Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
nr. 5157/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice
dott. Michele Alajmo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. DI PAOLA NUNZIO SANTI Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano
Terracchio, sito in Palermo, via Ludovico Ariosto nr. 28/V, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLO GIULIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala, piazza Paolo
Borsellino nr. 8 ( giusta procura in Email_1 atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI : I. In via preliminare ritenere e dichiarare Parte_2 incompetente il Tribunale di Palermo - Sez. Imprese che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto essendo competente in virtù della clausola arbitrale (art.37 dello statuto) solo l'arbitro che andava nominato ex art. 38 dello statuto, in subordine essendo comunque incompetente in quanto sia ex art. 19 c.p.c. sia ex art. 20 c.p.c. in
CataniaSez. Imprese, conseguentemente ritenere e dichiarare nullo e/o invalido siffatto decreto poiché emesso da Giudice incompetente e quindi revocarlo. II. In ogni caso nel merito ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto opposto e conseguentemente revocarlo in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c.; III. Ancora nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dal dottor alla Cooperativa poichè nessuna violazione degli Pt_1 Parte_3 obblighi consortili c'è mai stata. Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI : 1) in via Parte_4 preliminare, rigettare l'eccezione di applicazione della clausola compromissoria ex art. 37 al caso in esame dello Statuto cooperativa per tutti i Controparte_1 motivi rilevati nella parte motiva dell'atto; 2) in via ulteriormente preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita da parte opponente venga per tutti i motivi spiegati in comparsa e per l'effetto confermare la competenza del
Tribunale di Palermo nella sezione delle imprese;
3) nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 843/2019, perché infondata in fatto e in diritto,
e per gli effetti confermare il decreto ingiuntivo n. 843/2019. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 843/2019 con il quale il Tribunale di Palermo gli ha ingiunto il pagamento di euro 88.335,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della in relazione alla dedotta violazione di obblighi derivanti Controparte_1 dalla sua partecipazione alla Cooperativa opposta, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola arbitrale che, ai sensi dello statuto, devolve all'arbitro le controversie tra i consorziati.
Nel merito, ha contestato i presupposti del monitorio, basato sul suo asserito inadempimento all'obbligo di conferire alla la propria integrale produzione di CP_1 melograni, obbligo previsto dallo Statuto della cooperativa cui lo stesso aveva dato adesione quando aveva richiesto di esservi associato, sostenendo di non avere realizzato alcuna produzione di melograni negli anni 2016 e 2017 e negando ogni altro addebito.
ha contestato preliminarmente l'applicazione Controparte_1 della clausola arbitrale prevista dall'art. 37 dello Statuto in quanto clausola volta a regolamentare le controversie tra i soci e tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, mentre, nella fattispecie, la controversia ha ad oggetto l'applicazione della penale conseguente al dedotto inadempimento di conferimento, in conseguenza del quale il C.d.A. aveva deliberato l'esclusione dell'opponente dalla con delibera dei 4/5/2018 – 15/5/2018, mai impugnata innanzi agli CP_1 arbitri, con conseguente perdita della qualità di socio da parte del . Pt_1
Nel merito, la Cooperativa ha rilevato che l'opponente, che non ha contestato l'inadempimento, non ha fornito adeguata prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Con sentenza non definitiva del 17/09-4/10/2021 il Tribunale, rigettando la preliminare eccezione, ha dichiarato la propria competenza.
Nel merito, è pacifico che il non abbia mai conferito alla la Pt_1 CP_1 produzione di melograni dei suoi terreni, ponendo in essere l'inadempimento contestato.
L'obbligo di conferimento del 100% della produzione è infatti previsto dallo Statuto della Cooperativa (considerato lo scopo sociale della società -art.
3.3 Statuto: obbligo di integrale conferimento previsto dall'art. 8): all'inadempimento della predetta obbligazione segue l'applicazione di una penale, indicata dall'art. 9 del regolamento in data 28.7.2014, in vigore al momento dell'acquisizione della qualità di socio da parte dell'opponente, pari al 40% del valore della produzione non conferita, al netto dei costi di confezionamento. Al riguardo, infatti, quantomeno per il 2016, non può trovare applicazione il regolamento approvato il 19 settembre 2017 che ha aumentato detta penale al triplo del valore del prodotto non conferito.
E' poi altrettanto pacifico che l'opponente abbia prodotto un certo quantitativo di frutti di negli anni in contestazione: tanto emerge dalle fotografie Parte_5 depositate dalla Cooperativa opposta, tratte dal sito della stessa azienda del Pt_1
(http://gaetanotirro.com/blog), nel quale l'opponente ha pubblicizzato la propria produzione proprio per gli anni 2016 -2017.
In assenza di documentazione sulla produzione, è stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, in quanto motivate sulla base di dati scientifici, vanno condivise, consentendo una valutazione sostanzialmente equitativa di quanto dovuto dal alla cooperativa. Pt_1
L'esperto ha infatti spiegato che, nella fase iniziale di crescita della pianta di melograno “la pianta procede ad erigere la propria struttura vegetativa, dirottando verso quest'ultima la stragrande maggioranza delle sostanze nutritive, riducendo, di conseguenza, al minimo l'indirizzo delle sostanze nutritive verso la fase produttiva,
e, quindi, verso la differenziazione di gemme a frutto, man mano che la pianta
“cresce”, il rapporto di distribuzione delle sostanze nutritive varia verso la fase produttiva;
rapporto che diviene massimo quando si raggiunge la “maturità” vegetativa della pianta, che, a questo punto, emette solo vegetazione atta a ricambiare i tessuti sfruttati nell'anno precedente e che, a loro volta, portano frutti e verranno sfruttati nell'anno in corso (costanza vegetativa e produttiva)”. Analogamente, “nella fase terminale o senile, la pianta non riesce a sostituite i rami sfruttati e, di conseguenza, diminuisce anche la capacità produttiva”.
L'esperto ha poi specificato che “una pianta di melograno, a pieno regime, può produrre, in media, 40 kg di frutti;
durante le fasi iniziali si avrà una produzione che seguirà il seguente schema: I anno = nessuna produzione (solo sviluppo vegetativo);
II anno = inizio produzione pari a circa il 5 % del totale, e, quindi, circa 2 kg;
III anno = fase di produzione con crescita proporzionale, con produzione che si attesta
a circa il doppio di quella dell'anno precedente e, quindi, circa 4 kg;
IV anno = fase di produzione con crescita più che proporzionale, con produzione che si attesta a circa il triplo rispetto a quella dell'anno precedente e, quindi, circa 12 kg;
V anno = fase di produzione con crescita più che proporzionale, con produzione che si attesta
a circa il triplo rispetto a quella dell'anno precedente e, quindi, e che arriva alla quantità mediamente produttiva a regime, e cioè circa 40 kg”.
Da queste premesse scientifiche consegue che le piante del Tirrò, piantate tra il 2014 ed il 2015, dal 2016 in avanti erano sicuramente divenute produttive, benché in modo differenziato considerata la differenziata fase di crescita.
In applicazione del Decreto Ministeriale 5844 /2016 il consulente, sulla base dei criteri di sviluppo vegetativo dell'impianto, ha quindi individuato i seguenti valori:
per il 2016:
considerate le 535 piante di melograno impiantate nel 2014 (II anno) x 2 kg
(produzione per pianta) = 1.070 kg x 1,0233 €/kg = € 1.094,93
per le 405 piante impiantate nel 2015, nessuna produzione per il 2017:
considerate le 535 piante di melograno impiantate nel 2014 (III anno) x 12 kg
(produzione per pianta) = 6.420 kg x 1,0133 €/kg = € 6.505,39;
considerate le 405 piante impiantate nel 2015 (II anno) x 2 kg (produzione per pianta) = 810 kg x 1,0133 €/kg = € 820,77
Nel 2017, quindi, il totale del prodotto è stimato in complessivi € 7.736,16.
Consegue quindi che, per il 2016, il è tenuto a sborsare alla Pt_1 CP_1
l'importo di € 438,00 (pari al 40% del valore del prodotto non conferito), mentre per il 2017 dovrà sborsare € 23.208,48 pari al triplo del valore non conferito, secondo il criterio di quantificazione della sanzione pecuniaria introdotto dall'art. 8 lettera b) del regolamento approvato dall'assemblea dei soci il 19/09/2017. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della cooperativa opposta, della complessiva somma di € 23.646,48, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno regolate sulla base del reale valore del giudizio, in complessivi € 5.077,00 (applicati i medi per tutte le fasi), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione collegiale ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2019 emesso dal Tribunale di Palermo;
Condanna al pagamento di € 23.646,48 a favore della Parte_1 [...]
oltre interessi legali dalla data della messa in mora al soddisfo;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
liquidate in € 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali Controparte_1 come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Relatore
Michele Alajmo
Presidente
Daniela Galazzi