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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1103/2024 V.G. Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1103/2024 V.G. Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 361/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
1330/2024 R.V.G., datata 2/7/2024, pubblicata in data 4/7/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello per procura Parte_1
depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla piazza San Gaetano n. 47;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Aiello per procura CP_1
depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla piazza San Gaetano n. 47;
APPELLANTE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato concordemente le loro conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/12/2024 e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 361/2024, CP_1
emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 1330/2024 R.V.G., datata 2/7/2024, pubblicata in data
4/7/2024. Con tale atto gli appellanti concordemente hanno chiesto, in particolare, quanto segue: «RICORRONO All'ecc.ma Corte di Appello di
Salerno, affinché, previa emanazione dei provvedimenti di rito, voglia così dichiarare e provvedere: -annullare, o, comunque, revocare, la sentenza n.
361/ 2024 del 2/7/2024, pubblicata in data 4/7/2024, resa dal Tribunale di
Salerno – Prima Sezione Civile tra le stesse parti appellanti nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1330/2024 R.V.G., con l'emanazione di ogni altro conseguenziale provvedimento di legge».
Le parti costituite hanno rassegnato concordemente le loro conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del
5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
31.01.1991, C. F.: e , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 07.11.1991, C.F.: OMOLOGA la CodiceFiscale_2
separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate all'udienza del 2 luglio 2024; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 2014, Atto n.
162, Parte II, Serie A, Uff.1); NULLA per le spese».
2 I motivi dell'impugnazione.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 CP_1 sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: con ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ricorrevano al Tribunale di Salerno per sentir dichiarare la separazione consensuale degli stessi afferente il matrimonio concordatario contratto in
Salerno in data 5/10/2014, nonché, omologare gli accordi intercorsi alle condizioni economiche e familiari espresse nel ricorso introduttivo il procedimento;
il «Giudice Relatore, con decreto del 5/6/2024, fissava per la trattazione l'udienza del 2/7/2024, “con avvertenza alle parti che l'udienza sarebbe stata svolta ai sensi dell'art.127 – ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte da depositare fino al giorno dell'udienza con in allegato la dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti di non volersi riconciliare, e, …..che nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito di note telematicamente entro il termine assegnato dal Giudice, queste si intenderanno non comparse all'udienza e si procederà alla archiviazione del procedimento”»; essendosi nelle more del processo le parti riappacificate, le stesse disponevano che i rispettivi difensori non provvedessero ad alcun inoltro telematico, al fine di conseguire l'archiviazione del procedimento;
per contro, per un evidente disguido, all'udienza ex art.127 ter del 2/7/2024 il Giudice Relatore dava atto del fallimento del tentativo di riconciliazione e autorizzava i coniugi a vivere separatamente, riservandosi di riferire al Collegio, il quale rendeva la sentenza attualmente impugnata;
la statuizione del Tribunale è ovviamente errata, e, in quanto tale, va cassata, poiché frutto di un evidente disguido;
in essa si legge che i coniugi “hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 2 luglio 2024”, nel mentre la detta udienza ex art. 127 ter c.p.c. è andata volutamente deserta, o, meglio, in relazione alla stessa le parti non hanno consapevolmente depositato alcuno scritto, né tanto meno le prescritte dichiarazioni personalmente sottoscritte di non volersi riconciliare;
proprio per effetto dell'evidenziato disguido, ci si trova di fronte a un caso di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, che solo formalmente esiste come parte del medesimo documento, ma le cui argomentazioni sono
3 svolte in modo talmente lontano dalla realtà sostanziale e processuale da non consentire di individuarla, ovvero di riconoscerla, come giustificatrice della decisione adottata.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata ha erroneamente pronunziato la separazione fra i coniugi e Parte_1
Costoro, infatti, non avevano depositato note scritte in vista CP_1 dell'udienza del 2/7/2024. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto emettere la sentenza di separazione attualmente impugnata, ma avrebbe dovuto adottare il provvedimento di archiviazione del procedimento, la cui emissione era stata dal Tribunale stesso preannunciata per il caso in cui nessuna parte avesse provveduto al deposito di note telematicamente entro il termine assegnato dal Giudice (cfr. decreto di fissazione di udienza emesso dal Giudice Relatore del Tribunale di Salerno datato 5/6/2024). Le parti, in sostanza, avevano abbandonato la domanda di separazione.
Da quanto esposto consegue che l'appello è fondato e che la sentenza di primo grado va annullata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In ordine alle spese di giudizio, poi, va disposte che sia le spese del primo grado, sia le spese del secondo grado restino a carico delle parti che le abbiano anticipate, non essendo configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di e di essendo l'impugnazione proposta Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 361/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima
Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 1330/2024 R.V.G., datata 2/7/2024, pubblicata in data 4/7/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata n.
361/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 1330/2024 R.V.G., datata
4 2/7/2024, pubblicata in data 4/7/2024;
2. dispone che sia le spese del primo grado, sia le spese del secondo grado restino a carico delle parti che le abbiano anticipate;
3. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria all'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte di
Appello e che, poi, la sentenza sia trasmessa in copia autentica per l'annotazione, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 3/11/2000, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Registro Atti di matrimonio del Comune di Salerno, Anno 2014, Atto n. 162, Parte II, Serie A,
Uff. 1, matrimonio contratto in Salerno in data 5/10/2014);
4. manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, 17/6/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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