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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Rg 3249-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. FA LAURENZI Presidente
dott. ssa Anna FERRARI Consigliere
dott. ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 3249-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 22-11-2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata in atti dall'Avv. Gabriele
Scuffi e dall'Avv. Paola Silvia Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Castello n. 2
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
AN Avolio, in virtù di mandato allegato in atti elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale Avolio e Associati, in Milano (20136) V.le Gian Galeazzo 16.
APPELLATO
Con l'intervento del PG
1 Rg 3249-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile 2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 e non notificata all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 4169/2023 promosso dalla Signora nei confronti del Signor Parte_1
Controparte_1
CONCLUSIONI APPELLANTE
che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, fissata l'udienza per la discussione e termine per la notifica di ricorso e decreto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, V O G L I A in parziale riforma della sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile
2024, pubblicata il 30 aprile 2024 e mai notificata, in particolare, dei capi 3), 4) e 5) relativi agli obblighi economici posti a carico del resistente , sentenza che si impugna giusta i motivi tutti esposti: NEL MERITO 1. porre a carico del padre, considerato che la figlia non ha CP_2 indipendenza economica, a titolo di contributo nel suo mantenimento la somma mensile di €
2.000,00, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
2. Pt_1
porre a carico del padre nella misura del 100% il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse viene per completezza così determinata, secondo le linee guida del Tribunale di Milano:
3. porre a carico del signor
[...]
a titolo di contribuzione nel mantenimento della moglie (economicamente non CP_1 autosufficiente), la somma di € 2.000,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
L'importo sarà da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale.
4. condannare il Signor al Controparte_1
pagamento integrale delle spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori come per legge;
IN IA OR 5. ordinare al Signor di Controparte_1 depositare in giudizio la documentazione fiscale, bancaria ed economica aggiornata di cui all'art.
473.bis 12 c.p.c.
6. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla Signora negli atti Pt_1
del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 28.09.2023, e da intendersi qui integralmente trascritto.
CONCLUSIONI APPELLATO
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Signora perché infondato in fatto Pt_1 ed in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza definitiva di separazione n. 4653/2024, con vittoria di competenze professionali del presente grado di giudizio,
2 Rg 3249-2024
oltre C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle spese generali (15%) come per legge. In via istruttoria si ripropongono tutte le istanze formulate dal sig. negli atti del giudizio di primo grado CP_1
ed in particolare nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma. In particolare la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche, quantificate correttamente dal Tribunale , relative all'entità del contributo per il mantenimento della prole. CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra con ricorso depositato in data 31 gennaio Parte_1
2023, ha chiesto al Tribunale di Milano :
1.A) di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito 1.B) l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale;
1.C) un assegno dell'importo di € 2.000,00 a carico del per il CP_1
mantenimento della figlia (nata il [...]) oltre al 100% delle spese straordinarie;
1.D) CP_2 un assegno dell'importo di € 1.500,00 mensili per il suo mantenimento.
2. Si è costituito il sig. che , nell'aderire alla domanda di separazione Controparte_1 chiedeva: A) l'addebito della separazione a carico della sig.ra B) di poter frequentare Pt_1
liberamente la figlia C) il mantenimento diretto della figlia dividendo fra i coniugi CP_2 CP_2 le sole spese straordinarie al 50%; D) l'assegnazione della casa coniugale.
3. Il Presidente f.f. , con una prima ordinanza ex art. 342 bis del 1 marzo 2023, ha disposto l'immediato allontanamento del sig. dalla casa familiare con obbligo di Controparte_1
non farvi più rientro, sino a diversa disposizione, prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie ed in particolare alla casa familiare ed al luogo di lavoro, stabilendo inoltre che gli ordini emessi avessero durata di quattro mesi dalla loro esecuzione.
Il Presidente f.f . con successiva ordinanza del 15 marzo 2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla sig.ra ponendo a carico del , Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno dell'importo di €800,00 euro
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mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un assegno dell'importo mensile di € 1.000,00.
4. Il Tribunale di Milano ha emesso in data 19-06 2023 la sentenza parziale n. 5464-2023 di separazione e, con ordinanza resa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria all'esito della quale ha così statuito :
ADDEBITA la separazione al marito ex articolo 151, comma 2° cc;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Segrate – San Felice alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di marzo 2023
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia così determinate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-
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spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
ND parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite della fase cautelare integralmente e le spese di lite del giudizio principale nella misura di 1/3 per l'importo complessivo di euro 4.000,00 come da motivazione oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante quota.
5. La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 4653/2024 Parte_1
resa il 24 aprile 2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 dal Tribunale di Milano chiedendo la riforma per i capi relativi alla quantificazione sia del suo assegno di mantenimento che di quello per la figlia ritenendo la motivazione emessa dal Giudice di primo grado in totale violazione dei principi di diritto e delle norme di legge che regolano la materia .
Sostiene l'appellante che la decisione è affetta da un vizio di motivazione avendo il Tribunale omesso di illustrare l'iter logico seguito e quindi gli elementi di prova con i quali ha fondato il proprio convincimento nel quantificare l'assegno della figlia nell'importo mensile solo di € CP_2
800,00 disattendendo le ragioni e le prove da lei offerte a fondamento delle sue domande .
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Ritiene la che il Tribunale, nel determinare il quantum dell'assegno di mantenimento Pt_1
per la figlia posto a carico del avrebbe dovuto valutare le risorse economiche di CP_1 entrambi i genitori” avendo documentato, in base alle sole risultanze delle dichiarazioni fiscali depositate in atti (docc. 14,15,16,39,40 fascicolo controparte) e a quelle relative all'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 124 fascicolo di primo grado) che l'appellato ha percepito :
-nel 2022 un reddito netto di € 98.220,52 pari a circa € 8.185,04 mensili;
-nel 2021 un reddito netto di € 87.126,71 pari a € 7.260,56 mensili;
-nel 2020 un reddito netto di € 121.539,42 pari a € 10.128,28 mensili;
e che tale reddito è costituto anche dalla pensione a lui erogata dall' il cui ammontare CP_3 complessivo annuo è pari a 85.425,47 ovvero € 7.118,78 netti mensili (doc. 41 fascicolo di primo grado controparte) ; inoltre l'appellato dispone di consistenti disponibilità liquide sul proprio conto corrente acceso presso la AN BP il cui saldo è stato accertato nell'importo di € 100.524,78 al
31.12.2021 e in € 132.071,89 al 2022 (cfr. Disclosure – doc. 21 fascicolo controparte)
Evidenzia l'appellante che Tribunale ha ignorato alcuni fatti , provati e documentati, riferiti alle effettive condizioni economiche del che ha acquistato mobili registrati (tra cui anche CP_1
diverse barche) ed immobili (anche caduti in comunione beni) senza ricorrere a mutui o finanziamenti (docc. 34,35,36,37,53,55 fascicolo di primo grado) ed in particolare :
* l'abitazione coniugale di Segrate, Strada Anulare 5;
* l'appartamento di San Felice limtrofo alla casa coniugale ed intestato alla società CP_4
di cui lui è socio (doc. 37 fascicolo di primo grado);
[...]
*l'appartamento in Sardegna a RT (doc. 53 fascicolo di primo grado) acquistato il 14.12.2016;
* l'imbarcazione a motore “Lady Wanda” di quasi 12 metri ormeggiata nella Marina di RT e acquistata nel mese di aprile 2022 al prezzo di € 84.000 (doc. 34,56,36 fascicolo di primo grado).
* auto d'epoca e di grossa cilindrata (doc. 108 fascicolo di primo grado) ed è coinvolto in operazioni di compravendita di imbarcazioni nel biennio 2021-2022 (doc. 124 fascicolo di primo grado).
Evidenzia la sig.ra che il sig. : Pt_1 CP_1
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- percepisce introiti derivanti dalla locazione (tramite la piattaforma Airbnb) della casa di RT acquistata nel 2016 (doc. 44 fascicolo di primo grado) ;
- ha donato a favore del figlio - di primo letto- due box a San Bovio (doc. 51 fascicolo di CP_5
primo grado) ed una casa in Sardegna a Cugnana (doc. 52 fascicolo di primo grado);
- ha sostenuto da solo tutte le spese e le necessità per la famiglia, circostanza non contestata, in particolare quelle della figlia garantendo a tutto il nucleo un tenore di vita estremamente CP_2
agiato, documentato in giudizio e confermato dalle numerose e costose esperienze scolastiche e formative godute dalla ragazza nel corso degli anni nonché dai numerosi viaggi all'estero, in mete esotiche e lussuose (Bahamas nel 2021 e nel 2015, Caraibi nel 2015, nel 2022) e dalle Per_1
settimane bianche nelle località italiane più esclusive.
L'appellante, con riguardo al motivo di gravame riferito al suo assegno di mantenimento ritiene illegittima ed erronea la quantificazione influenzata da valutazioni del tutto astratte e ipotetiche dei sui redditi avendo lei documentato di percepire dalla una pensione di invalidità di € CP_6
629,57 mensili erogatale per un' incapacità lavorativa al 40% (doc. 76-77 fascicolo di primo grado)
a causa del suo stato di salute compromesso da diverse patologie che l'hanno colpita (ectasia dell'aorta ascendente, epatite cronica e tumore al seno – cfr. docc. 109-110-11 fascicolo di primo grado) e di poter contare su modesti redditi derivanti dall'attività professionale di Avvocato pari a €
14.696,00 annui nel 2019, € 6.057,00 annui nell'anno 2020, € 50.634,00 nell'anno 2021 (Cfr.
Modelli PF 2020,2021,2022 – doc. 16 fascicolo di primo grado); nell'anno 2022 ha percepito dall'attività professionale entrate (lorde) di soli € 24.017,00 .
Evidenzia l'appellante che il Tribunale non ha considerato e valorizzato: A- l'elevato tenore di vita di cui ella ha sempre potuto godere, in costanza di matrimonio, grazie alla elevata disponibilità e capacità economiche del marito (cfr. docc. 30,31,34,35,54,55,60,61,100,106,107,108) ;
B- la sua effettiva la “capacità lavorativa” che è fortemente compromessa non solo per le precarie condizioni di salute.
Conclude la sig.ra chiedendo 1. di porre a carico del un contributo Pt_1 CP_1 mensile di €2.000,00, per il mantenimento della figlia oltre al 100% del pagamento delle CP_2 spese straordinarie ed un contributo mensile di € 2000,00 per il suo mantenimento;
2 di condannare il Signor al pagamento integrale delle spese, diritti e compensi di CP_1
entrambi i gradi di giudizio. IN IA OR . di ordinare al Signor di CP_1 depositare in giudizio la documentazione fiscale, bancaria ed economica aggiornata di cui all'art. 7 Rg 3249-2024
473.bis 12 c.p.c. ; di ammettere tutte le istanze istruttorie da lei formulate negli atti del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data
28.09.2023.
6. Si è costituito il sig. che , sul primo motivo di appello riferito alla errata CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia sostiene che il Giudice di primo CP_2
grado, nella quantificazione effettuata, ha tenuto espressamente tenuto in considerazione i principi di cui all'art. 337ter c.c. ossia le attuali esigenze della ragazza -studentessa di 23 anni- che vive a
Segrate con la madre e non svolge attività particolari e gode di buona salute. Risulta essere stato correttamente valutato il tenore di vita goduto dalla ragazza in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Evidenzia l'appellato che nelle pagine 12, 13 e 14 della sentenza vi è una compiuta analisi della situazione reddituale di entrambe le parti all'esito della quale il Giudice ha determinato il contributo, posto a suo carico, sia per che per la risulta essere stato CP_2 Pt_1
correttamente valutato il patrimonio immobiliare e mobiliare comune, il suo reddito da pensione nonché il reddito da lavoro e la pensione della sig.ra così come anche i risparmi Pt_1
accumulati da entrambi;
inoltre, con riguardo alle spese straordinarie per essendo le CP_2
stesse state sostenute da entrambi i genitori in parti uguali in costanza di matrimonio, ritiene corretta la stessa suddivisione nella misura del 50% ciascuno anche dopo la separazione dei genitori .
Osserva il che le motivazioni esplicitate dal Tribunale per la quantificazione del suo CP_1
contributo per il mantenimento della figlia si fondano anche sul contributo a cui è tenuta a concorrere l'appellante, quale avvocato con indubbia professionalità acquisita e con capacità lavorativa e patrimoniale .
Con riguardo al capo di condanna delle spese di lite sostiene che la motivazione è corretta poiché la sig.ra è risultata parzialmente soccombente avendo ella chiesto un mantenimento - Pt_1
oggettivamente esorbitante ed irragionevole- nella misura complessiva di € 8.000 ovvero €
6.000,00 euro al mese per sé stessa ed € 2000,00 al mese per la figlia oltre al 100% delle CP_2
spese straordinarie;
quindi non essendo stata accolta la sua domanda la motivazione sulla suddivisione delle spese è chiara e logica nonché priva di vizi e non censurabile.
Conclude il chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto ed CP_1
in via istruttoria ripropone tutte le istanze già formulate nel giudizio di primo grado ed in particolare nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. .
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7. Con decreto presidenziale del 28.11.2024 è stata fissata la trattazione della causa al 01.04.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene , quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
Il motivo di appello riferito alla erronea quantificazione del contributo posto a carico del
[...]
per il mantenimento della figlia può essere parzialmente accolto . CP_1 CP_2
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (vedi
Corte di cassazione, Sez. 1, 02/07/2021, n. 18785; Corte di cassazione, Sez. 1, 17/02/2021, n.4219).
Per converso, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari (vedi Corte di cassazione,
26.04.2017, n. 10207; Corte di cassazione, n. 5088/2018).
In merito alla determinazione del contributo al mantenimento, quale determinato dal giudice di primo grado, si osserva che, per poter quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti , in caso di separazione personale dei coniugi, è necessario effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, stante il principio di proporzionalità, nonché considerare le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita goduto da questi ultimi (cfr Corte di cassazione, ordinanza n. 4811/2018). Invero, la Suprema Corte ha chiarito anzitutto come la legge,
“nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di
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essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Corte di cassazione, n.
17089/2013).
Nel caso concreto in esame, è incontestata la circostanza :
1. che la figlia – di anni 23- convive stabilmente con la madre nella casa coniugale e CP_2 frequenta la facoltà di psicologia dell'Università Bicocca sebbene non vi sia prova degli esiti e del profitto del suo percorso di studi universitari;
2. che la famiglia, in costanza di matrimonio, ha avuto un tenore di vita agiato che ha consentito
– circostanza non contestata - di poter effettuare diversi viaggi all'estero oltre che in CP_2
note località turistiche anche invernali;
ha fatto due vacanze studio a Londra nel biennio 2016-
2017, ha frequentato un semestre del quarto anno (2018) in Canada, presso la Victoria High
School di Vancouver SL;
ha soggiornato alle Hawaii durante un periodo di vacanza scolastica;
ha svolto un tirocinio presso l'associazione diplomatici ONU a New York ed uno Stage di
Medicina al Chelsea Independent College (cfr. doc. 103 fascicolo di primo grado) ed ha frequentato corsi privati di inglese, di tennis agonistico e di equitazione;
3. che la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, per come ampiamente documentata e rappresentata dalle stesse non è sicuramente paritetica atteso che :
3.A) la signora Pt_1
- percepisce una pensione mensile di € 630,00 per un'invalidità del 40% riconosciuta dalla
[...]
CP_6
- lavora come avvocato in regime forfettario ed ha documentato : nel 2020, periodo d'imposta 2019 un reddito di € 14,000,00, nel 2021 periodo d'imposta 2020 un reddito di € 6,000,00 -nel 2022 periodo d'imposta 2021 un reddito di € 50.000,00 nel 2023 periodo d'imposta 20233 un reddito di
€ 26.220,00; nel 2024 periodo imposta 2023 un reddito di 29.674,00 ;
- è comproprietaria con il marito dei seguenti immobili : A) l'abitazione coniugale di Segrate,
Strada Anulare 5; B) appartamento di San Felice limitrofo alla casa coniugale;
C) l'appartamento in
Sardegna a RT;
D) l'imbarcazione ormeggiata a RT (Ol) denominata Lady Wanda;
- è assegnataria della casa coniugale di cui è proprietaria al 50% con il marito per la quale lei sostiene le sole spese di utenza;
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- ha provviste presso la Banco BP spa - documentate da parte dell'appellato- con un saldo al marzo 2024 di € 30.780,00 .
3.B) Di contro il sig. : CP_1
- percepisce una pensione di € 85.425,00 pari ad un mensile di € 7.118,00 ;
- sostiene un finanziamento richiesto nel 2015 nell'interesse della famiglia, che comporta prelievi mensili per euro 951,00 con scadenza 31.10.2026;
- è comproprietario con l'appellante degli immobili sopra indicati ed ha documentato di essere proprietario di due auto nonché di auto d'epoca del 1972, non circolanti, che ha acquistato per restaurarle nel settembre 2023 e nel gennaio 2024;
- aveva al settembre del 2022 una provvista di circa € 132.000,00 presso la AN BP , aggiornata alla data del 30.09.2024 si è ridotta all'importo di € 24.423,50.
Alla luce degli atti processuali, reputa il Collegio che possa essere parzialmente accolto il motivo di gravame proposto dalla in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
stabilito dal Giudice di prime cure in un importo non adeguato rispetto alle sostanze CP_2 paterne e ciò anche al fine di non ledere l'aspettativa della ragazza di godere di tutte le prerogative ed opportunità che avrebbe potuto avere qualora il nucleo familiare fosse rimasto coeso .
Nella comparazione quindi dei redditi di entrambi i coniugi deve anche essere valutato il tempo di permanenza presso il genitore non collocatario nonché il principio di diritto di una recente sentenza della Corte di Cassazione ( 28 marzo 2023 n. 8764) a mente del quale nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento deve essere presa in considerazione anche l'utilità economica rappresentata dall'assegnazione della casa coniugale .
Se è vero che l'assegnazione della casa familiare prescinde del tutto dal titolo di proprietà, essendo assegnata all'altro coniuge unicamente in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è altresì vero che la decisone sull'assegnazione della casa coniugale ha necessariamente importanti riflessi economici ciò in quanto il genitore collocatario, la gode gratuitamente, risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione.
Nel determinare l'entità dell'assegno di mantenimento deve quindi ritenersi rilevante il pregiudizio economico subito dal coniuge che quella casa “perde” e di contro il rilevante valore economico che
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l'altro acquisisce, attraverso il provvedimento di assegnazione, tanto più che detto provvedimento
è opponibile ai terzi, mediante la relativa trascrizione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, a parere dei questa Corte, in considerazione dell'età della ragazza (23 anni) nonché delle sue connesse esigenze di vita e di socialità e tenuto conto anche dell'assenza di permanenza di presso il padre e dell'utilità economica rappresentata CP_2 dall'assegnazione della casa coniugale, si ritiene congruo modificare l'importo mensile dell'assegno di mantenimento posto a carico del ed in favore della figlia - studentessa CP_1 CP_2
universitaria di cui non è documentato il profitto- stabilendo un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.000,00 - con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza- confermando la ripartizione del 50% delle spese straordinarie .
Con riguardo al motivo di appello riferito alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dell'appellante , ritiene la Corte, alla luce degli atti e documenti di causa nonché dei principi giuridici applicabili in materia che il motivo di doglianza non merita accoglimento .
La separazione personale tra i coniugi non estingue , è vero , il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio di solidarietà coniugale , ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti ed in particolare il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate le condizioni economiche dell'obbligato nonché la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente e comunque la sua attitudine al lavoro o l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche ( Cass 24049/21 )
Nel caso di specie, l'appellante con il gravame proposto sollecita la rideterminazione in aumento;
orbene pur avendo ella documentato il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, nulla ha dedotto o dimostrato circa il contributo fattivo fornito anche durante la propria collaborazione alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio esclusivo dell'altro coniuge;
infine non ha dimostrato quali impedimenti, visto l'attuale maggiore età della figlia e comunque la sua età non certo avanzata, che ostacolerebbero un impegno più proficuo nella professione forense per la quale possiede sicuramente una elevata professionalità .
Non è passibile di alcuna censura la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha determinato un contributo a titolo di assegno di mantenimento a carico del ed in favore della CP_1
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nell'importo mensile di € 700,00 tenuto anche conto anche del godimento dei beni Pt_1 immobili acquistati dall'appellato in costanza di matrimonio .
Con riferimento al terzo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma sia pur parziale della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In ragione del parziale accoglimento del gravame il rapporto di soccombenza tra le parti obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e quindi, tenuto conto della minima incidenza sul complesso delle statuizioni, si ritiene di mantenere la ripartizione delle spese e confermare integralmente la compensazione nella misura di 2/3 fra le parti mentre la restante misura di 1/3 -liquidata secondo lo scaglione valore indeterminabile- deve essere rifusa dal sig. all'appellante Sig.ra nella misura indicata in CP_1 Pt_1
dispositivo per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile
[...]
2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 e non notificata all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 4169/2023 così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dispone, a far data dalla pubblicazione della sentenza, un assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in Controparte_1 favore della figlia dell'importo di € 1.000,00 da versarsi in via anticipata entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (FOI) con decorrenza dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite fra la sig.ra ed il Sig. Pt_1
e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra CP_1 Controparte_1 [...]
la quota di 1/3 delle spese di lite liquidate in euro 1.900,00 Parte_1
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per il primo grado, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti ed euro 1.900,00 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano 1 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR SS FA EN
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. FA LAURENZI Presidente
dott. ssa Anna FERRARI Consigliere
dott. ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 3249-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 22-11-2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata in atti dall'Avv. Gabriele
Scuffi e dall'Avv. Paola Silvia Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Castello n. 2
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
AN Avolio, in virtù di mandato allegato in atti elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale Avolio e Associati, in Milano (20136) V.le Gian Galeazzo 16.
APPELLATO
Con l'intervento del PG
1 Rg 3249-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile 2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 e non notificata all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 4169/2023 promosso dalla Signora nei confronti del Signor Parte_1
Controparte_1
CONCLUSIONI APPELLANTE
che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, fissata l'udienza per la discussione e termine per la notifica di ricorso e decreto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, V O G L I A in parziale riforma della sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile
2024, pubblicata il 30 aprile 2024 e mai notificata, in particolare, dei capi 3), 4) e 5) relativi agli obblighi economici posti a carico del resistente , sentenza che si impugna giusta i motivi tutti esposti: NEL MERITO 1. porre a carico del padre, considerato che la figlia non ha CP_2 indipendenza economica, a titolo di contributo nel suo mantenimento la somma mensile di €
2.000,00, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
2. Pt_1
porre a carico del padre nella misura del 100% il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse viene per completezza così determinata, secondo le linee guida del Tribunale di Milano:
3. porre a carico del signor
[...]
a titolo di contribuzione nel mantenimento della moglie (economicamente non CP_1 autosufficiente), la somma di € 2.000,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
L'importo sarà da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale.
4. condannare il Signor al Controparte_1
pagamento integrale delle spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori come per legge;
IN IA OR 5. ordinare al Signor di Controparte_1 depositare in giudizio la documentazione fiscale, bancaria ed economica aggiornata di cui all'art.
473.bis 12 c.p.c.
6. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla Signora negli atti Pt_1
del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 28.09.2023, e da intendersi qui integralmente trascritto.
CONCLUSIONI APPELLATO
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Signora perché infondato in fatto Pt_1 ed in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza definitiva di separazione n. 4653/2024, con vittoria di competenze professionali del presente grado di giudizio,
2 Rg 3249-2024
oltre C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle spese generali (15%) come per legge. In via istruttoria si ripropongono tutte le istanze formulate dal sig. negli atti del giudizio di primo grado CP_1
ed in particolare nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma. In particolare la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche, quantificate correttamente dal Tribunale , relative all'entità del contributo per il mantenimento della prole. CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra con ricorso depositato in data 31 gennaio Parte_1
2023, ha chiesto al Tribunale di Milano :
1.A) di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito 1.B) l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale;
1.C) un assegno dell'importo di € 2.000,00 a carico del per il CP_1
mantenimento della figlia (nata il [...]) oltre al 100% delle spese straordinarie;
1.D) CP_2 un assegno dell'importo di € 1.500,00 mensili per il suo mantenimento.
2. Si è costituito il sig. che , nell'aderire alla domanda di separazione Controparte_1 chiedeva: A) l'addebito della separazione a carico della sig.ra B) di poter frequentare Pt_1
liberamente la figlia C) il mantenimento diretto della figlia dividendo fra i coniugi CP_2 CP_2 le sole spese straordinarie al 50%; D) l'assegnazione della casa coniugale.
3. Il Presidente f.f. , con una prima ordinanza ex art. 342 bis del 1 marzo 2023, ha disposto l'immediato allontanamento del sig. dalla casa familiare con obbligo di Controparte_1
non farvi più rientro, sino a diversa disposizione, prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie ed in particolare alla casa familiare ed al luogo di lavoro, stabilendo inoltre che gli ordini emessi avessero durata di quattro mesi dalla loro esecuzione.
Il Presidente f.f . con successiva ordinanza del 15 marzo 2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla sig.ra ponendo a carico del , Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno dell'importo di €800,00 euro
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mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un assegno dell'importo mensile di € 1.000,00.
4. Il Tribunale di Milano ha emesso in data 19-06 2023 la sentenza parziale n. 5464-2023 di separazione e, con ordinanza resa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria all'esito della quale ha così statuito :
ADDEBITA la separazione al marito ex articolo 151, comma 2° cc;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Segrate – San Felice alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di marzo 2023
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia così determinate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-
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spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
ND parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite della fase cautelare integralmente e le spese di lite del giudizio principale nella misura di 1/3 per l'importo complessivo di euro 4.000,00 come da motivazione oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante quota.
5. La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 4653/2024 Parte_1
resa il 24 aprile 2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 dal Tribunale di Milano chiedendo la riforma per i capi relativi alla quantificazione sia del suo assegno di mantenimento che di quello per la figlia ritenendo la motivazione emessa dal Giudice di primo grado in totale violazione dei principi di diritto e delle norme di legge che regolano la materia .
Sostiene l'appellante che la decisione è affetta da un vizio di motivazione avendo il Tribunale omesso di illustrare l'iter logico seguito e quindi gli elementi di prova con i quali ha fondato il proprio convincimento nel quantificare l'assegno della figlia nell'importo mensile solo di € CP_2
800,00 disattendendo le ragioni e le prove da lei offerte a fondamento delle sue domande .
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Ritiene la che il Tribunale, nel determinare il quantum dell'assegno di mantenimento Pt_1
per la figlia posto a carico del avrebbe dovuto valutare le risorse economiche di CP_1 entrambi i genitori” avendo documentato, in base alle sole risultanze delle dichiarazioni fiscali depositate in atti (docc. 14,15,16,39,40 fascicolo controparte) e a quelle relative all'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 124 fascicolo di primo grado) che l'appellato ha percepito :
-nel 2022 un reddito netto di € 98.220,52 pari a circa € 8.185,04 mensili;
-nel 2021 un reddito netto di € 87.126,71 pari a € 7.260,56 mensili;
-nel 2020 un reddito netto di € 121.539,42 pari a € 10.128,28 mensili;
e che tale reddito è costituto anche dalla pensione a lui erogata dall' il cui ammontare CP_3 complessivo annuo è pari a 85.425,47 ovvero € 7.118,78 netti mensili (doc. 41 fascicolo di primo grado controparte) ; inoltre l'appellato dispone di consistenti disponibilità liquide sul proprio conto corrente acceso presso la AN BP il cui saldo è stato accertato nell'importo di € 100.524,78 al
31.12.2021 e in € 132.071,89 al 2022 (cfr. Disclosure – doc. 21 fascicolo controparte)
Evidenzia l'appellante che Tribunale ha ignorato alcuni fatti , provati e documentati, riferiti alle effettive condizioni economiche del che ha acquistato mobili registrati (tra cui anche CP_1
diverse barche) ed immobili (anche caduti in comunione beni) senza ricorrere a mutui o finanziamenti (docc. 34,35,36,37,53,55 fascicolo di primo grado) ed in particolare :
* l'abitazione coniugale di Segrate, Strada Anulare 5;
* l'appartamento di San Felice limtrofo alla casa coniugale ed intestato alla società CP_4
di cui lui è socio (doc. 37 fascicolo di primo grado);
[...]
*l'appartamento in Sardegna a RT (doc. 53 fascicolo di primo grado) acquistato il 14.12.2016;
* l'imbarcazione a motore “Lady Wanda” di quasi 12 metri ormeggiata nella Marina di RT e acquistata nel mese di aprile 2022 al prezzo di € 84.000 (doc. 34,56,36 fascicolo di primo grado).
* auto d'epoca e di grossa cilindrata (doc. 108 fascicolo di primo grado) ed è coinvolto in operazioni di compravendita di imbarcazioni nel biennio 2021-2022 (doc. 124 fascicolo di primo grado).
Evidenzia la sig.ra che il sig. : Pt_1 CP_1
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- percepisce introiti derivanti dalla locazione (tramite la piattaforma Airbnb) della casa di RT acquistata nel 2016 (doc. 44 fascicolo di primo grado) ;
- ha donato a favore del figlio - di primo letto- due box a San Bovio (doc. 51 fascicolo di CP_5
primo grado) ed una casa in Sardegna a Cugnana (doc. 52 fascicolo di primo grado);
- ha sostenuto da solo tutte le spese e le necessità per la famiglia, circostanza non contestata, in particolare quelle della figlia garantendo a tutto il nucleo un tenore di vita estremamente CP_2
agiato, documentato in giudizio e confermato dalle numerose e costose esperienze scolastiche e formative godute dalla ragazza nel corso degli anni nonché dai numerosi viaggi all'estero, in mete esotiche e lussuose (Bahamas nel 2021 e nel 2015, Caraibi nel 2015, nel 2022) e dalle Per_1
settimane bianche nelle località italiane più esclusive.
L'appellante, con riguardo al motivo di gravame riferito al suo assegno di mantenimento ritiene illegittima ed erronea la quantificazione influenzata da valutazioni del tutto astratte e ipotetiche dei sui redditi avendo lei documentato di percepire dalla una pensione di invalidità di € CP_6
629,57 mensili erogatale per un' incapacità lavorativa al 40% (doc. 76-77 fascicolo di primo grado)
a causa del suo stato di salute compromesso da diverse patologie che l'hanno colpita (ectasia dell'aorta ascendente, epatite cronica e tumore al seno – cfr. docc. 109-110-11 fascicolo di primo grado) e di poter contare su modesti redditi derivanti dall'attività professionale di Avvocato pari a €
14.696,00 annui nel 2019, € 6.057,00 annui nell'anno 2020, € 50.634,00 nell'anno 2021 (Cfr.
Modelli PF 2020,2021,2022 – doc. 16 fascicolo di primo grado); nell'anno 2022 ha percepito dall'attività professionale entrate (lorde) di soli € 24.017,00 .
Evidenzia l'appellante che il Tribunale non ha considerato e valorizzato: A- l'elevato tenore di vita di cui ella ha sempre potuto godere, in costanza di matrimonio, grazie alla elevata disponibilità e capacità economiche del marito (cfr. docc. 30,31,34,35,54,55,60,61,100,106,107,108) ;
B- la sua effettiva la “capacità lavorativa” che è fortemente compromessa non solo per le precarie condizioni di salute.
Conclude la sig.ra chiedendo 1. di porre a carico del un contributo Pt_1 CP_1 mensile di €2.000,00, per il mantenimento della figlia oltre al 100% del pagamento delle CP_2 spese straordinarie ed un contributo mensile di € 2000,00 per il suo mantenimento;
2 di condannare il Signor al pagamento integrale delle spese, diritti e compensi di CP_1
entrambi i gradi di giudizio. IN IA OR . di ordinare al Signor di CP_1 depositare in giudizio la documentazione fiscale, bancaria ed economica aggiornata di cui all'art. 7 Rg 3249-2024
473.bis 12 c.p.c. ; di ammettere tutte le istanze istruttorie da lei formulate negli atti del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data
28.09.2023.
6. Si è costituito il sig. che , sul primo motivo di appello riferito alla errata CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia sostiene che il Giudice di primo CP_2
grado, nella quantificazione effettuata, ha tenuto espressamente tenuto in considerazione i principi di cui all'art. 337ter c.c. ossia le attuali esigenze della ragazza -studentessa di 23 anni- che vive a
Segrate con la madre e non svolge attività particolari e gode di buona salute. Risulta essere stato correttamente valutato il tenore di vita goduto dalla ragazza in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Evidenzia l'appellato che nelle pagine 12, 13 e 14 della sentenza vi è una compiuta analisi della situazione reddituale di entrambe le parti all'esito della quale il Giudice ha determinato il contributo, posto a suo carico, sia per che per la risulta essere stato CP_2 Pt_1
correttamente valutato il patrimonio immobiliare e mobiliare comune, il suo reddito da pensione nonché il reddito da lavoro e la pensione della sig.ra così come anche i risparmi Pt_1
accumulati da entrambi;
inoltre, con riguardo alle spese straordinarie per essendo le CP_2
stesse state sostenute da entrambi i genitori in parti uguali in costanza di matrimonio, ritiene corretta la stessa suddivisione nella misura del 50% ciascuno anche dopo la separazione dei genitori .
Osserva il che le motivazioni esplicitate dal Tribunale per la quantificazione del suo CP_1
contributo per il mantenimento della figlia si fondano anche sul contributo a cui è tenuta a concorrere l'appellante, quale avvocato con indubbia professionalità acquisita e con capacità lavorativa e patrimoniale .
Con riguardo al capo di condanna delle spese di lite sostiene che la motivazione è corretta poiché la sig.ra è risultata parzialmente soccombente avendo ella chiesto un mantenimento - Pt_1
oggettivamente esorbitante ed irragionevole- nella misura complessiva di € 8.000 ovvero €
6.000,00 euro al mese per sé stessa ed € 2000,00 al mese per la figlia oltre al 100% delle CP_2
spese straordinarie;
quindi non essendo stata accolta la sua domanda la motivazione sulla suddivisione delle spese è chiara e logica nonché priva di vizi e non censurabile.
Conclude il chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto ed CP_1
in via istruttoria ripropone tutte le istanze già formulate nel giudizio di primo grado ed in particolare nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. .
8 Rg 3249-2024
7. Con decreto presidenziale del 28.11.2024 è stata fissata la trattazione della causa al 01.04.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene , quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
Il motivo di appello riferito alla erronea quantificazione del contributo posto a carico del
[...]
per il mantenimento della figlia può essere parzialmente accolto . CP_1 CP_2
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (vedi
Corte di cassazione, Sez. 1, 02/07/2021, n. 18785; Corte di cassazione, Sez. 1, 17/02/2021, n.4219).
Per converso, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari (vedi Corte di cassazione,
26.04.2017, n. 10207; Corte di cassazione, n. 5088/2018).
In merito alla determinazione del contributo al mantenimento, quale determinato dal giudice di primo grado, si osserva che, per poter quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti , in caso di separazione personale dei coniugi, è necessario effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, stante il principio di proporzionalità, nonché considerare le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita goduto da questi ultimi (cfr Corte di cassazione, ordinanza n. 4811/2018). Invero, la Suprema Corte ha chiarito anzitutto come la legge,
“nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di
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essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Corte di cassazione, n.
17089/2013).
Nel caso concreto in esame, è incontestata la circostanza :
1. che la figlia – di anni 23- convive stabilmente con la madre nella casa coniugale e CP_2 frequenta la facoltà di psicologia dell'Università Bicocca sebbene non vi sia prova degli esiti e del profitto del suo percorso di studi universitari;
2. che la famiglia, in costanza di matrimonio, ha avuto un tenore di vita agiato che ha consentito
– circostanza non contestata - di poter effettuare diversi viaggi all'estero oltre che in CP_2
note località turistiche anche invernali;
ha fatto due vacanze studio a Londra nel biennio 2016-
2017, ha frequentato un semestre del quarto anno (2018) in Canada, presso la Victoria High
School di Vancouver SL;
ha soggiornato alle Hawaii durante un periodo di vacanza scolastica;
ha svolto un tirocinio presso l'associazione diplomatici ONU a New York ed uno Stage di
Medicina al Chelsea Independent College (cfr. doc. 103 fascicolo di primo grado) ed ha frequentato corsi privati di inglese, di tennis agonistico e di equitazione;
3. che la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, per come ampiamente documentata e rappresentata dalle stesse non è sicuramente paritetica atteso che :
3.A) la signora Pt_1
- percepisce una pensione mensile di € 630,00 per un'invalidità del 40% riconosciuta dalla
[...]
CP_6
- lavora come avvocato in regime forfettario ed ha documentato : nel 2020, periodo d'imposta 2019 un reddito di € 14,000,00, nel 2021 periodo d'imposta 2020 un reddito di € 6,000,00 -nel 2022 periodo d'imposta 2021 un reddito di € 50.000,00 nel 2023 periodo d'imposta 20233 un reddito di
€ 26.220,00; nel 2024 periodo imposta 2023 un reddito di 29.674,00 ;
- è comproprietaria con il marito dei seguenti immobili : A) l'abitazione coniugale di Segrate,
Strada Anulare 5; B) appartamento di San Felice limitrofo alla casa coniugale;
C) l'appartamento in
Sardegna a RT;
D) l'imbarcazione ormeggiata a RT (Ol) denominata Lady Wanda;
- è assegnataria della casa coniugale di cui è proprietaria al 50% con il marito per la quale lei sostiene le sole spese di utenza;
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- ha provviste presso la Banco BP spa - documentate da parte dell'appellato- con un saldo al marzo 2024 di € 30.780,00 .
3.B) Di contro il sig. : CP_1
- percepisce una pensione di € 85.425,00 pari ad un mensile di € 7.118,00 ;
- sostiene un finanziamento richiesto nel 2015 nell'interesse della famiglia, che comporta prelievi mensili per euro 951,00 con scadenza 31.10.2026;
- è comproprietario con l'appellante degli immobili sopra indicati ed ha documentato di essere proprietario di due auto nonché di auto d'epoca del 1972, non circolanti, che ha acquistato per restaurarle nel settembre 2023 e nel gennaio 2024;
- aveva al settembre del 2022 una provvista di circa € 132.000,00 presso la AN BP , aggiornata alla data del 30.09.2024 si è ridotta all'importo di € 24.423,50.
Alla luce degli atti processuali, reputa il Collegio che possa essere parzialmente accolto il motivo di gravame proposto dalla in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
stabilito dal Giudice di prime cure in un importo non adeguato rispetto alle sostanze CP_2 paterne e ciò anche al fine di non ledere l'aspettativa della ragazza di godere di tutte le prerogative ed opportunità che avrebbe potuto avere qualora il nucleo familiare fosse rimasto coeso .
Nella comparazione quindi dei redditi di entrambi i coniugi deve anche essere valutato il tempo di permanenza presso il genitore non collocatario nonché il principio di diritto di una recente sentenza della Corte di Cassazione ( 28 marzo 2023 n. 8764) a mente del quale nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento deve essere presa in considerazione anche l'utilità economica rappresentata dall'assegnazione della casa coniugale .
Se è vero che l'assegnazione della casa familiare prescinde del tutto dal titolo di proprietà, essendo assegnata all'altro coniuge unicamente in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è altresì vero che la decisone sull'assegnazione della casa coniugale ha necessariamente importanti riflessi economici ciò in quanto il genitore collocatario, la gode gratuitamente, risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione.
Nel determinare l'entità dell'assegno di mantenimento deve quindi ritenersi rilevante il pregiudizio economico subito dal coniuge che quella casa “perde” e di contro il rilevante valore economico che
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l'altro acquisisce, attraverso il provvedimento di assegnazione, tanto più che detto provvedimento
è opponibile ai terzi, mediante la relativa trascrizione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, a parere dei questa Corte, in considerazione dell'età della ragazza (23 anni) nonché delle sue connesse esigenze di vita e di socialità e tenuto conto anche dell'assenza di permanenza di presso il padre e dell'utilità economica rappresentata CP_2 dall'assegnazione della casa coniugale, si ritiene congruo modificare l'importo mensile dell'assegno di mantenimento posto a carico del ed in favore della figlia - studentessa CP_1 CP_2
universitaria di cui non è documentato il profitto- stabilendo un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.000,00 - con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza- confermando la ripartizione del 50% delle spese straordinarie .
Con riguardo al motivo di appello riferito alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dell'appellante , ritiene la Corte, alla luce degli atti e documenti di causa nonché dei principi giuridici applicabili in materia che il motivo di doglianza non merita accoglimento .
La separazione personale tra i coniugi non estingue , è vero , il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio di solidarietà coniugale , ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti ed in particolare il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate le condizioni economiche dell'obbligato nonché la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente e comunque la sua attitudine al lavoro o l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche ( Cass 24049/21 )
Nel caso di specie, l'appellante con il gravame proposto sollecita la rideterminazione in aumento;
orbene pur avendo ella documentato il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, nulla ha dedotto o dimostrato circa il contributo fattivo fornito anche durante la propria collaborazione alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio esclusivo dell'altro coniuge;
infine non ha dimostrato quali impedimenti, visto l'attuale maggiore età della figlia e comunque la sua età non certo avanzata, che ostacolerebbero un impegno più proficuo nella professione forense per la quale possiede sicuramente una elevata professionalità .
Non è passibile di alcuna censura la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha determinato un contributo a titolo di assegno di mantenimento a carico del ed in favore della CP_1
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nell'importo mensile di € 700,00 tenuto anche conto anche del godimento dei beni Pt_1 immobili acquistati dall'appellato in costanza di matrimonio .
Con riferimento al terzo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma sia pur parziale della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In ragione del parziale accoglimento del gravame il rapporto di soccombenza tra le parti obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e quindi, tenuto conto della minima incidenza sul complesso delle statuizioni, si ritiene di mantenere la ripartizione delle spese e confermare integralmente la compensazione nella misura di 2/3 fra le parti mentre la restante misura di 1/3 -liquidata secondo lo scaglione valore indeterminabile- deve essere rifusa dal sig. all'appellante Sig.ra nella misura indicata in CP_1 Pt_1
dispositivo per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 4653/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile
[...]
2024 e pubblicata il 30 aprile 2024 e non notificata all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 4169/2023 così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dispone, a far data dalla pubblicazione della sentenza, un assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in Controparte_1 favore della figlia dell'importo di € 1.000,00 da versarsi in via anticipata entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (FOI) con decorrenza dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite fra la sig.ra ed il Sig. Pt_1
e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra CP_1 Controparte_1 [...]
la quota di 1/3 delle spese di lite liquidate in euro 1.900,00 Parte_1
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per il primo grado, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti ed euro 1.900,00 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano 1 aprile 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR SS FA EN
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