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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4815/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4815/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a pignoramento presso terzi”;
PROMOSSO DA
in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa CP dell'avv. Santina Intersimone, giusta procura in atti;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Tribulato;
- OPPOSTO-
e nei confronti di
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
; CP_9 Controparte_10
-TERZI PIGNORATI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28.12.2020 l' proponeva Parte_1
opposizione di merito – dopo il rigetto dell'istanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione – avverso il pignoramento presso terzi notificatole il 3 gennaio 2020 per il mancato pagamento della somma di euro 825,59 portata dal precetto notificatole il 12 novembre 2019 ad istanza di a titolo di t.f.r., in esecuzione del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 584/2017 emesso da questo ufficio il 26 settembre 2017 e dichiarato esecutivo il 6 luglio 2018.
Nella resistenza del lavoratore pignorante, contumaci i terzi pignorati
[...]
, Controparte_3 Controparte_6 Controparte_4
Controparte_11 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, sostituita l'udienza del 15.04.2025 dal deposito CP_9 Controparte_10
telematico di note scritte ex art. 127-ter, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi
(Trib. Messina, sez lav. n. 676/2021, n. 1946/2021, n. 320/2022, n. 321/2022).
Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione, sollevata dall'opposto ex art. 618 c.p.c. e comunque rilevabile d'ufficio.
La società, nel ricorso in opposizione deduce difatti la non debenza del TFR in quanto sarebbe stato pagato in data 04.10.2017, anteriormente pertanto alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 17.11.2017.
La doglianza è inammissibile poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire (v. tra le più recenti Cass. n.
29786/2017, nonché nn. 22402/2008 e 12251/2007), nel giudizio di opposizione all'esecuzione minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale – come nella specie – è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo, ma non il suo contenuto decisorio.
E questo ufficio ha già avuto modo di chiarire in svariati procedimenti analoghi (cfr. le sentenze allegate dall'opposto) che “in sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 c.p.c.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (cfr., ex multis, Cass. n.
27159/2006).
Il giudicato formatosi sul provvedimento monitorio copre, quindi, ogni questione attinente alla validità ed efficacia del titolo esecutivo, nonché alla debenza delle somme ingiunte.
2 Pertanto, l'asserito pagamento del tfr (che appare peraltro parziale) quale fatto estintivo verificatosi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere fatto valere dall' mediante l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. Parte_1
Le superiori considerazioni precludono dunque ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare inammissibile la spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposto ex D.M.
n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i parametri tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna 4 in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore di CP
, che liquida in euro 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4815/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a pignoramento presso terzi”;
PROMOSSO DA
in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa CP dell'avv. Santina Intersimone, giusta procura in atti;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Tribulato;
- OPPOSTO-
e nei confronti di
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
; CP_9 Controparte_10
-TERZI PIGNORATI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28.12.2020 l' proponeva Parte_1
opposizione di merito – dopo il rigetto dell'istanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione – avverso il pignoramento presso terzi notificatole il 3 gennaio 2020 per il mancato pagamento della somma di euro 825,59 portata dal precetto notificatole il 12 novembre 2019 ad istanza di a titolo di t.f.r., in esecuzione del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 584/2017 emesso da questo ufficio il 26 settembre 2017 e dichiarato esecutivo il 6 luglio 2018.
Nella resistenza del lavoratore pignorante, contumaci i terzi pignorati
[...]
, Controparte_3 Controparte_6 Controparte_4
Controparte_11 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, sostituita l'udienza del 15.04.2025 dal deposito CP_9 Controparte_10
telematico di note scritte ex art. 127-ter, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi
(Trib. Messina, sez lav. n. 676/2021, n. 1946/2021, n. 320/2022, n. 321/2022).
Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione, sollevata dall'opposto ex art. 618 c.p.c. e comunque rilevabile d'ufficio.
La società, nel ricorso in opposizione deduce difatti la non debenza del TFR in quanto sarebbe stato pagato in data 04.10.2017, anteriormente pertanto alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 17.11.2017.
La doglianza è inammissibile poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende aderire (v. tra le più recenti Cass. n.
29786/2017, nonché nn. 22402/2008 e 12251/2007), nel giudizio di opposizione all'esecuzione minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale – come nella specie – è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo, ma non il suo contenuto decisorio.
E questo ufficio ha già avuto modo di chiarire in svariati procedimenti analoghi (cfr. le sentenze allegate dall'opposto) che “in sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 c.p.c.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (cfr., ex multis, Cass. n.
27159/2006).
Il giudicato formatosi sul provvedimento monitorio copre, quindi, ogni questione attinente alla validità ed efficacia del titolo esecutivo, nonché alla debenza delle somme ingiunte.
2 Pertanto, l'asserito pagamento del tfr (che appare peraltro parziale) quale fatto estintivo verificatosi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere fatto valere dall' mediante l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. Parte_1
Le superiori considerazioni precludono dunque ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare inammissibile la spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposto ex D.M.
n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i parametri tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna 4 in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore di CP
, che liquida in euro 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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