Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1962, n. 1507
Articolo 2
Versione
15 novembre 1962
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962