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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3930 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. r. g. 3930/2024, depositato in data 09.10.2024 da:
DE RO (CF: , rappresentata e difesa Pt_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA BOTTICELLI ed ALESSANDRA ANNIBALI, elettivamente domiciliata, in Fermo (FM), Corso Cefalonia n. 31, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
STEFANO TIZI, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM), Via Solferino n. 41, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e coniugi per matrimonio, contratto con rito Parte_3 Parte_2 concordatario a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 10.09.2005 (atto n. 30, p. II, serie A, anno 2005) e dal quale sono nati i figli, , a Fermo (FM) il 23.09.2007 e a Persona_1 Parte_4
Fermo (FM) il 14.06.2009, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali
1 e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo de reciproco rispetto.
2) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Fermo, C. da San Girolamo, N. 140, dove abitano la sig.ra ed i figli verrà assegnata alla sig.ra e lì manterranno la residenza i Pt_3 Pt_3
Per_ minori. I coniugi intendono adottare un AFFIDO dei figli e . Persona_2
3) RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale i minori di volta in volta si verranno a trovare. Per_
4) PROGRAMMA GENITORIALE I figli minori e come detto, verranno affidati Pt_4 in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza materna.
Considerato che nonostante la separazione i genitori hanno mantenuto un dialogo efficace nell'interesse dei figli e Per_ considerato altresì che (di 17 anni) è prossima alla maggiore età e che anche (di15 anni) è in grado Pt_4 di decidere in accordo con i genitori quando stare con il padre, senza necessità di prevedere un calendario rigido con tempi di permanenza fissi dei ragazzi, gli stessi decideranno in autonomia come e quando frequentare e pernottare con il sig. che garantirà loro ampio libero accesso nella abitazione paterna;
lo stesso dicasi Parte_2 per il periodo da individuare durante le vacanze estive e non. Quanto ai giorni di festività rosse si conviene che i ragazzi si divideranno fra i genitori nel modo che segue: Vigilia di Natale e giorno di Natale alternati (negli anni pari Natale con la madre e Vigilia con il padre e negli anni dispari l'inverso): domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati (anni pari Domenica di Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni dispari l'inverso). Negli altri giorni di festività rosse: 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre,
2 giugno: anni pari con la madre e dispari con il padre. Durante i mesi estivi, in particolare nel mese di agosto, i minori potranno trascorrere 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori e salvo loro diverso accordo in ragione degli impegni lavorativi di ciascuno. Nei periodi non scolastici i sig.ri e Pt_3
Per_
concorderanno fra loro l'orario di prelievo dall'abitazione familiare o dalla scuola di e Parte_2 Pt_4 da parte del padre e l'orario in cui lo stesso riaccompagnerà i figli dalla mamma. I tempi di permanenza dei ragazzi con il padre verranno stabiliti sempre tenuto conto delle esigenze di salute, delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché degli impegni dei genitori. Nonni e parenti. Entrambi i genitori consentono ai minori di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati, anche telefonicamente e/o via videocall.
2 5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI MINORI. Il sig. si obbliga a Parte_2
Per_ corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e la somma Pt_3 Pt_4 di € 250,00 mensile per ciascuno figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita;
la somma di euro 500,00 sarà corrisposta dal sig. entro il giorno 10 del mese a favore Parte_2 della sig.ra mediante bonifico al seguente IBAN: IT 22 L010 3069 452 00000 1737462 Monte Pt_3
Per_ dei Paschi di Siena. Spese straordinarie: le spese straordinarie per e verranno suddivise tra i Pt_4 genitori come da Protocollo Regionale in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 10.07.2024, Protocollo che i sig.ri e dichiarano di conoscere, e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Pt_3 Parte_2 ciascuno. Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalle richiamate fonti, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento,
l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta Assegno unico. L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%. I sig.ri e si Pt_3 Parte_2 onerano di collaborare affinché le richieste annuali per l'assegno unico (e/o comunque ogni contributo alla famiglia pur diversamente denominato anche che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine fornendo se necessario tempestivamente i dati e/o i documenti necessari per la relativa richiesta.
6) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI. I sig.ri e dichiarano Pt_3 Parte_2 espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; con l'eccezione del TRASFERIMENTO IMMOBILIARE che il sig. si Parte_2 obbliga sin d'ora ad effettuare a favore della sig.ra che si obbliga sin d'ora ad accettare, Parte_3 trasferimento avente ad oggetto i diritti pari ad ½ della proprietà A) delle unità immobiliari site nel Comune di
Fermo C.da San Girolamo n. 140, catastalmente individuate al NCEU del Comune di Fermo al foglio 98 part. 84 sub 2 cat A/2, classe 3, consistenza 10,5 vani - Rendita Euro 428,40 sub 3 C/6 - classe 6, consistenza 37 mq- Rendita Euro 61,15 sub 7 C/2 - classe 5, consistenza 20 mq- Rendita Euro 37,18 - sub
3 8 C/2 - classe 5, consistenza 65 mq - Rendita Euro 120,85 B) oltre terreni siti nel Comune di FERMO contraddistinti al NCT del medesimo Comune di Fermo al foglio 98 Part. 11 Parte_5 superficie(m²) ha are ca 0140 – Reddito Dominicale € 0,14– Reddito Agrario € 0,07 Part. 89 Pt_5 superficie(m²) ha are ca 0125 - Reddito Dominicale € 0,13– Reddito Agrario € 0,06 Part. 90
[...] superficie(m²) ha are ca 0010 - Reddito Dominicale € 0,01– Reddito Agrario € 0,01 Parte_5
Part. 91 SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0155 – Reddito Dominicale € 0,64– Reddito Agrario €
0,88 Part. 131 superficie(m²) ha are ca 0160 - Reddito Dominicale € 0,17– Reddito Parte_5
Agrario € 0,08 Part. 132 ORTO IRRIG superficie(m²) ha are ca 1700 – Reddito Dominicale € 35,12–
Reddito Agrario € 17,56 -SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0415 - Reddito Dominicale € 1,71 –
Reddito Agrario € 2,36 Part. 164 SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0264 – Reddito Dominicale €
1,09 – Reddito Agrario € 1,50 - ULIVETO superficie(m²) ha are ca 1800 Reddito Dominicale € 7,44 –
Reddito Agrario € 10,23.
Ad ogni effetto di Legge, le parti precisano che tale accordo patrimoniale in favore della sig.ra Pt_3 rappresenta elemento funzionale ed indispensabile alla composizione della crisi coniugale.
Le parti convegno che il trasferimento verrà perfezionato dal Notaio che sarà indicato dalla sig.ra al Pt_3 sig. ; trasferimento immobiliare che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30.04.2025. Parte_2
I diritti pari ad ½ degli immobili sopra indicati vengono trasferiti a corpo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come dalla parte promittente si possiede e si ha diritto di possedere, liberi da ipoteche salvo l'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo sottoscritto e ancora in corso, trascrizioni pregiudizievoli, oneri, spese o diritti di terzi in genere.
La sig.ra provvederà a versare al sig. la somma di € 80.000,00 quale corrispettivo per il Pt_3 Parte_2 trasferimento immobiliare della quota di ½ degli immobili sopra descritti;
la si farà carico del mutuo Pt_3 residuo ancora da pagare che, alla data del 1.07.2024 ammontava ad € 114.667,00. Si precisa che la sig.ra si farà carico delle rate residue del mutuo e di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_3 dell'immobile oggetto di trasferimento a decorrere dal 1.07.2024.
I sig.ri e dichiarano pertanto di essere soddisfatti dalla corretta esecuzione delle condizioni Pt_3 Parte_2 di cui sopra, avendo per il resto definito ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere più a null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione, rimossa ogni azione e/o eccezione.
7) I sig.ri e si impegnano a rilasciarsi il consenso per il rinnovo o l'emissione dei Pt_3 Parte_2 passaporti anche per i figli minori.
4 8) Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza di separazione dei coniugi.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con espressa rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
All'udienza del 14.11.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Sant'Elpidio a Mare (FM), il 10.09.2005;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Compensa tra le parti le spese di lite;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare perché
5 provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. r. g. 3930/2024, depositato in data 09.10.2024 da:
DE RO (CF: , rappresentata e difesa Pt_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA BOTTICELLI ed ALESSANDRA ANNIBALI, elettivamente domiciliata, in Fermo (FM), Corso Cefalonia n. 31, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
STEFANO TIZI, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM), Via Solferino n. 41, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e coniugi per matrimonio, contratto con rito Parte_3 Parte_2 concordatario a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 10.09.2005 (atto n. 30, p. II, serie A, anno 2005) e dal quale sono nati i figli, , a Fermo (FM) il 23.09.2007 e a Persona_1 Parte_4
Fermo (FM) il 14.06.2009, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali
1 e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo de reciproco rispetto.
2) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Fermo, C. da San Girolamo, N. 140, dove abitano la sig.ra ed i figli verrà assegnata alla sig.ra e lì manterranno la residenza i Pt_3 Pt_3
Per_ minori. I coniugi intendono adottare un AFFIDO dei figli e . Persona_2
3) RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale i minori di volta in volta si verranno a trovare. Per_
4) PROGRAMMA GENITORIALE I figli minori e come detto, verranno affidati Pt_4 in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza materna.
Considerato che nonostante la separazione i genitori hanno mantenuto un dialogo efficace nell'interesse dei figli e Per_ considerato altresì che (di 17 anni) è prossima alla maggiore età e che anche (di15 anni) è in grado Pt_4 di decidere in accordo con i genitori quando stare con il padre, senza necessità di prevedere un calendario rigido con tempi di permanenza fissi dei ragazzi, gli stessi decideranno in autonomia come e quando frequentare e pernottare con il sig. che garantirà loro ampio libero accesso nella abitazione paterna;
lo stesso dicasi Parte_2 per il periodo da individuare durante le vacanze estive e non. Quanto ai giorni di festività rosse si conviene che i ragazzi si divideranno fra i genitori nel modo che segue: Vigilia di Natale e giorno di Natale alternati (negli anni pari Natale con la madre e Vigilia con il padre e negli anni dispari l'inverso): domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati (anni pari Domenica di Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni dispari l'inverso). Negli altri giorni di festività rosse: 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre,
2 giugno: anni pari con la madre e dispari con il padre. Durante i mesi estivi, in particolare nel mese di agosto, i minori potranno trascorrere 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori e salvo loro diverso accordo in ragione degli impegni lavorativi di ciascuno. Nei periodi non scolastici i sig.ri e Pt_3
Per_
concorderanno fra loro l'orario di prelievo dall'abitazione familiare o dalla scuola di e Parte_2 Pt_4 da parte del padre e l'orario in cui lo stesso riaccompagnerà i figli dalla mamma. I tempi di permanenza dei ragazzi con il padre verranno stabiliti sempre tenuto conto delle esigenze di salute, delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché degli impegni dei genitori. Nonni e parenti. Entrambi i genitori consentono ai minori di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati, anche telefonicamente e/o via videocall.
2 5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI MINORI. Il sig. si obbliga a Parte_2
Per_ corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e la somma Pt_3 Pt_4 di € 250,00 mensile per ciascuno figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita;
la somma di euro 500,00 sarà corrisposta dal sig. entro il giorno 10 del mese a favore Parte_2 della sig.ra mediante bonifico al seguente IBAN: IT 22 L010 3069 452 00000 1737462 Monte Pt_3
Per_ dei Paschi di Siena. Spese straordinarie: le spese straordinarie per e verranno suddivise tra i Pt_4 genitori come da Protocollo Regionale in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 10.07.2024, Protocollo che i sig.ri e dichiarano di conoscere, e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Pt_3 Parte_2 ciascuno. Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il predetto Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalle richiamate fonti, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento,
l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta Assegno unico. L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%. I sig.ri e si Pt_3 Parte_2 onerano di collaborare affinché le richieste annuali per l'assegno unico (e/o comunque ogni contributo alla famiglia pur diversamente denominato anche che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine fornendo se necessario tempestivamente i dati e/o i documenti necessari per la relativa richiesta.
6) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI. I sig.ri e dichiarano Pt_3 Parte_2 espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; con l'eccezione del TRASFERIMENTO IMMOBILIARE che il sig. si Parte_2 obbliga sin d'ora ad effettuare a favore della sig.ra che si obbliga sin d'ora ad accettare, Parte_3 trasferimento avente ad oggetto i diritti pari ad ½ della proprietà A) delle unità immobiliari site nel Comune di
Fermo C.da San Girolamo n. 140, catastalmente individuate al NCEU del Comune di Fermo al foglio 98 part. 84 sub 2 cat A/2, classe 3, consistenza 10,5 vani - Rendita Euro 428,40 sub 3 C/6 - classe 6, consistenza 37 mq- Rendita Euro 61,15 sub 7 C/2 - classe 5, consistenza 20 mq- Rendita Euro 37,18 - sub
3 8 C/2 - classe 5, consistenza 65 mq - Rendita Euro 120,85 B) oltre terreni siti nel Comune di FERMO contraddistinti al NCT del medesimo Comune di Fermo al foglio 98 Part. 11 Parte_5 superficie(m²) ha are ca 0140 – Reddito Dominicale € 0,14– Reddito Agrario € 0,07 Part. 89 Pt_5 superficie(m²) ha are ca 0125 - Reddito Dominicale € 0,13– Reddito Agrario € 0,06 Part. 90
[...] superficie(m²) ha are ca 0010 - Reddito Dominicale € 0,01– Reddito Agrario € 0,01 Parte_5
Part. 91 SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0155 – Reddito Dominicale € 0,64– Reddito Agrario €
0,88 Part. 131 superficie(m²) ha are ca 0160 - Reddito Dominicale € 0,17– Reddito Parte_5
Agrario € 0,08 Part. 132 ORTO IRRIG superficie(m²) ha are ca 1700 – Reddito Dominicale € 35,12–
Reddito Agrario € 17,56 -SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0415 - Reddito Dominicale € 1,71 –
Reddito Agrario € 2,36 Part. 164 SEMINATIVO superficie(m²) ha are ca 0264 – Reddito Dominicale €
1,09 – Reddito Agrario € 1,50 - ULIVETO superficie(m²) ha are ca 1800 Reddito Dominicale € 7,44 –
Reddito Agrario € 10,23.
Ad ogni effetto di Legge, le parti precisano che tale accordo patrimoniale in favore della sig.ra Pt_3 rappresenta elemento funzionale ed indispensabile alla composizione della crisi coniugale.
Le parti convegno che il trasferimento verrà perfezionato dal Notaio che sarà indicato dalla sig.ra al Pt_3 sig. ; trasferimento immobiliare che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30.04.2025. Parte_2
I diritti pari ad ½ degli immobili sopra indicati vengono trasferiti a corpo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come dalla parte promittente si possiede e si ha diritto di possedere, liberi da ipoteche salvo l'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo sottoscritto e ancora in corso, trascrizioni pregiudizievoli, oneri, spese o diritti di terzi in genere.
La sig.ra provvederà a versare al sig. la somma di € 80.000,00 quale corrispettivo per il Pt_3 Parte_2 trasferimento immobiliare della quota di ½ degli immobili sopra descritti;
la si farà carico del mutuo Pt_3 residuo ancora da pagare che, alla data del 1.07.2024 ammontava ad € 114.667,00. Si precisa che la sig.ra si farà carico delle rate residue del mutuo e di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_3 dell'immobile oggetto di trasferimento a decorrere dal 1.07.2024.
I sig.ri e dichiarano pertanto di essere soddisfatti dalla corretta esecuzione delle condizioni Pt_3 Parte_2 di cui sopra, avendo per il resto definito ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere più a null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione, rimossa ogni azione e/o eccezione.
7) I sig.ri e si impegnano a rilasciarsi il consenso per il rinnovo o l'emissione dei Pt_3 Parte_2 passaporti anche per i figli minori.
4 8) Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza di separazione dei coniugi.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con espressa rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
All'udienza del 14.11.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Sant'Elpidio a Mare (FM), il 10.09.2005;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Compensa tra le parti le spese di lite;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare perché
5 provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
6