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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
LETIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv.
MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO
Parte resistente e con la chiamata in causa di già C.F. , CP_1 CP_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“
1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 21.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le modifiche di CP_3 cui all' 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi CP_3 rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dal ricorrente;
2. Per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati Controparte_1 dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal
2010 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in € 4.523,53 in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria. Con vittoria di spese”. Il ricorrente – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato di dal 4.11.2003 CP_2
con mansioni di conducente di linea, poi passato senza soluzione di continuità, a decorrere da dicembre
2012, alle dipendenze di a seguito del trasferimento di ramo d'azienda ed infine Controparte_1
passato dal 31.10.2021 alle dipendenze di Autolinee Toscane S.p.A. – ha riferito che la sua retribuzione è costituita, oltre che da elementi fissi, da una serie di emolumenti che sono correlati al normale espletamento delle sue mansioni e sono stati da lui percepiti con cadenza continuativa ed abituale;
ha aggiunto che tali emolumenti (disciplinati a livello legale e contrattual-collettivo) non sono stati conteggiati dal datore di lavoro ai fini del computo della retribuzione spettante durante i periodi di godimento delle ferie ed ha rilevato che tale condotta (che determina la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) è violativa della disciplina dettata sul punto dalla normativa sovranazionale (direttiva 88/2003; Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate, in ogni caso da limitare alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dal diritto comunitario quale periodo annuale di ferie minime garantite;
in via subordinata, ha chiesto – previa relativa chiamata in causa del terzo – di essere tenuta indenne dal pagamento delle differenze retributive maturate dal lavoratore dalla data di assunzione in fino CP_2 alla data del contratto di cessione del ramo di azienda (30.11.2012) e, pertanto, di condannare al CP_2
pagamento delle stesse, limitando la propria condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle stesse agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti per i motivi di cui in narrativa e così come calcolati dall'azienda, a far data dal 1.12.2012 al 31.12.2020.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo (ora , quest'ultimo non si è costituito in CP_2 CP_1 giudizio ed è rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., tenuto conto della mancata adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dalla resistente nelle more della scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della
retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15
settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere,
nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23); c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso
nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le
mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e
alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020). Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità per cui è causa rinvengono fonte nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (vd. docc.
2-7 fasc. ric.) e sono presenti nei cedolini paga del ricorrente (doc. 1 fasc. ric.).
In particolare, indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. contr/ cond., indennità di presenza e indennità forfettaria ritardi sono state corrisposte in un importo fisso moltiplicato per i giorni lavorati (ossia per i giorni di effettiva presenza in servizio), mentre il compenso titoli è stato corrisposto in un importo fisso moltiplicato per il numero dei biglietti effettivamente venduti nel mese di riferimento.
E' pacifico che tutte le suddette voci retributive non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dal ricorrente durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la quale le esclude dal computo della retribuzione).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dalla locale Corte di Appello (sent. 26.9.2024 in RG
419/2023, pres. e rel. dott. e dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. Per_5
701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa e sent. n. 1465/2024 dott.ssa , alcune sono Per_4 Per_6
volte a compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi, indennità di presenza), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non è conferente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio).
d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurlo a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza di quasi € 280,00 senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Ritiene il giudicante, re melius perpensa rispetto a propri precedenti resi in analoghe fattispecie, che il periodo oggetto di tutela comunitaria, fissato nei limiti di quattro settimane all'anno, sia identificabile in 24 giorni annuali.
Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 6/2025, dott.ssa , le quattro settimane di ferie Per_6 annue tutelate dal diritto comunitario sono da parametrare alla articolazione aziendale dell'orario lavorativo settimanale a tempo pieno, che nel caso di specie è distribuito su 6 giorni alla settimana6, così da determinare un numero di giorni pari a 24 nell'arco di quattro settimane.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2012 (a seguito di intervenuta conciliazione stragiudiziale con la terza chiamata in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale depositato in atti), con CP_1
conseguente cessazione della materia del contendere relativamente a tale pretesa ed alla correlata domanda di manleva spiegata dalla società resistente.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato il (solo) periodo di 24 giorni annuali, le spettanze del ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente con le note di trattazione scritta.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per le giornate di servizio al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia7, non è stato specificamente contestato da nei suoi criteri di calcolo (numero di giornate effettive Controparte_1
lavorate).
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (nonostante il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Pertanto, fatti propri ed applicati i sopra richiamati conteggi (che fanno riferimento al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2021), parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 3.355,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23.7.1976, del punto 5 dell' 1.5.1981, CP_3
degli artt. 10 e 1 del CCNL 12.3.1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27.11.2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente Parte_1 all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione feriale fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle differenze retributive maturate, per i titoli indicati, dal 1.1.2013 al 31.10.2021, pari alla somma lorda di € 3.355,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e la resistente Parte_1 [...] per il periodo fino al 30.11.2012 e sulla domanda di manleva spiegata da quest'ultima Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato (già ; CP_1 CP_2 4) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1
in € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 In forza dell'art. 5 del CCNL degli Autoferrotranvieri e Internavigatori del 23.7.1976, “[…]Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi[…]” (doc. 2 fasc. ric.). 7 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
LETIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv.
MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFIERO CIRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA presso il difensore avv. CAFIERO CIRO
Parte resistente e con la chiamata in causa di già C.F. , CP_1 CP_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“
1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 21.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le modifiche di CP_3 cui all' 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi CP_3 rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dal ricorrente;
2. Per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati Controparte_1 dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal
2010 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in € 4.523,53 in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria. Con vittoria di spese”. Il ricorrente – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato di dal 4.11.2003 CP_2
con mansioni di conducente di linea, poi passato senza soluzione di continuità, a decorrere da dicembre
2012, alle dipendenze di a seguito del trasferimento di ramo d'azienda ed infine Controparte_1
passato dal 31.10.2021 alle dipendenze di Autolinee Toscane S.p.A. – ha riferito che la sua retribuzione è costituita, oltre che da elementi fissi, da una serie di emolumenti che sono correlati al normale espletamento delle sue mansioni e sono stati da lui percepiti con cadenza continuativa ed abituale;
ha aggiunto che tali emolumenti (disciplinati a livello legale e contrattual-collettivo) non sono stati conteggiati dal datore di lavoro ai fini del computo della retribuzione spettante durante i periodi di godimento delle ferie ed ha rilevato che tale condotta (che determina la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) è violativa della disciplina dettata sul punto dalla normativa sovranazionale (direttiva 88/2003; Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate, in ogni caso da limitare alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dal diritto comunitario quale periodo annuale di ferie minime garantite;
in via subordinata, ha chiesto – previa relativa chiamata in causa del terzo – di essere tenuta indenne dal pagamento delle differenze retributive maturate dal lavoratore dalla data di assunzione in fino CP_2 alla data del contratto di cessione del ramo di azienda (30.11.2012) e, pertanto, di condannare al CP_2
pagamento delle stesse, limitando la propria condanna alle indennità ritenute strettamente connesse all'inquadramento del lavoratore e in ogni caso limitando il calcolo dell'incidenza delle stesse agli 11 mesi di lavoro effettivamente eseguiti per i motivi di cui in narrativa e così come calcolati dall'azienda, a far data dal 1.12.2012 al 31.12.2020.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo (ora , quest'ultimo non si è costituito in CP_2 CP_1 giudizio ed è rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., tenuto conto della mancata adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dalla resistente nelle more della scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta.
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Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della
retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2 altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15
settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere,
nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23); c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso
nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le
mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e
alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020). Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Le indennità per cui è causa rinvengono fonte nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (vd. docc.
2-7 fasc. ric.) e sono presenti nei cedolini paga del ricorrente (doc. 1 fasc. ric.).
In particolare, indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. contr/ cond., indennità di presenza e indennità forfettaria ritardi sono state corrisposte in un importo fisso moltiplicato per i giorni lavorati (ossia per i giorni di effettiva presenza in servizio), mentre il compenso titoli è stato corrisposto in un importo fisso moltiplicato per il numero dei biglietti effettivamente venduti nel mese di riferimento.
E' pacifico che tutte le suddette voci retributive non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dal ricorrente durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la quale le esclude dal computo della retribuzione).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dalla locale Corte di Appello (sent. 26.9.2024 in RG
419/2023, pres. e rel. dott. e dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. Per_5
701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa e sent. n. 1465/2024 dott.ssa , alcune sono Per_4 Per_6
volte a compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi, indennità di presenza), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo).
b) Il carattere episodico o saltuario della erogazione non può essere affermato per il fatto che alcune voci siano assenti in qualche mensilità oppure siano conteggiate soltanto per qualche giorno al mese:
“quel che rileva, più che la continuità, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purchè sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente” (così, C. Appello Firenze cit.).
c) Non è conferente il richiamo all'istituto della quattordicesima mensilità, che non attiene al godimento delle ferie ed è piuttosto riferita dal CCNL alla presenza in servizio nell'anno di riferimento
(anche se poi erogata in un'unica soluzione nel mese di luglio).
d) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di
Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurlo a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Al riguardo, non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha comparato l'incidenza alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo (cfr., Cass., 13932/2024).
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e l'importo lordo relativo a buste paga “non feriali”, che mette in luce una differenza di quasi € 280,00 senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Ritiene il giudicante, re melius perpensa rispetto a propri precedenti resi in analoghe fattispecie, che il periodo oggetto di tutela comunitaria, fissato nei limiti di quattro settimane all'anno, sia identificabile in 24 giorni annuali.
Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 6/2025, dott.ssa , le quattro settimane di ferie Per_6 annue tutelate dal diritto comunitario sono da parametrare alla articolazione aziendale dell'orario lavorativo settimanale a tempo pieno, che nel caso di specie è distribuito su 6 giorni alla settimana6, così da determinare un numero di giorni pari a 24 nell'arco di quattro settimane.
Quantificazione delle differenze retributive ed eccezione di prescrizione
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2012 (a seguito di intervenuta conciliazione stragiudiziale con la terza chiamata in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale depositato in atti), con CP_1
conseguente cessazione della materia del contendere relativamente a tale pretesa ed alla correlata domanda di manleva spiegata dalla società resistente.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato il (solo) periodo di 24 giorni annuali, le spettanze del ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente con le note di trattazione scritta.
Questi ultimi infatti utilizzano il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa, dividendolo per le giornate di servizio al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per 24, così ottenendo la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio, che appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia7, non è stato specificamente contestato da nei suoi criteri di calcolo (numero di giornate effettive Controparte_1
lavorate).
Al contrario, non è condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, secondo cui si dovrebbero sommare tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati (nonostante il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno), dividere gli importi ottenuti per gli 11 mesi di lavoro, ottenendosi così un valore medio di indennità mensile, poi dividere questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, ottenendo così un importo di indennità giornaliero da moltiplicare per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore.
Pertanto, fatti propri ed applicati i sopra richiamati conteggi (che fanno riferimento al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2021), parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 3.355,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La quantificazione sopra operata non è condizionata dalla eccepita prescrizione quinquennale del credito, che risulta infondata alla luce dell'orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale ed affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass., 26246/2022).
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il
18.7.2012 e la richiesta del ricorrente si attesta entro 5 anni rispetto a tale data.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23.7.1976, del punto 5 dell' 1.5.1981, CP_3
degli artt. 10 e 1 del CCNL 12.3.1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27.11.2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente Parte_1 all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione feriale fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, compenso titoli;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle differenze retributive maturate, per i titoli indicati, dal 1.1.2013 al 31.10.2021, pari alla somma lorda di € 3.355,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e la resistente Parte_1 [...] per il periodo fino al 30.11.2012 e sulla domanda di manleva spiegata da quest'ultima Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato (già ; CP_1 CP_2 4) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1
in € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022. 6 In forza dell'art. 5 del CCNL degli Autoferrotranvieri e Internavigatori del 23.7.1976, “[…]Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi[…]” (doc. 2 fasc. ric.). 7 E' stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Parte_2