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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9020/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9020 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. Giuseppe Policastro. Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni e Paola CP_1
Cordovado.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente procedimento la parte attrice ha chiesto in contraddittorio con la convenuta in epigrafe:
“in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti contestati al ricorrente dalla con CP_1 raccomandata a.r. ricevuta il 28 febbraio 2023 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal lavoro e dalla retribuzione applicata dalla al signor CP_1 in data 3 aprile 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa, disponendone l'annullamento e Parte_1 condannando la (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1 P.IVA_1 in 20153 Milano alla via Caldera n. 21 alla restituzione in favore del lavoratore dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione disciplinare pari a euro 99,52 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché a corrispondere in favore del signor una somma Parte_1 determinata in via equitativa per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, entro i limiti di euro
5.000,00; in subordine: accertare e dichiarare la sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare applicata
e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal lavoro e dalla retribuzione applicata dalla al signor in data 3 aprile 2023 per tutti i CP_1 Parte_1
1 motivi esposti in narrativa, disponendone l'annullamento e condannando la (P.I. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20153 Milano alla via Caldera n. 21 alla restituzione in favore del lavoratore dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione disciplinare pari a euro 99,52 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché a corrispondere in favore del signor una somma determinata in via equitativa per violazione dei generali principi di Parte_1 correttezza e buona fede, entro i limiti di euro 5.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare del 23.2.2023, con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno, poiché “in qualità di Coordinatore di punto vendita, non provvedeva a verificare che le attività di vendita dei prodotti venissero effettuate correttamente, nello specifico avrebbe dovuto impedire il rifornimento di un congelatore oggetto di un'anomalia accertata dalle autorità competenti, esponendo l'Azienda a possibili sanzioni amministrative e penali da parte degli Enti preposti ” (cfr. all. n. 14 al ricorso).
2. In relazione alla sussistenza delle condotte addebitate, deve rilevarsi come la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali offrano adeguato corroboro.
3. Ed invero:
- i testi escussi hanno confermato che, all'esito delle verifiche effettuate il 17.1.2023, era stata disposta l'inibizione della vendita della merce contenuta nel banco frigo n. 9 di cui è causa (sulla stessa linea il tenore della conversazione whatsapp tra l'attore e la sig.ra all. n. 12 al ricorso); Parte_2
- nei successivi 19 e 20 gennaio 2023 sono stati effettuati ulteriori interventi sul banco frigo 9 (all. nn.
17 e 2b alla memoria);
- i testi escussi hanno confermato che, però, il 25.1.2023 il banco frigo n. 9 (la cui funzionalità non era stata ancora appurata) era pieno di merce ed era privo del necessario cartello di divieto di vendita;
- l'attore ha confermato di aver lasciato il banco aperto alla vendita perché “riceveva istruzioni nel senso di rifornire nuovamente il congelatore n. 9 e lasciarlo in funzione” (cfr. pag. 5 del ricorso); tuttavia, di tali istruzioni autorizzative non vi è alcuna prova documentale né testimoniale.
4. Le evidenze istruttorie inducono quindi a ritenere che l'iniziativa di ripristinare il banco frigo n. 9 e di adibirlo alla vendita sia stata presa dall'attore, senza aver informato i suoi superiori e senza esserne autorizzato.
E ciò in spregio alle indicazioni ricevute dal Capo Area e dalla specialista Assicurazione Qualità volte a tenere monitorato il funzionamento del frigo con inibizione della vendita dei prodotti ivi contenuti.
2 5. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione conservativa della sospensione di un giorno con privazione della retribuzione, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
6. Priva di pregio è poi l'eccezione attorea relativa all'asserita omessa audizione del lavoratore.
Ed invero, è la stessa parte attrice a riferire che la notifica della contestazione disciplinare si è perfezionata con la consegna al portiere in data 8.2.2023 (cfr. pag. 3 del ricorso e all. n. 4 alla memoria).
In tal senso, la richiesta di audizione del 3.3.2023 risulterebbe tardiva, poiché presentata oltre il termine di 5 giorni ex art. 7, comma 5, l. 20 maggio 1970, n. 300.
In ogni caso, è incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr. all. n. 5 alla memoria), che in data
2.2.2023 il Capo Area si era recato nel punto vendita per consegnare la lettera di contestazione a mani dell'attore e questi si era rifiutato di riceverla.
Al riguardo, si rammenta che “nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile (in linea di massima, giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore destinatario di un atto unilaterale recettizio di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso” (cfr. Cass. n. 12555/2011; ma si vedano anche
Cass. 18 settembre 2009 n. 20273, Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, Cass. 12 novembre 1999
n. 12571, Cass. 5 giugno 2001 n. 762).
Tanto basta a respingere l'eccezione in questione.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 22.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9020 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. Giuseppe Policastro. Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni e Paola CP_1
Cordovado.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente procedimento la parte attrice ha chiesto in contraddittorio con la convenuta in epigrafe:
“in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti contestati al ricorrente dalla con CP_1 raccomandata a.r. ricevuta il 28 febbraio 2023 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal lavoro e dalla retribuzione applicata dalla al signor CP_1 in data 3 aprile 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa, disponendone l'annullamento e Parte_1 condannando la (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1 P.IVA_1 in 20153 Milano alla via Caldera n. 21 alla restituzione in favore del lavoratore dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione disciplinare pari a euro 99,52 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché a corrispondere in favore del signor una somma Parte_1 determinata in via equitativa per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, entro i limiti di euro
5.000,00; in subordine: accertare e dichiarare la sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare applicata
e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal lavoro e dalla retribuzione applicata dalla al signor in data 3 aprile 2023 per tutti i CP_1 Parte_1
1 motivi esposti in narrativa, disponendone l'annullamento e condannando la (P.I. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20153 Milano alla via Caldera n. 21 alla restituzione in favore del lavoratore dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione disciplinare pari a euro 99,52 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché a corrispondere in favore del signor una somma determinata in via equitativa per violazione dei generali principi di Parte_1 correttezza e buona fede, entro i limiti di euro 5.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il presente ricorso, l'attore ha impugnato il provvedimento disciplinare del 23.2.2023, con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno, poiché “in qualità di Coordinatore di punto vendita, non provvedeva a verificare che le attività di vendita dei prodotti venissero effettuate correttamente, nello specifico avrebbe dovuto impedire il rifornimento di un congelatore oggetto di un'anomalia accertata dalle autorità competenti, esponendo l'Azienda a possibili sanzioni amministrative e penali da parte degli Enti preposti ” (cfr. all. n. 14 al ricorso).
2. In relazione alla sussistenza delle condotte addebitate, deve rilevarsi come la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali offrano adeguato corroboro.
3. Ed invero:
- i testi escussi hanno confermato che, all'esito delle verifiche effettuate il 17.1.2023, era stata disposta l'inibizione della vendita della merce contenuta nel banco frigo n. 9 di cui è causa (sulla stessa linea il tenore della conversazione whatsapp tra l'attore e la sig.ra all. n. 12 al ricorso); Parte_2
- nei successivi 19 e 20 gennaio 2023 sono stati effettuati ulteriori interventi sul banco frigo 9 (all. nn.
17 e 2b alla memoria);
- i testi escussi hanno confermato che, però, il 25.1.2023 il banco frigo n. 9 (la cui funzionalità non era stata ancora appurata) era pieno di merce ed era privo del necessario cartello di divieto di vendita;
- l'attore ha confermato di aver lasciato il banco aperto alla vendita perché “riceveva istruzioni nel senso di rifornire nuovamente il congelatore n. 9 e lasciarlo in funzione” (cfr. pag. 5 del ricorso); tuttavia, di tali istruzioni autorizzative non vi è alcuna prova documentale né testimoniale.
4. Le evidenze istruttorie inducono quindi a ritenere che l'iniziativa di ripristinare il banco frigo n. 9 e di adibirlo alla vendita sia stata presa dall'attore, senza aver informato i suoi superiori e senza esserne autorizzato.
E ciò in spregio alle indicazioni ricevute dal Capo Area e dalla specialista Assicurazione Qualità volte a tenere monitorato il funzionamento del frigo con inibizione della vendita dei prodotti ivi contenuti.
2 5. Le accertate condotte paiono dunque sufficienti, per il disvalore che le connota, a giustificare la sanzione conservativa della sospensione di un giorno con privazione della retribuzione, apparendo tale sanzione proporzionata alla gravità dei fatti, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
6. Priva di pregio è poi l'eccezione attorea relativa all'asserita omessa audizione del lavoratore.
Ed invero, è la stessa parte attrice a riferire che la notifica della contestazione disciplinare si è perfezionata con la consegna al portiere in data 8.2.2023 (cfr. pag. 3 del ricorso e all. n. 4 alla memoria).
In tal senso, la richiesta di audizione del 3.3.2023 risulterebbe tardiva, poiché presentata oltre il termine di 5 giorni ex art. 7, comma 5, l. 20 maggio 1970, n. 300.
In ogni caso, è incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr. all. n. 5 alla memoria), che in data
2.2.2023 il Capo Area si era recato nel punto vendita per consegnare la lettera di contestazione a mani dell'attore e questi si era rifiutato di riceverla.
Al riguardo, si rammenta che “nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile (in linea di massima, giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore destinatario di un atto unilaterale recettizio di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso” (cfr. Cass. n. 12555/2011; ma si vedano anche
Cass. 18 settembre 2009 n. 20273, Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, Cass. 12 novembre 1999
n. 12571, Cass. 5 giugno 2001 n. 762).
Tanto basta a respingere l'eccezione in questione.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 22.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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