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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini ConSIliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 638/24 R.G. ;
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.Ulmiri Cinzia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE), Via Guolo n. 22;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Baldon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Lucatello n. 4;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 347/24 del Tribunale di Venezia del 4 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via preliminare: sospendersi la efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, in via subordinata a tale istanza, ove si dia corso all'esecuzione della sentenza nelle more della decisione di tale domanda inibitoria, stante la già avvenuta notifica di atto di precetto, come in atti, sospendersi l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra esposti. Nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello analiticamente esposti, si chiede venga accertato e dichiarato che la parte decisoria della sentenza di primo grado al punto che indica l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi oggetto del provvedimento di condanna, sia individuato con le misure riportate nella perizia del Dott. Per_1 dimessa in atti e citata dalla predetta sentenza. Spese, diritti ed onorari rifusi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Rigettarsi l'istanza di sospensione ex adverso proposta, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO
A fronte del giudicato formatosi, dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto. Condannarsi l'appellante, in virtù della proposizione di un appello tardivo e comunque manifestamente infondato, al risarcimento dei danni per lite temeraria. Spese e compensi di causa rifusi, spese generali, IVA e CPA comprese. IN VIA ISTRUTTORIA Si allega: atto d'appello ricevuto;
rdac del 5 febbraio 2024 di avvenuta notifica della sentenza di primo grado;
istanza di correzione materiale;
decreto di fissazione udienza per correzione materiale;
fascicolo a corredo del giudizio di primo grado. Per tuziorismo e solo all'occorrenza, ammettersi le prove già formulate in primo grado e in particolare:
- venga conferito incarico ad un consulente d'ufficio perché, esaminati i titoli prodotti e i luoghi, descriva l'attuale passaggio esistente sul fondo di proprietà della SI.ra censito ai mappali 346, 351, 352 e 349 del f. Parte_1
20° del Catasto Terreni di Scorzè e oggetto della servitù a favore dei terreni di proprietà dell'attore, ne determini l'attuale larghezza sull'intero tragitto, individui le opere o vegetazioni che impediscono al passaggio la larghezza prevista di 6 metri lineari sulla base dei titoli;
- venga all'occorrenza ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e ammessa prova per testi sul seguente capitolo: a) “Vero che il SI. , personalmente e a mezzo di terzisti, Controparte_1 dal 2012 utilizza per raggiungere i propri terreni catastalmente censiti al comune di Scorzè, f.20 mapp. 307, 14 e 345 a piedi e con mezzi meccanici il passaggio largo 2,5 metri circa sui mappali 346, 351, 352 e 349 del f. 20° del Catasto Terreni di Scorzè, come da fotografie e da planimetria ai docc. 9, 10 e 12 che mi si rammostrano”. Si indicano come testi sul capitolo a) i SI.ri: , residente in [...]
Chirignago di Venezia, via Frassinelli 18; , residente in [...]; , residente in [...].
- venga all'occorrenza ammessa prova per testi sul seguente capitolo: b) “Vero che fino al 2011, ogni anno in occasione dei lavori di semina e trebbiatura, terzisti con mezzi meccanici quali trattori con aratri e mietitrebbie eseguivano lavori sul terreno, ora di proprietà del SI. , passando per Controparte_1 il passaggio corrente sui mappali 346, 351, 352 e 349 del f. 20° del Catasto Terreni di Scorzè, come da planimetria e fotografie che mi si rammostrano di cui ai doc. 9, 10 e 12”; si indicano come testi sul capitolo b) i SI.ri: , residente in 30037 Testimone_4
Scorzè, via San Paolo n. 35\b; , residente in [...]\1; , residente in [...]; Controparte_3
, residente in [...]” Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1. Il SI. , quale proprietario di terreni nel Comune di Controparte_1
Scorzè distinti al Catasto terreni foglio 20 mappali 307, 14 e 345, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la SI.ra , Parte_1 proprietaria dei terreni identificati coi mappali 346, 351,352 e 349, sostenendo che questi ultimi erano gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio istituita con atto notarile notaio el 2.7.1992 rep. 49200 a favore dei Per_2 predetti mappali di proprietà dell'attore, servitù della larghezza di mt 6 (e di altra servitù pedonale e carraia della larghezza di mt 4, per accedere alla servitù di cui sopra); l'attore lamentava che la convenuta avesse reso il passaggio della larghezza di metri 6 inadatto al transito di veicoli agricoli, restringendolo con un filare di alberi e con altri ostacoli, posti lateralmente;
chiedeva che la servitù venisse riconosciuta nelle dimensioni predette e che la IG venisse condannata a ripristinarla per l'intera sua ampiezza di Pt_1 mt 6.
2. Si costituiva in giudizio la SI.ra allegando che da sempre la Pt_1 larghezza della servitù non superava la media di mt 2,52 e che pertanto, il diritto di controparte si era ridotto a quelle dimensioni per il disuso;
invocava altresì la CTU redatta dal geom. nel procedimento possessorio Per_1 relativo alla medesima servitù, svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia, ma promosso da altri interessati, nel quale il Tribunale aveva determinato la larghezza della servitù in mt 4 e non in mt 6.
3. Il Tribunale, dopo aver acquisito il citato rogito del notaio nel quale Per_2 le due servitù di accesso venivano pattuite a favore dei terreni dell'attore, la prima della larghezza di mt 6 e, la seconda, della larghezza di mt 4, ritenuto che il disuso parziale, anche se ultraventennale non avesse ridotto la portata del diritto, trattandosi di servitù volontaria convenzionale, accoglieva la domanda di parte attrice, indicando l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare nella misura di quattro metri.
4. Successivamente, su istanza di parte attrice, il Tribunale, con ordinanza emessa in data 01.03.2024, correggeva il dispositivo della sentenza, precisando che l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare era di sei metri.
5. Mentre pendeva il procedimento di correzione, veniva notificata la sentenza e parte soccombente non appellava entro il termine breve;
appellava solo successivamente, quando le veniva notificato anche il provvedimento di correzione.
6. Contro la sentenza n. 347/24 del Tribunale di Venezia, come corretta nel dispositivo, ha proposto appello, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di correzione, la SI.ra , formulando due motivi di Pt_1 impugnazione:
“1) Violazione di legge con riferimento all'art. 288 cpc e/o vizio di ultrapetizione per avere il Giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta da parte attrice;
2) Violazione e falsa applicazione di legge quanto all'art. 116 cpc nella parte della sentenza individuata al rigo 34 e ss pagina 5, oggetto di correzione, contraddittorietà della motivazione”.
Parte appellante sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto delle reali dimensioni della stradina su cui corre la servitù, di larghezza non superiore a mt 2,53, come rilevato nella CTU esibita in primo grado, esperita nel procedimento possessorio, errando, pertanto, nello stabilire che la servitù ha la larghezza di 6 mt.
Inoltre, la sentenza sarebbe contradditoria, perché nella motivazione indica che la larghezza della servitù è di 4 mt, mentre il dispositivo corretto afferma che la larghezza è di mt 6.
7. Si è costituito in giudizio il SI. , eccependo la tardività della P_ impugnazione rispetto alla notifica della sentenza prima della correzione e pertanto la formazione del giudicato, con conseguente inammissibilità dell'appello perché tardivo.
Nel merito, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
8. L'eccezione di tardività dell'impugnazione è priva di pregio, dal momento che l'appello è stato proposto entro il termine breve dalla notifica della sentenza, munita del dispositivo corretto, che indica in mt 6 l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare. L'art. 288 c.p.c. dispone infatti che le sentenze oggetto di correzione sono impugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dalla notifica della ordinanza di correzione.
9. L'appello è infondato.
Risulta ex actis che la servitù della larghezza di mt 6 è stata riconosciuta a favore dei terreni ora del Signor ed a carico dei terreni della IG P_
, già nel rogito Notaio el 12.12.1977 rep. n. 11172/5679 con Pt_1 Per_2 la seguente dicitura: “Si accede al terreno compravenduto tramite le esistenti servitù di passaggio, servitù che per altro grava per mt lineari 6 lungo tutto il lato sud del map 14 di proprietà del venditore”. Ancora, il successivo rogito el 2.7.1992 rep n. 49200/19347 ribadisce che la servitù indicata nel Per_2 precedente rogito ha la larghezza di mt 6.
Non assume rilevanza la larghezza concreta dello stradello, bensì l'ampiezza della servitù come pattuita nei citati rogiti, idonea al passaggio di macchine agricole la cui larghezza esorbiti rispetto a quella di fatto esistente dello stradello a seguito dell'intervento della IG . Si ritiene altresì, che il Pt_1 mancato uso della servitù in tutta la sua ampiezza non possa determinare la perdita parziale del diritto, per disuso ultraventennale, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale l'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Cass. 9195/24, Cass 6776/91).
L'art. 1067, co. 2, c.c. fa divieto al proprietario del fondo servente di compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
La giurisprudenza precisa che le opere vietate al proprietario del fondo servente dall'art. 1067, cpv., sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, in modo da incidere sensibilmente sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto (Cass. 20549/2019). Conseguentemente, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù (cfr. C. 10990/1998).
Nel caso di specie, dalla lettura dai citati atti notarili, la servitù è stata costituita a carico dei mappali di parte appellante per l'estensione di metri sei di larghezza, per consentire il passaggio per pedoni e mezzi agricoli.
L'attore in primo grado si è lamentato del fatto che le attività poste in essere dalla convenuta abbiano reso il passaggio inadatto al transito di veicoli agricoli, restringendo di molto l'originaria ampiezza della servitù.
La IG non ha contestato tale circostanza. Pt_1
È dunque provato che la riduzione delle dimensioni del sedime gravato dalla servitù, ne ha compromesso l'esercizio da parte del titolare.
Va inoltre considerato che a norma dell'art 1075 c.c. l'esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza,
Tale principio si applica sia nel caso in cui detta limitazione dipenda da inerzia del titolare, sia, come nel caso di specie, quando è provocata da comportamenti imputabili al proprietario del fondo servente.
10. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in €5.000,00 oltre alle spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini ConSIliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 638/24 R.G. ;
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.Ulmiri Cinzia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE), Via Guolo n. 22;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Baldon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Lucatello n. 4;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 347/24 del Tribunale di Venezia del 4 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via preliminare: sospendersi la efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, in via subordinata a tale istanza, ove si dia corso all'esecuzione della sentenza nelle more della decisione di tale domanda inibitoria, stante la già avvenuta notifica di atto di precetto, come in atti, sospendersi l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra esposti. Nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello analiticamente esposti, si chiede venga accertato e dichiarato che la parte decisoria della sentenza di primo grado al punto che indica l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi oggetto del provvedimento di condanna, sia individuato con le misure riportate nella perizia del Dott. Per_1 dimessa in atti e citata dalla predetta sentenza. Spese, diritti ed onorari rifusi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Rigettarsi l'istanza di sospensione ex adverso proposta, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO
A fronte del giudicato formatosi, dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto. Condannarsi l'appellante, in virtù della proposizione di un appello tardivo e comunque manifestamente infondato, al risarcimento dei danni per lite temeraria. Spese e compensi di causa rifusi, spese generali, IVA e CPA comprese. IN VIA ISTRUTTORIA Si allega: atto d'appello ricevuto;
rdac del 5 febbraio 2024 di avvenuta notifica della sentenza di primo grado;
istanza di correzione materiale;
decreto di fissazione udienza per correzione materiale;
fascicolo a corredo del giudizio di primo grado. Per tuziorismo e solo all'occorrenza, ammettersi le prove già formulate in primo grado e in particolare:
- venga conferito incarico ad un consulente d'ufficio perché, esaminati i titoli prodotti e i luoghi, descriva l'attuale passaggio esistente sul fondo di proprietà della SI.ra censito ai mappali 346, 351, 352 e 349 del f. Parte_1
20° del Catasto Terreni di Scorzè e oggetto della servitù a favore dei terreni di proprietà dell'attore, ne determini l'attuale larghezza sull'intero tragitto, individui le opere o vegetazioni che impediscono al passaggio la larghezza prevista di 6 metri lineari sulla base dei titoli;
- venga all'occorrenza ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e ammessa prova per testi sul seguente capitolo: a) “Vero che il SI. , personalmente e a mezzo di terzisti, Controparte_1 dal 2012 utilizza per raggiungere i propri terreni catastalmente censiti al comune di Scorzè, f.20 mapp. 307, 14 e 345 a piedi e con mezzi meccanici il passaggio largo 2,5 metri circa sui mappali 346, 351, 352 e 349 del f. 20° del Catasto Terreni di Scorzè, come da fotografie e da planimetria ai docc. 9, 10 e 12 che mi si rammostrano”. Si indicano come testi sul capitolo a) i SI.ri: , residente in [...]
Chirignago di Venezia, via Frassinelli 18; , residente in [...]; , residente in [...].
- venga all'occorrenza ammessa prova per testi sul seguente capitolo: b) “Vero che fino al 2011, ogni anno in occasione dei lavori di semina e trebbiatura, terzisti con mezzi meccanici quali trattori con aratri e mietitrebbie eseguivano lavori sul terreno, ora di proprietà del SI. , passando per Controparte_1 il passaggio corrente sui mappali 346, 351, 352 e 349 del f. 20° del Catasto Terreni di Scorzè, come da planimetria e fotografie che mi si rammostrano di cui ai doc. 9, 10 e 12”; si indicano come testi sul capitolo b) i SI.ri: , residente in 30037 Testimone_4
Scorzè, via San Paolo n. 35\b; , residente in [...]\1; , residente in [...]; Controparte_3
, residente in [...]” Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1. Il SI. , quale proprietario di terreni nel Comune di Controparte_1
Scorzè distinti al Catasto terreni foglio 20 mappali 307, 14 e 345, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la SI.ra , Parte_1 proprietaria dei terreni identificati coi mappali 346, 351,352 e 349, sostenendo che questi ultimi erano gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio istituita con atto notarile notaio el 2.7.1992 rep. 49200 a favore dei Per_2 predetti mappali di proprietà dell'attore, servitù della larghezza di mt 6 (e di altra servitù pedonale e carraia della larghezza di mt 4, per accedere alla servitù di cui sopra); l'attore lamentava che la convenuta avesse reso il passaggio della larghezza di metri 6 inadatto al transito di veicoli agricoli, restringendolo con un filare di alberi e con altri ostacoli, posti lateralmente;
chiedeva che la servitù venisse riconosciuta nelle dimensioni predette e che la IG venisse condannata a ripristinarla per l'intera sua ampiezza di Pt_1 mt 6.
2. Si costituiva in giudizio la SI.ra allegando che da sempre la Pt_1 larghezza della servitù non superava la media di mt 2,52 e che pertanto, il diritto di controparte si era ridotto a quelle dimensioni per il disuso;
invocava altresì la CTU redatta dal geom. nel procedimento possessorio Per_1 relativo alla medesima servitù, svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia, ma promosso da altri interessati, nel quale il Tribunale aveva determinato la larghezza della servitù in mt 4 e non in mt 6.
3. Il Tribunale, dopo aver acquisito il citato rogito del notaio nel quale Per_2 le due servitù di accesso venivano pattuite a favore dei terreni dell'attore, la prima della larghezza di mt 6 e, la seconda, della larghezza di mt 4, ritenuto che il disuso parziale, anche se ultraventennale non avesse ridotto la portata del diritto, trattandosi di servitù volontaria convenzionale, accoglieva la domanda di parte attrice, indicando l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare nella misura di quattro metri.
4. Successivamente, su istanza di parte attrice, il Tribunale, con ordinanza emessa in data 01.03.2024, correggeva il dispositivo della sentenza, precisando che l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare era di sei metri.
5. Mentre pendeva il procedimento di correzione, veniva notificata la sentenza e parte soccombente non appellava entro il termine breve;
appellava solo successivamente, quando le veniva notificato anche il provvedimento di correzione.
6. Contro la sentenza n. 347/24 del Tribunale di Venezia, come corretta nel dispositivo, ha proposto appello, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di correzione, la SI.ra , formulando due motivi di Pt_1 impugnazione:
“1) Violazione di legge con riferimento all'art. 288 cpc e/o vizio di ultrapetizione per avere il Giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta da parte attrice;
2) Violazione e falsa applicazione di legge quanto all'art. 116 cpc nella parte della sentenza individuata al rigo 34 e ss pagina 5, oggetto di correzione, contraddittorietà della motivazione”.
Parte appellante sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto delle reali dimensioni della stradina su cui corre la servitù, di larghezza non superiore a mt 2,53, come rilevato nella CTU esibita in primo grado, esperita nel procedimento possessorio, errando, pertanto, nello stabilire che la servitù ha la larghezza di 6 mt.
Inoltre, la sentenza sarebbe contradditoria, perché nella motivazione indica che la larghezza della servitù è di 4 mt, mentre il dispositivo corretto afferma che la larghezza è di mt 6.
7. Si è costituito in giudizio il SI. , eccependo la tardività della P_ impugnazione rispetto alla notifica della sentenza prima della correzione e pertanto la formazione del giudicato, con conseguente inammissibilità dell'appello perché tardivo.
Nel merito, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
8. L'eccezione di tardività dell'impugnazione è priva di pregio, dal momento che l'appello è stato proposto entro il termine breve dalla notifica della sentenza, munita del dispositivo corretto, che indica in mt 6 l'estensione della servitù di passaggio da ripristinare. L'art. 288 c.p.c. dispone infatti che le sentenze oggetto di correzione sono impugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dalla notifica della ordinanza di correzione.
9. L'appello è infondato.
Risulta ex actis che la servitù della larghezza di mt 6 è stata riconosciuta a favore dei terreni ora del Signor ed a carico dei terreni della IG P_
, già nel rogito Notaio el 12.12.1977 rep. n. 11172/5679 con Pt_1 Per_2 la seguente dicitura: “Si accede al terreno compravenduto tramite le esistenti servitù di passaggio, servitù che per altro grava per mt lineari 6 lungo tutto il lato sud del map 14 di proprietà del venditore”. Ancora, il successivo rogito el 2.7.1992 rep n. 49200/19347 ribadisce che la servitù indicata nel Per_2 precedente rogito ha la larghezza di mt 6.
Non assume rilevanza la larghezza concreta dello stradello, bensì l'ampiezza della servitù come pattuita nei citati rogiti, idonea al passaggio di macchine agricole la cui larghezza esorbiti rispetto a quella di fatto esistente dello stradello a seguito dell'intervento della IG . Si ritiene altresì, che il Pt_1 mancato uso della servitù in tutta la sua ampiezza non possa determinare la perdita parziale del diritto, per disuso ultraventennale, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale l'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Cass. 9195/24, Cass 6776/91).
L'art. 1067, co. 2, c.c. fa divieto al proprietario del fondo servente di compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
La giurisprudenza precisa che le opere vietate al proprietario del fondo servente dall'art. 1067, cpv., sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, in modo da incidere sensibilmente sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto (Cass. 20549/2019). Conseguentemente, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù (cfr. C. 10990/1998).
Nel caso di specie, dalla lettura dai citati atti notarili, la servitù è stata costituita a carico dei mappali di parte appellante per l'estensione di metri sei di larghezza, per consentire il passaggio per pedoni e mezzi agricoli.
L'attore in primo grado si è lamentato del fatto che le attività poste in essere dalla convenuta abbiano reso il passaggio inadatto al transito di veicoli agricoli, restringendo di molto l'originaria ampiezza della servitù.
La IG non ha contestato tale circostanza. Pt_1
È dunque provato che la riduzione delle dimensioni del sedime gravato dalla servitù, ne ha compromesso l'esercizio da parte del titolare.
Va inoltre considerato che a norma dell'art 1075 c.c. l'esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza,
Tale principio si applica sia nel caso in cui detta limitazione dipenda da inerzia del titolare, sia, come nel caso di specie, quando è provocata da comportamenti imputabili al proprietario del fondo servente.
10. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in €5.000,00 oltre alle spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi