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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1793, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vincenzo Miceli, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, ha dedotto che: 1) dal 1985 aveva Parte_1
svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie ditte, occupandosi prevalentemente, nell'ambito dell'attività di ristorazione, di servizio al pubblico, sia come barista sia come cameriera;
2) nell'esercizio di tale attività si era occupata della ricezione dei clienti, della raccolta delle ordinazioni, delle attività da banco (produzione di caffè, panini, spremute), del servizio ai tavoli, della pulizia dei tavoli e del bancone del bar, dello scarico della merce e della sistemazione dei prodotti;
3) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombare a marcato impegno funzionale” e una “spondilodiscoartrosi cervicale ad impegno funzionale con radicolopatia a carico degli arti superiori”, da considerare quali malattie professionali, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie nella misura del 10% per la spondilodiscoartrosi cervicale con deficit funzionale e in misura del 15% per la spondilodiscoartrosi lombare a marcato impegno funzionale, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la relativa prestazione, con vittoria di spese. CP_1
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente presenta sì una patologia vertebrale con discopatie multiple ad impegno funzionale del rachide cervicale e lombo-sacrale, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attrice, non emerge una particolare sollecitazione a carico della colonna vertebrale, considerato che: 1) non ha effettuato movimenti ripetuti per lunghi periodi di tempo, né tantomeno è stata sottoposta a posture incongrue per periodi prolungati;
2) come si evince dall'estratto conto previdenziale, dal 2005 al 2017, ha avuto un impegno lavorativo part-time, lavorando per l'intera annualità solo 7 anni;
dal 2017 al 2002, l'impegno lavorativo è andato scemando, fino a diventare occasionale;
3) il quadro patologico di cui la ricorrente è affetta dipende da fattori cronologici, familiari, costituzionali, piuttosto che lavorativi.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.. A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.1793, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vincenzo Miceli, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, ha dedotto che: 1) dal 1985 aveva Parte_1
svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie ditte, occupandosi prevalentemente, nell'ambito dell'attività di ristorazione, di servizio al pubblico, sia come barista sia come cameriera;
2) nell'esercizio di tale attività si era occupata della ricezione dei clienti, della raccolta delle ordinazioni, delle attività da banco (produzione di caffè, panini, spremute), del servizio ai tavoli, della pulizia dei tavoli e del bancone del bar, dello scarico della merce e della sistemazione dei prodotti;
3) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombare a marcato impegno funzionale” e una “spondilodiscoartrosi cervicale ad impegno funzionale con radicolopatia a carico degli arti superiori”, da considerare quali malattie professionali, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie nella misura del 10% per la spondilodiscoartrosi cervicale con deficit funzionale e in misura del 15% per la spondilodiscoartrosi lombare a marcato impegno funzionale, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la relativa prestazione, con vittoria di spese. CP_1
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la ricorrente presenta sì una patologia vertebrale con discopatie multiple ad impegno funzionale del rachide cervicale e lombo-sacrale, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attrice, non emerge una particolare sollecitazione a carico della colonna vertebrale, considerato che: 1) non ha effettuato movimenti ripetuti per lunghi periodi di tempo, né tantomeno è stata sottoposta a posture incongrue per periodi prolungati;
2) come si evince dall'estratto conto previdenziale, dal 2005 al 2017, ha avuto un impegno lavorativo part-time, lavorando per l'intera annualità solo 7 anni;
dal 2017 al 2002, l'impegno lavorativo è andato scemando, fino a diventare occasionale;
3) il quadro patologico di cui la ricorrente è affetta dipende da fattori cronologici, familiari, costituzionali, piuttosto che lavorativi.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.. A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi