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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2024, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 791/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 791/2023
All'udienza del 9 dicembre 2024, sono comparsi per l'attrice Parte_1
l'avv. Gabriele Cucinotta in sostituzione dell'avv. Francesco Cucinotta e per l'avv. Maria Concetta Segreto per delega dell'avv. Angelo Tudisca. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, verbali di causa e alle rispettive note conclusive in atti e la causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 13 N.R.G. 791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 791/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.” promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Francesco Cucinotta, presso il cui studio, sito in Capo d'Orlando
(ME), via Piave n. 24, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente;
CONTRO
con sede in Roma, via G. Controparte_2
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con CP_3
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, elettivamente domiciliata in Tusa
pagina 2 di 13 (ME), via Antoci n. 32, presso lo studio dell'avv. Angelo Tudisca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta opposta–
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_4
in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. , con sede in P.IVA_2 CP_4
Piazza Unità n. 1;
E
Controparte_5
(già , in persona del Direttore pro-
[...] CP_6
tempore, con sede legale in via Ugo Bassi 103; CP_4
Opposti non costituti;
Conclusioni: All'udienza del 9-12-2024, le parti precisavano le conclusioni giusta verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14-06-2023, conveniva in Parte_1
giudizio e, per le ragioni in fatto e in Controparte_2
diritto ivi illustrate, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Ritenere e dichiarare che, stante l'assenza di atti interruttivi, sia il credito oggetto della cartella di pagamento N. 295 2008 0032164315000, notificata il 21/01/2009, che il credito oggetto della cartella di pagamento N 295 2011 0041877605000, notificata pagina 3 di 13 il 28/12/2011, sono prescritti, rispettivamente, a far data dal 21/01/2014 e dal
28/12/2016. 2) Conseguentemente statuire la non debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative ex L.n.689/1981 irrogate dalla CP_4
e dall'Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento lavoro - Ipl di
[...]
Messina, e, per l'effetto, annullare in parte qua l'intimazione di pagamento opposta in uno con le originarie cartelle di pagamento NN. 295 2008 0032164315000 e 295
20110041877605000. 3) Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12-11-2023, si costituiva
, chiedendo che “Respinta ogni contraria Controparte_7
istanza, eccezione e difesa;
- previa verifica della correttezza e della tempestività
della proposizione dell'azione, nonché della propria competenza per materia, valore e territorio ed eventuale declaratoria di inammissibilità o incompetenza, rilevabili anche d'Ufficio e comunque da intendersi sollevate con eccezione di parte;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice anche in considerazione della regolare notifica degli atti presupposti, non impugnati nei termini di Legge in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati;
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori ( CP_4
e Assessorato Regionale Lavoro - Dipartimento Lavoro Messina). - In
[...]
subordine, differire l'udienza della prima udienza di comparizione e trattazione e contestualmente autorizzare l' alla chiamata Controparte_2
nel giudizio degli enti creditori, cui la causa è comune, essendo titolari del diritto di credito oggetto del contendere, e, pertanto, si chiede di essere autorizzati a chiamare pagina 4 di 13 in causa: ( Controparte_8
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, legittimo l'operato
[...]
dell' rigettando tutte le domande avanzate nei suoi Controparte_2
confronti e dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva;
- Per l'effetto,
condannare l'opponente alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e C.P.A.; - In subordine, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare l'estromissione dell' in Controparte_2
considerazione della sua estraneità rispetto alla vicenda attinente al procedimento sanzionatorio e, conseguentemente, al merito della titolarità dei titoli azionati, che resta in capo agli Enti impositori (rectius creditori); - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), oltre iva e C.P.A.”.
Con decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., il G.I., ritenendo in sede di verifiche preliminari che “nel caso in esame, vada disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 comma 2 c.p.c. nei confronti degli enti impositori menzionati in citazione ( Controparte_9
), atteso che “ (..) sussiste nel giudizio di
[...]
opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. E stato, altresì, statuito (cfr. Cass. n. 24154 del
2007) che in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente pagina 5 di 13 impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattore ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 27.” (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 21-05-2013, n. 12385)” ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori menzionati in citazione entro il termine perentorio del 15-10-2023 e, tenuto conto del termine di cui all'art. 163 bis comma 1 c.p.c., fissava la nuova udienza dell'11 marzo 2024 per la comparizione delle parti.
L'attrice vi provvedeva tempestivamente come da produzione documentale depositata il 21 maggio 2024 ma, tuttavia, sia la sia Controparte_4
l' - non si costituivano e, Controparte_10
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Di poi, all'esito dell'udienza del 9-09-2024, il G.I. si riservava e, sciogliendo la riserva assunta con ordinanza del 21-09-2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 9-12-2024, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di una nota conclusionale.
Come accennato, alla predetta data di udienza, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 13 2. Preliminarmente, alla luce dell'eccezione sollevata dalla convenuta, non può che ribadirsi quanto già evidenziato nell'ordinanza del 21-09-2024
ovvero che la mera ripartizione degli affari interni del medesimo ufficio giudiziario non involge questioni di competenza.
Inoltre, va rilevato che il contraddittorio risulta integro per effetto della tempestiva attuazione, da parte dell'attrice, dell'ordine di integrazione del contraddittorio del 14-9-2023.
3. Nel merito, rileva notare che premettendo che “I) In data Parte_1
14/04/2023, la Signora odierna attrice/opponente, ha avuto Parte_1
notificata dall' Riscossione per la Controparte_11
Provincia di l'intimazione di pagamento N. 295 2023 90001630 33/000, CP_4
per mezzo della quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 66.891,96, che si impugna limitatamente al minore importo di € 66.607,54,
oggetto delle cartelle di pagamento NN. 29520080032164315000 e
29520110041877605000. II) In particolare, secondo quanto si legge nel “Dettaglio
del Debito” (Pagina 3 dell'intimazione), si tratta dei seguenti carichi iscritti a ruolo: a) la cartella di pagamento N.29520080032164315000, dell'importo di €
60.988,37, che si assume notificata in data 21/01/2009, afferisce sanzioni amministrative ex L.n. 689/81 irrogate dalla relativamente Controparte_4
all'anno 2005; b) la cartella di pagamento N. 29520110041877605000,
dell'importo di €5.619,17, che si assume notificata in data 28/12/2011, afferisce sanzioni amministrative ex L.n. 689/81 irrogate dall'Assessorato Regionale del
Lavoro- Dipartimento Lavoro Ipl Messina relativamente all'anno 2010. III)
Orbene, assumendo che la cartella di pagamento sub.a) sia stata notificata il pagina 7 di 13 21/01/2009 e che la cartella di pagamento sub.b), sia stata notificata il 28/12/2011,
ne consegue che il diritto di credito di entrambi gli Enti Impositori (rectius:
e Assessorato Regionale del Lavoro-Dipartimento Lavoro – Controparte_4
Ipl Messina), essendo soggetto alla prescrizione quinquennale ex art.28 della citata
L.n. 689/81, è venuto meno, rispettivamente, a far tempo dal 21/01/2014 e dal
28/12/2016” ha eccepito la sopravvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000,
chiedendo l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento opposta sia delle predette cartelle.
Tanto premesso, giova osservare che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, l'
[...]
è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del CP_2
procedimento esattoriale. Laddove detta prova sia carente e/o incompleta, l'atto riscossivo oggetto del giudizio di opposizione è da ritenersi illegittimo, per intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'inutile decorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia” (Tribunale Trieste, 07/05/2024,
n.461).
Nella specie, l'agente della riscossione, a sostegno delle proprie difese, ha depositato la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, avvenute rispettivamente il 21
settembre 2009 (c.e. 295 0032164315000) e il 28 novembre 2011 (c.e. C.F._2
29520110041877605000), argomentando in comparsa, quanto alla ricorrenza di successivi atti di interruzione della prescrizione quinquennale, che
“…Nello specifico, la cartella di pagamento 29520080032164315000, è stata pagina 8 di 13 regolarmente notificata in data 21/01/2009 (doc.5) mediante consegna in mani proprie e, successivamente, è stata oggetto di richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28-ter n. 29528201200002098000, notificata in data 20/08/2012
(doc.6), intimazione di pagamento 29520129037509915000, notificata in data
20/11/2012 (doc.7), intimazione di pagamento 29520179002677678000, notificata in data 16/10/2017 (doc.8) e intimazione di pagamento 29520239000163033000,
notificata in data 14/04/2023 e impugnata nel presente giudizio;
la cartella di pagamento 29520110041877605000 è stata regolarmente notificata in data
28/12/2011 e, successivamente, è stata oggetto di richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28ter n. 29528201200002098000, notificata in data 20/08/2012
(doc.9), intimazione di pagamento 29520169003915310000, notificata in data
13/03/2017 (doc.10) e intimazione di pagamento 29520239000163033000,
notificata in data 14/04/2023 e impugnata nel presente giudizio…”.
Sennonché, non può sottacersi quanto controdedotto da parte opponente nelle note del 4 marzo 2024 ovvero che “1) Per quanto concerne la cartella di pagamento N. 29520080032164315/000, notificata in data 21/01/2009, l'Agente
della Riscossione, pur avendo indicato, quali presunti atti interruttivi, a) la richiesta di compensazione ex art. 28/ter n. 29528201200002098/000,
asseritamente notificata il 20/08/2012, b) l'intimazione di pagamento N.
29520129037509915/000, asseritamente notificata il 20/11/2012, e c) l'intimazione di pagamento N. 29520179002677678/000, asseritamente notificata il 16/10/2017,
si è limitato a produrre in giudizio il semplice avviso di ricevimento dei rispettivi plichi senza, tuttavia, allegare la copia dei documenti che avrebbero dovuto essere contenuti all'interno di ciascun plico;
ciò, com'è ovvio, impedisce di verificare la pagina 9 di 13 necessaria correlazione tra la citata cartella di pagamento ed i presunti atti interruttivi, ben potendo questi concernere altri atti impositivi. 2) Per quanto concerne la cartella di pagamento N. 295201100418776025/000, notificata in data
28/12/2011, l'Agente della Riscossione, pur avendo indicato, quali presunti atti interruttivi, a) la richiesta di compensazione ex art. 28/ter n.
29528201200002098/000, asseritamente notificata il 20/08/2012 e b) l'intimazione di pagamento N. 29520169003915310/000, asseritamente notificata il 13/03/2017,
valgono le stesse considerazioni essendosi l'Agente della Riscossione, con riferimento a quest'ultimo atto, limitato a produrre in giudizio la documentazione richiesta ai fini della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. (rectius: relata di notifica,
avviso di deposito dell'atto nella casa del Comune di Brolo, elenco Raccomandate
A.R. del 02/3/2017), omettendo l'allegazione sia della copia dell'intimazione medesima che la copia della c.d. raccomandata informativa, corredata dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto, quantomeno, dal portalettere (invero la copia prodotta da controparte è priva di qualsiasi sottoscrizione, sinanco una sigla)”.
Ora, atteso che le superiori controdeduzioni della trovano Pt_1
riscontro in giudizio (esattamente così come formulate) alla luce della deficitaria produzione documentale di l'agenzia convenuta non ha CP_1
fornito la prova (di cui pure era onerata) della corretta esecuzione del procedimento esattoriale.
Invero, l'incompletezza della prova documentale offerta da parte convenuta rivela l'illegittimità dell'atto della riscossione e, altresì,
la prescrizione dei crediti azionati per l'inutile trascorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia.
pagina 10 di 13 L'effetto processuale, aderente alle domande della è quello per cui Pt_1
“Dall'accoglimento del ricorso discende, poi, non solo l'annullamento dell'intimazione impugnata, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria della stessa, ovverosia la relativa cartella ed iscrizione a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente all'avviso di intimazione (cfr. Cass. Civ., ord.
18 novembre 2021, n. 35137). Ogni altra questione è ritenuta assorbita”.
(Tribunale Trieste, 07/05/2024, n.461).
D'altro canto, è bene rammentare che “Un atto, per essere interruttivo della prescrizione, deve contenere la chiara indicazione dell'obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto di costituirlo in mora”
(Tribunale Messina sez. II, 19/12/2022, n.2177) e, nella vicenda in esame, la produzione documentale dell'ente convenuto, stante l'incompletezza di cui s'è detto, non consente di riscontrare quei profili di chiarezza e di univocità
sopra descritti.
Conclusivamente, l'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi affermare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento.
Di talché, vanno annullati l'intimazione n. 29520239000163033/000,
limitatamente al minor importo di € 66.607,54, e le cartelle di pagamento nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000.
4. Le spese seguono la soccombenza di , Controparte_2
atteso che l'accoglimento dell'opposizione deriva dalla mancanza di prova pagina 11 di 13 della corretta esecuzione del procedimento esattoriale e non dalla condotta degli altri enti convenuti ma non costituitisi e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, del valore della controversia e anche dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto,
della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo nella causa n. 791/2023
R.G., ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- Previa dichiarazione di contumacia della e Controparte_4
dell'Assessorato Regionale del Lavoro- Dipartimento del Lavoro,
[...]
CP_5
pagina 12 di 13 1. Accoglie l'opposizione proposta da e, previa Parte_1
dichiarazione della sopravvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000,
annulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000163033/000,
limitatamente all'importo di € 66.607,54, e le cartelle di pagamento nn.
29520080032164315000 e 29520110041877605000;
2. Condanna , in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'AR (in ragione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato), delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.108,50 per compensi e oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Patti, 9 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 791/2023
All'udienza del 9 dicembre 2024, sono comparsi per l'attrice Parte_1
l'avv. Gabriele Cucinotta in sostituzione dell'avv. Francesco Cucinotta e per l'avv. Maria Concetta Segreto per delega dell'avv. Angelo Tudisca. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, verbali di causa e alle rispettive note conclusive in atti e la causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 13 N.R.G. 791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 791/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.” promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Francesco Cucinotta, presso il cui studio, sito in Capo d'Orlando
(ME), via Piave n. 24, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente;
CONTRO
con sede in Roma, via G. Controparte_2
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con CP_3
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, elettivamente domiciliata in Tusa
pagina 2 di 13 (ME), via Antoci n. 32, presso lo studio dell'avv. Angelo Tudisca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta opposta–
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_4
in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. , con sede in P.IVA_2 CP_4
Piazza Unità n. 1;
E
Controparte_5
(già , in persona del Direttore pro-
[...] CP_6
tempore, con sede legale in via Ugo Bassi 103; CP_4
Opposti non costituti;
Conclusioni: All'udienza del 9-12-2024, le parti precisavano le conclusioni giusta verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14-06-2023, conveniva in Parte_1
giudizio e, per le ragioni in fatto e in Controparte_2
diritto ivi illustrate, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Ritenere e dichiarare che, stante l'assenza di atti interruttivi, sia il credito oggetto della cartella di pagamento N. 295 2008 0032164315000, notificata il 21/01/2009, che il credito oggetto della cartella di pagamento N 295 2011 0041877605000, notificata pagina 3 di 13 il 28/12/2011, sono prescritti, rispettivamente, a far data dal 21/01/2014 e dal
28/12/2016. 2) Conseguentemente statuire la non debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative ex L.n.689/1981 irrogate dalla CP_4
e dall'Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento lavoro - Ipl di
[...]
Messina, e, per l'effetto, annullare in parte qua l'intimazione di pagamento opposta in uno con le originarie cartelle di pagamento NN. 295 2008 0032164315000 e 295
20110041877605000. 3) Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12-11-2023, si costituiva
, chiedendo che “Respinta ogni contraria Controparte_7
istanza, eccezione e difesa;
- previa verifica della correttezza e della tempestività
della proposizione dell'azione, nonché della propria competenza per materia, valore e territorio ed eventuale declaratoria di inammissibilità o incompetenza, rilevabili anche d'Ufficio e comunque da intendersi sollevate con eccezione di parte;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice anche in considerazione della regolare notifica degli atti presupposti, non impugnati nei termini di Legge in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati;
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori ( CP_4
e Assessorato Regionale Lavoro - Dipartimento Lavoro Messina). - In
[...]
subordine, differire l'udienza della prima udienza di comparizione e trattazione e contestualmente autorizzare l' alla chiamata Controparte_2
nel giudizio degli enti creditori, cui la causa è comune, essendo titolari del diritto di credito oggetto del contendere, e, pertanto, si chiede di essere autorizzati a chiamare pagina 4 di 13 in causa: ( Controparte_8
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, legittimo l'operato
[...]
dell' rigettando tutte le domande avanzate nei suoi Controparte_2
confronti e dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva;
- Per l'effetto,
condannare l'opponente alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e C.P.A.; - In subordine, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare l'estromissione dell' in Controparte_2
considerazione della sua estraneità rispetto alla vicenda attinente al procedimento sanzionatorio e, conseguentemente, al merito della titolarità dei titoli azionati, che resta in capo agli Enti impositori (rectius creditori); - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), oltre iva e C.P.A.”.
Con decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., il G.I., ritenendo in sede di verifiche preliminari che “nel caso in esame, vada disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 comma 2 c.p.c. nei confronti degli enti impositori menzionati in citazione ( Controparte_9
), atteso che “ (..) sussiste nel giudizio di
[...]
opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. E stato, altresì, statuito (cfr. Cass. n. 24154 del
2007) che in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente pagina 5 di 13 impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattore ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 27.” (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 21-05-2013, n. 12385)” ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori menzionati in citazione entro il termine perentorio del 15-10-2023 e, tenuto conto del termine di cui all'art. 163 bis comma 1 c.p.c., fissava la nuova udienza dell'11 marzo 2024 per la comparizione delle parti.
L'attrice vi provvedeva tempestivamente come da produzione documentale depositata il 21 maggio 2024 ma, tuttavia, sia la sia Controparte_4
l' - non si costituivano e, Controparte_10
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Di poi, all'esito dell'udienza del 9-09-2024, il G.I. si riservava e, sciogliendo la riserva assunta con ordinanza del 21-09-2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 9-12-2024, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di una nota conclusionale.
Come accennato, alla predetta data di udienza, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 13 2. Preliminarmente, alla luce dell'eccezione sollevata dalla convenuta, non può che ribadirsi quanto già evidenziato nell'ordinanza del 21-09-2024
ovvero che la mera ripartizione degli affari interni del medesimo ufficio giudiziario non involge questioni di competenza.
Inoltre, va rilevato che il contraddittorio risulta integro per effetto della tempestiva attuazione, da parte dell'attrice, dell'ordine di integrazione del contraddittorio del 14-9-2023.
3. Nel merito, rileva notare che premettendo che “I) In data Parte_1
14/04/2023, la Signora odierna attrice/opponente, ha avuto Parte_1
notificata dall' Riscossione per la Controparte_11
Provincia di l'intimazione di pagamento N. 295 2023 90001630 33/000, CP_4
per mezzo della quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 66.891,96, che si impugna limitatamente al minore importo di € 66.607,54,
oggetto delle cartelle di pagamento NN. 29520080032164315000 e
29520110041877605000. II) In particolare, secondo quanto si legge nel “Dettaglio
del Debito” (Pagina 3 dell'intimazione), si tratta dei seguenti carichi iscritti a ruolo: a) la cartella di pagamento N.29520080032164315000, dell'importo di €
60.988,37, che si assume notificata in data 21/01/2009, afferisce sanzioni amministrative ex L.n. 689/81 irrogate dalla relativamente Controparte_4
all'anno 2005; b) la cartella di pagamento N. 29520110041877605000,
dell'importo di €5.619,17, che si assume notificata in data 28/12/2011, afferisce sanzioni amministrative ex L.n. 689/81 irrogate dall'Assessorato Regionale del
Lavoro- Dipartimento Lavoro Ipl Messina relativamente all'anno 2010. III)
Orbene, assumendo che la cartella di pagamento sub.a) sia stata notificata il pagina 7 di 13 21/01/2009 e che la cartella di pagamento sub.b), sia stata notificata il 28/12/2011,
ne consegue che il diritto di credito di entrambi gli Enti Impositori (rectius:
e Assessorato Regionale del Lavoro-Dipartimento Lavoro – Controparte_4
Ipl Messina), essendo soggetto alla prescrizione quinquennale ex art.28 della citata
L.n. 689/81, è venuto meno, rispettivamente, a far tempo dal 21/01/2014 e dal
28/12/2016” ha eccepito la sopravvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000,
chiedendo l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento opposta sia delle predette cartelle.
Tanto premesso, giova osservare che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, l'
[...]
è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del CP_2
procedimento esattoriale. Laddove detta prova sia carente e/o incompleta, l'atto riscossivo oggetto del giudizio di opposizione è da ritenersi illegittimo, per intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'inutile decorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia” (Tribunale Trieste, 07/05/2024,
n.461).
Nella specie, l'agente della riscossione, a sostegno delle proprie difese, ha depositato la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, avvenute rispettivamente il 21
settembre 2009 (c.e. 295 0032164315000) e il 28 novembre 2011 (c.e. C.F._2
29520110041877605000), argomentando in comparsa, quanto alla ricorrenza di successivi atti di interruzione della prescrizione quinquennale, che
“…Nello specifico, la cartella di pagamento 29520080032164315000, è stata pagina 8 di 13 regolarmente notificata in data 21/01/2009 (doc.5) mediante consegna in mani proprie e, successivamente, è stata oggetto di richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28-ter n. 29528201200002098000, notificata in data 20/08/2012
(doc.6), intimazione di pagamento 29520129037509915000, notificata in data
20/11/2012 (doc.7), intimazione di pagamento 29520179002677678000, notificata in data 16/10/2017 (doc.8) e intimazione di pagamento 29520239000163033000,
notificata in data 14/04/2023 e impugnata nel presente giudizio;
la cartella di pagamento 29520110041877605000 è stata regolarmente notificata in data
28/12/2011 e, successivamente, è stata oggetto di richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28ter n. 29528201200002098000, notificata in data 20/08/2012
(doc.9), intimazione di pagamento 29520169003915310000, notificata in data
13/03/2017 (doc.10) e intimazione di pagamento 29520239000163033000,
notificata in data 14/04/2023 e impugnata nel presente giudizio…”.
Sennonché, non può sottacersi quanto controdedotto da parte opponente nelle note del 4 marzo 2024 ovvero che “1) Per quanto concerne la cartella di pagamento N. 29520080032164315/000, notificata in data 21/01/2009, l'Agente
della Riscossione, pur avendo indicato, quali presunti atti interruttivi, a) la richiesta di compensazione ex art. 28/ter n. 29528201200002098/000,
asseritamente notificata il 20/08/2012, b) l'intimazione di pagamento N.
29520129037509915/000, asseritamente notificata il 20/11/2012, e c) l'intimazione di pagamento N. 29520179002677678/000, asseritamente notificata il 16/10/2017,
si è limitato a produrre in giudizio il semplice avviso di ricevimento dei rispettivi plichi senza, tuttavia, allegare la copia dei documenti che avrebbero dovuto essere contenuti all'interno di ciascun plico;
ciò, com'è ovvio, impedisce di verificare la pagina 9 di 13 necessaria correlazione tra la citata cartella di pagamento ed i presunti atti interruttivi, ben potendo questi concernere altri atti impositivi. 2) Per quanto concerne la cartella di pagamento N. 295201100418776025/000, notificata in data
28/12/2011, l'Agente della Riscossione, pur avendo indicato, quali presunti atti interruttivi, a) la richiesta di compensazione ex art. 28/ter n.
29528201200002098/000, asseritamente notificata il 20/08/2012 e b) l'intimazione di pagamento N. 29520169003915310/000, asseritamente notificata il 13/03/2017,
valgono le stesse considerazioni essendosi l'Agente della Riscossione, con riferimento a quest'ultimo atto, limitato a produrre in giudizio la documentazione richiesta ai fini della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. (rectius: relata di notifica,
avviso di deposito dell'atto nella casa del Comune di Brolo, elenco Raccomandate
A.R. del 02/3/2017), omettendo l'allegazione sia della copia dell'intimazione medesima che la copia della c.d. raccomandata informativa, corredata dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto, quantomeno, dal portalettere (invero la copia prodotta da controparte è priva di qualsiasi sottoscrizione, sinanco una sigla)”.
Ora, atteso che le superiori controdeduzioni della trovano Pt_1
riscontro in giudizio (esattamente così come formulate) alla luce della deficitaria produzione documentale di l'agenzia convenuta non ha CP_1
fornito la prova (di cui pure era onerata) della corretta esecuzione del procedimento esattoriale.
Invero, l'incompletezza della prova documentale offerta da parte convenuta rivela l'illegittimità dell'atto della riscossione e, altresì,
la prescrizione dei crediti azionati per l'inutile trascorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia.
pagina 10 di 13 L'effetto processuale, aderente alle domande della è quello per cui Pt_1
“Dall'accoglimento del ricorso discende, poi, non solo l'annullamento dell'intimazione impugnata, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria della stessa, ovverosia la relativa cartella ed iscrizione a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente all'avviso di intimazione (cfr. Cass. Civ., ord.
18 novembre 2021, n. 35137). Ogni altra questione è ritenuta assorbita”.
(Tribunale Trieste, 07/05/2024, n.461).
D'altro canto, è bene rammentare che “Un atto, per essere interruttivo della prescrizione, deve contenere la chiara indicazione dell'obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto di costituirlo in mora”
(Tribunale Messina sez. II, 19/12/2022, n.2177) e, nella vicenda in esame, la produzione documentale dell'ente convenuto, stante l'incompletezza di cui s'è detto, non consente di riscontrare quei profili di chiarezza e di univocità
sopra descritti.
Conclusivamente, l'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi affermare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento.
Di talché, vanno annullati l'intimazione n. 29520239000163033/000,
limitatamente al minor importo di € 66.607,54, e le cartelle di pagamento nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000.
4. Le spese seguono la soccombenza di , Controparte_2
atteso che l'accoglimento dell'opposizione deriva dalla mancanza di prova pagina 11 di 13 della corretta esecuzione del procedimento esattoriale e non dalla condotta degli altri enti convenuti ma non costituitisi e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, del valore della controversia e anche dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto,
della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo nella causa n. 791/2023
R.G., ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- Previa dichiarazione di contumacia della e Controparte_4
dell'Assessorato Regionale del Lavoro- Dipartimento del Lavoro,
[...]
CP_5
pagina 12 di 13 1. Accoglie l'opposizione proposta da e, previa Parte_1
dichiarazione della sopravvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 29520080032164315000 e 29520110041877605000,
annulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000163033/000,
limitatamente all'importo di € 66.607,54, e le cartelle di pagamento nn.
29520080032164315000 e 29520110041877605000;
2. Condanna , in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'AR (in ragione dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato), delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.108,50 per compensi e oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Patti, 9 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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