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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 621 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1 strada Colle Renazzo n. 102, presso lo studio dell'Avv. Andrea Borrone, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, (C.F. e P. I.V.A.: CP_2
), quale società fusa in P.IVA_2 Parte_2
(C.F. e P. I.V.A.: ) elettivamente domiciliata in Chieti, Viale Abruzzo P.IVA_3
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Sonia Spinozzi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: preliminarmente -accertare e dichiarare la legittimazione passiva dell'opposta in ordine alle eccezioni sollevate dall'opponente sull'inesistenza del debito e dei rapporti di c/c tra questa e la
[...]
; nel merito -accertare e dichiarare l'inesistenza del Controparte_3 debito dell'attrice; -accogliere l'opposizione e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo 113/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Per parte convenuta: Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni già esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente Sig.ra al pagamento in favore della convenuta Parte_1 opposta della somma complessiva di Euro 121.894,94, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.3.2024 e, per essa, Controparte_1 [...] ha chiesto ingiungersi alla sig.ra il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 121.894,94 oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù dei seguenti rapporti di conto corrente, in essere con la cedente Controparte_4
1 (i) Euro 15.182,83, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1789, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1790, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1552, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 30/01/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1553, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 30/01/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4
(v) Euro 15.211,50, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1798, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1799, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4
(vii) Euro 15.219,05, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1786, intestato alla signora
, acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della Parte_1
Controparte_4
o importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1787, intestato alla signora
, acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della Parte_1
Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla sig.ra la quale ha eccepito la Parte_1 carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla asserita creditrice nonché l'inesistenza del debito in quanto sarebbe stata vittima, unitamente ai genitori, titolari della Atilea s.a.s., delle condotte illecite perpetrate, in loro danno, dal sig.
, a capo della filiale della di Silvi Marina, ove venivano Persona_1 CP_5 stipulati i contratti di conto corrente, condotte illecite accertate dagli stessi ispettori dell'Istituto di Credito. Tra i vari illeciti riferiti, meglio indicati in citazione, l'attrice ha eccepito di non aver mai stipulato i contratti di conto corrente, disconoscendo le firme apposte, firme presumibilmente apposte dal predetto sig. al fine di spalmare parte Per_1 della esposizione indebitamente accordata al gruppo, mediante concessione di scoperti che il Titolare (il ) aveva cura di tenere sotto la soglia di € 10.000. Per_1
Si è costituita e, per essa, quale società fusa Controparte_1 CP_2 in insistendo per il rigetto Parte_2 dell'opposizione ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò detto, si osserva quanto segue.
2 Seppur formulata solo genericamente occorre, in primis, pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla opposta. La giurisprudenza (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21843 del 30/08/2019, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022) ha chiarito che i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Tuttavia, in motivazione, la citata sentenza ha confermato che i possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. Quindi, ben può opporsi alla odierna cessionaria la nullità dei contratti per violazione della forma scritta “ad substantiam” richiesta dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 36 del 03/01/2017) per cui “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Al fine di verificare la autenticità delle firme è stata disposta CTU e nominata la dott.ssa la quale, con elaborato che si ritiene pienamente Persona_2 condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni, ha concluso per l'apocrifia delle firme della opponente, apposte, sui contratti di conto corrente, presumibilmente dallo stesso direttore della filiale. Ne consegue che, in ragione della nullità dei contratti, l'opposizione va accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza. Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti del 20 marzo 2024 n. 113/2024; 2) Condanna (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e, per essa, (C.F. e P. CP_2
I.V.A.: ) alla rifusione, in favore di (C.F.: P.IVA_2 Parte_1
) delle spese di lite che si liquidano in € 406,50 per C.F._1 esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta. Così deciso in Chieti, 23.10.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
3
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, (C.F. e P. I.V.A.: CP_2
), quale società fusa in P.IVA_2 Parte_2
(C.F. e P. I.V.A.: ) elettivamente domiciliata in Chieti, Viale Abruzzo P.IVA_3
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Sonia Spinozzi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: preliminarmente -accertare e dichiarare la legittimazione passiva dell'opposta in ordine alle eccezioni sollevate dall'opponente sull'inesistenza del debito e dei rapporti di c/c tra questa e la
[...]
; nel merito -accertare e dichiarare l'inesistenza del Controparte_3 debito dell'attrice; -accogliere l'opposizione e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo 113/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Per parte convenuta: Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni già esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente Sig.ra al pagamento in favore della convenuta Parte_1 opposta della somma complessiva di Euro 121.894,94, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.3.2024 e, per essa, Controparte_1 [...] ha chiesto ingiungersi alla sig.ra il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 121.894,94 oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù dei seguenti rapporti di conto corrente, in essere con la cedente Controparte_4
1 (i) Euro 15.182,83, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1789, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
[...]
Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1790, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
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Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1552, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 30/01/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
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Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1553, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 30/01/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
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Controparte_4
(v) Euro 15.211,50, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1798, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
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Controparte_4 ale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1799, intestato alla signora , Parte_1 acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della
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Controparte_4
(vii) Euro 15.219,05, quale residuo importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1786, intestato alla signora
, acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della Parte_1
Controparte_4
o importo comprensivo di interessi al 17/02/2015, del contratto di conto corrente n. 1787, intestato alla signora
, acceso in data 18/02/2013 presso la filiale di Silvi Marina della Parte_1
Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla sig.ra la quale ha eccepito la Parte_1 carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla asserita creditrice nonché l'inesistenza del debito in quanto sarebbe stata vittima, unitamente ai genitori, titolari della Atilea s.a.s., delle condotte illecite perpetrate, in loro danno, dal sig.
, a capo della filiale della di Silvi Marina, ove venivano Persona_1 CP_5 stipulati i contratti di conto corrente, condotte illecite accertate dagli stessi ispettori dell'Istituto di Credito. Tra i vari illeciti riferiti, meglio indicati in citazione, l'attrice ha eccepito di non aver mai stipulato i contratti di conto corrente, disconoscendo le firme apposte, firme presumibilmente apposte dal predetto sig. al fine di spalmare parte Per_1 della esposizione indebitamente accordata al gruppo, mediante concessione di scoperti che il Titolare (il ) aveva cura di tenere sotto la soglia di € 10.000. Per_1
Si è costituita e, per essa, quale società fusa Controparte_1 CP_2 in insistendo per il rigetto Parte_2 dell'opposizione ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò detto, si osserva quanto segue.
2 Seppur formulata solo genericamente occorre, in primis, pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla opposta. La giurisprudenza (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21843 del 30/08/2019, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022) ha chiarito che i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Tuttavia, in motivazione, la citata sentenza ha confermato che i possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. Quindi, ben può opporsi alla odierna cessionaria la nullità dei contratti per violazione della forma scritta “ad substantiam” richiesta dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 36 del 03/01/2017) per cui “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Al fine di verificare la autenticità delle firme è stata disposta CTU e nominata la dott.ssa la quale, con elaborato che si ritiene pienamente Persona_2 condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni, ha concluso per l'apocrifia delle firme della opponente, apposte, sui contratti di conto corrente, presumibilmente dallo stesso direttore della filiale. Ne consegue che, in ragione della nullità dei contratti, l'opposizione va accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza. Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti del 20 marzo 2024 n. 113/2024; 2) Condanna (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e, per essa, (C.F. e P. CP_2
I.V.A.: ) alla rifusione, in favore di (C.F.: P.IVA_2 Parte_1
) delle spese di lite che si liquidano in € 406,50 per C.F._1 esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta. Così deciso in Chieti, 23.10.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
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