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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott.ssa
Jolanda Di Rosa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, distinta con il n. 622 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del giorno 09/01/2025 con assegnazione dei termini ex art 190
c.p.c. promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Carletti e Maria Paola Marongiu ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del primo , in Email_1 forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ) alla Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Roberta Spaziani, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 09/01/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione (di seguito, breviter, società attrice) conveniva in Parte_1
giudizio il (di seguito, breviter, convenuto), rassegnando Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - rilevare di ufficio/accogliere l'eccezione di omesso tempestivo deposito del titolo
1 giudiziale per cui è pignoramento immobiliare r.g n. 70/19, promosso dal creditore procedente e qui convenuto, nel momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in violazione dell'art. 557, comma 2/3
c.p.c. e per l'effetto dichiarare inefficace il predetto pignoramento immobiliare, conseguentemente tutti gli atti successivi nessuno escluso”.
A sostegno della propria domanda, la società attrice deduceva:
− che in data 19/07/2019 il notificava all'attrice il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 310/2019, adottato dal Giudice di Pace di L'Aquila nel procedimento contraddistinto al R.G. n. 721/19, per il pagamento della complessiva somma di € 2.872,72 a titolo di debito condominiale;
− che in data 19/09/2019 il creditore procedente promuoveva pignoramento immobiliare per un importo comprensivo di spese pari a € 4.109,28 sottoponendo a esecuzione forzata due immobili intestati all'attrice (denominati in perizia Lotto 1 e Lotto 2);
− che il Giudice dell'Esecuzione, letta la perizia estimativa per entrambi gli immobili, disponeva la vendita senza incanto del solo Lotto n. 2 per il giorno 08/02/2022 valutato per € 56.400,00;
− che in data 24/11/2021 la debitrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615/617-624 c.p.c., deducendo i) l'inesistenza della notifica del d.i. n. 310/2019; ii)
l'inefficacia del pignoramento immobiliare per non avere iscritto a ruolo, entro il termine di legge di 15 gg. dal ritiro degli atti, il pignoramento completo di ricorso, titolo esecutivo e precetto, quali copie informatiche munite di attestazione di conformità; iii) la conseguente estinzione della procedura esecutiva;
iv) che con ordinanza del 02/02/2022 il GE rigettava l'istanza di sospensiva ex art. 615 e 624 c.p.c.; v) che essa debitrice proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto adottato dal GE;
− in punto di diritto, i) la violazione del combinato disposto degli artt. 134 e 557 c.p.c., con riferimento all'omesso tempestivo deposito del titolo esecutivo in data 12.10.2019, essendo stato allegato alla notifica del pignoramento il solo ricorso per decreto ingiuntivo;
ii) la conseguente inefficacia processuale del pignoramento derivante dall'inosservanza di un termine perentorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi per la mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione;
[…] accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine perentorio di preclusione fissato dall'art. 615 c.p.c ultimo periodo e dall'art. 617, comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare in ogni sua parte l'atto di
2 citazione introduttivo del presente giudizio;
nel merito accertare e dichiarare, per tutte le sue estese ragioni di fatto e di diritto, l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi;
e, per l'effetto, rigettare la richiesta di dichiarazione di inefficacia del pignoramento”.
Nello specifico, il convenuto deduceva:
− che con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale rigettava il reclamo proposto dall'attrice avverso l'ordinanza del GE;
− che in data 05/04/2022 il debitore esecutato notificava l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi introduttivo del presente giudizio e iscriveva la causa a ruolo in data 12.04.2022, successivamente allo spirare del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, assegnato dal G.E. con ordinanza del 02.02.2022, ricadente il 05.04.2022;
− in ogni caso, l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 615, comma 2, ovvero 617 c.p.c., in quanto il debitore esecutato iscriveva a ruolo il ricorso in opposizione all'esecuzione solamente in data 24.11.2021, ossia dopo l'udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c.;
− nel merito, l'infondatezza della domanda, i) risultando ex actis la prova dell'esistenza del titolo esecutivo azionato dal convenuto, validamente notificato nella sua completezza e depositato nella procedura esecutiva con attestazione di conformità all'originale vergata digitalmente;
ii) non avendo parte attrice disconosciuto la copia attestata e sottoscritta del documento depositato telematicamente.
A seguito di ricusazione del precedente Giudice, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va premesso che l'opposizione promossa dal debitore esecutato deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, contestando lo stesso l'omessa notifica e l'omesso deposito del titolo esecutivo ex art. 557 c.p.c., ossia la regolarità formale della procedura esecutiva.
Com'è noto, infatti, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni (cfr., Cassazione civile sez. III, 6 aprile 2006, n. 8112; Cassazione civile sez.
3 I, 8 agosto 2003, n. 11976; Cassazione civile sez. III, 3 agosto 2002, n. 11646; Cassazione civile sez.
III, 5 maggio 2009, n. 10296).
Nel merito, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di Legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., n. 363/2019; Cass., n. 11458/2018;
Cass., n. 12002/2014).
Nel caso di specie, possono essere assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, in quanto l'esame del merito della domanda conduce a ritenerla manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, avuto modo di chiarire che il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.),
e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (cfr. Cass., n. 6957/2007).
In linea con tale orientamento, la novella del 2014 (decreto legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162) sanziona l'inerzia del creditore procedente che, omettendo il deposito previsto dalla norma, non consente al Giudice dell'esecuzione di verificare la regolarità della procedura: è evidente, pertanto, che la gravità della sanzione (inefficacia del pignoramento) trova giustificazione nella gravità dell'omissione posta in essere dal creditore procedente che, come detto, preclude al giudice dell'esecuzione di verificare la regolarità della procedura esecutiva.
Nella specie, risultano ex actis: i) l'esistenza del titolo esecutivo (cfr. doc. 3 indice di parte convenuta); ii) la notificazione del titolo esecutivo al debitore esecutato nei termini di legge (cfr. doc.
25 indice di parte convenuta); iii) il tempestivo deposito degli atti nella cancelleria del GE (cfr. 5 doc. indice di parte convenuta), non disconosciuti dalla parte attrice;
iv) l'esibizione del titolo nell'ambito nella procedura esecutiva n. 70-1/2019 RGE (cfr. doc. 7 indice di parte convenuta).
Viceversa, la circostanza che, in sede di deposito ex art. 557 c.p.c., il creditore procedente abbia omesso la scansione di una delle pagine contenente il titolo esecutivo assurge a mera irregolarità,
4 priva di conseguenze tanto per il debitore esecutato - che aveva già ricevuto, come detto, la notifica del titolo esecutivo - quanto per la regolarità della procedura esecutiva, stante il successivo deposito del titolo da parte del creditore procedente.
La domanda deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, stante la natura documentale della controversia e il grado di difficoltà delle questioni trattate, nonché maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co.1 bis per la predisposizione di collegamenti ipertestuali tra atti e documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in persona del Giudice, Dott.ssa Jolanda Di
Rosa, ogni diversa istanza rigettata e/o assorbita, così provvede:
➢ rigetta la domanda;
➢ condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 4.951,70 per compensi professionali, oltre spese Parte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
L'Aquila, 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott.ssa
Jolanda Di Rosa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, distinta con il n. 622 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del giorno 09/01/2025 con assegnazione dei termini ex art 190
c.p.c. promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Carletti e Maria Paola Marongiu ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del primo , in Email_1 forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ) alla Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Roberta Spaziani, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 09/01/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione (di seguito, breviter, società attrice) conveniva in Parte_1
giudizio il (di seguito, breviter, convenuto), rassegnando Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - rilevare di ufficio/accogliere l'eccezione di omesso tempestivo deposito del titolo
1 giudiziale per cui è pignoramento immobiliare r.g n. 70/19, promosso dal creditore procedente e qui convenuto, nel momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in violazione dell'art. 557, comma 2/3
c.p.c. e per l'effetto dichiarare inefficace il predetto pignoramento immobiliare, conseguentemente tutti gli atti successivi nessuno escluso”.
A sostegno della propria domanda, la società attrice deduceva:
− che in data 19/07/2019 il notificava all'attrice il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 310/2019, adottato dal Giudice di Pace di L'Aquila nel procedimento contraddistinto al R.G. n. 721/19, per il pagamento della complessiva somma di € 2.872,72 a titolo di debito condominiale;
− che in data 19/09/2019 il creditore procedente promuoveva pignoramento immobiliare per un importo comprensivo di spese pari a € 4.109,28 sottoponendo a esecuzione forzata due immobili intestati all'attrice (denominati in perizia Lotto 1 e Lotto 2);
− che il Giudice dell'Esecuzione, letta la perizia estimativa per entrambi gli immobili, disponeva la vendita senza incanto del solo Lotto n. 2 per il giorno 08/02/2022 valutato per € 56.400,00;
− che in data 24/11/2021 la debitrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615/617-624 c.p.c., deducendo i) l'inesistenza della notifica del d.i. n. 310/2019; ii)
l'inefficacia del pignoramento immobiliare per non avere iscritto a ruolo, entro il termine di legge di 15 gg. dal ritiro degli atti, il pignoramento completo di ricorso, titolo esecutivo e precetto, quali copie informatiche munite di attestazione di conformità; iii) la conseguente estinzione della procedura esecutiva;
iv) che con ordinanza del 02/02/2022 il GE rigettava l'istanza di sospensiva ex art. 615 e 624 c.p.c.; v) che essa debitrice proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto adottato dal GE;
− in punto di diritto, i) la violazione del combinato disposto degli artt. 134 e 557 c.p.c., con riferimento all'omesso tempestivo deposito del titolo esecutivo in data 12.10.2019, essendo stato allegato alla notifica del pignoramento il solo ricorso per decreto ingiuntivo;
ii) la conseguente inefficacia processuale del pignoramento derivante dall'inosservanza di un termine perentorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi per la mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione;
[…] accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine perentorio di preclusione fissato dall'art. 615 c.p.c ultimo periodo e dall'art. 617, comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare in ogni sua parte l'atto di
2 citazione introduttivo del presente giudizio;
nel merito accertare e dichiarare, per tutte le sue estese ragioni di fatto e di diritto, l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi;
e, per l'effetto, rigettare la richiesta di dichiarazione di inefficacia del pignoramento”.
Nello specifico, il convenuto deduceva:
− che con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale rigettava il reclamo proposto dall'attrice avverso l'ordinanza del GE;
− che in data 05/04/2022 il debitore esecutato notificava l'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi introduttivo del presente giudizio e iscriveva la causa a ruolo in data 12.04.2022, successivamente allo spirare del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, assegnato dal G.E. con ordinanza del 02.02.2022, ricadente il 05.04.2022;
− in ogni caso, l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 615, comma 2, ovvero 617 c.p.c., in quanto il debitore esecutato iscriveva a ruolo il ricorso in opposizione all'esecuzione solamente in data 24.11.2021, ossia dopo l'udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c.;
− nel merito, l'infondatezza della domanda, i) risultando ex actis la prova dell'esistenza del titolo esecutivo azionato dal convenuto, validamente notificato nella sua completezza e depositato nella procedura esecutiva con attestazione di conformità all'originale vergata digitalmente;
ii) non avendo parte attrice disconosciuto la copia attestata e sottoscritta del documento depositato telematicamente.
A seguito di ricusazione del precedente Giudice, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va premesso che l'opposizione promossa dal debitore esecutato deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, contestando lo stesso l'omessa notifica e l'omesso deposito del titolo esecutivo ex art. 557 c.p.c., ossia la regolarità formale della procedura esecutiva.
Com'è noto, infatti, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni (cfr., Cassazione civile sez. III, 6 aprile 2006, n. 8112; Cassazione civile sez.
3 I, 8 agosto 2003, n. 11976; Cassazione civile sez. III, 3 agosto 2002, n. 11646; Cassazione civile sez.
III, 5 maggio 2009, n. 10296).
Nel merito, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di Legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., n. 363/2019; Cass., n. 11458/2018;
Cass., n. 12002/2014).
Nel caso di specie, possono essere assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, in quanto l'esame del merito della domanda conduce a ritenerla manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, avuto modo di chiarire che il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.),
e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (cfr. Cass., n. 6957/2007).
In linea con tale orientamento, la novella del 2014 (decreto legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162) sanziona l'inerzia del creditore procedente che, omettendo il deposito previsto dalla norma, non consente al Giudice dell'esecuzione di verificare la regolarità della procedura: è evidente, pertanto, che la gravità della sanzione (inefficacia del pignoramento) trova giustificazione nella gravità dell'omissione posta in essere dal creditore procedente che, come detto, preclude al giudice dell'esecuzione di verificare la regolarità della procedura esecutiva.
Nella specie, risultano ex actis: i) l'esistenza del titolo esecutivo (cfr. doc. 3 indice di parte convenuta); ii) la notificazione del titolo esecutivo al debitore esecutato nei termini di legge (cfr. doc.
25 indice di parte convenuta); iii) il tempestivo deposito degli atti nella cancelleria del GE (cfr. 5 doc. indice di parte convenuta), non disconosciuti dalla parte attrice;
iv) l'esibizione del titolo nell'ambito nella procedura esecutiva n. 70-1/2019 RGE (cfr. doc. 7 indice di parte convenuta).
Viceversa, la circostanza che, in sede di deposito ex art. 557 c.p.c., il creditore procedente abbia omesso la scansione di una delle pagine contenente il titolo esecutivo assurge a mera irregolarità,
4 priva di conseguenze tanto per il debitore esecutato - che aveva già ricevuto, come detto, la notifica del titolo esecutivo - quanto per la regolarità della procedura esecutiva, stante il successivo deposito del titolo da parte del creditore procedente.
La domanda deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, stante la natura documentale della controversia e il grado di difficoltà delle questioni trattate, nonché maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co.1 bis per la predisposizione di collegamenti ipertestuali tra atti e documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in persona del Giudice, Dott.ssa Jolanda Di
Rosa, ogni diversa istanza rigettata e/o assorbita, così provvede:
➢ rigetta la domanda;
➢ condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 4.951,70 per compensi professionali, oltre spese Parte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
L'Aquila, 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
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