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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 234/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
( , rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
PANTALEO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari – in composizione collegiale - n.5145/2023, resa nel procedimento n. 695/2012, pubblicata in data 14.12.2023
CONTRO
( ) e ( Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
) rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore CAMPANELLI, ed elettivamente domiciliati presso
[...] lo studio dell'avv.to in Loseto (Bari)
APPELLATI
CONTRO
All'udienza collegiale del 04.02.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2012, e Controparte_1 CP_2 citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, deducendo che:
[...] Parte_1
- in data 03.11.2004 decedeva in Bari lasciando a sé superstite il coniuge, Persona_1
, e i suoi cinque figli, , e;
Controparte_3 CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 CP_5
- la de cuius con testamento pubblico ricevuto in data 01.08.2003 a rogito del notaio
[...]
aveva disposto di tutto il suo patrimonio nominando quale erede universale Persona_2
Pag. 1 di 10 la figlia in considerazione delle cure e dell'assistenza che la stessa Parte_1 prestava alla stessa e al marito, legando ai figli e il fondo Controparte_1 CP_2 in agro di Loseto alla Contrada Macchia degli Zingari;
- in data 27.01.1977 la de cuius aveva donato in favore della figlia la piena proprietà della Pt_1 casa rustica in periferia dell'abitato di Loseto alla Via della Cava n.4;
- la predetta donazione era stata disposta “… a titolo di anticipata successione, in conto alla quota di legittima che potrà spettare alla donataria figlia …”;
- in considerazione di ciò, sia il coniuge che gli altri figli , Controparte_3 CP_1
e , risultavano pretermessi dalla successione della non CP_2 CP_4 CP_5 Per_1 essendo destinatari né di disposizioni testamentarie a titolo universale né di atti donativi;
- ai sensi dell'art. 542 co.2 c.c. a titolo di legittima è riservato per legge al coniuge ¼ del patrimonio del coniuge defunto mentre ai figli la metà del patrimonio del genitore defunto da dividersi in parti uguali;
- per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario era necessario effettuare le operazioni di cui all'art. 556 c.c.;
- alla data di apertura della successione, il patrimonio della de cuius era formato: a) dal fondo in agro di Loseto alla Contrada Macchia degli Zingari in Catasto Terreni al foglio 5, p.lle 238-
239 del valore di € 1.555,20, in quanto unico bene relitto conosciuto (relictum); b) dall'immobile sito in Bari Loseto alla via Cava del valore di € 187.912,00, oggetto della donazione effettuata in favore della figlia Pt_1
- in considerazione della mancanza di debiti il patrimonio ereditario ammontava ad €
189.467,20;
- la quota di legittima al coniuge, , è pari ad € 47.366,80 (1/4 ossia 1/20 Controparte_3 del patrimonio ereditario, mentre la quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari a €
18.946,72 (2/20 del patrimonio);
- in applicazione dell'art. 564 co.2 c.c. occorre imputare alle quote di legittima degli attori e il legato disposto in loro favore per un valore di € Controparte_1 CP_2
777,60 ciascuno;
- in data 20.04.2007 è deceduto ab intestato anche (coniuge della de Controparte_3 cuius), lasciando i suoi eredi legittimi i 5 figli ai quali l'eredità si era devoluta in parti uguali ex art. 556 c.c. nella misura di 1/5 ciascuno;
- in vita non ha esperito azione di riduzione avverso le disposizioni Controparte_3 lesive della quota di legittima allo stesso riservata sul patrimonio ereditario del proprio coniuge e né vi aveva rinunziato;
Persona_1
- in applicazione dell'art. 557 co.1 c.c. gli attori avevano titolo a richiedere giudizialmente non solo la riduzione dell'atto di donazione lesivo delle rispettive quote di legittima sul patrimonio della de cuius, ma anche la riduzione del medesimo atto di donazione altrettanto lesivo della quota di legittima spettante al proprio comune padre nella misura Controparte_3 di 1/20, pari a € 9.473,36 ciascuno.
Gli attori concludevano, quindi, chiedendo:
Pag. 2 di 10 “A) accertare e dichiarare la pretermissione dei GG.ri , e Controparte_3 CP_1
dalla successione della IG.ra in quanto rientranti nella categoria dei CP_2 Persona_1 legittimari di quest'ultima;
B) per l'effetto, dichiarare l'acquisto da parte dei GG.ri , e Controparte_3 CP_1
della qualità di eredi della IG.ra , rispettivamente coniuge e genitrice;
CP_2 Persona_1
C) dichiarare l'inefficacia della donazione di cui al punto 6) della superiore narrativa nei confronti di , sia in proprio che nella propria qualità di Controparte_1 Parte_2 eredi del comune padre IG. ; Controparte_3
D) ridurre il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della IG.ra nella misura dei 2/20 per ciascuno degli odierni attori in modo da Parte_1 reintegrare la quota di legittima di spettanza di ciascuno di essi pari a € 18.169,12 al netto del valore del legato disposto in loro favore ed imputato ai sensi dell'art. 564, secondo comma c.c. per le ragioni di cui al punto 16) della superiore narrativa;
E) ridurre ulteriormente il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della
IG.ra nella misura di 1/20 per ciascuno degli odierni attori in qualità di Parte_1 eredi del IG. , a titolo di reintegrazione della quota di legittima Controparte_3 spettante a quest'ultimo sulla successione del di lui coniuge pari a € 9.473,36 per Persona_1 le ragioni ampiamente ai punti 20) e 21) della superiore narrativa;
F) ricapitolando quanto concluso sub lett D) ed E) ridurre il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della IG.ra nella misura complessiva di Parte_1
6/20 (3/20 per ciascuno degli odierni attori) ossia, al netto dell'imputazione del valore del legato, per un importo complessivo di € 55.284,96 (€27.642,48 per ciascuno degli odierni attori) ovvero in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice anche in riferimento ad eventuali nuovi ed ulteriori atti o documenti relativi alla successione della IG.ra ; Persona_1
G) conseguentemente, disporre la collazione del bene immobiliare donato e di cui al punto 6) della superiore narrativa ai sensi e per gli effetti idegli artt. 737 e ss. c.c. con una delle modalità di cui all'art. 746 c.c., a scelta del conferente e, per l'effetto, dividere tra gli eredi il bene in natura collazionato nel rispetto delle nuove quote risultanti a seguito dell'accoglimento delle suddette domande ovvero, in caso di scelta di collazione per imputazione, assegnare agli odierni attori le somme di denaro così come quantificate alla superiore lettera F) delle presenti conclusioni
H) con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2012 si costituiva in giudizio la quale, contestando le avverse pretese, deduceva di esser stata gratificata con Parte_1 la donazione del 1977 in virtù dell'assistenza morale e materiale nei confronti di entrambi i genitori.
Secondo le sue prospettazioni, in particolare, la donazione doveva qualificarsi come donazione con vitalizio per la prestazione da parte della donataria dell'assistenza morale e materiale che la stessa, di fatto, aveva reso nei confronti dei propri genitori. Inoltre, rammentava la circostanza che la de cuius aveva diritto di disporre di ¼ del suo patrimonio a titolo di quota disponibile in caso di apertura della successione testamentaria come nel caso in esame.
Pag. 3 di 10 Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento della CTU per la ricostruzione del patrimonio ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione.
All'udienza del 03.07.2023, precisate le conclusioni, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per le repliche ai seni dell'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.5145/2023 pubblicata in data 14.12.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
“accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
e e, per l'effetto, condanna al
[...] Controparte_2 Parte_1 pagamento in loro favore della somma di € 14.250,00 ciascuno, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 3.11.2004 e sino all'effettivo soddisfo;
accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da Controparte_1
e in qualità di eredi di , e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3 condanna al pagamento in loro favore della somma di € 7.450,00 Parte_1 ciascuno, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 3.11.2004 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in € 8.284,00 (di cui € 668,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi), oltre a spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
pone le spese della espletata CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.”
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della stima dei beni della massa gli esiti della consulenza tecnica svolta dall'Ing. e depositata in data 04.08.2014, Persona_3 condividendone le valutazioni.
Nello specifico, quanto al relictum vi rientrava il fondo rustico sito in Bari Loseto, legato nel testamento pubblico della de cuius agli attori del valore di € 1.300,00, quanto al donatum esso doveva considerarsi pari ad € 147.700,00, ossia il valore della donazione effettuata in vita dalla de cuius relativa all'immobile sito in Bari Loseto alla via Cava n.4 in favore della figlia A giudizio del Pt_1
Tribunale, quest'ultimo bene era stato donato dalla alla convenuta non costituiva una Per_1 donazione modale né un contratto atipico di vitalizio assistenziale in quanto nell'atto di donazione del 27.01.1977 la donante dichiarava di aver effettuato la donazione a titolo di anticipata successione, in conto alla quota di legittima della donataria e riservando ad essa anche la quota disponibile della sua successione.
Orbene, considerato che il valore dell'asse ereditario era pari ad € 149.000,00 (relictum – debiti + donatum , ossia € 1.300,00 + 147.700,00) e che la de cuius lasciava a sé superstiti il coniuge e cinque figli (ai quali rispettivamente la legge riservava ¼ e e ½ del patrimonio), la quota disponibile risultava essere pari ad € 37.250,00, quella riservata ai figli pari ad € 74.500,00, ossia 14.900,00 ciascuno
(74.500,00/5), mentre quella riservata al coniuge pari ad € 37.250,00.
Pag. 4 di 10 Sulla base di tali valori, il Tribunale considerava lesa sia la quota di legittima spettante agli attori, i quali, ricevendo mediante legato testamentario il fondo agricolo pari ad un valore di € 1.300,00 (€
650,00 ciascuno), avevano ricevuto una quota ereditaria inferiore alla quota a loro spettante, nonché la quota del coniuge che nulla aveva ricevuto dalla moglie e per il quale gli attori agivano in qualità di eredi.
Sicché, gli attori avevano diritto alla reintegrazione nella misura di € 14.250,00 (€ 14.900,00 - €
650,00), nonché quanto alla quota del coniuge pretermesso avevano diritto di ricevere € 7.450,00 ciascuno (€ 37.250,00/5).
Quanto alla modalità di reintegrazione, il Tribunale, considerando che le disposizioni lesive della porzione di legittima riguardavano la sola convenuta, riteneva procedersi alla riduzione della sola quota di quest'ultima a mezzo di liquidazione in denaro non essendo l'immobile ricevuto in donazione comodamente divisibile.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 16.02.2024 Parte_1 ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di sospensione della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, di
- “accertare la violazione e falsa applicazione dell'art. 793 c.c. e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi innanzi esposti, la qualità\portata di donazione modale dell'atto tra vivi del giorno 27 gennaio 1977, con la quale la defunta donava alla figlia Persona_1 Parte_1
l'immobile sito in Bari alla via della Cava n.4;
- in subordine, in ogni caso, accertare la violazione e falsa applicazione degli articoli 1872 e successivi c.c. e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di un contratto atipico di rendita vitalizia tra la sig.ra la propria madre Parte_1 Persona_1
- in ogni caso, accertare l'errata interpretazione logico – giuridica della documentazione allegata nel fascicolo di parte appellata (testamento pubblico del giorno 01 agosto 2003) e, per l'effetto, dichiarare la presenza di un onere di assistenza – rigorosamente rispettato dalla odierna appellante la quale prestava la propria assistenza vita natural durante in favore del marito superstite della e, pertanto, confermare le volontà testamentarie;
Per_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste innanzi formulate, accertare e dichiarare, così come indicato nel punto sub. 4) dei motivi di appello,
l'errata quantificazione economica operata dal Giudice di prime cure ai sensi e per gli effetti dell'articolo 556 c.c. e per l'effetto computare il valore dell'assistenza prestata dalla sig.ra
n favore dei genitori dall'anno 1967 sino al loro decesso, da quantificarsi Parte_1 in corso di causa, a deconto e/o in compensazione delle somme eventualmente attribuibili alle parti appellate;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'assenza di ogni voce creditoria degli appellati, ad ogni titolo e per ogni ragione in qualunque misura percentuale nei confronti della odierna appellante.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario procuratore”.
Pag. 5 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2024 si sono costituiti e , i quali, previo rigetto dell'istanza di Controparte_1 Controparte_2 sospensione, chiedevano il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante alle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 04.02.2024, svolta in modalità cartolare, precisate le conclusioni e depositate le note e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 793
c.c., sostanzialmente dolendosi dell'errata interpretazione che il Tribunale aveva fatto della donazione del 27.01.1977.
A giudizio dell'appellante, infatti, tale donazione rappresenterebbe una donazione modale in virtù dell'assistenza morale e materiale che la stessa appellante aveva offerto ai propri genitori ininterrottamente a partire dall'anno 1966. Nello specifico, l'appellante deduce di esser stata gratificata dalla propria madre come poteva facilmente evincersi dal testamento olografo, redatto il giorno dopo l'atto di donazione, nel quale la de cuius dopo aver provveduto a conferire altri beni di proprietà ai figli , e specificava espressamente che la donazione in favore CP_1 CP_2 CP_5 dell'odierna appellante avveniva in quanto, la stessa, aveva adempiuto agli obblighi di servitù, assistenza diurna e notturna già da oltre dieci anni, in favore della stessa donante.
Con il secondo, subordinato, motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 1872 c.c. in quanto il rapporto che si era costituito tra la de cuius e l'appellante, nel caso di non qualificazione della donazione del tipo modale, rappresentava di fatto un contratto atipico di vitalizio assistenziale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'errata interpretazione logico/giuridico effettuata dal Tribunale della documentazione allegata nel fascicolo di parte appellata, con riferimento specifico al testamento pubblico del 01.08.2003. A giudizio dell'appellante la previsione contenuta nel testamento, con la quale la de cuius la istituiva erede, era da interpretarsi sottoposta a una condizione sospensiva o risolutiva ex art. 633 c.c. di assistenza a carico dell'appellante stessa in favore della cuius e di suo marito, nonché ad un onere di cui all'art. 647 c.c.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante eccepisce l'errata quantificazione economica operata dal
Giudice di prime cure ex art. 556 c.c. per non aver il Tribunale detratto dal valore del bene donato, la valutazione dell'onere a cui aveva adempiuto.
Nello specifico, a giudizio dell'appellante l'onere imposto alla donataria, consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale nei confronti dei genitori, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia.
Pag. 6 di 10 Il primo e il secondo e motivo di appello, da trattarsi congiuntamente considerata la loro stretta connessione, sono privi di fondamento.
È utile rammentare che la donazione modale, disciplinata dall'art. 793 c.c., è quel particolare tipo di donazione gravata da un modus, ossia da un onere a carico del donatario.
In questi casi lo spirito di liberalità tipico della donazione resta intatto anche in presenza dell'onere in quanto esso non assume le vesti di corrispettivo, così come evidenziato dalla Suprema Corte secondo la quale “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un “modus” limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.13876 del 28.06.2005; Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.28857 del 19.10.2021).
Il contratto di vitalizio assistenziale, invece, consente ad un soggetto (il vitaliziato), di cedere un bene mobile o immobile o un capitale ad un altro soggetto (il vitaliziante), il quale in cambio si impegna ad una prestazione di assistenza morale, spirituale e materiale, vita natural durante, all'altro, quali ad esempio vitto, alloggio, assistenza sanitaria, compagnia, trasporto, sostegno emotivo.
Elementi fondamentali di tale contratto sono la componente fiduciaria tra gli stipulanti, in quanto non una qualunque persona può soddisfare gli obblighi presi nei confronti del vitaliziato essendo le attività di cura intuitu personae, e l'aleatorietà, il rischio, poiché nessuno dei due contraenti deve poter prevedere, al momento della conclusione del negozio, né la misura delle prestazioni da dover esser soddisfatte né tanto meno il lasso di tempo per il quale queste dovranno esser adempiute.
E l'aleatorietà è proprio l'elemento che differenzia il contratto di vitalizio assistenziale dalla donazione modale. A tal riguardo, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.15904 del
29.07.2016).
Orbene, ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto.
Pag. 7 di 10 Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha correttamente qualificato come donazione il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dell'immobile sito alla Via della
Cava n.4 nell'abitato di Loseto.
Difatti, oltre al nomen iuris attribuito al contratto medesimo, ossia “donazione”, non è possibile ravvisare, nel corpo dello stesso atto, alcuna clausola contenente l'imposizione di un onere in capo al beneficiario di prestazioni assistenziali a favore della donante che configuri una donazione modale,
o alcuna pattuizione nella quale sia possibile riscontrare un nesso sinallagmatico rispetto al trasferimento dell'immobile che invece delinei un contratto vitalizio assistenziale. A nulla rilevando, quindi, il successivo testamento olografo, per di più revocato dal successivo testamento pubblico, con cui la disponente chiariva che la donazione era stata effettuata a favore della figlia a fronte dell'assistenza che la stessa aveva garantito alla donante da oltre dieci anni.
Difatti, in virtù dell'accettazione del donatario, e concretizzandosi l'onere in un peso imposto allo stesso, quest'ultimo deve esser chiaramente specificato nel contratto di donazione, definendo con precisione i compiti e le responsabilità a cui il donatario dovrà obbligarsi, ciò che manca nel caso di specie. Allo stesso modo non è possibile qualificare l'atto come contratto atipico di vitalizio assistenziale in quanto manca l'obbligo dell'acquirente, pattuito quale corrispettivo della cessione dell'immobile, di prestare assistenza materiale e morale in favore della beneficiaria che sia oggettivamente determinabile, quanto al contenuto e ai tempi di esecuzione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello rende poi altrettanto evidente l'infondatezza del quarto motivo con il quale si contesta l'errata quantificazione economica operata dal Tribunale ex art. 556
c.c. Appare difatti corretta e condivisa la determinazione dell'asse ereditario effettuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 556 c.c. in € 149.000,00 (relictum – debiti + donatum, ossia € 1.300,00 – 0,00 +
147.700,00), nonché la quota riservata al marito (1/4) e ai cinque figli superstiti (1/2 da dividersi in parti uguali) a norma dell'art. 542 c.c., nonché la quota disponibile rappresentata dal restante quarto.
Allo stesso modo corretta è la determinazione della lesione della quota di legittima spettante agli odierni appellati in € 14.250,00 ciascuno e al marito della de cuius in € 37.250,00.
Relativamente al terzo motivo di appello, si rende necessaria una breve premessa.
L'art. 633 c.c. prevede espressamente che “le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”. La condizione testamentaria, pertanto, presenta gli stessi caratteri che la stessa ha nei contratti: elemento futuro e incerto da cui dipende l'inizio dell'efficacia (condizione sospensiva) o la fine dell'efficacia (condizione risolutiva) del negozio testamentario.
Quanto all'onere testamentario, l'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il testatore di appore un peso a carico dell'erede o del legatario, il quale generalmente sarà chiamato a svolgere una determinata attività o a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per soddisfare le finalità predeterminate dal testatore.
Nel caso di specie, la disposizione testamentaria recita: “avendo già soddisfatto in vita gli altri figli istituisco mia erede universale in considerazione delle cure e dell'assistenza che la stessa presta sia a
Pag. 8 di 10 me che a mio marito e che sono sicura vorrà prestarci per il resto della nostra vita, mia figlia
nata a [...] il [...]”. Parte_1
Orbene, a giudizio di questa Corte, dalla lettura della suddetta disposizione testamentaria non è possibile ravvisare l'imposizione di un onere. L'onere produce i suoi effetti obbligatori solo a far data dall'apertura della successione e l'essere già venuta meno a tale momento la beneficiaria della prestazione ivi contemplata, renderebbe in parte effettivamente priva di efficacia la clausola modale,
e non permetterebbe quindi alla odierna appellante di poter trarre le conseguenze auspicate sull'entità del beneficio ricevuto.
D'altronde è la stessa Suprema Corte ad affermare che “l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacchè la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.282727 del 06.11.2018).
Pertanto, la circostanza di aver effettivamente prestato assistenza ai genitori consente di preservare l'efficacia dell'attribuzione testamentaria a favore della ricorrente, essendosi verificato l'evento al quale il testatore aveva ricollegato l'efficacia dell'istituzione ereditaria, ma ciò non permette di poter tenere conto ai fini dell'azione di riduzione, del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dalla ricorrente sino alla data di apertura della successione. Tale risultato, difatti, sarebbe possibile e conseguibile solo nella diversa prospettazione secondo cui si fosse trattato di onere.
Da ciò quindi deriva che anche qualificando la disposizione testamentaria come istituzione di erede condizionata, non si modifica la prospettazione operata dal Tribunale, non influendo essa nel calcolo dell'asse ereditario.
Alla luce di quanto detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione – valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi tariffari non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n.5145/2023 pubblicata in data 14.12.2023 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pag. 9 di 10 • condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 12.154,00= oltre
[...] esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.02.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 234/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
( , rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
PANTALEO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari – in composizione collegiale - n.5145/2023, resa nel procedimento n. 695/2012, pubblicata in data 14.12.2023
CONTRO
( ) e ( Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
) rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore CAMPANELLI, ed elettivamente domiciliati presso
[...] lo studio dell'avv.to in Loseto (Bari)
APPELLATI
CONTRO
All'udienza collegiale del 04.02.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2012, e Controparte_1 CP_2 citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, deducendo che:
[...] Parte_1
- in data 03.11.2004 decedeva in Bari lasciando a sé superstite il coniuge, Persona_1
, e i suoi cinque figli, , e;
Controparte_3 CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 CP_5
- la de cuius con testamento pubblico ricevuto in data 01.08.2003 a rogito del notaio
[...]
aveva disposto di tutto il suo patrimonio nominando quale erede universale Persona_2
Pag. 1 di 10 la figlia in considerazione delle cure e dell'assistenza che la stessa Parte_1 prestava alla stessa e al marito, legando ai figli e il fondo Controparte_1 CP_2 in agro di Loseto alla Contrada Macchia degli Zingari;
- in data 27.01.1977 la de cuius aveva donato in favore della figlia la piena proprietà della Pt_1 casa rustica in periferia dell'abitato di Loseto alla Via della Cava n.4;
- la predetta donazione era stata disposta “… a titolo di anticipata successione, in conto alla quota di legittima che potrà spettare alla donataria figlia …”;
- in considerazione di ciò, sia il coniuge che gli altri figli , Controparte_3 CP_1
e , risultavano pretermessi dalla successione della non CP_2 CP_4 CP_5 Per_1 essendo destinatari né di disposizioni testamentarie a titolo universale né di atti donativi;
- ai sensi dell'art. 542 co.2 c.c. a titolo di legittima è riservato per legge al coniuge ¼ del patrimonio del coniuge defunto mentre ai figli la metà del patrimonio del genitore defunto da dividersi in parti uguali;
- per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario era necessario effettuare le operazioni di cui all'art. 556 c.c.;
- alla data di apertura della successione, il patrimonio della de cuius era formato: a) dal fondo in agro di Loseto alla Contrada Macchia degli Zingari in Catasto Terreni al foglio 5, p.lle 238-
239 del valore di € 1.555,20, in quanto unico bene relitto conosciuto (relictum); b) dall'immobile sito in Bari Loseto alla via Cava del valore di € 187.912,00, oggetto della donazione effettuata in favore della figlia Pt_1
- in considerazione della mancanza di debiti il patrimonio ereditario ammontava ad €
189.467,20;
- la quota di legittima al coniuge, , è pari ad € 47.366,80 (1/4 ossia 1/20 Controparte_3 del patrimonio ereditario, mentre la quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari a €
18.946,72 (2/20 del patrimonio);
- in applicazione dell'art. 564 co.2 c.c. occorre imputare alle quote di legittima degli attori e il legato disposto in loro favore per un valore di € Controparte_1 CP_2
777,60 ciascuno;
- in data 20.04.2007 è deceduto ab intestato anche (coniuge della de Controparte_3 cuius), lasciando i suoi eredi legittimi i 5 figli ai quali l'eredità si era devoluta in parti uguali ex art. 556 c.c. nella misura di 1/5 ciascuno;
- in vita non ha esperito azione di riduzione avverso le disposizioni Controparte_3 lesive della quota di legittima allo stesso riservata sul patrimonio ereditario del proprio coniuge e né vi aveva rinunziato;
Persona_1
- in applicazione dell'art. 557 co.1 c.c. gli attori avevano titolo a richiedere giudizialmente non solo la riduzione dell'atto di donazione lesivo delle rispettive quote di legittima sul patrimonio della de cuius, ma anche la riduzione del medesimo atto di donazione altrettanto lesivo della quota di legittima spettante al proprio comune padre nella misura Controparte_3 di 1/20, pari a € 9.473,36 ciascuno.
Gli attori concludevano, quindi, chiedendo:
Pag. 2 di 10 “A) accertare e dichiarare la pretermissione dei GG.ri , e Controparte_3 CP_1
dalla successione della IG.ra in quanto rientranti nella categoria dei CP_2 Persona_1 legittimari di quest'ultima;
B) per l'effetto, dichiarare l'acquisto da parte dei GG.ri , e Controparte_3 CP_1
della qualità di eredi della IG.ra , rispettivamente coniuge e genitrice;
CP_2 Persona_1
C) dichiarare l'inefficacia della donazione di cui al punto 6) della superiore narrativa nei confronti di , sia in proprio che nella propria qualità di Controparte_1 Parte_2 eredi del comune padre IG. ; Controparte_3
D) ridurre il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della IG.ra nella misura dei 2/20 per ciascuno degli odierni attori in modo da Parte_1 reintegrare la quota di legittima di spettanza di ciascuno di essi pari a € 18.169,12 al netto del valore del legato disposto in loro favore ed imputato ai sensi dell'art. 564, secondo comma c.c. per le ragioni di cui al punto 16) della superiore narrativa;
E) ridurre ulteriormente il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della
IG.ra nella misura di 1/20 per ciascuno degli odierni attori in qualità di Parte_1 eredi del IG. , a titolo di reintegrazione della quota di legittima Controparte_3 spettante a quest'ultimo sulla successione del di lui coniuge pari a € 9.473,36 per Persona_1 le ragioni ampiamente ai punti 20) e 21) della superiore narrativa;
F) ricapitolando quanto concluso sub lett D) ed E) ridurre il valore della predetta donazione immobiliare disposta in favore della IG.ra nella misura complessiva di Parte_1
6/20 (3/20 per ciascuno degli odierni attori) ossia, al netto dell'imputazione del valore del legato, per un importo complessivo di € 55.284,96 (€27.642,48 per ciascuno degli odierni attori) ovvero in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice anche in riferimento ad eventuali nuovi ed ulteriori atti o documenti relativi alla successione della IG.ra ; Persona_1
G) conseguentemente, disporre la collazione del bene immobiliare donato e di cui al punto 6) della superiore narrativa ai sensi e per gli effetti idegli artt. 737 e ss. c.c. con una delle modalità di cui all'art. 746 c.c., a scelta del conferente e, per l'effetto, dividere tra gli eredi il bene in natura collazionato nel rispetto delle nuove quote risultanti a seguito dell'accoglimento delle suddette domande ovvero, in caso di scelta di collazione per imputazione, assegnare agli odierni attori le somme di denaro così come quantificate alla superiore lettera F) delle presenti conclusioni
H) con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2012 si costituiva in giudizio la quale, contestando le avverse pretese, deduceva di esser stata gratificata con Parte_1 la donazione del 1977 in virtù dell'assistenza morale e materiale nei confronti di entrambi i genitori.
Secondo le sue prospettazioni, in particolare, la donazione doveva qualificarsi come donazione con vitalizio per la prestazione da parte della donataria dell'assistenza morale e materiale che la stessa, di fatto, aveva reso nei confronti dei propri genitori. Inoltre, rammentava la circostanza che la de cuius aveva diritto di disporre di ¼ del suo patrimonio a titolo di quota disponibile in caso di apertura della successione testamentaria come nel caso in esame.
Pag. 3 di 10 Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento della CTU per la ricostruzione del patrimonio ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione.
All'udienza del 03.07.2023, precisate le conclusioni, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per le repliche ai seni dell'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.5145/2023 pubblicata in data 14.12.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
“accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
e e, per l'effetto, condanna al
[...] Controparte_2 Parte_1 pagamento in loro favore della somma di € 14.250,00 ciascuno, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 3.11.2004 e sino all'effettivo soddisfo;
accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da Controparte_1
e in qualità di eredi di , e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3 condanna al pagamento in loro favore della somma di € 7.450,00 Parte_1 ciascuno, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 3.11.2004 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in € 8.284,00 (di cui € 668,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi), oltre a spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
pone le spese della espletata CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.”
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della stima dei beni della massa gli esiti della consulenza tecnica svolta dall'Ing. e depositata in data 04.08.2014, Persona_3 condividendone le valutazioni.
Nello specifico, quanto al relictum vi rientrava il fondo rustico sito in Bari Loseto, legato nel testamento pubblico della de cuius agli attori del valore di € 1.300,00, quanto al donatum esso doveva considerarsi pari ad € 147.700,00, ossia il valore della donazione effettuata in vita dalla de cuius relativa all'immobile sito in Bari Loseto alla via Cava n.4 in favore della figlia A giudizio del Pt_1
Tribunale, quest'ultimo bene era stato donato dalla alla convenuta non costituiva una Per_1 donazione modale né un contratto atipico di vitalizio assistenziale in quanto nell'atto di donazione del 27.01.1977 la donante dichiarava di aver effettuato la donazione a titolo di anticipata successione, in conto alla quota di legittima della donataria e riservando ad essa anche la quota disponibile della sua successione.
Orbene, considerato che il valore dell'asse ereditario era pari ad € 149.000,00 (relictum – debiti + donatum , ossia € 1.300,00 + 147.700,00) e che la de cuius lasciava a sé superstiti il coniuge e cinque figli (ai quali rispettivamente la legge riservava ¼ e e ½ del patrimonio), la quota disponibile risultava essere pari ad € 37.250,00, quella riservata ai figli pari ad € 74.500,00, ossia 14.900,00 ciascuno
(74.500,00/5), mentre quella riservata al coniuge pari ad € 37.250,00.
Pag. 4 di 10 Sulla base di tali valori, il Tribunale considerava lesa sia la quota di legittima spettante agli attori, i quali, ricevendo mediante legato testamentario il fondo agricolo pari ad un valore di € 1.300,00 (€
650,00 ciascuno), avevano ricevuto una quota ereditaria inferiore alla quota a loro spettante, nonché la quota del coniuge che nulla aveva ricevuto dalla moglie e per il quale gli attori agivano in qualità di eredi.
Sicché, gli attori avevano diritto alla reintegrazione nella misura di € 14.250,00 (€ 14.900,00 - €
650,00), nonché quanto alla quota del coniuge pretermesso avevano diritto di ricevere € 7.450,00 ciascuno (€ 37.250,00/5).
Quanto alla modalità di reintegrazione, il Tribunale, considerando che le disposizioni lesive della porzione di legittima riguardavano la sola convenuta, riteneva procedersi alla riduzione della sola quota di quest'ultima a mezzo di liquidazione in denaro non essendo l'immobile ricevuto in donazione comodamente divisibile.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 16.02.2024 Parte_1 ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di sospensione della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, di
- “accertare la violazione e falsa applicazione dell'art. 793 c.c. e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi innanzi esposti, la qualità\portata di donazione modale dell'atto tra vivi del giorno 27 gennaio 1977, con la quale la defunta donava alla figlia Persona_1 Parte_1
l'immobile sito in Bari alla via della Cava n.4;
- in subordine, in ogni caso, accertare la violazione e falsa applicazione degli articoli 1872 e successivi c.c. e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di un contratto atipico di rendita vitalizia tra la sig.ra la propria madre Parte_1 Persona_1
- in ogni caso, accertare l'errata interpretazione logico – giuridica della documentazione allegata nel fascicolo di parte appellata (testamento pubblico del giorno 01 agosto 2003) e, per l'effetto, dichiarare la presenza di un onere di assistenza – rigorosamente rispettato dalla odierna appellante la quale prestava la propria assistenza vita natural durante in favore del marito superstite della e, pertanto, confermare le volontà testamentarie;
Per_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste innanzi formulate, accertare e dichiarare, così come indicato nel punto sub. 4) dei motivi di appello,
l'errata quantificazione economica operata dal Giudice di prime cure ai sensi e per gli effetti dell'articolo 556 c.c. e per l'effetto computare il valore dell'assistenza prestata dalla sig.ra
n favore dei genitori dall'anno 1967 sino al loro decesso, da quantificarsi Parte_1 in corso di causa, a deconto e/o in compensazione delle somme eventualmente attribuibili alle parti appellate;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'assenza di ogni voce creditoria degli appellati, ad ogni titolo e per ogni ragione in qualunque misura percentuale nei confronti della odierna appellante.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario procuratore”.
Pag. 5 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2024 si sono costituiti e , i quali, previo rigetto dell'istanza di Controparte_1 Controparte_2 sospensione, chiedevano il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante alle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 04.02.2024, svolta in modalità cartolare, precisate le conclusioni e depositate le note e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 793
c.c., sostanzialmente dolendosi dell'errata interpretazione che il Tribunale aveva fatto della donazione del 27.01.1977.
A giudizio dell'appellante, infatti, tale donazione rappresenterebbe una donazione modale in virtù dell'assistenza morale e materiale che la stessa appellante aveva offerto ai propri genitori ininterrottamente a partire dall'anno 1966. Nello specifico, l'appellante deduce di esser stata gratificata dalla propria madre come poteva facilmente evincersi dal testamento olografo, redatto il giorno dopo l'atto di donazione, nel quale la de cuius dopo aver provveduto a conferire altri beni di proprietà ai figli , e specificava espressamente che la donazione in favore CP_1 CP_2 CP_5 dell'odierna appellante avveniva in quanto, la stessa, aveva adempiuto agli obblighi di servitù, assistenza diurna e notturna già da oltre dieci anni, in favore della stessa donante.
Con il secondo, subordinato, motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 1872 c.c. in quanto il rapporto che si era costituito tra la de cuius e l'appellante, nel caso di non qualificazione della donazione del tipo modale, rappresentava di fatto un contratto atipico di vitalizio assistenziale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'errata interpretazione logico/giuridico effettuata dal Tribunale della documentazione allegata nel fascicolo di parte appellata, con riferimento specifico al testamento pubblico del 01.08.2003. A giudizio dell'appellante la previsione contenuta nel testamento, con la quale la de cuius la istituiva erede, era da interpretarsi sottoposta a una condizione sospensiva o risolutiva ex art. 633 c.c. di assistenza a carico dell'appellante stessa in favore della cuius e di suo marito, nonché ad un onere di cui all'art. 647 c.c.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante eccepisce l'errata quantificazione economica operata dal
Giudice di prime cure ex art. 556 c.c. per non aver il Tribunale detratto dal valore del bene donato, la valutazione dell'onere a cui aveva adempiuto.
Nello specifico, a giudizio dell'appellante l'onere imposto alla donataria, consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale nei confronti dei genitori, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia.
Pag. 6 di 10 Il primo e il secondo e motivo di appello, da trattarsi congiuntamente considerata la loro stretta connessione, sono privi di fondamento.
È utile rammentare che la donazione modale, disciplinata dall'art. 793 c.c., è quel particolare tipo di donazione gravata da un modus, ossia da un onere a carico del donatario.
In questi casi lo spirito di liberalità tipico della donazione resta intatto anche in presenza dell'onere in quanto esso non assume le vesti di corrispettivo, così come evidenziato dalla Suprema Corte secondo la quale “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un “modus” limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.13876 del 28.06.2005; Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.28857 del 19.10.2021).
Il contratto di vitalizio assistenziale, invece, consente ad un soggetto (il vitaliziato), di cedere un bene mobile o immobile o un capitale ad un altro soggetto (il vitaliziante), il quale in cambio si impegna ad una prestazione di assistenza morale, spirituale e materiale, vita natural durante, all'altro, quali ad esempio vitto, alloggio, assistenza sanitaria, compagnia, trasporto, sostegno emotivo.
Elementi fondamentali di tale contratto sono la componente fiduciaria tra gli stipulanti, in quanto non una qualunque persona può soddisfare gli obblighi presi nei confronti del vitaliziato essendo le attività di cura intuitu personae, e l'aleatorietà, il rischio, poiché nessuno dei due contraenti deve poter prevedere, al momento della conclusione del negozio, né la misura delle prestazioni da dover esser soddisfatte né tanto meno il lasso di tempo per il quale queste dovranno esser adempiute.
E l'aleatorietà è proprio l'elemento che differenzia il contratto di vitalizio assistenziale dalla donazione modale. A tal riguardo, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.15904 del
29.07.2016).
Orbene, ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto.
Pag. 7 di 10 Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha correttamente qualificato come donazione il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dell'immobile sito alla Via della
Cava n.4 nell'abitato di Loseto.
Difatti, oltre al nomen iuris attribuito al contratto medesimo, ossia “donazione”, non è possibile ravvisare, nel corpo dello stesso atto, alcuna clausola contenente l'imposizione di un onere in capo al beneficiario di prestazioni assistenziali a favore della donante che configuri una donazione modale,
o alcuna pattuizione nella quale sia possibile riscontrare un nesso sinallagmatico rispetto al trasferimento dell'immobile che invece delinei un contratto vitalizio assistenziale. A nulla rilevando, quindi, il successivo testamento olografo, per di più revocato dal successivo testamento pubblico, con cui la disponente chiariva che la donazione era stata effettuata a favore della figlia a fronte dell'assistenza che la stessa aveva garantito alla donante da oltre dieci anni.
Difatti, in virtù dell'accettazione del donatario, e concretizzandosi l'onere in un peso imposto allo stesso, quest'ultimo deve esser chiaramente specificato nel contratto di donazione, definendo con precisione i compiti e le responsabilità a cui il donatario dovrà obbligarsi, ciò che manca nel caso di specie. Allo stesso modo non è possibile qualificare l'atto come contratto atipico di vitalizio assistenziale in quanto manca l'obbligo dell'acquirente, pattuito quale corrispettivo della cessione dell'immobile, di prestare assistenza materiale e morale in favore della beneficiaria che sia oggettivamente determinabile, quanto al contenuto e ai tempi di esecuzione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello rende poi altrettanto evidente l'infondatezza del quarto motivo con il quale si contesta l'errata quantificazione economica operata dal Tribunale ex art. 556
c.c. Appare difatti corretta e condivisa la determinazione dell'asse ereditario effettuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 556 c.c. in € 149.000,00 (relictum – debiti + donatum, ossia € 1.300,00 – 0,00 +
147.700,00), nonché la quota riservata al marito (1/4) e ai cinque figli superstiti (1/2 da dividersi in parti uguali) a norma dell'art. 542 c.c., nonché la quota disponibile rappresentata dal restante quarto.
Allo stesso modo corretta è la determinazione della lesione della quota di legittima spettante agli odierni appellati in € 14.250,00 ciascuno e al marito della de cuius in € 37.250,00.
Relativamente al terzo motivo di appello, si rende necessaria una breve premessa.
L'art. 633 c.c. prevede espressamente che “le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”. La condizione testamentaria, pertanto, presenta gli stessi caratteri che la stessa ha nei contratti: elemento futuro e incerto da cui dipende l'inizio dell'efficacia (condizione sospensiva) o la fine dell'efficacia (condizione risolutiva) del negozio testamentario.
Quanto all'onere testamentario, l'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il testatore di appore un peso a carico dell'erede o del legatario, il quale generalmente sarà chiamato a svolgere una determinata attività o a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per soddisfare le finalità predeterminate dal testatore.
Nel caso di specie, la disposizione testamentaria recita: “avendo già soddisfatto in vita gli altri figli istituisco mia erede universale in considerazione delle cure e dell'assistenza che la stessa presta sia a
Pag. 8 di 10 me che a mio marito e che sono sicura vorrà prestarci per il resto della nostra vita, mia figlia
nata a [...] il [...]”. Parte_1
Orbene, a giudizio di questa Corte, dalla lettura della suddetta disposizione testamentaria non è possibile ravvisare l'imposizione di un onere. L'onere produce i suoi effetti obbligatori solo a far data dall'apertura della successione e l'essere già venuta meno a tale momento la beneficiaria della prestazione ivi contemplata, renderebbe in parte effettivamente priva di efficacia la clausola modale,
e non permetterebbe quindi alla odierna appellante di poter trarre le conseguenze auspicate sull'entità del beneficio ricevuto.
D'altronde è la stessa Suprema Corte ad affermare che “l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacchè la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.282727 del 06.11.2018).
Pertanto, la circostanza di aver effettivamente prestato assistenza ai genitori consente di preservare l'efficacia dell'attribuzione testamentaria a favore della ricorrente, essendosi verificato l'evento al quale il testatore aveva ricollegato l'efficacia dell'istituzione ereditaria, ma ciò non permette di poter tenere conto ai fini dell'azione di riduzione, del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dalla ricorrente sino alla data di apertura della successione. Tale risultato, difatti, sarebbe possibile e conseguibile solo nella diversa prospettazione secondo cui si fosse trattato di onere.
Da ciò quindi deriva che anche qualificando la disposizione testamentaria come istituzione di erede condizionata, non si modifica la prospettazione operata dal Tribunale, non influendo essa nel calcolo dell'asse ereditario.
Alla luce di quanto detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione – valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi tariffari non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n.5145/2023 pubblicata in data 14.12.2023 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pag. 9 di 10 • condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 12.154,00= oltre
[...] esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.02.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
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