesso.
A questo punto, va osservato che tra le parti non è in contestazione che il rapporto di godimento tra gli attori, per i quali risulta la legittimazione ad agire, e la concessionaria, siano regolati in modo uniforme, secondo clausole contrattuali di identico contenuto in relazione al computo del corrispettivo dei servizi portuali, non avendo sul punto le parti mosso rilievi specifici, sicché è possibile procedere a una valutazione unitaria del regime del suddetto corrispettivo per gli attori legittimati.
Ancora, deve osservarsi che risulta sottoscritto l'atto di integrazione, le cui clausole sono richiamate dalle convenute a sostegno delle proprie ragioni, solo per gli attori Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_11 Pt_20 Pt_26 Pt_27 Pt_39
, (per questo attore, l'atto contiene Pt_40 Pt_43 Pt_45 Pt_47 Parte_51
l'attestazione di pagamento dei corrispettivi fino al 2016 e poi una disciplina per l'avvenire dal 2017), Pt_53 Pt_56 Parte_57 Pt_61
mentre per l'attore l'atto risulta incompleto e, Parte_62 Parte_9
come tale, non valutabile, risultando il documento prodotto munito solo della prima e dell'ultima pagina (cfr. all. 9 fasc. attori), per l'attore Parte_31
risulta depositato un mero atto di modifica del termine contrattuale (cfr. all. 30 fasc. attori), per l'attore c'è un mero atto di proroga del termine Pt_13
contrattuale (cfr. all. 13 fasc. attori).
Ciò chiarito, venendo all'esame dell'oggetto principale della controversia, va rilevato che i rapporti contrattuali intercorrenti tra gli attori e la CP_3
consistono pacificamente nella messa a disposizione ad opera di quest'ultima in favore del cliente di un posto barca (o auto), con annessi servizi portuali, nel porto sito in Puntone di Scarlino che la società suddetta ha ottenuto in concessione con provvedimento n. 466/2001 della Capitaneria di Porto del
Compartimento di Livorno. I contratti intercorsi tra le parti possono ricondursi alla fattispecie del contratto di ormeggio, il quale, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, “pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo” (Cass. Civ. n. 3554/2013; Cass. Civ. n. 19201/2011; Cass. Civ. n.
10001/2020; Cass. Civ. n. 6839/2024).
Ciò chiarito, dalla lettura della disciplina contrattuale dei rapporti di ormeggio, la quale è pacifico tra le parti sia uniforme per tutti i clienti, non avendo sul punto le parti sollevato contestazioni o deduzioni in senso contrario, risulta che il rapporto negoziale è regolato dalle condizioni indicate nel “Contratto di
Godimento”, ossia nel contratto principale, e dall'allegato Regolamento di
Gestione (cfr. all. 11 fasc. attori).
Ai fini che interessano questo giudizio, deve osservarsi che, in punto di regolazione del corrispettivo per il godimento del posto barca e dei servizi portuali, il cliente assume l'obbligo di pagare il corrispettivo del godimento come indicato nella fattura emessa dalla concessionaria (art.
3.1. del contratto).
In base all'art.
3.2. del contratto, richiamato dalle convenute, il corrispettivo annuale per il godimento del posto barca e dei servizi portuali è variabile ed è
“determinato dalla Società, di anno in anno, in anticipo e salvo conguaglio, e sarà ripartito tra i Clienti in base alle Tabelle Millesimali per la ripartizione degli oneri dei Servizi
Portuali predisposte dalla Società (“Tabelle Millesimali”), che tengono conto dei CP_8
costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della Società e del Porto
Turistico, comprendenti anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico, ivi incluse quelle relative al Posto Barca assegnato in godimento al Cliente”. Il cliente ha la facoltà di cedere a terzi in via definitiva il godimento del posto barca, salva la prelazione della concessionaria, e può cederlo in via temporanea dando apposito mandato alla concessionaria al detto scopo, dietro versamento di un corrispettivo del 10% del corrispettivo versato dal terzo (art.
6.1. e 6.2. del contratto, confermato dall'art. 13 del Regolamento di Gestione).
Ai sensi dell'art. 9.1. “Spese, imposte, tasse e ogni altro onere relativo al presente
Contratto, compresi i costi della eventuale registrazione o trascrizione, sono a carico del
Cliente. Le parti si danno atto che i corrispettivi di cui al presente Contratto sono soggetti ad
IVA”.
Il regolamento di Gestione, vincolante per il cliente in quanto richiamato nel contratto di ormeggio, elenca i servizi portuali espletati dalla concessionaria
(art. 19) e disciplina gli obblighi dei clienti.
L'atto integrativo, il cui contenuto, per i clienti che l'hanno sottoscritto, è pacificamente uniforme, non avendo le parti mosso contestazioni o rilievi sul punto, stabilisce all'art. 3.1., invocato dalle convenute, che a decorrere dal
2016 il cliente si impegna a pagare alla concessionaria un corrispettivo annuale, pari alla quota millesimale di competenza “degli importi – relativi alla gestione del Porto, ai servizi portuali forniti dal Gestore secondo quanto previsto dal
Regolamento di gestione, alle spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria – indicati nel Piano aumentati di un importo pari al
10% quale margine operativo spettante al Gestore”, oltre IVA come per legge.
L'art.
3.7. regola il pagamento delle spese per interventi eccezionali e urgenti espletati durante l'anno di gestione.
Le spese per i servizi a consumo offerti dal gestore sono regolate secondo apposite Tariffe (art. 4.1.).
Il Regolamento Servizi del Porto Turistico gestito dalla all'art. 6 CP_3
descrive l'attività di gestione, specificando che comprende la pulizia dello spazio acqueo, delle aree del porto, la raccolta dei rifiuti, gli interventi di urgenza, la verifica del piano degli ormeggi, l'assistenza all'ormeggio e al disormeggio, il servizio di assistenza radio, antincendio e antinquinamento, i servizi idrici, elettrici, igienici, d'ormeggio e loro manutenzione, la vigilanza, la manutenzione degli impianti e delle opere portuali, illuminazione del porto, il rifornimento di carburante, l'aspirazione delle acque di sentina e delle acque nere, il servizio meteorologico e il controllo sulle condotte degli utenti.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1362 c.c. “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. Civ. 28479/2005; Cass. Civ. n. 3644/2007; Cass: Civ. n.
18180/2007; Cass. Civ. n. 9755/2011; Cass. Civ. n. 11475/2024).
Ad ogni modo, è stato evidenziato che “l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (Cass.
Civ. n. 6675/2018; Cass. Civ. n. 11092/2020).
In ordine all'interpretazione del contratto secondo buona fede, criterio sancito dall'art. 1366 c.c., la giurisprudenza ha specificato che la buona fede è espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, nei limiti del sacrificio apprezzabile, sicchè, quale criterio d'interpretazione del contratto, si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte, impedendo interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non conformi alle intese raggiunte e alla ragione pratica dell'accordo negoziale (cfr. Cass. civ. n.
9006/2005).
Richiamati i principi essenziali per l'interpretazione del contratto, è possibile procedere alla valutazione della questione posta dalle parti attrici.
Ebbene, alla luce delle clausole contrattuali richiamate dalle convenute a sostegno del proprio diritto al rimborso pro quota nei confronti degli attori dei costi relativi all'IMU versata sull'area portuale oggetto di concessione, deve ritenersi che non sussista tale diritto in capo alla concessionaria.
Innanzi tutto, valorizzando il tenore letterale della clausola 3.1. dei contratti di godimento sopra richiamata, deve escludersi che, da un punto di vista semantico, i “costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della Società
e del Porto Turistico” possano ritenersi assimilabili ai costi fiscali sostenuti dalla concessionaria, trattandosi di concetti diversi. Invero, le spese sostenute dalla concessionaria per l'espletamento della propria attività e per offrire i servizi portuali ai clienti non possono che attenere al complesso dei costi sostenuti per il personale, per l'acquisto dei beni necessari al compimento dell'attività e all'espletamento dei servizi e per l'ottenimento di specifici servizi da terzi per il compimento di tali attività.
Lo stesso concetto di costi di amministrazione, funzionamento e gestione della società rinvia a quello del complesso dei costi per l'esistenza dell'ente che non possono coincidere con i costi dell'imposizione fiscale che, invece, già presuppone l'esistenza dell'ente stesso.
Inoltre, i costi dell'imposizione fiscale non possono coincidere con quelli di gestione dei servizi portuali, dovendosi intendere per gestione la conduzione autonoma di un'attività e, nella specie, di un'attività economica, sicché in esso possono rientrare in via semantica solo i costi strettamente connessi all'organizzazione dei servizi portuali (personale, forniture di beni e servizi, ecc.) ma non anche i costi dell'imposizione fiscale, da tenere logicamente distinti dai primi.
Per analoghe ragioni, non appare potersi interpretare anche la clausola 3.2. contenuta negli atti integrativi, laddove fa riferimento alle “spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria”, nel senso che essa consente di ripartire pro quota tra i clienti gli esborsi relativi al pagamento dell'IMU dovuta dalla concessionaria, stante la diversità concettuale tra la nozione di spesa di gestione e onere fiscale.
Inoltre, anche valorizzando le esemplificazioni contenute nelle clausole richiamate dalle convenute, non appare possibile sostenere una diversa interpretazione.
La clausola 3.1. dei contratti di godimento afferma che nei costi sono ricompresi “anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico, ivi incluse quelle relative al Posto Barca assegnato in godimento al Cliente”.
Ebbene, non è possibile assimilare i suddetti costi a quelli relativi all'imposizione fiscale che prescinde dal compimento delle suddette attività, essendo l'IMU correlata, tra i vari casi previsti, e in considerazione del periodo temporale rilevante nel presente giudizio, alla titolarità di diritti reali su immobili ovvero di un rapporto di locazione finanziaria ovvero alla titolarità di concessione su bene demaniale (art. 9 comma 1 D. Lgs. n. 23/2011 e poi art. 1 comma 743 della L. n. 160/2019).
Né è possibile ritenere l'IMU parte degli oneri concessori, non solo perché questi non sono oneri fiscali, ma anche in quanto, nel caso di specie, gli oneri concessori derivano da una concessione (del 2001) anteriore all'introduzione dell'IMU.
Né l'IMU può assimilarsi alle spese di manutenzione dell'area portuale o alle migliorie apportate a tale immobile, essendo questi meri costi di conservazione e potenziamento dello stesso e sono radicalmente diversi dagli oneri fiscali ricadenti su un soggetto passivo di imposta.
Per analoghe ragioni, anche le esemplificazioni contenute nella clausola 3.2. degli atti integrativi appaiono confermare l'esclusione del costo dell'IMU tra le spese su cui parametrare il corrispettivo di fruizione dei servizi portuali, facendo essa parimenti riferimento “alle spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria”.
Ancora, anche l'interpretazione funzionale della clausola contenuta nel contratto di ormeggio non appare confortare la tesi delle convenute.
Invero, con il contratto in esame le parti hanno inteso riconoscere ai clienti il godimento di un posto barca o posto auto nell'area portuale gestita dalla concessionaria, dietro pagamento di un corrispettivo. Appare coerente con lo scopo di tale contratto concepire il corrispettivo come parametrato ai costi strettamente funzionali a rendere fruibile il posto barca o posto auto ad opera del cliente, oltre a un eventuale margine di compenso per il concedente, e non possono che ritenersi funzionali i soli costi necessari per la conservazione e il miglioramento dell'area portuale, non anche i costi fiscali che la concessionaria sostiene come soggetto passivo di imposta.
Inoltre, la conclusione in esame appare coerente anche con una interpretazione delle clausole in conformità al criterio della buona fede oggettiva, che impone di assegnare alle stesse un significato idoneo a preservare il legittimo affidamento riposto dalle parti sul contenuto della clausola.
Ebbene, deve ritenersi che appare ragionevole, secondo massime di esperienza, fare ragionevole affidamento sull'assegnazione di un significato della locuzione “costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della
Società e del Porto Turistico” nel senso di ricomprendere in essi solo le spese strettamente funzionali all'organizzazione dei servizi portuali e al godimento del posto barca o del posto auto ad opera del cliente, senza ricomprendervi anche i costi derivanti dall'imposizione fiscale gravante sulla concessionaria.
Ciò anche alla luce del rilievo che, essendo la concedente la concessionaria dell'area portuale e imponendo la legge il pagamento dell'IMU sui beni demaniali al soggetto concessionario, appare ragionevole riporre l'affidamento sul fatto che il costo dell'IMU resti a carico del concessionario in assenza di una chiara ed esplicita clausola che consenta di traslare sul cliente il relativo costo mediante sistemi di riaddebito o di rimborso.
Pertanto, anche alla luce della buona fede oggettiva che governa l'interpretazione del contratto, deve ritenersi che le clausole richiamate dalle convenute, stante l'estrema genericità lessicale delle stesse, debbano intendersi nel senso che i costi dell'IMU non possano rilevare per il computo del corrispettivo per la fruizione dei servizi portuali.
Del resto, va osservato che il contratto, quando ha inteso regolare la ripartizione delle spese fiscali tra le parti, lo ha fatto esplicitamente, come avviene con l'art.
9.1. che impone al cliente il pagamento di ogni spesa di registrazione o trascrizione del contratto di ormeggio, oltre all'IVA sui costi indicati nel contratto.
Appare evidente che le parti, laddove abbiano inteso regolare l'accollo definitivo di spese di natura fiscale, lo hanno fatto esplicitamente con apposite previsioni contrattuali.
Inoltre, non appare condivisibile la tesi delle convenute secondo cui il contratto, imponendo il rimborso dell'IMU, non farebbe altro che realizzare il quadro legislativo che imporrebbe al possessore di un immobile di pagare l'IMU.
Come è stato evidenziato in precedenza, l'IMU sui beni demaniali, come le aree portuali, è dovuta dal concessionario dell'area, sicché proprio volendo intendere che il contratto non abbia inteso alterare il riparto dei costi dell'imposizione fiscale, le clausole negoziali vanno intese nel senso che i costi in esame, salvo diversa ed esplicita pattuizione, restano a carico del soggetto passivo di imposta.
In definitiva, deve ritenersi che i contratti di godimento e gli atti integrativi dedotti in giudizio non consentano alla concessionaria, per il periodo decorrente dal 2016 e fino alla scadenza del contratto e salvo l'intervento di nuovi e appositi patti negoziali tra le parti, nel computo del corrispettivo per i servizi portuali, di esigere il rimborso pro quota del costo derivante dal pagamento dell'IMU sul bene oggetto di concessione, salva in ogni caso la regolazione dei periodi di godimento oggetto dei diversi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da alcuni attori e richiamati negli scritti difensivi dalle parti e in precedenza richiamati.
Per quanto attiene al contratto concluso dall'attore in data Pt_34
06.04.1999, va osservato che sullo stesso non occorre procedere a particolari valutazioni delle clausole negoziali, ai fini dell'oggetto del presente giudizio, posto che, essendo stato tale contratto concluso molti anni prima dell'introduzione dell'IMU, è evidente che il contratto non contemplasse alcuna forma di recupero di tale imposta a carico del cliente.
A questo punto, va osservato che non rilevano ai fini del presente giudizio le statuizioni contenute nella sentenza n. 1024/2024 della Corte d'Appello di
Firenze, depositata da parte attrice, posto che tale pronuncia non ha preso posizione sulla questione oggetto del presente giudizio, essendosi limitata ad accertare l'impossibilità di rimettere all'arbitrato adito dalle parti la questione della rimborsabilità o meno dell'IMU ad opera de Parte_67
Dunque, la questione decisa con la suddetta sentenza non appare incidere sull'oggetto di questo giudizio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile e di alta complessità atteso l'elevato numero delle parti in causa.
Al riguardo, va osservato che la parte attrice ha depositato la nota spese in cui richiede un compenso pari a 14.103,00 euro, oltre accessori di legge, risultante dall'applicazione dei parametri medi per le cause fino a 260.000,00 euro, valore che appare coerente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del D.M. n.
55/2014, con i criteri rilevanti per le cause di valore indeterminabile di alta complessità. Nondimeno, ferma restando l'applicazione dei parametri medi per le fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione, in conformità alle richieste del difensore, il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove in corso di causa, va ridotto ragionevolmente a 4.170,00 euro, con riconoscimento alla parte attrice del compenso complessivo di 12.603,00 euro.
Al riguardo, deve rilevarsi che il compenso richiesto dal difensore con la nota spese costituisce il limite massimo dell'importo liquidabile dal Giudice a titolo di spese processuali (cfr. Cass. Civ. n. 5327/2003).
Stante la soccombenza degli attori la cui domanda va Parte_28
respinta, e e le cui domande vanno Pt_29 Parte_63 Pt_48 Pt_49
dichiarate inammissibili, l'importo riconosciuto a titolo di spese processuali agli attori va compensato per 5/62.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1029/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le convenute e gli attori , Parte_11 Parte_15 Parte_19 Parte_21
, Parte_29 Parte_34 Parte_35 Parte_62 Pt_64
[...]
2) respinge la domanda dell'attore Parte_28
3) dichiara inammissibili le domande degli attori e Pt_29 Parte_63 Pt_48
Pt_49
4) in accoglimento delle domande proposte dagli altri attori, dichiara che, a decorrere dall'anno 2016 e fino alla scadenza dei rapporti di ormeggio esistenti tra le parti e salvo l'intervento di specifici contratti tra le parti o di nuovi regolamenti contrattuali diversi da quelli dedotti nel presente giudizio, non esiste il diritto delle convenute di ottenere il rimborso o la corresponsione pro quota dagli attori delle spese relative all'IMU annuale versata dalla concessionaria, in relazione ai posti barca e posti auto concessi in godimento agli attori, esclusi dal suddetto accertamento i periodi del rapporto che sono oggetto dei separati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dagli attori e richiamati negli scritti difensivi delle parti;
Pt_3 Pt_14
5) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di 5/62, condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 501,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.586,62 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1029/2022 R.G., promossa da c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 Parte_7
), (c.f. C.F._7 Parte_8
), (c.f. C.F._8 Parte_9
), (c.f. C.F._9 Parte_10
) non in proprio ma quale amministratore e legale C.F._10
rappresentante della (c.f. e p.i. Controparte_1
), (c.f. ), P.IVA_1 Parte_11 C.F._11
(c.f. , Parte_12 C.F._12 [...]
(c.f. ), Pt_13 C.F._13 Parte_14
(c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_15 ), (c.f. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f. ), Parte_17 C.F._17 Parte_18
(c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_19
, (c.f. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f. ), Parte_21 C.F._21 Pt_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._22 Parte_23
, (CF C.F._23 Parte_24
, (c.f. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), Parte_26 C.F._26 Pt_27
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._27 Parte_28
), (c.f. C.F._28 Parte_29
), (c.f. ), C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f. ), Parte_31 C.F._31 Pt_32
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._32 Parte_33
), (c.f. C.F._33 Parte_34
), (c.f. ), C.F._34 Parte_35 C.F._35
(c.f. ), Parte_36 C.F._36 Pt_37 Parte_38
(c.f. ), (c.f. C.F._37 Parte_39
, (c.f. ), C.F._38 Parte_40 C.F._39
(c.f. ), Parte_41 C.F._40 Parte_42
(c.f. ),
[...] C.F._41 Parte_43
(c.f. ), c.f. C.F._42 Parte_44
), (c.f. C.F._43 Parte_45
), (c.f. ), C.F._44 Parte_46 C.F._45
(c.f. ), Parte_47 C.F._46 Parte_48
(c.f. , (c.f. C.F._47 Parte_49
), (c.f. C.F._48 Parte_50
), (c.f. C.F._49 Parte_51 ), sia in proprio che quale C.F._50 Parte_52
titolare della impresa individuale (c.f. ), C.F._51
(c.f. ), Parte_53 C.F._52 Pt_54
(c.f. ,
[...] C.F._53 Parte_55
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._54 Parte_56
), (c.f. e p.i. C.F._55 Parte_57
), (c.f. , P.IVA_2 Parte_58 C.F._56
(c.f. , Parte_59 C.F._57 Parte_60
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._58 Parte_61
), (c.f. C.F._59 Parte_62
), (c.f. C.F._60 Parte_63
), (c.f. C.F._61 Parte_64
), (c.f. C.F._62 Parte_65 C.F._63
rappresentati e difesi dall'Avv. SEGHI LUIGI e dall'Avv. SEGHI
NICCOLO';
ATTORI contro
(C.F. ) e c.f. e CP_2 Parte_66 P.IVA_3 Parte_67
p.i. ) rappresentate e difese dall'Avv. TERRILE PAOLO e P.IVA_4
dall'Avv. PEDEMONTE SIMONE;
CONVENUTE
Oggetto: interpretazione del contratto – accertamento negativo del credito.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti, rinunciando ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice in data 22.03.2023.
Ciò posto, gli odierni attori hanno adito questo Tribunale chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto delle convenute a esigere sulla base del rapporto dedotto come regolamentato dalle intese contrattuali di cui alle scritture prodotte in giudizio, compreso l'atto integrativo depositato, a rimborsare e/o comunque corrispondere a qualsiasi titolo alle convenute stesse l'imposta
IMU, anche pro quota, in quanto spettante unicamente alla concessionaria relativa ai posti auto e/o posti barca e/o box di cui gli attori Controparte_3
sono assegnatari in godimento temporaneo, sia per le quote IMU ai medesimi richieste a decorrere dal 2016 in poi da e/o da Controparte_3 Parte_67
nonché per quelle che, sulla base del dato contrattuale e normativo
[...]
attuale e ad oggi inter partes vigente, verranno richieste e così per l'intera durata del rapporto che lega ad oggi gli attori alla sulla base delle CP_3
intese contrattuali e delle scritture prodotte, precisandosi che per i Sig.
e l'accertamento negativo dovrà limitarsi ai periodi che non Pt_14 Pt_3
siano già oggetto dei ricorsi per ingiunzione ad oggi loro notificati e per i quali pendono giudizi avanti al Giudice di Pace di Grosseto (R.G. n. 435/22
e R.G. n. 651/22 ( ). Pt_3 Pt_14
Le convenute, contestando le richieste avversarie, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
In particolare, le convenute hanno allegato la mancata dimostrazione dell'esistenza dei contratti di godimento dei quali sarebbero titolari i signori
, Pt_1 Pt_15 Pt_18 Pt_22 Pt_25 Pt_29 Pt_36 Pt_37 Pt_40
e con conseguente Parte_41 Pt_45 Pt_46 Parte_58 Parte_63 Pt_65
difetto di legittimazione attiva degli stessi, nonché l'assenza di ogni rapporto giuridico relativo alla fruizione dei posti barca in concessione alla convenuta per non risultando depositata alcuna CP_3 Parte_60
documentazione contrattuale riferibile allo stesso, e che l'attore
[...]
aveva ceduto a terzi la propria posizione contrattuale, con Parte_41
conseguente difetto di legittimazione attiva dello stesso.
Ad ogni modo, le convenute hanno ritenuto sussistente il diritto al rimborso dell'importo versato a titolo di IMU in quanto le condizioni contrattuali vigenti con le parti attrici, per il periodo contestato da queste, prevedono il pagamento di un corrispettivo da determinarsi in base ai complessivi costi sopportati dalla concessionaria per la gestione del porto.
Inoltre, le convenute hanno dato atto che l'attore ha adito il Parte_49
Giudice di Pace nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 436/2022
RG in relazione al pagamento dell'IMU in favore della concessionaria (cfr. all.
66 fasc. attori), chiedendo che l'accertamento sia escluso in relazione al rapporto dedotto nel suddetto giudizio.
Ciò posto, va rilevato che all'udienza del 12.11.2024 le parti congiuntamente hanno dato atto che gli attori Parte_11 Parte_15 Parte_19
, ,
[...] Parte_21 Parte_29 Parte_34 Parte_35
hanno definito la propria posizione nei Parte_62 Parte_64
confronti delle convenute, avendo perduto interesse alla decisione, in ragione della cessione del proprio posto barca e pagamento alle convenute degli importi dovuti a titolo di IMU.
Va osservato che, mentre le convenute hanno chiesto ogni pronuncia conseguenziale alla cessata materia del contendere, gli attori suddetti hanno chiesto di non disporre nulla sulle spese, sicché le parti non hanno effettuato conclusioni congiunte in relazione alla regolazione delle spese processuali per i suddetti attori.
Va altresì dato atto che secondo le convenute anche l'attore avrebbe Pt_3
perduto interesse alla decisione, avendo rinunciato agli atti del giudizio di opposizione proposto dinanzi al Giudice di Pace n. RG 435/2022, avente ad oggetto parimenti la spettanza dell'IMU alle convenute, e che il relativo giudizio si è estinto, come da atto rinuncia del 21.02.2024 (cfr. all. B delle parti convenute del 20.09.2024).
Inoltre, le convenute hanno invocato la cessazione della materia del contendere anche per l'attore il quale avrebbe ceduto il Parte_28
diritto di godimento del posto barca C42 e ha acquistato il diritto di godimento del posto barca F33 con riferimento al quale, in data 30.04.2024, ha sottoscritto un accordo con le convenute, rinunciando per quanto qui rileva, a tutte le pretese nei confronti delle stesse, come da accordi depositati il
20.09.2024 come allegato C) dalle stesse convenute.
Va rilevato che gli attori non hanno chiesto dichiararsi la sopravvenuta perdita di interesse per e dovendosi ritenere che gli Parte_28 Parte_3
stessi abbiano pertanto insistito nelle conclusioni inizialmente rassegnate.
Ciò posto, in ordine alla cessazione della materia del contendere in relazione agli attori sopra richiamati, va osservato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale - mentre quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa;
b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Civ.
28585/2024; Cass. civ. n. 30251/2023; Cass. Civ. n. 21757/2021).
Ciò chiarito, le parti hanno concordemente affermato all'udienza del
12.11.2024 che la controversia tra gli attori Parte_11 Parte_15
, , Parte_19 Parte_21 Parte_29 Parte_34
e le convenute è venuta Parte_35 Parte_62 Parte_64
meno, in ragione di pagamento degli importi dovuti e cessione del contratto ad opera degli attori a terzi.
Dunque, avendo le parti riconosciuto il venire meno di ogni posizione di conflitto tra di loro, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Nondimeno, non avendo tali parti chiesto concordemente la compensazione delle spese processuali, la regolazione di queste deve comunque avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di accollare le spese processuali sulla parte che ha dato illegittimamente causa al contenzioso, con conseguente esigenza di valutare, alla stregua degli elementi di prova disponibili, quale sarebbe stato l'esito della lite se il processo fosse pervenuto alla sua naturale definizione con sentenza di merito (cfr. Cass. Civ. n.
2215/2015).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto procedersi all'esame delle domande proposte dai suddetti attori, al solo fine di regolare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quanto alla posizione dell'attore in assenza di accordo tra le Parte_3
parti circa la cessazione della materia del contendere, occorre valutare se l'evento sopravvenuto allegato dalle convenute abbia determinato la perdita di interesse dell'attore alla decisione della controversia.
Ebbene, deve affermarsi l'esistenza di tale interesse in capo al suddetto attore.
Invero, gli attori hanno chiesto escludersi dall'accertamento oggetto di causa gli importi richiesti dalle convenute nell'ambito del giudizio di opposizione proposto dall'attore dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto n. RG Pt_3
435/2022 RG.
Dunque, l'estinzione di tale giudizio per mera rinuncia agli atti dell'attore, senza alcun riconoscimento formale delle ragioni delle convenute, non può importare la perdita dell'interesse dell'attore alla decisione di questa Pt_3
controversia che appunto non concerne gli importi oggetto del giudizio estinto sopra richiamato.
In ordine alla posizione dell'attore in assenza di accordo tra Parte_28
le parti circa la cessazione della materia del contendere, occorre valutare se l'evento sopravvenuto allegato dalle convenute abbia determinato la perdita di interesse dell'attore alla decisione della controversia.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle convenute risulta che Pt_28
ha ceduto il proprio posto barca a in data
[...] Controparte_4
16.02.2023, con il consenso delle convenute, in cui si afferma che queste non liberano il cedente dalle obbligazioni derivanti dal contratto di godimento, ricomprendenti anche le obbligazioni di pagamento dell'IMU (All. 6C del
20.09.2024 depositato dalle convenute).
Risulta inoltre che ha concluso, in qualità di cessionario, con Parte_28
le convenute e con quale cedente, un contratto di Parte_68
cessione del posto barca F33, in cui il cessionario ha dichiarato di accettare come spese di gestione da considerare ai fini del computo del corrispettivo anche il costo sostenuto dalla concessionaria er l'IMU. CP_3
Nell'atto di proroga del contratto di godimento, intercorso tra l'attore Pt_28
e le convenute, per il posto barca F33, il cliente ha accettato di farsi
[...]
carico anche del costo dell'IMU dovuto dalla concessionaria e che in relazione agli importi richiesti da questa fino alla sottoscrizione dell'accordo ha dichiarato di non avere contestazioni e comunque di rinunciarvi.
Poiché la proroga implica la prosecuzione del rapporto pregresso che era in scadenza, sicché essa non importa la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale;
poiché è pacifico che il posto barca F33 è sottoposto al medesimo regolamento contrattuale oggetto di causa, non avendo contestato tale aspetto gli attori in sede di precisazione delle conclusioni, l'atto di proroga prodotto dalle convenute e sopra descritto ha importato effettivamente un riconoscimento ad opera di della spettanza delle spese di Parte_28
rimborso dell'IMU in favore delle convenute, in base al regolamento contrattuale per cui è causa.
Ciò implica la sopravvenuta perdita di interesse dell'attore Parte_28
alla decisione della presente controversia, avendo lo stesso riconosciuto, a mezzo del suddetto atto di proroga, la fondatezza della tesi avversaria.
Ciò chiarito, venendo alla valutazione delle domande proposte dagli attori, gli stessi allegano di essere titolari di posti barca e, alcuni anche di posti auto, presso il porto in località Puntone di Scarlino, di cui è pacificamente concessionaria la (cfr. all. 2 fasc. convenute), la quale gestisce Controparte_3
il porto a mezzo della società allegano altresì che hanno concluso Parte_67
con la un contratto di godimento di un posto barca (alcuni anche CP_3
di posto auto), regolato altresì da apposito regolamento di gestione, che prevede il pagamento di un corrispettivo a carico del cliente;
allegano che le convenute computano il corrispettivo del servizio offerto tenendo conto delle spese sostenute dalla concessionaria per il pagamento dell'IMU sull'area portuale, che vengono ripartite pro quota su ciascun cliente, che l'addebito del costo dell'IMU è illegittimo in quanto tale imposta ricade per legge sulla concessionaria e non vi è alcuna clausola nei contratti di godimento che consenta tale addebito.
Chiedono, pertanto, di accertare, per il periodo decorrente dal 2016 e fino alla scadenza del rapporto, l'inesistenza del diritto delle convenute di richiedere il rimborso delle spese relative all'IMU pagata dalla concessionaria sull'area portuale, alla luce del regolamento contrattuale vigente tra le parti.
Va osservato che le parti attrici hanno dato atto che nei contratti conclusi dal
2021 dalla concessionaria è stato espressamente sancito il diritto della stessa al rimborso pro quota degli importi versati a titolo di IMU, il che confermerebbe l'assenza di analogo diritto per i rapporti regolati dai contratti preesistenti.
Va osservato che le convenute hanno ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese relative all'IMU, in ragione dell'art.
3.2. delle condizioni generali dei contratti di godimento, laddove affermano che il corrispettivo del servizio sia computato tenendo conto “dei costi e compensi di amministrazione, funzionamento
e gestione […] del Porto Turistico, comprendenti anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico”, e dell'art.
3.1. degli atti integrativi dei suddetti contratti che sanciscono che, a decorrere dal
2016, il corrispettivo annuale sia computato tenendo conto dei costi di gestione del porto, clausole queste richiamate che fonderebbero il diritto della concessionaria a computare il corrispettivo in modo da far rientrare la concessionaria da ogni spesa inerente alla gestione del porto, in cui va inclusa anche la spesa per il pagamento dell'IMU annuale.
Ciò chiarito, è pacifico tra le parti che il soggetto passivo dell'IMU sia la concessionaria che provvede al pagamento dell'imposta al CP_3 competente ente pubblico annualmente, essendo in discussione se sussista il diritto di quella a ottenere il rimborso del costo dell'IMU ai clienti.
È parimenti pacifico tra le parti che la disciplina dei contratti di godimento del posto barca e posto auto conclusi dalla concessionaria con gli attori sia uniforme, non essendovi clausole, per quanto interessa questo giudizio, che prevedano discipline specifiche per qualcuno di essi.
Ciò posto, la controversia sussistente tra le parti è dunque sull'interpretazione dei contratti di godimento e relativi atti integrativi, ove conclusi, nel senso di accertare se gli stessi prevedano clausole che consentano alla concessionaria di accollare ai clienti le spese sostenute per il pagamento dell'IMU dovuta all'Erario in qualità di concessionaria dell'area portuale, inserendole nel costo del corrispettivo del diritto di godimento del posto auto o del posto barca.
A questo punto, occorre valutare l'eccezione di parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori Pt_1 Pt_15 Pt_18 Pt_22
, Pt_25 Pt_29 Pt_36 Pt_37 Pt_40 Parte_41 Pt_45 Pt_46 Parte_58
e non essendovi prova dell'esistenza del Parte_63 Pt_65 Parte_60
rapporto contrattuale con questi, e all'attore in quanto Parte_41
avrebbe ceduto il proprio posto barca a Parte_42
Sul punto, deve rilevarsi che gli attori hanno prodotto documentazione contrattuale che prova la titolarità del diritto di godimento di un posto barca presso l'area portuale in concessione alla in capo all'attore Controparte_3
(posto barca A49) risultando prodotto l'atto di acquisto del diritto in Pt_1
favore dello stesso, dandosi atto che risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (all. 70 fasc. attori), all'attore Pt_15
risultando l'atto di acquisto del diritto di godimento in favore di questo, con produzione dell'atto modificativo del regolamento contrattuale generale
(posto barca F44) (cfr. all. 71 fasc. attori); in relazione all'attore è stato Pt_18
prodotto l'atto di integrazione del regolamento contrattuale in cui si dà atto dell'esistenza del rapporto contrattuale per il godimento del posto auto e servizi portuali n. AR124, sicché può presumersi l'esistenza del rapporto di godimento che fonda la legittimazione ad agire dell'attore suddetto (cfr. all. 72 fasc. attori); in ordine all'attore risulta provata la titolarità del diritto di Pt_22
godimento del posto barca G31 e non risulta prodotto l'atto modificativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 73 fasc. attori); risulta provata la titolarità di un diritto di godimento presso l'area portuale gestita dalla concessionaria in capo all'attrice (posto barca D39), ma non risulta Pt_25
prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale e risultando incompleto il contratto originario di godimento (cfr. all. 25 fasc. attori), in capo all'attrice (posto barca 512), ma non risulta prodotto l'atto Parte_36
integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 35 fasc. attori), in capo all'attore (posto barca G19) e non risulta prodotto alcun atto Pt_37
integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 77 fasc. attori), in capo all'attrice (posto barca 28) e risulta prodotto l'atto integrativo del Pt_40
regolamento contrattuale generale (cfr. all. 38 fasc. attori), all'attore Pt_45
(posto D13) e risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 81 fasc. attori), all'attrice (posto barca G40), risultando Pt_46
la dichiarazione della concessionaria di avvenuta cessione del posto barca e non risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale
(cfr. all. 82 fasc. attori), all'attore (posto barca 505), risultando Parte_58
l'atto di acquisto in favore dello stesso, e non risulta l'atto integrativo del regolamento contrattuale generale (cfr. all. 83 fasc. attori), all'attrice Pt_65
(posto barca n. 535) e non risulta prodotto l'atto integrativo del regolamento contrattuale (cfr. all. 86 fasc. attori), all'attore risultando Parte_60
prodotto il contratto di godimento di posto auto, senza l'atto integrativo del regolamento contrattuale (cfr. documenti depositati il 30.01.2025 da parte attrice, in quanto illeggibili quelli prodotti ritualmente, unitamente ai titoli negoziali di . Parte_59
In ordine all'attore risulta provata la titolarità del diritto di Parte_41
godimento di due posti barca nell'area portuale gestita dalla CP_3
Invero, ha acquistato il diritto di godimento unitamente a Parte_41
la quale è successivamente defunta e nella cui quota è Persona_1
subentrato il figlio a fronte della rinuncia di Parte_42 [...]
e di quali eredi di alla quota dei Parte_41 Controparte_5 Persona_1
posti barca facenti capo alla defunta, quota poi acquistata dall'erede Parte_42
(cfr. all. 80 fasc. attori).
[...]
Pertanto, risulta contitolare del diritto di godimento di due Parte_41
posti barca unitamente a Parte_42
Alla luce delle considerazioni svolte, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei suddetti attori sollevata dalle convenute, risultando gli stessi titolari di posti auto o di posti barca presso il porto gestito dalla
CP_3
Non risulta documentazione che attesti la titolarità di un diritto di godimento sull'area portuale gestita dalla in capo all'attrice (cfr. all.ti CP_3 Pt_29
29 e 75 fasc. attrice); analogamente non vi è prova della titolarità del diritto di godimento in capo all'attore risultando prodotto dalla parte attrice Parte_63
il contratto tra e , ma non l'atto di cessione CP_3 Controparte_6
del contratto ad opera di questo al e l'atto integrativo del contratto Parte_63
non è sottoscritto (cfr. all.ti 60 e 85 fasc. attrice).
In relazione a questi ultimi attori, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento, in quanto privi dell'interesse ad agire.
Invero, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, il quale è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. Civ.
n. 8464/2011)
Con specifico riferimento all'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento, come quella proposta dagli attori, è stato rilevato che l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 8464/2011; Cass. Civ. n. 13556/2008).
Nel caso di specie, non avendo gli attori e provato di avere Pt_29 Parte_63
la titolarità di posti barca o di posti auto presso l'area portuale gestita dalla risultano privi di qualsiasi concreto interesse ad accertare se i CP_3
titolari di un siffatto diritto debbano o meno rimborsare pro quota l'IMU versata all'ente impositore dalla concessionaria, sicché la domanda di accertamento proposta da questi va dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, che costituisce una condizione dell'azione.
Va osservato altresì che gli attori e hanno prodotto un contratto Pt_48 Pt_49
di godimento di posto barca in cui il cliente risulta essere la Mare Aperto S.n.c. di Borelli e non gli attori in proprio (all. 46 fasc. attori). Pt_48
Non risulta prodotto l'atto di cessione del suddetto contratto in favore degli attori e né un atto di scioglimento della suddetta società con Pt_49 Pt_48
attribuzione del diritto di godimento in favore degli attori, sicché non può ritenersi debitamente provata la titolarità del diritto di godimento in capo agli stessi, sicché non appare sussistere interesse ad agire in capo a tali attori, analogamente a quanto già affermato per gli attori e con la Pt_29 Parte_63
conseguenza che le domande proposte dagli attori e vanno Pt_49 Pt_48
dichiarate inammissibili.
In ordine a tutti gli altri attori, diversi da quelli sopra richiamati, va affermata la titolarità del diritto di godimento di un posto barca o posto auto presso l'area portuale in concessione alla considerando che la parte CP_3
convenuta non ha contestato specificamente l'assenza in capo agli stessi del diritto di godimento di un posto barca presso la propria area portuale e tenuto conto della documentazione prodotta dagli attori.
Ad ogni modo, va rilevato che, in relazione all'attore sebbene Parte_31
risulti prodotto il contratto di godimento di un posto barca riferibile a
[...]
, dall'atto di modifica del termine contrattuale concluso dall'attore e CP_7
dalla concessionaria in data 24.05.2011, si afferma che l'attore ha acquistato il posto barca del , subentrando nel contratto (cfr. all. 30 fasc. attori). CP_7
Inoltre, risulta depositato, in relazione al suddetto attore, anche un contratto di compravendita relativo a un box auto, per il quale l'attore ha corrisposto alla concessionaria apposito corrispettivo e che ha una regolazione peculiare delle spese da porsi a carico dell'acquirente e si dà atto che il posto auto si colloca in un edificio condominiale, munito di regolamento condominiale che non risulta prodotto in giudizio.
In relazione all'attore va osservato che lo stesso risulta Parte_34
titolare di diritto di godimento del posto barca E14, regolato da un contratto di godimento analogo a quelli degli altri attori, e del posto barca C6, in base a scrittura privata del 06.04.1999, avente clausole analoghe ai contratti di godimento degli altri attori (cfr. all. 33 fasc. attori).
Per l'attore , risulta prodotto un mero contratto preliminare Parte_50
di acquisto di posto barca presso l'area portuale gestita dalla e CP_3
non risulta concluso il definitivo. Nondimeno, nel contratto si prevede l'applicazione del corrispettivo per i servizi portuali in caso di immissione in possesso del posto barca da parte del cliente, riprendendosi la disciplina contenuta per gli ordinari contratti di godimento conclusi dagli altri attori, sicché, non avendo le convenute contestato la legittimazione dell'attore
, deve ritenersi che lo stesso sia attualmente tenuto al Parte_50 pagamento del corrispettivo per i servizi portuali, con conseguente legittimazione attiva dello stesso.
A questo punto, va osservato che tra le parti non è in contestazione che il rapporto di godimento tra gli attori, per i quali risulta la legittimazione ad agire, e la concessionaria, siano regolati in modo uniforme, secondo clausole contrattuali di identico contenuto in relazione al computo del corrispettivo dei servizi portuali, non avendo sul punto le parti mosso rilievi specifici, sicché è possibile procedere a una valutazione unitaria del regime del suddetto corrispettivo per gli attori legittimati.
Ancora, deve osservarsi che risulta sottoscritto l'atto di integrazione, le cui clausole sono richiamate dalle convenute a sostegno delle proprie ragioni, solo per gli attori Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_11 Pt_20 Pt_26 Pt_27 Pt_39
, (per questo attore, l'atto contiene Pt_40 Pt_43 Pt_45 Pt_47 Parte_51
l'attestazione di pagamento dei corrispettivi fino al 2016 e poi una disciplina per l'avvenire dal 2017), Pt_53 Pt_56 Parte_57 Pt_61
mentre per l'attore l'atto risulta incompleto e, Parte_62 Parte_9
come tale, non valutabile, risultando il documento prodotto munito solo della prima e dell'ultima pagina (cfr. all. 9 fasc. attori), per l'attore Parte_31
risulta depositato un mero atto di modifica del termine contrattuale (cfr. all. 30 fasc. attori), per l'attore c'è un mero atto di proroga del termine Pt_13
contrattuale (cfr. all. 13 fasc. attori).
Ciò chiarito, venendo all'esame dell'oggetto principale della controversia, va rilevato che i rapporti contrattuali intercorrenti tra gli attori e la CP_3
consistono pacificamente nella messa a disposizione ad opera di quest'ultima in favore del cliente di un posto barca (o auto), con annessi servizi portuali, nel porto sito in Puntone di Scarlino che la società suddetta ha ottenuto in concessione con provvedimento n. 466/2001 della Capitaneria di Porto del
Compartimento di Livorno. I contratti intercorsi tra le parti possono ricondursi alla fattispecie del contratto di ormeggio, il quale, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, “pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo” (Cass. Civ. n. 3554/2013; Cass. Civ. n. 19201/2011; Cass. Civ. n.
10001/2020; Cass. Civ. n. 6839/2024).
Ciò chiarito, dalla lettura della disciplina contrattuale dei rapporti di ormeggio, la quale è pacifico tra le parti sia uniforme per tutti i clienti, non avendo sul punto le parti sollevato contestazioni o deduzioni in senso contrario, risulta che il rapporto negoziale è regolato dalle condizioni indicate nel “Contratto di
Godimento”, ossia nel contratto principale, e dall'allegato Regolamento di
Gestione (cfr. all. 11 fasc. attori).
Ai fini che interessano questo giudizio, deve osservarsi che, in punto di regolazione del corrispettivo per il godimento del posto barca e dei servizi portuali, il cliente assume l'obbligo di pagare il corrispettivo del godimento come indicato nella fattura emessa dalla concessionaria (art.
3.1. del contratto).
In base all'art.
3.2. del contratto, richiamato dalle convenute, il corrispettivo annuale per il godimento del posto barca e dei servizi portuali è variabile ed è
“determinato dalla Società, di anno in anno, in anticipo e salvo conguaglio, e sarà ripartito tra i Clienti in base alle Tabelle Millesimali per la ripartizione degli oneri dei Servizi
Portuali predisposte dalla Società (“Tabelle Millesimali”), che tengono conto dei CP_8
costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della Società e del Porto
Turistico, comprendenti anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico, ivi incluse quelle relative al Posto Barca assegnato in godimento al Cliente”. Il cliente ha la facoltà di cedere a terzi in via definitiva il godimento del posto barca, salva la prelazione della concessionaria, e può cederlo in via temporanea dando apposito mandato alla concessionaria al detto scopo, dietro versamento di un corrispettivo del 10% del corrispettivo versato dal terzo (art.
6.1. e 6.2. del contratto, confermato dall'art. 13 del Regolamento di Gestione).
Ai sensi dell'art. 9.1. “Spese, imposte, tasse e ogni altro onere relativo al presente
Contratto, compresi i costi della eventuale registrazione o trascrizione, sono a carico del
Cliente. Le parti si danno atto che i corrispettivi di cui al presente Contratto sono soggetti ad
IVA”.
Il regolamento di Gestione, vincolante per il cliente in quanto richiamato nel contratto di ormeggio, elenca i servizi portuali espletati dalla concessionaria
(art. 19) e disciplina gli obblighi dei clienti.
L'atto integrativo, il cui contenuto, per i clienti che l'hanno sottoscritto, è pacificamente uniforme, non avendo le parti mosso contestazioni o rilievi sul punto, stabilisce all'art. 3.1., invocato dalle convenute, che a decorrere dal
2016 il cliente si impegna a pagare alla concessionaria un corrispettivo annuale, pari alla quota millesimale di competenza “degli importi – relativi alla gestione del Porto, ai servizi portuali forniti dal Gestore secondo quanto previsto dal
Regolamento di gestione, alle spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria – indicati nel Piano aumentati di un importo pari al
10% quale margine operativo spettante al Gestore”, oltre IVA come per legge.
L'art.
3.7. regola il pagamento delle spese per interventi eccezionali e urgenti espletati durante l'anno di gestione.
Le spese per i servizi a consumo offerti dal gestore sono regolate secondo apposite Tariffe (art. 4.1.).
Il Regolamento Servizi del Porto Turistico gestito dalla all'art. 6 CP_3
descrive l'attività di gestione, specificando che comprende la pulizia dello spazio acqueo, delle aree del porto, la raccolta dei rifiuti, gli interventi di urgenza, la verifica del piano degli ormeggi, l'assistenza all'ormeggio e al disormeggio, il servizio di assistenza radio, antincendio e antinquinamento, i servizi idrici, elettrici, igienici, d'ormeggio e loro manutenzione, la vigilanza, la manutenzione degli impianti e delle opere portuali, illuminazione del porto, il rifornimento di carburante, l'aspirazione delle acque di sentina e delle acque nere, il servizio meteorologico e il controllo sulle condotte degli utenti.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1362 c.c. “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. Civ. 28479/2005; Cass. Civ. n. 3644/2007; Cass: Civ. n.
18180/2007; Cass. Civ. n. 9755/2011; Cass. Civ. n. 11475/2024).
Ad ogni modo, è stato evidenziato che “l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (Cass.
Civ. n. 6675/2018; Cass. Civ. n. 11092/2020).
In ordine all'interpretazione del contratto secondo buona fede, criterio sancito dall'art. 1366 c.c., la giurisprudenza ha specificato che la buona fede è espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, nei limiti del sacrificio apprezzabile, sicchè, quale criterio d'interpretazione del contratto, si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte, impedendo interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non conformi alle intese raggiunte e alla ragione pratica dell'accordo negoziale (cfr. Cass. civ. n.
9006/2005).
Richiamati i principi essenziali per l'interpretazione del contratto, è possibile procedere alla valutazione della questione posta dalle parti attrici.
Ebbene, alla luce delle clausole contrattuali richiamate dalle convenute a sostegno del proprio diritto al rimborso pro quota nei confronti degli attori dei costi relativi all'IMU versata sull'area portuale oggetto di concessione, deve ritenersi che non sussista tale diritto in capo alla concessionaria.
Innanzi tutto, valorizzando il tenore letterale della clausola 3.1. dei contratti di godimento sopra richiamata, deve escludersi che, da un punto di vista semantico, i “costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della Società
e del Porto Turistico” possano ritenersi assimilabili ai costi fiscali sostenuti dalla concessionaria, trattandosi di concetti diversi. Invero, le spese sostenute dalla concessionaria per l'espletamento della propria attività e per offrire i servizi portuali ai clienti non possono che attenere al complesso dei costi sostenuti per il personale, per l'acquisto dei beni necessari al compimento dell'attività e all'espletamento dei servizi e per l'ottenimento di specifici servizi da terzi per il compimento di tali attività.
Lo stesso concetto di costi di amministrazione, funzionamento e gestione della società rinvia a quello del complesso dei costi per l'esistenza dell'ente che non possono coincidere con i costi dell'imposizione fiscale che, invece, già presuppone l'esistenza dell'ente stesso.
Inoltre, i costi dell'imposizione fiscale non possono coincidere con quelli di gestione dei servizi portuali, dovendosi intendere per gestione la conduzione autonoma di un'attività e, nella specie, di un'attività economica, sicché in esso possono rientrare in via semantica solo i costi strettamente connessi all'organizzazione dei servizi portuali (personale, forniture di beni e servizi, ecc.) ma non anche i costi dell'imposizione fiscale, da tenere logicamente distinti dai primi.
Per analoghe ragioni, non appare potersi interpretare anche la clausola 3.2. contenuta negli atti integrativi, laddove fa riferimento alle “spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria”, nel senso che essa consente di ripartire pro quota tra i clienti gli esborsi relativi al pagamento dell'IMU dovuta dalla concessionaria, stante la diversità concettuale tra la nozione di spesa di gestione e onere fiscale.
Inoltre, anche valorizzando le esemplificazioni contenute nelle clausole richiamate dalle convenute, non appare possibile sostenere una diversa interpretazione.
La clausola 3.1. dei contratti di godimento afferma che nei costi sono ricompresi “anche oneri concessori, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, dei servizi comuni e delle strade di accesso, nonché spese per migliorie inerenti il Porto Turistico, ivi incluse quelle relative al Posto Barca assegnato in godimento al Cliente”.
Ebbene, non è possibile assimilare i suddetti costi a quelli relativi all'imposizione fiscale che prescinde dal compimento delle suddette attività, essendo l'IMU correlata, tra i vari casi previsti, e in considerazione del periodo temporale rilevante nel presente giudizio, alla titolarità di diritti reali su immobili ovvero di un rapporto di locazione finanziaria ovvero alla titolarità di concessione su bene demaniale (art. 9 comma 1 D. Lgs. n. 23/2011 e poi art. 1 comma 743 della L. n. 160/2019).
Né è possibile ritenere l'IMU parte degli oneri concessori, non solo perché questi non sono oneri fiscali, ma anche in quanto, nel caso di specie, gli oneri concessori derivano da una concessione (del 2001) anteriore all'introduzione dell'IMU.
Né l'IMU può assimilarsi alle spese di manutenzione dell'area portuale o alle migliorie apportate a tale immobile, essendo questi meri costi di conservazione e potenziamento dello stesso e sono radicalmente diversi dagli oneri fiscali ricadenti su un soggetto passivo di imposta.
Per analoghe ragioni, anche le esemplificazioni contenute nella clausola 3.2. degli atti integrativi appaiono confermare l'esclusione del costo dell'IMU tra le spese su cui parametrare il corrispettivo di fruizione dei servizi portuali, facendo essa parimenti riferimento “alle spese per la gestione e la manutenzione ordinarie e alle spese per la manutenzione straordinaria”.
Ancora, anche l'interpretazione funzionale della clausola contenuta nel contratto di ormeggio non appare confortare la tesi delle convenute.
Invero, con il contratto in esame le parti hanno inteso riconoscere ai clienti il godimento di un posto barca o posto auto nell'area portuale gestita dalla concessionaria, dietro pagamento di un corrispettivo. Appare coerente con lo scopo di tale contratto concepire il corrispettivo come parametrato ai costi strettamente funzionali a rendere fruibile il posto barca o posto auto ad opera del cliente, oltre a un eventuale margine di compenso per il concedente, e non possono che ritenersi funzionali i soli costi necessari per la conservazione e il miglioramento dell'area portuale, non anche i costi fiscali che la concessionaria sostiene come soggetto passivo di imposta.
Inoltre, la conclusione in esame appare coerente anche con una interpretazione delle clausole in conformità al criterio della buona fede oggettiva, che impone di assegnare alle stesse un significato idoneo a preservare il legittimo affidamento riposto dalle parti sul contenuto della clausola.
Ebbene, deve ritenersi che appare ragionevole, secondo massime di esperienza, fare ragionevole affidamento sull'assegnazione di un significato della locuzione “costi e compensi di amministrazione, funzionamento e gestione della
Società e del Porto Turistico” nel senso di ricomprendere in essi solo le spese strettamente funzionali all'organizzazione dei servizi portuali e al godimento del posto barca o del posto auto ad opera del cliente, senza ricomprendervi anche i costi derivanti dall'imposizione fiscale gravante sulla concessionaria.
Ciò anche alla luce del rilievo che, essendo la concedente la concessionaria dell'area portuale e imponendo la legge il pagamento dell'IMU sui beni demaniali al soggetto concessionario, appare ragionevole riporre l'affidamento sul fatto che il costo dell'IMU resti a carico del concessionario in assenza di una chiara ed esplicita clausola che consenta di traslare sul cliente il relativo costo mediante sistemi di riaddebito o di rimborso.
Pertanto, anche alla luce della buona fede oggettiva che governa l'interpretazione del contratto, deve ritenersi che le clausole richiamate dalle convenute, stante l'estrema genericità lessicale delle stesse, debbano intendersi nel senso che i costi dell'IMU non possano rilevare per il computo del corrispettivo per la fruizione dei servizi portuali.
Del resto, va osservato che il contratto, quando ha inteso regolare la ripartizione delle spese fiscali tra le parti, lo ha fatto esplicitamente, come avviene con l'art.
9.1. che impone al cliente il pagamento di ogni spesa di registrazione o trascrizione del contratto di ormeggio, oltre all'IVA sui costi indicati nel contratto.
Appare evidente che le parti, laddove abbiano inteso regolare l'accollo definitivo di spese di natura fiscale, lo hanno fatto esplicitamente con apposite previsioni contrattuali.
Inoltre, non appare condivisibile la tesi delle convenute secondo cui il contratto, imponendo il rimborso dell'IMU, non farebbe altro che realizzare il quadro legislativo che imporrebbe al possessore di un immobile di pagare l'IMU.
Come è stato evidenziato in precedenza, l'IMU sui beni demaniali, come le aree portuali, è dovuta dal concessionario dell'area, sicché proprio volendo intendere che il contratto non abbia inteso alterare il riparto dei costi dell'imposizione fiscale, le clausole negoziali vanno intese nel senso che i costi in esame, salvo diversa ed esplicita pattuizione, restano a carico del soggetto passivo di imposta.
In definitiva, deve ritenersi che i contratti di godimento e gli atti integrativi dedotti in giudizio non consentano alla concessionaria, per il periodo decorrente dal 2016 e fino alla scadenza del contratto e salvo l'intervento di nuovi e appositi patti negoziali tra le parti, nel computo del corrispettivo per i servizi portuali, di esigere il rimborso pro quota del costo derivante dal pagamento dell'IMU sul bene oggetto di concessione, salva in ogni caso la regolazione dei periodi di godimento oggetto dei diversi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da alcuni attori e richiamati negli scritti difensivi dalle parti e in precedenza richiamati.
Per quanto attiene al contratto concluso dall'attore in data Pt_34
06.04.1999, va osservato che sullo stesso non occorre procedere a particolari valutazioni delle clausole negoziali, ai fini dell'oggetto del presente giudizio, posto che, essendo stato tale contratto concluso molti anni prima dell'introduzione dell'IMU, è evidente che il contratto non contemplasse alcuna forma di recupero di tale imposta a carico del cliente.
A questo punto, va osservato che non rilevano ai fini del presente giudizio le statuizioni contenute nella sentenza n. 1024/2024 della Corte d'Appello di
Firenze, depositata da parte attrice, posto che tale pronuncia non ha preso posizione sulla questione oggetto del presente giudizio, essendosi limitata ad accertare l'impossibilità di rimettere all'arbitrato adito dalle parti la questione della rimborsabilità o meno dell'IMU ad opera de Parte_67
Dunque, la questione decisa con la suddetta sentenza non appare incidere sull'oggetto di questo giudizio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile e di alta complessità atteso l'elevato numero delle parti in causa.
Al riguardo, va osservato che la parte attrice ha depositato la nota spese in cui richiede un compenso pari a 14.103,00 euro, oltre accessori di legge, risultante dall'applicazione dei parametri medi per le cause fino a 260.000,00 euro, valore che appare coerente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del D.M. n.
55/2014, con i criteri rilevanti per le cause di valore indeterminabile di alta complessità. Nondimeno, ferma restando l'applicazione dei parametri medi per le fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione, in conformità alle richieste del difensore, il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove in corso di causa, va ridotto ragionevolmente a 4.170,00 euro, con riconoscimento alla parte attrice del compenso complessivo di 12.603,00 euro.
Al riguardo, deve rilevarsi che il compenso richiesto dal difensore con la nota spese costituisce il limite massimo dell'importo liquidabile dal Giudice a titolo di spese processuali (cfr. Cass. Civ. n. 5327/2003).
Stante la soccombenza degli attori la cui domanda va Parte_28
respinta, e e le cui domande vanno Pt_29 Parte_63 Pt_48 Pt_49
dichiarate inammissibili, l'importo riconosciuto a titolo di spese processuali agli attori va compensato per 5/62.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1029/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le convenute e gli attori , Parte_11 Parte_15 Parte_19 Parte_21
, Parte_29 Parte_34 Parte_35 Parte_62 Pt_64
[...]
2) respinge la domanda dell'attore Parte_28
3) dichiara inammissibili le domande degli attori e Pt_29 Parte_63 Pt_48
Pt_49
4) in accoglimento delle domande proposte dagli altri attori, dichiara che, a decorrere dall'anno 2016 e fino alla scadenza dei rapporti di ormeggio esistenti tra le parti e salvo l'intervento di specifici contratti tra le parti o di nuovi regolamenti contrattuali diversi da quelli dedotti nel presente giudizio, non esiste il diritto delle convenute di ottenere il rimborso o la corresponsione pro quota dagli attori delle spese relative all'IMU annuale versata dalla concessionaria, in relazione ai posti barca e posti auto concessi in godimento agli attori, esclusi dal suddetto accertamento i periodi del rapporto che sono oggetto dei separati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dagli attori e richiamati negli scritti difensivi delle parti;
Pt_3 Pt_14
5) previa compensazione delle spese processuali nei limiti di 5/62, condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 501,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.586,62 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia