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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1012/2023 del R.A.C.C. in data
03/04/2023, iniziata con atto di citazione d a
- C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PESCHIERA MARINA,
elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 54 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. PESCHIERA MARINA,
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SARZI
SARTORI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA
PESCHERIA 32 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SARZI
SARTORI MASSIMILIANO,
convenuta / opposta
avente per oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “In via preliminare: Parte_1
Pag. 1 sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
la presente opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito:
annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n 77/2023 Ing. del 25.01.2023 del
Tribunale di Mantova in quanto nulla è dovuto e comunque per le ragioni di
cui in narrativa.
In subordine:
nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito a favore del
condominio, ridurre il medesimo, secondo giustizia ed equità, nonché in
considerazione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta.
In via riconvenzionale:
accertare e dichiarare che la condotta del convenuto, come CP_1
sopra rappresentata, ha arrecato un danno all'attrice, sia a titolo di danno
emergente che di lucro cessante, quantificato in € 161.600,00 per le ragioni
di cui in narrativa. Conseguentemente condannare, per le ragioni di cui in
narrativa, il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a risarcire all'attrice i danni tutti dalla stessa subiti, nella misura di € 161.600,00 o in quella diversa minor somma che risulterà
provata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Accertato il diritto di credito di dichiarare la compensazione Parte_1
parziale tra i crediti accertati in questa sede.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Si chiede che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. al convenuto la CP_1
produzione degli atti di causa relativi all'ATP dal medesimo promosso
contro nonché copia della transazione intervenuta tra le Parte_2
Pag. 2 medesime parti. Si chiede ammettersi CTU atta a determinare le cause delle
infiltrazioni nel magazzino posto sotto il cortile ; CP_2
- per : “IN VIA PRELIMINARE, confermare la Controparte_1
provvisoria esecutività del titolo impugnato.
NEL MERITO
In principalità, previo accertamento del credito dell'opposta, confermarsi il
decreto ingiuntivo n° 77/2023 Ing. e rigettarsi l'opposizione nonché ogni
domanda avanzata dall'opponente;
In subordine, previ gli accertamenti tutti del caso, rigettarsi l'opposizione
nonché ogni domanda avanzata dall'opponente e condannarsi l'attrice Pt_1
al pagamento a favore della società convenuta della somma di euro
[...]
6.180,23;
Ancora nel merito, previe declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione
nonché ogni domanda avanzata dall'opponente e condannarsi l'attrice Pt_1
, al pagamento della somma di euro 6.180,23 o di quella diversa somma
[...]
che risulterà in corso di causa.
In Via Istruttoria:
Si produce copia a colori della relazione redatta del Consulente in sede di
ATP. Non ci si oppone all'eventuale autorizzazione che il Giudice volesse concedere a parte opponente relativamente all'accesso al fascicolo della
causa civile di accertamento tecnico preventivo N. 2529/2019 R.G. tra il
e la . Controparte_1 Parte_3
Ci si oppone alla richiesta di nuova CTU in ordine alla causa delle
infiltrazioni, ritenendosi esauriente la relazione del CTP Geom.
[...]
. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 L'attrice si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dal a fronte del CP_1
mancato pagamento delle spese condominiali deliberate dall'assemblea.
Deduce l'attrice l'errato conteggio delle spese ingiunte e propone domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patito in ragione dell'inadempimento del condominio nella riparazione di alcune infiltrazioni e per un uso scorretto delle parti comuni che hanno comportato la perdita del canone di locazione dei suoi locali in ragione della impossibilità dei conduttori di far uso dei locali affittati.
Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza ulteriore attività
istruttoria orale.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Quanto alle contestazioni relative alle spese condominiali deliberate dall'Assemblea, l'opposizione è manifestamente infondata.
Non vi è in atti alcuna contestazione specifica quanto ai criteri di calcolo e per vero non risulta neppure impugnata la delibera che ha deciso l'importo delle spese condominiali.
In ogni caso appare illegittima la condotta del che sospenda CP_1
autonomamente il pagamento integrale delle spese condominiali per un presunto mancato intervento di eliminazione di infiltrazioni nei propri locali non potendo la parte autosospendersi il pagamento delle spese condominiali.
Pag. 4 Appare infondata anche la richiesta di oltre 160.000 euro di risarcimento danni svolta a fronte della disdetta del contratto di affitto.
Vi è prova documentale che dopo la disdetta del contratto con , quei CP_3
locali furono oggetto di altre contratti di locazione così che non vi possa essere alcun nessun nesso di causalità tra la disdetta di e le CP_3
infiltrazioni che peraltro furono poi oggetto di sistemazione visto che in effetti i lavori di sistemazione furono deliberati dal e da questi CP_1
interamente sostenute (doc. 3)
In relazione al contratto disdettato con , l'attrice deduce che la CP_3
disdetta dal contratto di affitto sia dipeso da una inaccessibilità ai locali a causa di condotte poste in essere dai condomini nell'uso delle zone comuni.
Si deve osservare che nel contratto stipulato tra l'attrice e la società CP_3
era stata inserita una clausola che avrebbe consentito il recesso alla conduttrice per il caso in cui vi fossero problematiche collegate all'accesso all'area. La clausola ovviamente non è in alcun modo opponibile al
Condominio ed appare anche abbastanza singolare visto che la medesima società conduttrice aveva in precedenza condotto in affitto altra parte dei locali di proprietà dell'attrice sicché, avendo avuto modo di frequentare i luoghi per anni (2012-2015) appare molto singolare che sia stata inserita una tale clausola da parte di chi già conoscendo i luoghi avrebbe dovuto sapere se l'immobile aveva o meno i requisiti di accesso. L'evento del recesso anticipato non può quindi essere in alcun modo addebitato al CP_1
che ovviamente non era parte del contratto di affitto commerciale dei locali di cui si tratta.
Pag. 5 In realtà, come documentato in atti, il motivo del recesso di erano CP_3
legati a suoi problemi di bilancio che, appena dopo il recesso, l'avrebbero portata a cessare l'attività così che non è in alcun modo imputabile al
Condominio il recesso dal contratto, ma a normalissimi e prevedibilissimi problemi di liquidità della conduttrice.
Anche la richiesta di risarcimento del danno da impossibilità di vendita dell'immobile è smentita dal fatto che la parte nel corso del tempo ha proceduto a vendere gli immobili e questo confuta in sé la domanda svolta.
Sul punto tale deduzione svolta dalla convenuta in comparsa conclusionale non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attrice che ha omesso di depositare la propria memoria di replica sicché si può dare per circostanza pacifica perché non contestata.
Non vi è quindi alcun danno risarcibile che possa essere ricollegato ad un comportamento rimproverabile del . CP_1
L'opposizione è quindi infondata e la domanda riconvenzionale manifestamente infondata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione perché infondata e per l'effetto;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a (C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite P.IVA_2
Pag. 6 del presente procedimento che si liquidano in € 14.103,00 per compenso,
oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 2 maggio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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