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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 1403/2022;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Prefetto Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA
APPELLANTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
*****
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come da verbale d'udienza del
31.01.2025 MOTIVAZIONE
ha citato in giudizio la dinnanzi al Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di (RG. 1068/2021) proponendo ricorso in opposizione ex Pt_1
art. 22 e seguenti L. 689/1981 avverso il verbale n. PTR1979000089 elevato il
16.11.2020 dalla AD Di e notificatogli il 12.01.2021, con il quale è Pt_1
stata sanzionata allo stesso la violazione dell'art 174 comma 6 del Codice della
Strada poiché “a seguito di accertamenti espletati fino alla data odierna, si
riscontrava che nelle date 19-23-26 agosto 2020 e nelle giornate del 2-11 settembre
2020, a seguito del controllo del 12.09.2020 presso la tangenziale di km 10 Pt_1
del Comune di Misterbianco ore 18.00 il conducente di cui sopra circolava senza
effettuare i riposi giornalieri come prescritto dal Reg. Ce 581/06, come si evince da
atti a parte. Per questa violazione è prevista la detrazione del punteggio della patente
di punti 10. Infrazione non contestata né notificata in assenza del trasgressore”.
È stata quindi irrogata A la sanzione amministrativa di € Controparte_1
Numer 578,57 e la decurtazione di 10 punti della patente di guida
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del mentovato verbale per: 1) violazione del termine perentorio della notifica ex art. 201 C.d.S., avendo ricevuto la notifica in data 12.01.2021, a distanza di oltre 90 giorni dalle infrazioni contestate del 19-23-
26 agosto 2020 e del 2-11 settembre 2020; 2) violazione del Regolamento UE n.
165/2014, in quanto la violazione è scaturita da dati registrati dal tachigrafo del camion presi in esame;
3) mancata comunicazione alla ditta e al conducente dell'acquisizione dei dati del tachigrafo. Radicatosi il contraddittorio, la ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione, essendo stato il verbale sanzionatorio tempestivamente notificato,
e contestando gli ulteriori motivi di nullità in quanto infondati.
Con la sentenza gravata n. 1182/2021, depositata il 06.07.2021, il Giudice di Pace
di ha accolto la domanda attorea, annullando il verbale n. PTR1979000089 Pt_1
elevato il 16.11.2020 dalla AD Di Catania e condannando la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, in quanto, con carattere assorbente, è stata “ritenuta
non provata la pretesa sanzionatoria per la tardiva costituzione del resistente che ha
comportato, come tempestivamente eccepito dal ricorrente, le decadenze di cui all'art.
416 c.p.c.”.
Invero, l'udienza di discussione della causa è stata fissata per la data del
15.06.2021 e, come prescritto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 150 del 2011, con decreto del 04.03.2021 il Giudice ha ordinato alla Prefettura di di Pt_1
depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il suddetto termine non veniva rispettato, poiché la Parte_1
si è costituita in giudizio, depositando la documentazione richiesta, solo in data
08.06.2021 ed è incorsa, pertanto, secondo quanto deciso dal Giudice di Pace, nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.
Avverso tale pronuncia la ha promosso l'odierno giudizio di Parte_1
appello, eccependo di non essere intercorsa in alcuna pronuncia ex art. 416 c.p.c.,
non avendo tale termine carattere perentorio nel tipo di contenzioso odierno, e riportandosi alle difese già espresse in primo grado per quel che riguarda gli altri motivi assorbiti. pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio in Controparte_1
questo grado, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova innanzitutto premettere come, a differenza da quanto statuito dal Giudice di prime cure, non si ritiene che la sia incorsa in alcuna decadenza di Parte_1
deposito documentale e che, pertanto, deve essere valutata quanto prodotto dall'Amministrazione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Orbene, l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011 statuisce che le controversie di opposizione a sanzioni amministrative “sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo", ed il comma 8
prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il
ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza". Sempre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2,
comma 1, premette quali siano le "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal
Capo 2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413
c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c.,
comma 3, artt. 425,426,427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma
1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".
Trova, dunque, applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione – disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 – l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione tardiva sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5). Un diverso regime è, tuttavia, fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ordina all'autorità opposta di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. Sez 2, 18/04/2018, n. 9545; Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1,
11/11/2004, n. 21491).
Sulla stessa linea, la Giurisprudenza di legittimità ha da poco ribadito che “nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà,
alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”
(Cass. civ. sez. lav, 02.11.2021 n. 31108).
Entrando quindi nel merito della pretesa, il ricorso promosso da
[...]
in primo grado è infondato alla luce della comunicazione PEC del CP_1
22.10.2020, con cui la ossia la ditta proprietario del camion Controparte_2
soggetto al controllo del 12.09.2020, ha ammesso alla Polizia Stradale di Pt_1
che “per il periodo che va dal 18-08-2020 al 12-09-2020 il mezzo FL 302 MY ora targato GB 461 FK ha avuto come conducente solo il sig. . Controparte_1
Non merita innanzitutto accoglimento l'eccezione relativa alla tardività della notifica del verbale ex art. 201 C.d.S, poiché si ritiene che la stessa sia stata tempestiva.
L'articolo sopracitato, infatti, al comma primo, recita così: “Qualora la violazione
non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore”.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che concretamente l'accertamento della violazione del Codice della Strada nel caso in esame da parte dell' sia CP_1
avvenuto soltanto con la comunicazione pervenuta alla Polizia Stradale a mezzo
PEC, in cui la proprietaria del camion, ha affermato che il solo Controparte_2
ha guidato il mezzo per il periodo oggetto di contestazione. Controparte_1 Non vanno dunque presi in considerazione, come dies a quo ai fini del calcolo delle decadenze, i giorni dell'infrazione segnati nel verbale oggetto di opposizione, in quanto la Polizia Stradale ha avuto la certezza della violazione, e ha potuto effettivamente comminare la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti della patente, soltanto in seguito alla comunicazione di cui sopra, da cui è
innegabilmente emerso come, avendo guidato il mezzo solo l' non sia CP_1
siano stati rispettati, in detto periodo, i riposi giornalieri previsti dal Reg. Ce
581/06.
Alla luce delle difese dell' secondo cui la notifica del verbale sarebbe CP_1
tardiva in quanto perfezionatasi soltanto il giorno in cui ha ricevuto la stessa, si rammenta il principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 e successiva L. 263/2005, in forza del quale essa si perfeziona, ex art. 149 c.p.c., per il notificante nel momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (il 18.12.2020 come risulta dalla relata di notifica) e per il destinatario con il ricevimento dell'atto.
Dall'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale – servizio di notificazione allegato in atti, emerge che la notifica veniva effettuata il 11.01.2021, come pacificamente affermato, tra l'altro, dall' in primo grado, nelle mani del CP_1
signor/a , che si è qualificato come familiare convivente CP_3
Essendo quindi trascorsi appena 57 giorni tra la risposta PEC del 22.10.2020 di e la consegna, da parte del notificante, del verbale all'Ufficiale Controparte_2
Giudiziario del 18.12.2020, la notifica risulta perfezionatasi pienamente nei termini di legge. Quanto alla seconda eccezione di nullità relativa alla violazione del Regolamento
UE n. 165/2014, il quale vieterebbe agli organi di polizia, secondo la prospettazione del ricorrente in primo grado, di elevare sanzioni amministrative in base ai dati registrati nel tachigrafo dei camion presi in esame, se ne rileva l'incongruenza col tenore letterale all'art. 36 comma 3 del Regolamento stesso, secondo cui “Un
funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n.
561/2006 (ossia della violazione oggetto della sanzione), attraverso l'esame dei fogli
di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal
tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame
di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di
una delle disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 37,
paragrafo 2, del presente regolamento”.
Infine, alla luce delle ammissioni sopraesposte nella PEC di risposta della
[...]
l'ultima doglianza relativa alla mancata comunicazione CP_2
dell'acquisizione dei dati del tachigrafo, e quindi della conseguente violazione del contraddittorio per la posizione della ditta e del conducente, è palesemente infondata nel caso in esame.
Atteso l'accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di Controparte_1
Esse vanno liquidate come da decisum (scaglione fino ad € 1.100,00) con riferimento al D.M. n. 55/2014 quanto al giudizio di primo grado innanzi al Giudice
di Pace, con riferimento al D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo, quanto al giudizio di appello, tariffa media per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1403/2022
R.G.,
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di n. 1182/2021, depositata il 06.07.2021 e, per Pt_1
l'effetto, rigetta l'impugnazione a sanzione amministrativa azionata da confermando la legittimità del verbale n. Controparte_1
PTR1979000089 elevato il 16.11.2020 dalla AD Di;
Pt_1
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario, spese liquidate quanto al primo grado in Euro 346,00 e quanto al grado d'appello in Euro 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuta come per legge.
Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Luisa Intini
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 1403/2022;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Prefetto Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA
APPELLANTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
*****
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come da verbale d'udienza del
31.01.2025 MOTIVAZIONE
ha citato in giudizio la dinnanzi al Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di (RG. 1068/2021) proponendo ricorso in opposizione ex Pt_1
art. 22 e seguenti L. 689/1981 avverso il verbale n. PTR1979000089 elevato il
16.11.2020 dalla AD Di e notificatogli il 12.01.2021, con il quale è Pt_1
stata sanzionata allo stesso la violazione dell'art 174 comma 6 del Codice della
Strada poiché “a seguito di accertamenti espletati fino alla data odierna, si
riscontrava che nelle date 19-23-26 agosto 2020 e nelle giornate del 2-11 settembre
2020, a seguito del controllo del 12.09.2020 presso la tangenziale di km 10 Pt_1
del Comune di Misterbianco ore 18.00 il conducente di cui sopra circolava senza
effettuare i riposi giornalieri come prescritto dal Reg. Ce 581/06, come si evince da
atti a parte. Per questa violazione è prevista la detrazione del punteggio della patente
di punti 10. Infrazione non contestata né notificata in assenza del trasgressore”.
È stata quindi irrogata A la sanzione amministrativa di € Controparte_1
Numer 578,57 e la decurtazione di 10 punti della patente di guida
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del mentovato verbale per: 1) violazione del termine perentorio della notifica ex art. 201 C.d.S., avendo ricevuto la notifica in data 12.01.2021, a distanza di oltre 90 giorni dalle infrazioni contestate del 19-23-
26 agosto 2020 e del 2-11 settembre 2020; 2) violazione del Regolamento UE n.
165/2014, in quanto la violazione è scaturita da dati registrati dal tachigrafo del camion presi in esame;
3) mancata comunicazione alla ditta e al conducente dell'acquisizione dei dati del tachigrafo. Radicatosi il contraddittorio, la ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione, essendo stato il verbale sanzionatorio tempestivamente notificato,
e contestando gli ulteriori motivi di nullità in quanto infondati.
Con la sentenza gravata n. 1182/2021, depositata il 06.07.2021, il Giudice di Pace
di ha accolto la domanda attorea, annullando il verbale n. PTR1979000089 Pt_1
elevato il 16.11.2020 dalla AD Di Catania e condannando la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, in quanto, con carattere assorbente, è stata “ritenuta
non provata la pretesa sanzionatoria per la tardiva costituzione del resistente che ha
comportato, come tempestivamente eccepito dal ricorrente, le decadenze di cui all'art.
416 c.p.c.”.
Invero, l'udienza di discussione della causa è stata fissata per la data del
15.06.2021 e, come prescritto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 150 del 2011, con decreto del 04.03.2021 il Giudice ha ordinato alla Prefettura di di Pt_1
depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il suddetto termine non veniva rispettato, poiché la Parte_1
si è costituita in giudizio, depositando la documentazione richiesta, solo in data
08.06.2021 ed è incorsa, pertanto, secondo quanto deciso dal Giudice di Pace, nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.
Avverso tale pronuncia la ha promosso l'odierno giudizio di Parte_1
appello, eccependo di non essere intercorsa in alcuna pronuncia ex art. 416 c.p.c.,
non avendo tale termine carattere perentorio nel tipo di contenzioso odierno, e riportandosi alle difese già espresse in primo grado per quel che riguarda gli altri motivi assorbiti. pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio in Controparte_1
questo grado, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova innanzitutto premettere come, a differenza da quanto statuito dal Giudice di prime cure, non si ritiene che la sia incorsa in alcuna decadenza di Parte_1
deposito documentale e che, pertanto, deve essere valutata quanto prodotto dall'Amministrazione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Orbene, l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011 statuisce che le controversie di opposizione a sanzioni amministrative “sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo", ed il comma 8
prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il
ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza". Sempre il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2,
comma 1, premette quali siano le "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal
Capo 2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413
c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c.,
comma 3, artt. 425,426,427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma
1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".
Trova, dunque, applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione – disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 – l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione tardiva sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5). Un diverso regime è, tuttavia, fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ordina all'autorità opposta di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. Sez 2, 18/04/2018, n. 9545; Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1,
11/11/2004, n. 21491).
Sulla stessa linea, la Giurisprudenza di legittimità ha da poco ribadito che “nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà,
alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”
(Cass. civ. sez. lav, 02.11.2021 n. 31108).
Entrando quindi nel merito della pretesa, il ricorso promosso da
[...]
in primo grado è infondato alla luce della comunicazione PEC del CP_1
22.10.2020, con cui la ossia la ditta proprietario del camion Controparte_2
soggetto al controllo del 12.09.2020, ha ammesso alla Polizia Stradale di Pt_1
che “per il periodo che va dal 18-08-2020 al 12-09-2020 il mezzo FL 302 MY ora targato GB 461 FK ha avuto come conducente solo il sig. . Controparte_1
Non merita innanzitutto accoglimento l'eccezione relativa alla tardività della notifica del verbale ex art. 201 C.d.S, poiché si ritiene che la stessa sia stata tempestiva.
L'articolo sopracitato, infatti, al comma primo, recita così: “Qualora la violazione
non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore”.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che concretamente l'accertamento della violazione del Codice della Strada nel caso in esame da parte dell' sia CP_1
avvenuto soltanto con la comunicazione pervenuta alla Polizia Stradale a mezzo
PEC, in cui la proprietaria del camion, ha affermato che il solo Controparte_2
ha guidato il mezzo per il periodo oggetto di contestazione. Controparte_1 Non vanno dunque presi in considerazione, come dies a quo ai fini del calcolo delle decadenze, i giorni dell'infrazione segnati nel verbale oggetto di opposizione, in quanto la Polizia Stradale ha avuto la certezza della violazione, e ha potuto effettivamente comminare la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti della patente, soltanto in seguito alla comunicazione di cui sopra, da cui è
innegabilmente emerso come, avendo guidato il mezzo solo l' non sia CP_1
siano stati rispettati, in detto periodo, i riposi giornalieri previsti dal Reg. Ce
581/06.
Alla luce delle difese dell' secondo cui la notifica del verbale sarebbe CP_1
tardiva in quanto perfezionatasi soltanto il giorno in cui ha ricevuto la stessa, si rammenta il principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 e successiva L. 263/2005, in forza del quale essa si perfeziona, ex art. 149 c.p.c., per il notificante nel momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (il 18.12.2020 come risulta dalla relata di notifica) e per il destinatario con il ricevimento dell'atto.
Dall'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale – servizio di notificazione allegato in atti, emerge che la notifica veniva effettuata il 11.01.2021, come pacificamente affermato, tra l'altro, dall' in primo grado, nelle mani del CP_1
signor/a , che si è qualificato come familiare convivente CP_3
Essendo quindi trascorsi appena 57 giorni tra la risposta PEC del 22.10.2020 di e la consegna, da parte del notificante, del verbale all'Ufficiale Controparte_2
Giudiziario del 18.12.2020, la notifica risulta perfezionatasi pienamente nei termini di legge. Quanto alla seconda eccezione di nullità relativa alla violazione del Regolamento
UE n. 165/2014, il quale vieterebbe agli organi di polizia, secondo la prospettazione del ricorrente in primo grado, di elevare sanzioni amministrative in base ai dati registrati nel tachigrafo dei camion presi in esame, se ne rileva l'incongruenza col tenore letterale all'art. 36 comma 3 del Regolamento stesso, secondo cui “Un
funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n.
561/2006 (ossia della violazione oggetto della sanzione), attraverso l'esame dei fogli
di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal
tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame
di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di
una delle disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 37,
paragrafo 2, del presente regolamento”.
Infine, alla luce delle ammissioni sopraesposte nella PEC di risposta della
[...]
l'ultima doglianza relativa alla mancata comunicazione CP_2
dell'acquisizione dei dati del tachigrafo, e quindi della conseguente violazione del contraddittorio per la posizione della ditta e del conducente, è palesemente infondata nel caso in esame.
Atteso l'accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di Controparte_1
Esse vanno liquidate come da decisum (scaglione fino ad € 1.100,00) con riferimento al D.M. n. 55/2014 quanto al giudizio di primo grado innanzi al Giudice
di Pace, con riferimento al D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo, quanto al giudizio di appello, tariffa media per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1403/2022
R.G.,
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di n. 1182/2021, depositata il 06.07.2021 e, per Pt_1
l'effetto, rigetta l'impugnazione a sanzione amministrativa azionata da confermando la legittimità del verbale n. Controparte_1
PTR1979000089 elevato il 16.11.2020 dalla AD Di;
Pt_1
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario, spese liquidate quanto al primo grado in Euro 346,00 e quanto al grado d'appello in Euro 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuta come per legge.
Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Luisa Intini
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011