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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1365/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. GASPARE SOLLENA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Partinico, Via P.pe
Umberto n. 48, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via
Laurana n. 59 con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito (Gestione Commercianti).
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 marzo 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'avviso di addebito opposto n° 59620230003593017000, dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti nel Parte_1
periodo in contestazione.
1 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1
in euro 1.200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gaspare Sollena dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.1.2024 propose opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59620230003593017000 (notificato in data 4.1.2024) con cui gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 4.176,99 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo da novembre
2021 dicembre 2022.
A sostegno del ricorso deduceva:
- d'essere stato socio/amministratore della e successivamente, Controparte_2
dal mese di novembre 2021, in seguito a procedura di scissione, d'essere divenuto socio/amministratore della Controparte_2
- di non aver mai svolto all'interno della compagine sociale alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza ma di svolgere esclusivamente l'attività di amministratore (ricevendo i relativi compensi) per la quale era già iscritto alla
Gestione Separata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando CP_1 integralmente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che “[..] La contestazione deriva dalla iscrizione effettuata alla gestione dei lavoratori autonomi
(commercianti) in riferimento ad una partecipazione societaria della Controparte_2
della quale il ricorrente risulta essere amministratore unico e socio unico dal 11/2021.
Premettendo che la posizione contributiva commerciante risulta cessata in data 26/11/2023,
(in allegato comunicazione) si evidenzia che l'ava oggetto di causa ha ad oggetto contribuzione dovuta nel periodo precedente, per cui allo stato deve ritenersi dovuta”.
Tuttavia, l'ente previdenziale rappresentava che era in corso il riesame della posizione debitoria e chiedeva all'uopo un rinvio.
La causa, concesso il chiesto rinvio, istruita documentalmente, in assenza di ulteriore documentazione da parte dell'ente previdenziale, assunta in riserva all'udienza del 21 marzo
2025 (tenuta in modalità cartolare), verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito
2 nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Va preliminarmente ribadito che in tema di riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che era onere dell' fornire la prova della legittimità dell'iscrizione CP_1
d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti nel periodo in questione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14-07-2020, n. 14972; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14-05-2020
n. 8945; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 17-02-2020, n. 3915; vedi anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020, n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio
2020, n. 3637; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 04-12-2019 n. 31708; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 31/08/2018 n. 21511).
Lo stesso ente previdenziale, con la circolare n. 78 del 14.05.2013 prescrive CP_1
che, ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, la verifica degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa deve essere basata su un'attenta e puntuale analisi della fattispecie concreta e di idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito.
Tanto più nel caso in esame ove il ricorrente era già iscritto alla Gestione Separata.
La verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la doppia iscrizione «è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis
Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti [..]» (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 03/04/2017, n. 8613)
Orbene, come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità, con un orientamento ormai granitico (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27/01/2021, n. 1759; Cass. civ. Sez.
3 lavoro, Ord. del 17-02-2020, n. 3915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020, n.
3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 04-12-2019 n. 31708; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. dell'8/07/2019 n. 18281; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 28/02/2017, n. 5210; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 21/02/2017, n.
4440; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 26/02/2016, n. 3835; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
17-11-2016, n. 23439; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del 16-11-2016, n. 23360), al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare che i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: «a) siano titolari o gestori in proprio d'imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli" [..].
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n.
3240, l'assicurazione obbligatoria «è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa».
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore per la quale, semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto la Suprema Corte con molteplici pronunzie (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27/01/2021 n. 1759; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020, n.
3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637), si è espressa ribadendo
4 che soci e amministratori di Società a responsabilità limitata sono obbligati, sia al versamento dei contributi nella Gestione Commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata, non sussistendo in via astratta alcun ostacolo in ordine alla cosiddetta “doppia iscrizione” giacché le due attività operano su piani giuridici differenti:
- la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore;
- l'attività di amministratore, invece, è diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Nel primo caso, l'obbligo scaturisce in relazione al reddito d'impresa prodotto dalla società, nel secondo caso per l'eventuale retribuzione come amministratore.
Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata ma tale incarico di per sé non presenta le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio alla gestione commercianti.
Pertanto, nel caso in cui l'attività del socio-amministratore si concretizzi in un «facere sostanzialmente gestorio» e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività
d'impresa oggetto della società, si deve desumere l'assenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav. Ord. n. 18281 dell'8/07/2019).
Dunque, l'iscrizione di alla Gestione Commercianti poteva Parte_1
giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte di quest'ultimo di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, circostanze che non possono in alcun modo presumersi sic et simpliciter in ragione della mera qualifica di socio amministratore della “della quale il ricorrente risulta essere amministratore unico e Controparte_2
socio unico dal 11/2021” in quanto «il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o
l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore»
(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27/01/2021, n. 1759).
5 E l'istituto resistente non ha dimostrato, come era suo specifico onere, l'effettiva sussistenza (come, peraltro, previsto dalla stessa circolare 78/2013) dei presupposti CP_1
per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, tanto più che questi ha provato che l'attività veniva concretamente svolta da dipendenti.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va accolto essendo rimasto del tutto sfornito di prova che abbia svolto attività d'impresa nel periodo in Parte_1
questione nei termini sopra specificati, con la conseguenza che, in difetto di prova specifica in tale senso che l'ente previdenziale era tenuto a fornire, ricade su quest'ultimo il rischio della riscontrata deficienza probatoria (né l'ente previdenziale ha depositato alcuna documentazione nel termine assegnato attestante l'esito del riesame del posizione debitoria del ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 21 marzo
2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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