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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
QUINTAVALLE ILARIA
E
ZO IR (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
QUINTAVALLE ILARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 28/10/2024, così come successivamente meglio precisate all'udienza del 25/03/2025 (“chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso ad esclusione di quelle relative all'affidamento e collocamento dei figlio di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni di cui al ricorso”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 07/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LL (Parte I, atto n. 15, anno 2004), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come meglio precisate all'udienza del 25/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 29/10/2004) e (il 29/01/2007). Per_1 Per_2
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, per come meglio precisate all'udienza del
25/03/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di LL (Parte I, atto n. 15, anno 2004), contratto tra e ZO IR, in data 07/06/2004; Parte_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 25/03/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
QUINTAVALLE ILARIA
E
ZO IR (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
QUINTAVALLE ILARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 28/10/2024, così come successivamente meglio precisate all'udienza del 25/03/2025 (“chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso ad esclusione di quelle relative all'affidamento e collocamento dei figlio di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni di cui al ricorso”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 07/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LL (Parte I, atto n. 15, anno 2004), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come meglio precisate all'udienza del 25/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 29/10/2004) e (il 29/01/2007). Per_1 Per_2
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, per come meglio precisate all'udienza del
25/03/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di LL (Parte I, atto n. 15, anno 2004), contratto tra e ZO IR, in data 07/06/2004; Parte_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come meglio precisate all'udienza del 25/03/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo