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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 25/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'01/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4315 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa su foglio separato C.F._1
da intendersi in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Tommaso Imperiale presso il cui studio in San Gregorio Magno (SA), alla Via B. Paglia, n. 7, elettivamente domicilia;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
21/07/2015 per Notar di Roma, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_3
-RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 23/06/2022, proponeva, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n.
OI – 000164570 dell'importo di € 24.000,00 e n. OI – 000164571 dell'importo di € 21.500,00,
notificategli il 30/05/2022, con le quali, nella qualità di legale rappresentante della Pt_2
gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' delle somme suindicate,
[...] CP_2
asseritamente dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2011 e 2012, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate, la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 della Legge n. 689/1981, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' nonché la sproporzione della sanzione CP_2
inflittagli, da applicarsi nella misura minima prevista dalla legge.
Chiedeva, quindi, al Tribunale:
< 1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzione
emesse dall' 1) OI – 000164570 notificata in data 30.05.2022; 2) OI – 000164571 CP_2
notificata in data 30.05.2022; nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
2) con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del costituito
difensore antistatario.
2 In subordine riformare i provvedimenti impugnati, per le ragioni indicate in ricorso, riducendo
al minimo di legge la sanzione amministrativa pecuniaria.>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l con CP_2
memoria depositata telematicamente il 09/02/2023, con la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
<<…. respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame,
nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese. >>.
3. Con ordinanza del 25/10/2024, il G.d.L., preso atto del fatto che il ricorrente aveva documentato di aver estinto mediante pagamento in misura ridotta, nell'entità rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, la sanzione comminata con CP_2
l'O.I. n. ROI-000047493 (anno 2012), rinviava la controversia per la discussione all'udienza dell'01/04/2025, onde consentire all' di provvedere alla rideterminazione della CP_2
sanzione anche con riferimento all'O.I. n. 000164571 (anno 2011), contemplando la possibilità di provvedere all'estinzione mediante pagamento in misura ridotta nel termine di
60 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo del 15
gennaio 2016, n. 8; l'udienza di discussione veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il ricorrente, dando atto di aver provveduto al pagamento dell'importo della sanzione
3 amministrativa, nella misura rideterminata dall' chiedeva, di dichiararsi la CP_2
cessazione della materia del contendere, in virtù del venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
L' si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata CP_2
dal ricorrente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c. pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va recepita la comune indicazione delle parti circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della sanzione, nella misura rideterminata dall' resistente. CP_2
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
4 Nell'ipotesi in esame, le parti hanno entrambe formulato, per l'ipotesi di avvenuto tempestivo pagamento delle sanzioni così come determinate ai sensi della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
Orbene, l'opponente ha dichiarato e documentato di aver effettuato il pagamento delle sanzioni nella misura rideterminata dall' resistente, con conseguente difetto di interesse CP_3
delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da , con ricorso depositato il 23/06/2022. Parte_1
3. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, sussistono eccezionali motivi per pervenire all'integrale compensazione delle stesse, posto che la rideterminazione della sanzione da parte dell' è dipesa da un'innovazione normativa sopravvenuta in corso CP_2
di giudizio e che nessuna delle parti ha insistito per la condanna alle spese di controparte chiedendo la verifica della soccombenza virtuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4315 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da
[...]
con ricorso depositato il 23/06/2022; Pt_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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