Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Decreto collegiale 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Simone Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stati, con domicilio PEC come da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS- emesso in data 12.04.2021 dal Questore della Provincia di Agrigento con il quale viene vietato per la durata di anni due l’accesso negli esercizi pubblici denominati “Le Plus Bon” e “Senza nome” siti in località Stazzone a Sciacca, nonché di stazionare dirimpetto o nelle vicinanze dei medesimi esercizi pubblici, provvedimento notificato in data 14.04.2021 dal Commissariato di P.S. di Sciacca - nonché di ogni altro atto connesso, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del Tribunale -OMISSIS- è insorto avverso il provvedimento con cui è stato sottoposto alla misura del divieto, per due anni, di accesso agli esercizi pubblici denominati “Il Punto”, “Le Plus Bon” e “Senza Nome” in località Stazzone, nonché di stazionamento dirimpetto o nelle immediate vicinanze degli stessi, dopo avere aggredito con il fratello il titolare del locale “Il Punto”, che li aveva invitati ad abbandonare il locale.
Con un primo motivo ( Eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 13 bis commi 1, 1 ter, 2 e 6 del D.L. 14/2017 convertito con modifiche dalla l. N. 48/2017, così come novellato dall’art. 11 lett. b) del D.L. 130/2020 per violazione degli artt. 13, comma 3, 24 e 27 della costituzione nonché dell’art. 6 e 13 della C.E.D.U. 1.1 ) il ricorrente ha sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 13 bis commi 1, 1 ter, 2 e 6 del D.L. 14/2017 convertito con modifiche dalla L. 48/2017, così come novellato dall’art. 11 Lett. B) del D.L. 130/2020, per violazione degli artt. 13, comma 3, e 27 della Costituzione, non essendo previsto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria di convalida del provvedimento amministrativo. In particolare, ha dedotto che nel procedimento in esame non vi è distinzione tra il soggetto assume l’iniziativa procedimentale e il soggetto che adotta la sanzione, non essendovi, dunque, alcuna garanzia di terzietà ed imparzialità dell’organo decidente. Inoltre, il procedimento non prevede forme di contraddittorio endoprocedimentale con il destinatario della misura.
Con un secondo motivo ( Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ) ha censurato il provvedimento impugnato per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della L.241/90. La Questura di Agrigento –ad avviso del ricorrente- avrebbe genericamente motivato le ragioni di urgenza sulla base del rischio di commissione di ulteriori reati da parte dell’odierno ricorrente, richiamando per relationem gli atti di PG, senza tenere conto che per i fatti da cui è scaturito il provvedimento impugnato è stata depositata remissione di querela con conseguente accettazione da parte del ricorrente.
Con un terzo motivo ( Travisamento dei fatti, eccesso di potere, difetto di motivazione e genericità della misura applicata ) ha evidenziato in maniera critica che il divieto si basa esclusivamente sulle annotazioni della PG, dalle quali risulta che il ricorrente avrebbe aggredito il titolare del bar “il Punto”. Inoltre, per i fatti da cui è scaturito il provvedimento impugnato è stata depositata remissione di querela accettata dal ricorrente, per cui la vicenda penale non avrà un seguito alcuno.
2. All’udienza camerale del 7.09.2021 è stata respinta la domanda cautelare.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
4. La causa è stata assunta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2024, previo avviso alle parti di una possibile improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
5. In via preliminare osserva il Collegio che, malgrado di divieto impugnato abbia esaurito la sua efficacia (avendo durata di due anni decorrenti dalla notifica del 14.04.2021), permane l’interesse alla decisione del ricorso. Il ricorrente, infatti, a seguito dell’avviso ex art. 73 cpa, ha radicato il proprio interesse all’annullamento dell’atto impugnato in ragione dell’esigenza di evitare una possibile recidiva.
6. Tanto premesso, il primo e il terzo motivo- che possono essere esaminati in maniera congiunta stante la loro connessione- sono infondati.
6.1. Con particolare riferimento al cd. DASPO urbano, l'art. 13-bis, comma 1, del DL n. 14/2017 (convertito in legge n. 42/2017, nel testo sostituito ad opera dell'art. 11, co. 1, lett. b), n. 1, d.l. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020), dispone che "fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati".
I commi successivi (1-bis e 1-ter) riguardano le modalità applicative della misura con riferimento ai luoghi del divieto, mentre il comma 2 ne disciplina la durata, che non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni, disponendo inoltre che essa è disposta " con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario".
La norma citata pone due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, "negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale"; b) la valutazione che " dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza".
6.2. Nel caso di specie, va anzitutto ritenuto sussistente il presupposto oggettivo di applicazione della misura, ossia l'essere stato il ricorrente denunciato per il reato di lesioni personali. La circostanza della rimessione di querela si rivela del tutto ininfluente in considerazione della natura spiccatamente preventiva della misura in esame.
In ogni caso, osserva il Collegio che ai fini dell'applicazione del cd. DASPO urbano, il riferimento alla "denuncia" operato dalla disposizione normativa in esame non va inteso in senso processual-penalistico, come escludente i casi di reati perseguibili a querela, ma va correttamente interpretato come riferentesi al "fatto storico" del deferimento alla Autorità giudiziaria, circostanza fattuale puntualmente verificatasi nel caso in scrutinio (in termini Tar Sicilia Palermo, sent. n. 2090/2024).
6.3. Quanto al secondo requisito, per giurisprudenza costante il DASPO urbano "è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità " (Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866).
È stato anche chiarito che, avendo le misure di prevenzione lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli, il giudizio sulla pericolosità sociale " non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2024, n. 5; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 15 novembre 2011 n. 5375).
Ebbene, nella fattispecie in esame non è contestato che il ricorrente era presente nei luoghi in cui si è svolta la rissa, che ha visto la partecipazione di una decina di persone tra cui anche del fratello del ricorrente (GA AR), il quale in data 4.11.2020 era stato già diffidato dal frequentare gli esercizi “Les Plus Bon” e “Senza Nome”, parimenti ubicati in località Stazzone.
Emerge che la Questura procedente ha condotto un complesso giudizio di pericolosità sociale, dando atto di una valutazione globale, che ha tenuto conto dell'episodio in contestazione e anche della "storia" del ricorrente, già destinatario di pregiudizi penali e di polizia per diversi reati tra cui violenza, minaccia, resistenza a PU e danneggiamento che ne denotano un agire violento, essendo stato, peraltro, proprio il ricorrente a dare origine all’aggressione.
È opportuno evidenziare che, a fronte delle puntuali deduzioni contenute nel provvedimento questorile, il ricorrente si è limitato a contestazioni generiche e formali, senza tuttavia allegare alcuna circostanza che, anche in termini presuntivi, potesse smentire la ricostruzione operata dalla Questura in ordine al fatto storico contestato o alla complessiva valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente.
Alla luce di tali complessivi elementi le valutazioni compiute dalla Questura in relazione alla pericolosità del ricorrente e alla possibile reiterazione delle condotte contestate, non presentano alcun profilo di irragionevolezza.
Del resto, la misura è ben circoscritta a tre soli locali, sede di manifestazione di aggressività da parte del ricorrente e di un suo stretto parente, sicché la misura stessa è del tutto conforme alla previsione normativa, in quanto la limitazione della libertà di circolazione del ricorrente si appunta su quanto strettamente necessario in termini spaziali per sfavorire ulteriori condotte violente.
6.4. La questione di costituzionalità delineata dal ricorrente con il primo motivo si rivela manifestamente infondata, essendo essa parametrata sulle garanzie previste a tutela della libertà personale e trattandosi, invece, di una misura che incide sulla libertà di circolazione.
7. Il secondo motivo è infondato. Con riguardo all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti quale quello in esame, essendo protesi alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono anche prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione e ciò in considerazione della natura cautelare ed urgente della misura (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 2134; T.A.R. Lombardia - Milano Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1250; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 31 gennaio 2020, n. 85; T.A.R. Lazio- Roma Sez. I ter, 27 marzo 2019, n. 4085; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 591; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 324; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, sez. I, 23 marzo 2016, n. 343). Risulta, inoltre, dirimente la circostanza che nemmeno in giudizio parte ricorrente ha rappresentato in che modo la propria partecipazione al procedimento avrebbe indotto l'amministrazione ad una diversa determinazione.
8. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
10. Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo, a condizione che sia data prova dell’iscrizione del difensore all’elenco di cui all’art. 81, D.P.R. n. 115/2002 e della persistenza dei requisiti di ammissione, anche reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore del Ministero resistente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Mariagiovanna Amorizzo, Presidente
Viola Montanari, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Mariagiovanna Amorizzo |
IL SEGRETARIO