Sentenza 6 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
Parere interlocutorio 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03416/2026REG.PROV.COLL.
N. 00857/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
CO RT, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Marco OP e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con ricorso iscritto al n. 16211/2019 R.R. il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- impugnava dinanzi al Tar per il Lazio il decreto del 31 ottobre 2019 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019 per la copertura di n. 436 posti di Vice Commissario del Ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato lamentando il mancato riconoscimento del punteggio spettante in ragione dell’assolvimento dell’incarico di Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Susa, conferito il 15 ottobre 2012 e ricoperto per 7 anni consecutivi: omessa considerazione determinata dalla mancata trascrizione dell’incarico sul foglio matricolare, necessaria ai sensi del Bando ai fini della valutazione concorsuale del titolo.
A sostegno dell’interesse all’impugnazione il ricorrente allegava che l’attribuzione dei tre punti prestabiliti dalla Commissione di concorso in relazione all’incarico in questione, avrebbero consentito di conseguire il punteggio complessivo di 25,658, sufficiente ad un utile posizionamento in graduatoria.
Per esigenze di completezza espositiva, si rileva sin d’ora che il ricorrente integrava l’impugnazione di primo grado con quattro ricorsi per motivi aggiunti.
Con il primo, datato 9 giugno 2020, impugnava il decreto del Capo della Polizia del 10 febbraio 2020 di nomina dei vincitori del concorso con decorrenza dal 27 novembre 2019 nella parte in cui:
non lo ricomprendeva fra i vincitori;
disponeva la nomina di n. 434 Vice Commissari in luogo dei 436 previsti;
nominava vincitori « con posizione in graduatoria in via di definizione giusta decreto in corso di perfezionamento, i candidati IN IE, MO ID, US EL, ST PE, AR GI RR, NI TE, TO LI, VI LV VA e IA AL RA » (non collocati in posizione utile nella graduatoria approvata il 31 ottobre 2019) la cui posizione costituiva oggetto di una rivalutazione mentre la propria istanza di riesame non veniva esitata;
Con il secondo, datato 2 ottobre 2020, impugnava il decreto del Capo della Polizia del 15 maggio 2020 di « approvazione della graduatoria dei Vice Commissari che superavano il corso di formazione e conferma in ruolo con la qualifica di Commissario del ruolo direttivo con decorrenza 28 marzo 2020 » nella parte in cui non lo ricomprendeva.
Con il terzo, datato 14 gennaio 2021, impugnava;
il verbale n. 56 del 21 gennaio 2020 della Commissione di concorso nella parte in cui respingeva l’istanza di rivalutazione dei titoli (ritenendo non valutabile il titolo controverso) confermando il punteggio già assegnato;
e per quanto occorrer possa, i decreti del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 recante « Modalità attuative per l’accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato » e del 12 aprile 2019 (il Bando) limitatamente all’art. 6, comma 3 nella parte in cui imponeva la valutazione dei soli titoli iscritti a matricola precedentemente al termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Con il quarto, datato 5 aprile 2023:
il decreto del Dirigente della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale del 28 febbraio 2023 di rideterminazione della graduatoria di merito del 31 ottobre 2019;
il decreto del 22 gennaio 2023 con il quale il Commissario DO AN veniva definitivamente collocato nella graduatoria di merito alla 330^ posizione modificando la graduatoria prima della sua rideterminazione;
il decreto del Capo della Polizia del 6 marzo 2023 di nomina a Vice Commissario del Ruolo direttivo di tutti gli idonei non vincitori del concorso (compreso il ricorrente);
la nota del 21 marzo 2023 relativa alla propria nomina a seguito di scorrimento della graduatoria e contestuale trasferimento alla nuova sede di servizio.
Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2023 ritenendo correttamente esercitata la discrezionalità dell’amministrazione in merito alla mancata valutazione del titolo.
Il Sostituto Commissario impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 1° febbraio 2024 deducendo:
« Sulla erronea interpretazione della normativa di riferimento e della circolare ministeriale esplicativa della stessa »;
« Sulla erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente »;
« Sulla ritenuta correttezza della valutazione della Commissione esaminatrice ».
Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria formale il 5 febbraio 2024 e, con memoria depositata il successivo 26 febbraio, sviluppava le proprie difese richiamando il « contenuto della relazione della Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 2932 del 23.02.2024 » con cui veniva eccepita:
in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’omessa tempestiva impugnazione dei provvedimenti del 3 giugno e 15 luglio 2019 con i quali venivano valutate sfavorevolmente le richieste di annotazione matricolare presentate dall’interessato;
nel merito, l’infondatezza delle avverse censure chiedendo il rigetto dell’appello.
Con deposito del 23 maggio 2025 l’appellante produceva il proprio foglio matricolare e, con memoria di replica depositata il successivo 12 giugno, avanzava istanza di ammissione ex art. 104 c.p.a. del documento comprovante l’intervenuto aggiornamento del Quadro F del foglio matricolare con la seguente annotazione: « Assume l’incarico in qualità di comandante della sottosezione autostradale di Susa (TO) in data 15.10.2012 (Prot. 120032978/103 A2 del 19/10/2012) ».
In detta sede l’appellante:
controdeduceva in ordine in ordine all’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’amministrazione il 26 febbraio 2024 sostenendo che alle date del 3 giugno e 15 luglio 2019 (di adozione delle note richiamate dall’amministrazione a sostegno della pretesa inammissibilità del ricorso di primo grado) non si sarebbe ancora manifestato alcun pregiudizio trattandosi di atti privi di spessore provvedimentale e « non essendo ancora dato conoscere se la mancata annotazione dell’incarico avrebbe determinato un effettivo pregiudizio » in futuro;
sosteneva che la sopravvenuta trascrizione del titolo, ancorché tardiva, rileverebbe ai fini della presente decisione in quanto comproverebbe a posteriori l’illegittimità della mancata considerazione dello stesso e l’erroneità della decisione del Tar circa lo specifico profilo:
affermava che le difese dell’amministrazione non introdurrebbero elementi di novità sull’impianto argomentativo sviluppato in primo grado essendo limitate alla riaffermazione della tesi, già rivelatasi fallace, della pretesa discrezionalità della trascrizione omessa.
All’esito della pubblica udienza del 3 luglio 2025, con ordinanza n. 5815/2025, preso atto dell’intervenuto (ancorché tardivamente) riconoscimento del titolo controverso, ed evidenziato che non erano « note eventuali iniziative adottate dall’amministrazione a seguito del riconoscimento della doverosità della trascrizione impattanti sulla procedura concorsuale oggetto del giudizio », la Sezione disponeva un’integrazione istruttoria ordinando il deposito « di una dettagliata relazione di chiarimenti in merito all’evidenziata singolarità di quanto accaduto … ».
L’amministrazione ottemperava a quanto ordinato con una sintetica memoria depositata l’11 novembre 2025 con la quale rappresentava:
che in data 18 luglio 2025 interessava « la Questura di Torino quale Ente matricolare competente alla trattazione e trascrizione degli incarichi rivestiti dal Sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, in merito all'esecuzione dell'ordinanza istruttoria »;
che il 26 il luglio 2025 la Questura rappresentava che il 10 maggio precedente, la Sezione della Polizia Stradale « facendo seguito ad una nota sull'Ordinanza di organizzazione della stessa Sezione in data 8 ottobre 2024 » comunicava « le note di incarico dei “Comandanti” delle unità operative distaccate, tra cui quello, avente decorrenza 15 ottobre 2012, del Sostituto Commissario Coordinatore -OMISSIS- alla Sottosezione della Polizia Stradale di Susa (TO), ai fini della loro annotazione matricolare »;
che la Questura provvedeva « ad aggiornare il quadro "F" dello stato matricolare dei dipendenti segnalati, trascrivendo l’incarico dalla data di conferimento ».
Con memoria di replica del 26 novembre 2025 l’appellante:
interloquiva circa il rilievo della sopravvenuta trascrizione ai fini della presente decisione;
rilevava l’inadempimento dell’amministrazione all’ordine istruttorio impartito in ragione della affermata inattendibilità della relazione prodotta, invocando l’applicazione dell’art. 64 c.p.a.;
riaffermava l’obbligatorietà della trascrizione ed evidenziava l’iniquità applicativa dell’art. 6, comma 3, del Bando.
All’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con ordinanza n. 514 del 21 gennaio 2026, rilevata la lacunosità della richiamata integrazione istruttoria e preso atto delle seguenti sopravvenienze:
ampliamento del ruolo direttivo della Polizia di Stato;
scorrimento della graduatoria del concorso oggetto della presente controversia con attribuzione all’appellante della nomina a Vice Commissario del ruolo direttivo (non più ad esaurimento) con decorrenza 1° gennaio 2023;
rinuncia dell’interessato alla nomina,
con ordinanza n. 514/2026, veniva disposta un’ulteriore integrazione istruttoria richiedendo:
« all’amministrazione di chiarire se, all’esito dell’intervenuta trascrizione dell’incarico svolto dall’appellante, ed in ragione di detta trascrizione, siano state assunte iniziative suscettibili di incidere sugli esiti della procedura concorsuale oggetto del giudizio »;
« all’appellante di argomentare, circa la tempestività dell’impugnazione del bando e il permanere di un interesse attuale e concreto alla decisone dell’appello ».
Con memoria del 10 febbraio 2026 l’appellante, premesso di aver presentato in data 26 gennaio 2026 un’istanza di autotutela tesa a sollecitare « una presa di posizione espressa sulle iniziative suscettibili di incidere sugli esiti della procedura concorsuale, nei termini indicati dal Collegio », in punto di tempestività dell’impugnazione del Bando sosteneva che la clausola, al momento della pubblicazione, non fosse escludente posto che il titolo, posseduto dal 2012, era dichiarato nella domanda di partecipazione e oggetto di tempestiva istanza di trascrizione a matricola, materializzandosi la lesione solo in fase applicativa allorquando il Comando assolto non veniva valutato dalla Commissione di concorso determinando il censurato posizionamento in graduatoria.
La mancata trascrizione, da intendersi alla stregua di « una carenza meramente formale agevolmente emendabile dall’amministrazione, peraltro tempestivamente sollecitata », avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a provvedere alle rettifiche del caso in ossequio al principio di par condicio (attesa la trascrizione del medesimo titolo in favore di altri candidati).
La Commissione, a parere dell’appellante, avrebbe dovuto « valutare il titolo anche in assenza di una formale annotazione nel foglio matricolare » essendo pacifico il conseguimento dello stesso in epoca precedente all’indizione del concorso.
A sostegno della suesposta tesi allega la posizione già espressa da questo Consiglio di Stato, (Sez. II, 9 febbraio 2022. n. 917) valorizzando « il dato che la mancata annotazione del titolo di causa nel foglio matricolare [fosse] riconducibile alla stessa amministrazione titolare della tenuta di quest’ultimo documento. Amministrazione che, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 24 del d.P.R 3 maggio 1957, n. 686, è tenuta alla gestione e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente e del relativo foglio matricolare » con la conseguenza che, in special modo in presenza di una espressa richiesta di annotazione, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla trascrizione.
Espone ulteriormente che detta posizione troverebbe conferma nella giurisprudenza successiva (Sez. V, 8 aprile 2025, n. 2988) riconoscendo, sul medesimo rilievo dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alle annotazioni matricolari, « che « la mancata annotazione di un titolo nello stato matricolare di un candidato (ove tale titolo sia effettivamente posseduto e dichiarato dallo stesso) non è condizione sufficiente per giustificare la sua mancata valutazione da parte dell'amministrazione ».
In ogni caso, l’appellante espone che il Bando veniva impugnato nel momento in cui « per la prima volta » assumeva portata lesiva, ovvero, a seguito del verbale n. 56 del 21 gennaio 2020 notificato il 16 novembre 2020, con il quale la Commissione, in riscontro all’istanza di autotutela presentata respingeva l’istanza di rivalutazione dei titoli « senza entrare nel merito delle ragioni puntualmente esposte nella medesima richiesta » (pag. 5 della memoria del 10 febbraio 2026), confermando quindi il punteggio attribuito nella Scheda titoli con verbale n. 34 del 22 ottobre 2019.
L’impugnazione del citato verbale n. 56 e del presupposto Bando, limitatamente all’art. 6 comma 3, avveniva, come anticipato, con il terzo ricorso per motivi aggiunti datato 14 gennaio 2021.
Quanto ai contenuti della nota di chiarimenti depositata dall’amministrazione in esito all’integrazione istruttoria da ultimo disposta, l’appellante lamentava il silenzio serbato in merito alle eventuali iniziative aventi impatto sulla procedura concorsuale assunte in conseguenza della sopravvenuta trascrizione.
A tal proposito evidenziava come la trascrizione dell’incarico controverso costituirebbe prova del fatto che non si sarebbe presenza di un atto « creato ex novo » o di una « valutazione discrezionale sopravvenuta » ma di una presa d’atto del conferimento dello stesso « sin dall’origine » (quindi ad effetto retroattivo).
Quanto all’attuale interesse alla decisione, anche alla luce della sopravvenuta rinunzia alla nomina successivamente conferita, l’appellante espone che permane essendo il bene della vita perseguito identificabile nella « corretta valutazione dei titoli nell’ambito della procedura concorsuale indetta con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019, con le conseguenze che ne derivano in termini di collocazione in graduatoria, decorrenza giuridica della nomina e progressione di carriera ».
L’amministrazione, con memoria del 3 marzo 2026, integrava le proprie difese precisando che la procedura concorsuale doveva ritenersi conclusa con la pubblicazione della graduatoria intervenuta al 31 ottobre 2019 e che « in considerazione del tempo trascorso, nonché della necessità di contemperare gli interessi dei controinteressati, le cui posizioni sono ormai consolidate, non risulta possibile procedere alla valutazione dell'incarico di ‘Comandante della Sottosezione autostradale di Susa (TO)' poiché la trascrizione risulta tardiva ».
L’appellante depositava memoria ex art. 73 c.p.a. in data 23 marzo 2026 richiamando le precedenti difese.
All’esito della pubblica udienza del 23 aprile 2023, la causa veniva decisa.
Come in parte anticipato la lesione lamentata dall’appellante è imputata alla mancata trascrizione nella Scheda di valutazione compilata dalla Commissione esaminatrice dell’incarico di Comando della Sottosezione Polizia Stradale di Susa, conferito il 15 ottobre 2012.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia si rende necessario procedere ad un sintetico richiamo alla disciplina concorsuale dettata dal citato decreto del 12 aprile 2019, in pretesa applicazione del quale l’amministrazione disconosceva il punteggio attribuibile in relazione all’incarico di Comando della Sottosezione della Polizia Stradale di Susa.
L’art. 2 del Bando, « Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso », prevedeva che i requisiti di partecipazione, specificati al comma 1, dovessero, a norma del comma successivo, « essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ».
Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 « Domanda di partecipazione » la candidatura doveva essere presentata utilizzando « l’apposita procedura informatica » indicando, ai sensi del comma 3, lett. l), « tutti i titoli che [il candidato, ndr] intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice ».
L’art. 6 « Categorie di titoli ammessi a valutazione », al comma 1, lett. a) « OL DI SERVIZIO , fino a 40 punti », al punto 4) includeva gli « incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’amministrazione della pubblica sicurezza … annotati nello stato matricolare ».
Il comma 2 demandava alla Commissione esaminatrice l’individuazione dei « titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili »
Il successivo comma 3 disponeva che « la valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest’ultima domanda e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente » precisando che la « scheda contenente i titoli indicati dal candidato », previa convalida della stessa da parte dell’Ufficio matricolare, viene trasmessa alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio attività concorsuali che, ai sensi del comma 5, « invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l’elenco dei titoli dichiarati dal candidato all’atto dell’iscrizione al concorso ».
Dette schede « sono validate dall’ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare »
Illustrata nei suesposti termini la disciplina concorsuale deve rilevarsi che, pur riconoscendo che l’appellante indicava in sede di domanda l’incarico controverso annotandolo nella « SC OL » parte integrante della domanda di partecipazione, al preteso riconoscimento dei tre punti attribuibili all’incarico ricoperto osta il chiaro e univoco dato letterate del Bando che limitava la valutazione dei titoli a quelli trascritti sul foglio matricolare alla data di scadenza de termine di presentazione delle domande.
Detta clausola di Bando si presentava come immediatamente lesiva dell’interesse di qualsiasi candidato interessato a far valere a fini concorsuale titoli non trascritti e, non può sottacersi, l’accertamento della completezza dello stato matricolare non poteva che essere onere del candidato.
Di tale mancata trascrizione l’appellante acquisiva conoscenza, quanto meno alla data del 3 giugno 2019 quando l’amministrazione, in esito alla richiesta di « aggiornamento foglio matricolare » del precedente 14 maggio, comunicava l’accoglimento solo parziale dell’istanza, escludendo la trascrivibilità del titolo controverso.
Ulteriore conferma della non annotazione del titolo a matricola veniva dall’appellante acquista tramite la email dell’11 luglio 2019 con la quale l’amministrazione comunicava l’avvenuta validazione della SC OL (non comprensiva del titolo) invitandolo a segnalare eventuali « anomalie e/o inesattezze » nel termine di 5 giorni.
In risposta alla comunicazione inviata il giorno successivo l’amministrazione confermava, con atto del 15 luglio 2019 la non trascrivibilità dell’incarico.
Alle richiamate note, con le quali l’amministrazione formalizzava la non trascrivibilità del titolo vantato attualizzando la lesività della clausola di Bando, l’appellante prestava acquiescenza non impugnando né gli espressi dinieghi di trascrizione né il Bando che alla mancata trascrizione del titolo riconduceva il lamentato mancato riconoscimento del punteggio rendendo in questa sede non sindacabile le motivazioni in dette sedi espresse la cui interpretazione è oggetto di censura con il primo motivo di appello.
Per le medesime ragioni non possono essere accolte le censure formulate avverso la valutazione del Tar in merito alla documentazione prodotta in giudizio, oggetto del secondo motivo, restando inibita dall’inoppugnabilità degli atti che negavano la pretesa trascrizione.
Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di appello con il quale è censurata la valutazione della Commissione concorsuale (senza attribuzione di alcun punteggio in relazione al Comando svolto) in quanto conforme al presupposto Bando, come anticipato, non impugnato tempestivamente e come tale vincolante.
A sostegno delle posizioni dell’appellante non sono inoltre invocabili i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati poiché, nella presente fattispecie, non si verte in tema di condotta omissiva dell’amministrazione che non provvedeva alla trascrizione di un titolo richiesta dall’interessato, ma di due espressi dinieghi di trascrizione che, in quanto chiaramente lesivi dell’interesse a vedersi riconoscere il Comando assolto, dovevano necessariamente essere impugnati nel termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. unitamente al presupposto Bando.
Nessun rilievo riveste infine la tardiva trascrizione intervenuta in corso di giudizio, ma a procedura concorsuale ampiamente conclusa, risultando inidonea a incidere su un risultato concorsuale ormai consolidato.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giuste ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco OP, Consigliere, Estensore
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco OP | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.