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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5362 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
brasiliana, nata il giorno 11/12/1938, a S. Adélia/SP [Stato di São Parte_1
Paulo], documento d'identità n. [Segreteria della Pubblica Sicurezza/São NumeroDi_1 Num_2
Paulo], iscritta al CPF [codice fiscale] n. ; C.F._1
brasiliana, nata il giorno 13/03/1969, a São José do Rio Preto/SP, documento Parte_2
d'identità n. , iscritta al CPF [codice fiscale] n. ; NumeroD_3 Num_2 C.F._2
brasiliano, nato il giorno 13/03/1967, a São José do Rio Preto/SP, Parte_3 documento d'identità n. , iscritto al CPF [codice fiscale] n. ; NumeroD_4 Num_2 C.F._3
brasiliana, nata il giorno 04/03/1999, a Tangará da Serra/MT [Stato di Parte_4
Mato Grosso], documento d'identità n. SSP/SP, iscritta al CPF [codice fiscale] n. NumeroD_5
; C.F._4
brasiliano, nato il giorno 02/08/1995, a São José do Rio Preto/SP, Parte_5 documento d'identità n. , iscritto al CPF [codice fiscale] n. ; NumeroDiCartaIde_6 C.F._5
brasiliana, nata il giorno 10/07/1964, a São José do Rio Preto/SP, documento Parte_6
d'identità n. SSP/SP, iscritta al CPF [codice fiscale] n. ; Numer_7 C.F._6
brasiliana, nata il giorno 18/10/1999, a São Paulo/SP, documento d'identità Parte_7
n. SSP/SP, iscritta al CPF n. ; Numer_8 C.F._7
brasiliano, nato il giorno 29/09/1965, a Nova Granada/SP, documento Parte_8
d'identità n. , iscritto al CPF [codice fiscale] n. ; Numero_9 Num_2 C.F._8
cittadino brasiliano, nato il giorno 09/04/1999, a São José do Rio Parte_9
Preto/SP, documento d'identità n. , iscritto al CPF [codice fiscale] n. NumeroD_10 Num_2
; NumeroDiCa_11
brasiliana, nata il giorno 16/06/1993, a Nova Granada/SP, documento Parte_10
d'identità n. , iscritta al CPF [codice fiscale] n. ; NumeroD_12 Num_2 C.F._9
1 brasiliano, nato il giorno 14/07/1989, a São José do Rio Preto/SP, Parte_11 documento d'identità n. [Segreteria di Stato della Pubblica Sicurezza/São Numero_13 Num_14
Paulo), iscritto al CPF [codice fiscale] n. . C.F._10
Tutti domiciliati in Via Giuseppe Avezzana n. 45, 00195, Roma, presso lo studio dell'avv.
Pierfrancesco Quadri che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti presente in atti.
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34 domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 26 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato a [...] “Vibo Persona_1
Valentia”), in data 19 ottobre 1894 (doc. 1);
non risulta essersi naturalizzato brasiliano e, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana iure sanguinis alla sua prima discendente e, tramite essa, a tutti gli altri discendenti tra cui gli odierni ricorrenti (doc. 2, 2.1).
In Brasile, l'antenato italiano contraeva matrimonio in seguito al quale nasceva, in data 17 luglio
1917, . Persona_2
Ebbene quest'ultima, insieme al marito vedeva nascere, in data 11 dicembre 1938, la Persona_3 figlia la quale, a sua volta, coniugata con dava alla Parte_1 Controparte_2 luce i suoi 4 figli:
- nata il [...]; Parte_2
- nata il [...] e sposata con;
Parte_6 Persona_4
- nato il [...] e spostato con Parte_8 Persona_5
- nato il [...] e spostato con Parte_3 Persona_6
Ecco che, per concludere, di questi 4 figli, partoriva, in data 18 ottobre 1999, Parte_6 [...]
Parte_7 diveniva padre di e nati rispettivamente il Parte_8 Parte_9 Parte_10
19 aprile 1999 e il 16 giugno 1993, e
2 vedeva la suddetta moglie generare i suoi 3 figli ( Parte_3 Parte_4 nata il [...]; nato il [...] (sposato con Parte_11 Persona_7
) e nato il [...]).
[...] Parte_5
Il si costitutiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendo nella ipotesi Controparte_1 del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, di escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato a [...] “Vibo Valentia”), in data 19 ottobre 1894, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
2.Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
In via generale, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo PE
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (cfr. allegato in atti).
3 In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3,
c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
4 Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza alla figlia, la quale l'ha Persona_2 trasmessa alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi quattro figli e così Parte_1 fino a tutti gli odierni ricorrenti;
Circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Pt_12
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Pt_13 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
brasiliana, nata il giorno 11/12/1938, a S. Adélia/SP [Stato di São Parte_1
Paulo];
brasiliana, nata il giorno 13/03/1969, a São José do Rio Preto/SP; Parte_2
5 brasiliano, nato il giorno 13/03/1967, a São José do Rio Preto/SP; Parte_3
brasiliana, nata il giorno 04/03/1999, a Tangará da Serra/MT [Stato di Parte_4
Mato Grosso];
brasiliano, nato il giorno 02/08/1995, a São José do Rio Preto/SP; Parte_5
brasiliana, nata il giorno 10/07/1964, a São José do Rio Preto/SP; Parte_6
brasiliana, nata il giorno 18/10/1999, a São Paulo/SP; Parte_7
brasiliano, nato il giorno 29/09/1965, a Nova Granada/SP; Parte_8
cittadino brasiliano, nato il giorno 09/04/1999, a São José do Rio Preto/SP; Parte_9
brasiliana, nata il giorno 16/06/1993, a Nova Granada/SP; Parte_10
brasiliano, nato il giorno 14/07/1989, a São José do Rio Preto/SP. Parte_11
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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