Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da
Energetyca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Teodora Marocco, Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Francavilla Fontana, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza del 22 settembre 2023, n. 27201 della Suprema Corte di Cassazione, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 14.413/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito di un giudizio instaurato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Regione Puglia avverso la ricorrente, la Corte ha condannato la prima al pagamento delle spese di lite, quantificate in Euro 5.000,00, oltre accessori ed esposti (questi ultimi nella misura di Euro 200,00).
2. In data 25 settembre 2023 i difensori hanno richiesto, in via bonaria, il pagamento delle suddette spese al difensore della Regione.
4. In data 21 novembre 2023 la ricorrente ha provveduto alla notifica dell’ordinanza alla Regione, che tuttavia non avrebbe provveduto al pagamento.
5. Essendo decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’articolo 14, comma primo, del Decreto Legge n. 669/1996, convertito in Legge n. 30/1997, la ricorrente ha adito questo Tribunale affinché sia ordinato alla Regione Puglia di provvedere al pagamento delle spese di lite secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite.
6. La Regione si è costituita rilevando che il supposto ritardo nella corresponsione degli oneri riconosciuti in favore di Energetyca s.r.l. dall’ordinanza della Cassazione sarebbe attribuibile all’odierna ricorrente, che avrebbe rallentato il complesso iter amministrativo innanzi descritto e volto alla liquidazione di tali competenze. In particolare, la società Energetyca ha dapprima trasmesso nel mese di novembre 2023 una nota recante una richiesta di liquidazione delle spese rivenienti da tale ordinanza, allegando tuttavia alla medesima comunicazione una bozza di fattura relativa al distinto giudizio RG n 9450/2013 svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato Sez IV e definito con sentenza n. 8205/2021; successivamente, pur avendo l’Ufficio preposto al pagamento, notiziato puntualmente la società in ordine alla documentazione da trasmettere (e alle formalità da rispettare per ogni documento) per addivenire al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ad ognuno dei citati provvedimenti giurisdizionali, questa provvedeva alla trasmissione di quanto dovuto in ordine ai provvedimenti di cui sopra, ma avrebbe omesso di fornire, nel prosieguo, l’ulteriore documentazione necessaria alla liquidazione delle spese riconosciute in suo favore dall’ordinanza della Suprema Corte.
7. La Regione, peraltro, avrebbe provveduto immediatamente a predisporre lo schema di disegno di legge per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, sollecitando contestualmente la società creditrice all’esibizione dei documenti all’uopo necessari e non ancora trasmessi: 1) notula aggiornata di riepilogo voci di spesa; 2) bozza di fattura elettronica; 3) dichiarazione recante -se del caso- non applicazione dell'IVA. Tuttavia, l’odierna ricorrente, anziché fornire celermente quanto richiesto ed agevolare l’attivazione del procedimento di liquidazione, ha richiesto la contestuale liquidazione in proprio favore anche delle spese sostenute per l’introduzione del giudizio di ottemperanza, pur in assenza di una condanna in tal senso.
8. Alla camera di consiglio del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato.
10. Nel caso di specie, il titolo ottemperando ha acquisito l’efficacia di giudicato.
11. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
12. L’ordinanza, dai documenti in atti, risulta altresì essere stata notificata nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.11.2023. Risulta, quindi, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
13. Non rileva quanto osservato dalla Regione in ordine alla condotta della ricorrente che avrebbe asseritamente rallentato l’iter amministrativo volto al pagamento, risultato del tutto sfornito di prova nel corso del presente giudizio.
14. In accoglimento del presente ricorso deve, quindi, essere dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza indicata in epigrafe, procedendo alla corresponsione delle somme dovute come indicato nel titolo ottemperando, oltre interessi legali dal 22 settembre 2023 fino al soddisfo.
14. Alla Regione Puglia va assegnato il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione.
15. Anche in ragione della natura dell’ iter volto al perfezionamento degli atti di esecuzione del titolo ottemperando, il Collegio non ritiene che allo stato sussistano i presupposti per la nomina del commissario ad acta , cui potrà comunque provvedersi, su istanza di parte ricorrente, in caso di ulteriore inerzia della Regione oltre il termine sopra stabilito.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di provvedere all’esatta ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva, entro giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO