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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 3/2/2025 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Piave n. 74, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bordone Mauro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Viale Santa Panagia 219, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bordone
Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 3/2/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Per_1
a Siracusa, il 13/8/2016, riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Persona_2 genitore , presso l'abitazione di Via Piave n 74, Censito nel catasto Fabbricati al Parte_1
Foglio 167, mappale 5916, sub 12, graffato con mappale 5916, sub 13 graffato con mappale 5916 sub 14 (ex mappale 5916, subalterno 9 graffato con subalterni 8 e 1);
- riconoscere il diritto di visita del figlio a favore del padre nei seguenti giorni:
pagina1 di 3 lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.30 oltre il sabato o la domenica, alternativamente, e per
l'intera giornata. In merito alle festività comandate: Pasqua, Natale, Capodanno ecc… le stesse verranno trascorse per anni alterni unavolta con il padre ed un'altra con la madre. Solo in casi, assolutamente, occasionali e previo accordo tra le parti, i suddetti orari o giorni potranno essere al momento modificati;
- fissare l'assegno di mantenimento in favore della minore nella misura di € 500,00 mensili, da versare al genitore collocatario entro il giorno 15 di ogni mese fino a diciotto anni. - disporre la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, previa concertazione tra le parti;
- versare arretrati non corrisposti concordati con vecchio accordo, nello specifico da giugno a dicembre 2024 (mesi sette) nella misura di € 7.000,00 comprensiva delle spese straordinarie;
- il sig. a definizione e integrazione dell'equilibrio raggiunto si obbliga a trasferire Parte_3 alla minore il 100/100 del diritto di proprietà dell'appartamento Censito nel Catasto Persona_2
Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 30, particella 1327, subalterno 42 e del Garage Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 30, particella 1327, subalterno 30, entrambi facenti parte dell'immobile sito in Viale Santa Panagia n 219, riservandosi il diritto di usufrutto fino alla morte.”
Con decreto presidenziale dell'11/2/2025 è stata fissata udienza del 24/3/2025 per la trattazione della causa.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
20/3/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
pagina2 di 3 Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
4/4/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 3/2/2025 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Piave n. 74, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bordone Mauro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Viale Santa Panagia 219, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bordone
Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 3/2/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Per_1
a Siracusa, il 13/8/2016, riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Persona_2 genitore , presso l'abitazione di Via Piave n 74, Censito nel catasto Fabbricati al Parte_1
Foglio 167, mappale 5916, sub 12, graffato con mappale 5916, sub 13 graffato con mappale 5916 sub 14 (ex mappale 5916, subalterno 9 graffato con subalterni 8 e 1);
- riconoscere il diritto di visita del figlio a favore del padre nei seguenti giorni:
pagina1 di 3 lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.30 oltre il sabato o la domenica, alternativamente, e per
l'intera giornata. In merito alle festività comandate: Pasqua, Natale, Capodanno ecc… le stesse verranno trascorse per anni alterni unavolta con il padre ed un'altra con la madre. Solo in casi, assolutamente, occasionali e previo accordo tra le parti, i suddetti orari o giorni potranno essere al momento modificati;
- fissare l'assegno di mantenimento in favore della minore nella misura di € 500,00 mensili, da versare al genitore collocatario entro il giorno 15 di ogni mese fino a diciotto anni. - disporre la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, previa concertazione tra le parti;
- versare arretrati non corrisposti concordati con vecchio accordo, nello specifico da giugno a dicembre 2024 (mesi sette) nella misura di € 7.000,00 comprensiva delle spese straordinarie;
- il sig. a definizione e integrazione dell'equilibrio raggiunto si obbliga a trasferire Parte_3 alla minore il 100/100 del diritto di proprietà dell'appartamento Censito nel Catasto Persona_2
Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 30, particella 1327, subalterno 42 e del Garage Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 30, particella 1327, subalterno 30, entrambi facenti parte dell'immobile sito in Viale Santa Panagia n 219, riservandosi il diritto di usufrutto fino alla morte.”
Con decreto presidenziale dell'11/2/2025 è stata fissata udienza del 24/3/2025 per la trattazione della causa.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
20/3/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
pagina2 di 3 Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
4/4/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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