Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1963, n. 79
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1963
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1963