Articolo 1 della Legge 30 novembre 1989, n. 396
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1989