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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1946 EL registrato degli affari civili contenziosi ELl'anno
2024, prendente tra: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDO Parte_1
BECCI;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ALESSANDRO CALOGIURI;
RESISTENTE
e con l'intervento EL pubblico ministero.
OGGETTO: regolamentazione ELle condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) preso atto EL provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni ELle Marche nel procedimento n. 599/2018 in data 23.05.2025, nei confronti ELla Sig.ra e EL Sig. disporre Parte_1 CP_1
l'affidamento dei minori e alla madre, alla quale è stato riconosciuto l'esercizio ELla responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale.
Disporre il collocamento dei minori e presso l'abitazione ELla madre Per_1 Per_2 Parte_1
2) disporre che il Sig. avrà diritto di esercitare il proprio diritto di visita dei figli minori, tenendo conto EL CP_1 percorso di recupero ELle proprie capacità genitoriali da effettuarsi presso il Consultorio Familiare di Chiaravalle.
1 In modo graduale, potrà, dapprima effettuare telefonate in modalità protetta con la presenza di personale individuato dal
Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle e, successivamente, potranno disporsi incontri in modalità protetta di tipo valutativo alla presenza di personale individuato dal Consultorio Familiare di Chiaravalle, dopodiché, incontri di c.d. mantenimento alla presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle.
3) Con il pieno recupero ELle proprie capacità genitoriali il Sig. potrà frequentare i figli per un pomeriggio alla CP_1 settimana tutte le settimane e per due fine settimana alternati con il pernotto esclusivamente durante i fine settimana.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere con i figli 5 giorni anche non continuativi.
I minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con un genitore la vigilia e il giorno di Natale fino alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore 17,00 EL 25 dicembre alle ore 22 EL giorno di Santo Stefano. Alternati negli anni il 1° gennaio e
l'Epifania.
Durante il periodo ELle vacanze di Pasqua il padre potrà trascorrere 3 giorni anche non continuativi con i figli, alternando, con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo.
Durante il periodo ELle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per 7 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ugualmente la mamma potrà trascorrere con il figlio 7 giorni continuativi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
I minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternati negli anni;
i genitori potranno tenere con loro i figli nel giorno dei rispettivi compleanni.
Tali statuizioni, in ordine al diritto di visita, si applicheranno salvo migliore accordo tra le parti.
4) disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1
, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e contestualmente, disporre che le spese di straordinaria Per_2 amministrazione relative ai minori saranno divise al 50% tra i genitori come previsto dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione ELle spese straordinarie sottoscritto in data 10.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritto;
5) disporre che l'assegno unico universale per i figli minori e sia percepito per intero dalla Sig.ra Per_1 Per_2
Parte_1
6) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
Alla luce ELle su indicate condizioni le parti congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale disponga:
“- l'incarico al Consultorio Familiare di Chiaravalle affinché proceda a svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità in favore EL Sig. e predisponga gli incontri in modalità protetta di tipo valutativo;
CP_1
- l'incarico al Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle con funzione di vigilanza e monitoraggio e per il sostegno alle videochiamate con modalità protetta e, sempre in accordo con il Consultorio Familiare di Chiaravalle, predisponga gli incontri in modalità protetta di c.d. mantenimento.
All'apertura EL procedimento dinnanzi al Giudice Tutelare in funzione di vigilanza e monitoraggio, invitare lo stesso a comunicare al Servizio Sociale EL e al Consultorio Familiare di Chiaravalle l'apertura EL fascicolo Parte_2 con il numero EL procedimento”.
2 Le parti hanno precisato che quanto alle modalità di affidamento, lo stesso deve intendersi come affido super-esclusivo alla sig.ra in ragione ELle valutazioni già effettuate dal Tribunale per i Minorenni Pt_1 rispetto alla figura paterna, precisando altresì che il passaggio alle modalità d'incontro indicate dal punto
3) ELle conclusioni dovrà essere subordinato alla valutazione e autorizzazione da parte EL giudice tutelare, a cui i servizi e il consultorio provvederanno a trasmettere relazioni periodiche.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione ELle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e nati il 03.08.2016 e il 27.11.2017 dalla relazione intercorsa con il sig. Persona_3 Persona_4
La ricorrente ha dato atto ELla pendenza di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni ELle Marche (n. VG 599/2018), nell'ambito EL quale entrambi i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale, nonché EL procedimento penale n. 21/2023 RGNR che ha visto il CP_1 assolto dal reato di violazione di domicilio mentre per i residui reati di percosse e minacce la condanna minima a mesi 1 di reclusione. Ha, inoltre, evidenziato come il nucleo fosse seguito dapprima dal servizio sociale EL e, successivamente, dal Servizio sociale di Falconara Marittima. Parte_2
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Con comparsa depositata il 22.04.2025, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento CP_1 di condizioni parzialmente difformi da quelle formulate dalla ricorrente.
Con decreto EL 23.05.2025, emesso nel procedimento n. 599/2018, Il Tribunale per i Minorenni ELle
Marche ha revocato la sospensione ELla responsabilità genitoriale ELla madre, in considerazione EL positivo percorso dalla stessa effettuato nonché ELla sua adeguatezza nel ruolo materno ed ha trasmesso gli atti all'intestato Tribunale.
Nel corso EL giudizio le parti hanno autonomamente raggiunto un accordo e all'udienza EL 09.07.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori, sia con riguardo al loro mantenimento, tenuto conto ELle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Per quanto concerne il regime di affidamento, il Tribunale ritiene che la scelta ELl'affidamento super- esclusivo alla sig.ra offra adeguate garanzie di tutela per i minori, in quanto tale modalità comporta Pt_1 una concentrazione totale ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre. Quest'ultima, come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni ELle Marche, appare – a seguito di un significativo
3 percorso di maturazione – persona adeguata e in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni evolutivi dei propri figli.
Le parti hanno, inoltre, disciplinato in modo congruo e coerente anche il graduale riavvicinamento ELla figura paterna ai figli minori, prevedendo inizialmente telefonate protette – già avviate sotto la supervisione dei Servizi Sociali – e successivamente incontri in presenza, da effettuarsi con modalità valutativa. Il passaggio alle c.d. visite libere, disciplinato al punto 3 ELle conclusioni, dovrà essere subordinato a una valutazione positiva da parte EL giudice tutelare, al quale i Servizi Sociali di Chiaravalle dovranno trasmettere relazioni semestrali di aggiornamento.
La definizione consensuale ELla vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale ELle spese di lite tra le parti, così come anche concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede: prende atto ELle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Per_1 concordate dalle parti e per l'effetto dispone che: Persona_4
1. i minori e sono affidati in via super-esclusiva alla madre, presso Persona_3 Persona_4 la quale resteranno collocati;
2. il sig. avrà diritto di esercitare il proprio diritto di visita dei figli minori, tenendo conto CP_1 EL percorso di recupero ELle proprie capacità genitoriali da effettuarsi presso il Consultorio
Familiare di Chiaravalle, in modo graduale. Dapprima, tramite telefonate in modalità protetta con la presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle e, successivamente, mediante incontri in modalità protetta di tipo valutativo alla presenza di personale individuato dal Consultorio Familiare di Chiaravalle, dopodiché, incontri di c.d. mantenimento alla presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di
Chiaravalle.
3. Con il pieno recupero ELle proprie capacità genitoriali, il Sig. potrà frequentare i figli CP_1 per un pomeriggio alla settimana tutte le settimane e per due fine settimana alternati con il pernotto esclusivamente durante i fine settimana. Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere con i figli 5 giorni anche non continuativi. I minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con un genitore la vigilia e il giorno di Natale fino alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore
17,00 EL 25 dicembre alle ore 22 EL giorno di Santo Stefano. Alternati negli anni il 1° gennaio e l'Epifania. Durante il periodo ELle vacanze di Pasqua il padre potrà trascorrere 3 giorni anche non continuativi con i figli, alternando, con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo.
Durante il periodo ELle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per 7 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Ugualmente la mamma potrà trascorrere con il figlio 7 giorni continuativi nel periodo estivo, da
4 concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternati negli anni;
i genitori potranno tenere con loro i figli nel giorno dei rispettivi compleanni. Tali statuizioni, in ordine al diritto di visita, si applicheranno salvo migliore accordo tra le parti.
4. il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli minori e , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1 Per_2
5. le spese di straordinaria amministrazione relative ai minori saranno divise al 50% tra i genitori come previsto dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione ELle spese straordinarie sottoscritto in data 10.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritto;
6. l'assegno unico universale per i figli minori e sarà percepito per intero dalla Per_1 Per_2
Sig.ra Parte_1 incarica il Consultorio Familiare di Chiaravalle di svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità in favore EL Sig. e di predisporre gli incontri in modalità protetta di tipo valutativo;
CP_1 incarica il Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle con funzione di vigilanza e monitoraggio e per il sostegno alle videochiamate con modalità protetta e, sempre in accordo con il Consultorio Familiare di
Chiaravalle, di predisporre gli incontri in modalità protetta di c.d. mantenimento;
manda alla Cancelleria per l'apertura di un procedimento di vigilanza dinnanzi al giudice tutelare, al quale i Servizi Sociali di Chiaravalle dovranno inoltrare relazioni semestrali di aggiornamento, anche al fine di ottenere l'autorizzazione al passaggio alle modalità di incontro libere previste al punto 3; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Chiaravalle e al Consultorio familiare di Chiaravalle.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio EL 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1946 EL registrato degli affari civili contenziosi ELl'anno
2024, prendente tra: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDO Parte_1
BECCI;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ALESSANDRO CALOGIURI;
RESISTENTE
e con l'intervento EL pubblico ministero.
OGGETTO: regolamentazione ELle condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) preso atto EL provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni ELle Marche nel procedimento n. 599/2018 in data 23.05.2025, nei confronti ELla Sig.ra e EL Sig. disporre Parte_1 CP_1
l'affidamento dei minori e alla madre, alla quale è stato riconosciuto l'esercizio ELla responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale.
Disporre il collocamento dei minori e presso l'abitazione ELla madre Per_1 Per_2 Parte_1
2) disporre che il Sig. avrà diritto di esercitare il proprio diritto di visita dei figli minori, tenendo conto EL CP_1 percorso di recupero ELle proprie capacità genitoriali da effettuarsi presso il Consultorio Familiare di Chiaravalle.
1 In modo graduale, potrà, dapprima effettuare telefonate in modalità protetta con la presenza di personale individuato dal
Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle e, successivamente, potranno disporsi incontri in modalità protetta di tipo valutativo alla presenza di personale individuato dal Consultorio Familiare di Chiaravalle, dopodiché, incontri di c.d. mantenimento alla presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle.
3) Con il pieno recupero ELle proprie capacità genitoriali il Sig. potrà frequentare i figli per un pomeriggio alla CP_1 settimana tutte le settimane e per due fine settimana alternati con il pernotto esclusivamente durante i fine settimana.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere con i figli 5 giorni anche non continuativi.
I minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con un genitore la vigilia e il giorno di Natale fino alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore 17,00 EL 25 dicembre alle ore 22 EL giorno di Santo Stefano. Alternati negli anni il 1° gennaio e
l'Epifania.
Durante il periodo ELle vacanze di Pasqua il padre potrà trascorrere 3 giorni anche non continuativi con i figli, alternando, con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo.
Durante il periodo ELle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per 7 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ugualmente la mamma potrà trascorrere con il figlio 7 giorni continuativi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
I minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternati negli anni;
i genitori potranno tenere con loro i figli nel giorno dei rispettivi compleanni.
Tali statuizioni, in ordine al diritto di visita, si applicheranno salvo migliore accordo tra le parti.
4) disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1
, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e contestualmente, disporre che le spese di straordinaria Per_2 amministrazione relative ai minori saranno divise al 50% tra i genitori come previsto dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione ELle spese straordinarie sottoscritto in data 10.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritto;
5) disporre che l'assegno unico universale per i figli minori e sia percepito per intero dalla Sig.ra Per_1 Per_2
Parte_1
6) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
Alla luce ELle su indicate condizioni le parti congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale disponga:
“- l'incarico al Consultorio Familiare di Chiaravalle affinché proceda a svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità in favore EL Sig. e predisponga gli incontri in modalità protetta di tipo valutativo;
CP_1
- l'incarico al Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle con funzione di vigilanza e monitoraggio e per il sostegno alle videochiamate con modalità protetta e, sempre in accordo con il Consultorio Familiare di Chiaravalle, predisponga gli incontri in modalità protetta di c.d. mantenimento.
All'apertura EL procedimento dinnanzi al Giudice Tutelare in funzione di vigilanza e monitoraggio, invitare lo stesso a comunicare al Servizio Sociale EL e al Consultorio Familiare di Chiaravalle l'apertura EL fascicolo Parte_2 con il numero EL procedimento”.
2 Le parti hanno precisato che quanto alle modalità di affidamento, lo stesso deve intendersi come affido super-esclusivo alla sig.ra in ragione ELle valutazioni già effettuate dal Tribunale per i Minorenni Pt_1 rispetto alla figura paterna, precisando altresì che il passaggio alle modalità d'incontro indicate dal punto
3) ELle conclusioni dovrà essere subordinato alla valutazione e autorizzazione da parte EL giudice tutelare, a cui i servizi e il consultorio provvederanno a trasmettere relazioni periodiche.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione ELle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e nati il 03.08.2016 e il 27.11.2017 dalla relazione intercorsa con il sig. Persona_3 Persona_4
La ricorrente ha dato atto ELla pendenza di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni ELle Marche (n. VG 599/2018), nell'ambito EL quale entrambi i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale, nonché EL procedimento penale n. 21/2023 RGNR che ha visto il CP_1 assolto dal reato di violazione di domicilio mentre per i residui reati di percosse e minacce la condanna minima a mesi 1 di reclusione. Ha, inoltre, evidenziato come il nucleo fosse seguito dapprima dal servizio sociale EL e, successivamente, dal Servizio sociale di Falconara Marittima. Parte_2
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Con comparsa depositata il 22.04.2025, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento CP_1 di condizioni parzialmente difformi da quelle formulate dalla ricorrente.
Con decreto EL 23.05.2025, emesso nel procedimento n. 599/2018, Il Tribunale per i Minorenni ELle
Marche ha revocato la sospensione ELla responsabilità genitoriale ELla madre, in considerazione EL positivo percorso dalla stessa effettuato nonché ELla sua adeguatezza nel ruolo materno ed ha trasmesso gli atti all'intestato Tribunale.
Nel corso EL giudizio le parti hanno autonomamente raggiunto un accordo e all'udienza EL 09.07.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori, sia con riguardo al loro mantenimento, tenuto conto ELle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Per quanto concerne il regime di affidamento, il Tribunale ritiene che la scelta ELl'affidamento super- esclusivo alla sig.ra offra adeguate garanzie di tutela per i minori, in quanto tale modalità comporta Pt_1 una concentrazione totale ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre. Quest'ultima, come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni ELle Marche, appare – a seguito di un significativo
3 percorso di maturazione – persona adeguata e in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni evolutivi dei propri figli.
Le parti hanno, inoltre, disciplinato in modo congruo e coerente anche il graduale riavvicinamento ELla figura paterna ai figli minori, prevedendo inizialmente telefonate protette – già avviate sotto la supervisione dei Servizi Sociali – e successivamente incontri in presenza, da effettuarsi con modalità valutativa. Il passaggio alle c.d. visite libere, disciplinato al punto 3 ELle conclusioni, dovrà essere subordinato a una valutazione positiva da parte EL giudice tutelare, al quale i Servizi Sociali di Chiaravalle dovranno trasmettere relazioni semestrali di aggiornamento.
La definizione consensuale ELla vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale ELle spese di lite tra le parti, così come anche concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede: prende atto ELle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Per_1 concordate dalle parti e per l'effetto dispone che: Persona_4
1. i minori e sono affidati in via super-esclusiva alla madre, presso Persona_3 Persona_4 la quale resteranno collocati;
2. il sig. avrà diritto di esercitare il proprio diritto di visita dei figli minori, tenendo conto CP_1 EL percorso di recupero ELle proprie capacità genitoriali da effettuarsi presso il Consultorio
Familiare di Chiaravalle, in modo graduale. Dapprima, tramite telefonate in modalità protetta con la presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle e, successivamente, mediante incontri in modalità protetta di tipo valutativo alla presenza di personale individuato dal Consultorio Familiare di Chiaravalle, dopodiché, incontri di c.d. mantenimento alla presenza di personale individuato dal Servizio Sociale EL Comune di
Chiaravalle.
3. Con il pieno recupero ELle proprie capacità genitoriali, il Sig. potrà frequentare i figli CP_1 per un pomeriggio alla settimana tutte le settimane e per due fine settimana alternati con il pernotto esclusivamente durante i fine settimana. Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere con i figli 5 giorni anche non continuativi. I minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con un genitore la vigilia e il giorno di Natale fino alle ore 17,00 e con l'altro dalle ore
17,00 EL 25 dicembre alle ore 22 EL giorno di Santo Stefano. Alternati negli anni il 1° gennaio e l'Epifania. Durante il periodo ELle vacanze di Pasqua il padre potrà trascorrere 3 giorni anche non continuativi con i figli, alternando, con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo.
Durante il periodo ELle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per 7 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Ugualmente la mamma potrà trascorrere con il figlio 7 giorni continuativi nel periodo estivo, da
4 concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il giorno EL proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternati negli anni;
i genitori potranno tenere con loro i figli nel giorno dei rispettivi compleanni. Tali statuizioni, in ordine al diritto di visita, si applicheranno salvo migliore accordo tra le parti.
4. il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli minori e , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1 Per_2
5. le spese di straordinaria amministrazione relative ai minori saranno divise al 50% tra i genitori come previsto dal protocollo per la disciplina e la regolamentazione ELle spese straordinarie sottoscritto in data 10.07.2024 da intendersi qui integralmente trascritto;
6. l'assegno unico universale per i figli minori e sarà percepito per intero dalla Per_1 Per_2
Sig.ra Parte_1 incarica il Consultorio Familiare di Chiaravalle di svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità in favore EL Sig. e di predisporre gli incontri in modalità protetta di tipo valutativo;
CP_1 incarica il Servizio Sociale EL Comune di Chiaravalle con funzione di vigilanza e monitoraggio e per il sostegno alle videochiamate con modalità protetta e, sempre in accordo con il Consultorio Familiare di
Chiaravalle, di predisporre gli incontri in modalità protetta di c.d. mantenimento;
manda alla Cancelleria per l'apertura di un procedimento di vigilanza dinnanzi al giudice tutelare, al quale i Servizi Sociali di Chiaravalle dovranno inoltrare relazioni semestrali di aggiornamento, anche al fine di ottenere l'autorizzazione al passaggio alle modalità di incontro libere previste al punto 3; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Chiaravalle e al Consultorio familiare di Chiaravalle.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio EL 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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