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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 298/2025 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
AL ND GE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA
VECCHIA OGNINA N. 149 CATANIA
REGIONE IC ES.
[...]
, con il Parte_2
Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA N. 149 CATANIA
e nei confronti dei candidati iscritti alla graduatoria definitiva del 24.10.2024 per l'assunzione di n. 2
unità Operatore tecnico – Famiglia Tecnico-Informatica – Area degli Operatori - TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
- Uffici periferici del di Catania e Controparte_1 CP_1 CP_1
provincia
NON COSTITUITI - CONTUMACI
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Nel merito possono confermarsi gli esiti della fase cautelare svoltasi innanzi a questo decidente, dovendosi dichiarare preliminarmente la contumacia dei controinteressati,
non costituiti.
Si riporta, per comodità, il testo dell'ordinanza di accoglimento.
***
Il Giudice,
ritenuto che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato, anche nei riguardi dei potenziali controinteressati, non costituitisi;
ritenuto che appare sussistere la giurisdizione, perlomeno rispetto a quella parte della domanda che tende a censurare gli atti successivi alla formazione della graduatoria definitiva, in cui la ricorrente risulta collocata al 2° posto utile (v. doc. 8 fasc.
ricorrente), ed in particolare rispetto agli atti con i quali è stata impedita l'immissione nei ruoli della Pubblica Amministrazione per ritenuta insussistenza dei requisiti morali richiesti dall'art. 35, co.
6. T.U.P.I (v. comunicazione del 14.11.2024 doc. 9 ed atti presupposti, ibidem), essendo stati rimossi dalla stessa amministrazione gli atti con i quali si disponeva l'esclusione della graduatoria (v. nota del 22.10.2024, doc. 7,
ibidem), a seguito delle osservazioni analiticamente dedotte dalla ricorrente (v. doc. 4 e
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
6 ibidem) in merito all'iniziale contestazione relativa all'esistenza di un decreto penale di condanna (v. doc. 5 ibidem);
non viene invero in discussione la gestione della graduatoria, ma il diritto della ricorrente all'immissione nei ruoli, negato il 14.11.2024, dunque in epoca successiva alla formazione della graduatoria definitiva medesima (del 25.10.2024), per ritenuta insussistenza dei requisiti morali prescritti;
ritenuto che la domanda cautelare, volta al riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento del 14.11.2024, ed in definitiva all'accertamento dell'insussistenza della preclusione di legge ivi contestata, ai fini dell'eventuale assunzione nei ruoli dell'amministrazione resistente, risulta assistita dal requisito del fumus boni iuris,
posto che la condotta censurata, quale quella riportata nel decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 31.3.2021 (doc. 15, fasc. ricorrente), non appare tale da poter minare i requisiti di moralità ed incensurabilità richiesti dall'art. 35, co. 6, d.lgs.
165/2001; trattasi infatti di condotta colposa (l'omessa custodia di un ciclomotore di proprietà della stessa ricorrente, di cui la stessa era stata nominata custode nel 2012,
rubato, in quanto parcato sulla pubblica via, nel 2019, non marciante, né funzionante)
di tenue entità, per come risulta dallo stesso provvedimento emesso all'esito del procedimento penale, dal quale emerge la non rilevante gravità del fatto (v. richiesta del P.M. richiamata integralmente in seno al decreto), l'applicazione di una multa di euro 150 e la sospensione condizionale della pena;
ritenuto, invero, che non si ravvisa in tale provvedimento alcun accertamento che possa porre in discussione le condizioni di moralità ed incensurabilità della parte, vertendosi in ipotesi di condotta peraltro colposa, né essendo stata ravvisata, neppure dagli inquirenti, fatti di rilevante gravità o altri comportamenti idonei a compromettere i prescritti requisiti di legge;
del resto, lo stesso provvedimento del 14.11.2024, che ha escluso la sussistenza dei detti requisiti, è motivato in modo del tutto generico ed apodittico;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
ritenuto, infine, che nessun rilievo appare assumere il precedente penale del decreto penale di condanna, inizialmente assunto dall'amministrazione quale causa di esclusione dalla graduatoria (v. atto del 15.10.2024 cit.), posto che tale atto è stato successivamente rimosso dalla medesima amministrazione, con altro atto del
22.10.2024, con il quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva, in posizione utile per l'assunzione, in accoglimento delle osservazioni integrative proposte;
il successivo provvedimento del 14.11.2024 non incide sulla permanenza della ricorrente in seno alla graduatoria;
non decreta la sua esclusione;
non riformula la graduatoria, limitandosi ad affermare l'insussistenza dei requisiti morali per procedere all'immissione nei ruoli;
la domanda, per quanto premesso, appare assistita dal requisito del fumus;
ritenuto che sussiste il periculum in mora, tenuto conto che parte ricorrente ha allegato in maniera analitica le proprie precarie condizioni (lavorativa e familiare), sicché,
nelle more del processo ordinario, rischia di subire un danno grave ed irreparabile in merito a posizioni giuridiche primarie, di natura non patrimoniale, non ristorabili per equivalente;
del resto, risulta provata la collocazione della ricorrente in posizione utile alla sua assunzione, avendo il ministero addirittura disposto lo scorrimento;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda cautelare e per l'effetto, disapplicato ogni contrario atto amministrativo;
DICHIARA il diritto di all'assunzione a tempo pieno ed Parte_1
indeterminato di personale contrattualizzato non dirigenziale di Area degli Operatori
per la copertura di n.2 posti di operatore tecnico, Famiglia Tecnico-Informatica, presso gli Uffici periferici del , come da graduatoria definitiva già Controparte_1
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
pubblicata il 25.10.2024 ed in atti, previo svolgimento (e superamento) delle prove di idoneità richieste;
ORDINA alle Amministrazioni convenute di adottare ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire, previo espletamento (e superamento) delle prove di idoneità richieste, l'immissione in ruolo e l'assunzione della ricorrente;
SPESE al definitivo
Si comunichi.
Così deciso in Catania, 15 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino”
La motivazione addotta nel suddetto provvedimento, sia pur a seguito del riesame della vicenda, appare corretta e va quindi confermata, dato che il diniego opposto dall'Amministrazione, privo di una sia pur minima ed effettiva motivazione, appare arbitrario, del tutto disancorato alla vicenda concreta che ha condotto all'emissione del decreto penale di condanna e alle stesse motivazioni ivi richiamate, circa la non gravità
e tenuità della condotta, come visto solo colposa.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, formulata in via subordinata o ipotetica, non occorre in questa sede provvedere, dovendosi rimettere ogni questione a separato giudizio, in caso di mancata esecuzione del presente provvedimento ovvero dell'ordinanza cautelare, in quanto atti immediatamente esecutivi, che l'amministrazione ha il dovere di eseguire, pena le conseguenze di legge e possibili danni erariali.
La particolarità del caso in scrutinio, che prescinde dalla successive questioni esecutive dei provvedimenti emessi, giustifica la compensazione delle spese sia per la fase di merito sia per le fasi cautelari.
P.Q.M.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
DICHIARA il diritto di all'assunzione a tempo pieno ed Parte_1
indeterminato di personale contrattualizzato non dirigenziale di Area degli Operatori per la copertura di n.2 posti di operatore tecnico, Famiglia Tecnico-Informatica, presso gli
Uffici periferici del , come da graduatoria definitiva già Controparte_1
pubblicata il 25.10.2024 ed in atti, previo svolgimento (e superamento) delle prove di idoneità richieste;
CONDANNA le Amministrazioni convenute di adottare ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire, previo espletamento (e superamento) delle prove di idoneità richieste, l'immissione in ruolo e l'assunzione della ricorrente;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, Catania 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 6
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 298/2025 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
AL ND GE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA
VECCHIA OGNINA N. 149 CATANIA
REGIONE IC ES.
[...]
, con il Parte_2
Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA N. 149 CATANIA
e nei confronti dei candidati iscritti alla graduatoria definitiva del 24.10.2024 per l'assunzione di n. 2
unità Operatore tecnico – Famiglia Tecnico-Informatica – Area degli Operatori - TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
- Uffici periferici del di Catania e Controparte_1 CP_1 CP_1
provincia
NON COSTITUITI - CONTUMACI
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Nel merito possono confermarsi gli esiti della fase cautelare svoltasi innanzi a questo decidente, dovendosi dichiarare preliminarmente la contumacia dei controinteressati,
non costituiti.
Si riporta, per comodità, il testo dell'ordinanza di accoglimento.
***
Il Giudice,
ritenuto che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato, anche nei riguardi dei potenziali controinteressati, non costituitisi;
ritenuto che appare sussistere la giurisdizione, perlomeno rispetto a quella parte della domanda che tende a censurare gli atti successivi alla formazione della graduatoria definitiva, in cui la ricorrente risulta collocata al 2° posto utile (v. doc. 8 fasc.
ricorrente), ed in particolare rispetto agli atti con i quali è stata impedita l'immissione nei ruoli della Pubblica Amministrazione per ritenuta insussistenza dei requisiti morali richiesti dall'art. 35, co.
6. T.U.P.I (v. comunicazione del 14.11.2024 doc. 9 ed atti presupposti, ibidem), essendo stati rimossi dalla stessa amministrazione gli atti con i quali si disponeva l'esclusione della graduatoria (v. nota del 22.10.2024, doc. 7,
ibidem), a seguito delle osservazioni analiticamente dedotte dalla ricorrente (v. doc. 4 e
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
6 ibidem) in merito all'iniziale contestazione relativa all'esistenza di un decreto penale di condanna (v. doc. 5 ibidem);
non viene invero in discussione la gestione della graduatoria, ma il diritto della ricorrente all'immissione nei ruoli, negato il 14.11.2024, dunque in epoca successiva alla formazione della graduatoria definitiva medesima (del 25.10.2024), per ritenuta insussistenza dei requisiti morali prescritti;
ritenuto che la domanda cautelare, volta al riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento del 14.11.2024, ed in definitiva all'accertamento dell'insussistenza della preclusione di legge ivi contestata, ai fini dell'eventuale assunzione nei ruoli dell'amministrazione resistente, risulta assistita dal requisito del fumus boni iuris,
posto che la condotta censurata, quale quella riportata nel decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 31.3.2021 (doc. 15, fasc. ricorrente), non appare tale da poter minare i requisiti di moralità ed incensurabilità richiesti dall'art. 35, co. 6, d.lgs.
165/2001; trattasi infatti di condotta colposa (l'omessa custodia di un ciclomotore di proprietà della stessa ricorrente, di cui la stessa era stata nominata custode nel 2012,
rubato, in quanto parcato sulla pubblica via, nel 2019, non marciante, né funzionante)
di tenue entità, per come risulta dallo stesso provvedimento emesso all'esito del procedimento penale, dal quale emerge la non rilevante gravità del fatto (v. richiesta del P.M. richiamata integralmente in seno al decreto), l'applicazione di una multa di euro 150 e la sospensione condizionale della pena;
ritenuto, invero, che non si ravvisa in tale provvedimento alcun accertamento che possa porre in discussione le condizioni di moralità ed incensurabilità della parte, vertendosi in ipotesi di condotta peraltro colposa, né essendo stata ravvisata, neppure dagli inquirenti, fatti di rilevante gravità o altri comportamenti idonei a compromettere i prescritti requisiti di legge;
del resto, lo stesso provvedimento del 14.11.2024, che ha escluso la sussistenza dei detti requisiti, è motivato in modo del tutto generico ed apodittico;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
ritenuto, infine, che nessun rilievo appare assumere il precedente penale del decreto penale di condanna, inizialmente assunto dall'amministrazione quale causa di esclusione dalla graduatoria (v. atto del 15.10.2024 cit.), posto che tale atto è stato successivamente rimosso dalla medesima amministrazione, con altro atto del
22.10.2024, con il quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva, in posizione utile per l'assunzione, in accoglimento delle osservazioni integrative proposte;
il successivo provvedimento del 14.11.2024 non incide sulla permanenza della ricorrente in seno alla graduatoria;
non decreta la sua esclusione;
non riformula la graduatoria, limitandosi ad affermare l'insussistenza dei requisiti morali per procedere all'immissione nei ruoli;
la domanda, per quanto premesso, appare assistita dal requisito del fumus;
ritenuto che sussiste il periculum in mora, tenuto conto che parte ricorrente ha allegato in maniera analitica le proprie precarie condizioni (lavorativa e familiare), sicché,
nelle more del processo ordinario, rischia di subire un danno grave ed irreparabile in merito a posizioni giuridiche primarie, di natura non patrimoniale, non ristorabili per equivalente;
del resto, risulta provata la collocazione della ricorrente in posizione utile alla sua assunzione, avendo il ministero addirittura disposto lo scorrimento;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda cautelare e per l'effetto, disapplicato ogni contrario atto amministrativo;
DICHIARA il diritto di all'assunzione a tempo pieno ed Parte_1
indeterminato di personale contrattualizzato non dirigenziale di Area degli Operatori
per la copertura di n.2 posti di operatore tecnico, Famiglia Tecnico-Informatica, presso gli Uffici periferici del , come da graduatoria definitiva già Controparte_1
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
pubblicata il 25.10.2024 ed in atti, previo svolgimento (e superamento) delle prove di idoneità richieste;
ORDINA alle Amministrazioni convenute di adottare ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire, previo espletamento (e superamento) delle prove di idoneità richieste, l'immissione in ruolo e l'assunzione della ricorrente;
SPESE al definitivo
Si comunichi.
Così deciso in Catania, 15 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino”
La motivazione addotta nel suddetto provvedimento, sia pur a seguito del riesame della vicenda, appare corretta e va quindi confermata, dato che il diniego opposto dall'Amministrazione, privo di una sia pur minima ed effettiva motivazione, appare arbitrario, del tutto disancorato alla vicenda concreta che ha condotto all'emissione del decreto penale di condanna e alle stesse motivazioni ivi richiamate, circa la non gravità
e tenuità della condotta, come visto solo colposa.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, formulata in via subordinata o ipotetica, non occorre in questa sede provvedere, dovendosi rimettere ogni questione a separato giudizio, in caso di mancata esecuzione del presente provvedimento ovvero dell'ordinanza cautelare, in quanto atti immediatamente esecutivi, che l'amministrazione ha il dovere di eseguire, pena le conseguenze di legge e possibili danni erariali.
La particolarità del caso in scrutinio, che prescinde dalla successive questioni esecutive dei provvedimenti emessi, giustifica la compensazione delle spese sia per la fase di merito sia per le fasi cautelari.
P.Q.M.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
DICHIARA il diritto di all'assunzione a tempo pieno ed Parte_1
indeterminato di personale contrattualizzato non dirigenziale di Area degli Operatori per la copertura di n.2 posti di operatore tecnico, Famiglia Tecnico-Informatica, presso gli
Uffici periferici del , come da graduatoria definitiva già Controparte_1
pubblicata il 25.10.2024 ed in atti, previo svolgimento (e superamento) delle prove di idoneità richieste;
CONDANNA le Amministrazioni convenute di adottare ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire, previo espletamento (e superamento) delle prove di idoneità richieste, l'immissione in ruolo e l'assunzione della ricorrente;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, Catania 30 ottobre 2025
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