CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1673/2022
promossa da
elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ga- Parte_1 rimberti n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Banchini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Er- nesto Masi, presso lo studio dell'avv. Stefano Tirapani, che, anche disgiuntamente all'avv. Riccardo Manghi, lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 azienda agricola, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia -territorialmente compe- tente all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Parma originariamente adito- il
, chiedendo ordinare al convenuto di iscrivere il proprio Controparte_1 nominativo nel Registro Quote Latte NO NO e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima esclusione dal detto Registro .
Si è costituito in giudizio il , con comparsa con la quale ha Controparte_1 chiesto rigettare la domanda attorea e condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con sentenza n. 1724/2022 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea con la seguente motivazione:
“Con atto di pignoramento presso terzi, ex coniuge dell'odierno attore Controparte_2 Parte_1
ha pignorato, presso il terzo Provincia di Parma, n. 327.219 “Quote Latte Campagna 2013” di
[...] proprietà del debitore esecutato titolare dell'omonima Azienda Agricola (doc. attoreo Parte_1
n. 2). Le Quote Latte sono state quindi sottoposte ad esecuzione quale bene immateriale.
1 Nel corso del predetto procedimento esecutivo, pendente innanzi al Tribunale di Parma (RGE 2443/2013), il Giudice dell'Esecuzione ha nominato quale CTU il dr. . Persona_1 Nella propria relazione peritale (doc. attoreo n. 3), con specifico riferimento alla vendita di “QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO” (d'ora innanzi, per brevità, anche QLPR), il perito ha assegnato a dette quote un valore economico unitario da 0,07 a 0,10 €/kg (doc. attoreo n. 3). Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 18.04.2014, ha ordinato la vendita “dei beni descritti nel verbale di pignoramento” al valore di stima determinato dal CTU dr. pari ad € 0,10/Kg, richia- Per_1 mando la citata relazione peritale depositata il 27.03.2014, ed affidando l'esecuzione della vendita all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Parma: la vendita, quindi, in base alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione contenute nell'Ordinanza del 18.04.2014, sarebbe dovuta avvenire al prezzo base corrispondente al valore di stima indicato dal perito dr. , pari ad € 0,10 al Kg, oltre IVA di legge Per_1
(doc. attoreo n. 4). L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ha provveduto quindi alla vendita di n. 327.219 “quote latte di pianura (di cui alla perizia allegata)” in favore dell'acquirente Controparte_3
, doc. attoreo n. 5).
[...] Controparte_4 L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ha emesso nei confronti dell'acquirente Controparte_3 la fattura n. 2014/0262 del 19/06/2014, pari ad € 26.000,00 + Iva al 22%, riportante nella descrizione
“327.219 quote latte di pianura, come da perizia” (doc. attoreo n. 6). In data 12/11/2014, è stato istituito il Registro Quote Latte NO NO (fatto riconosciuto da entrambe le parti e da ritenersi pertanto pacifico).
Il - in seguito alla vendita disposta dal GE ed eseguita Controparte_1 dall'Istituto Vendite Giudiziarie in favore dell' - ha provveduto ad Controparte_3 Co iscrivere, nel registro QLPR, le quote latte acquistate dall' Parte_2
[...] Ciò posto, parte attrice, a fondamento delle proprie domande, ha lamentato l'illegittimità del comporta- mento posto in essere dal , il quale avrebbe provveduto Controparte_1 Controparte_1 all'iscrizione nel Registro Quote Latte NO NO, a nome Controparte_3 Pt_3 Quote Latte NO NO (QLPR) da quest'ultima acquistate, senza che vi fosse un valido titolo per l'iscrizione di tale nominativo, avendo così escluso illegittimamente dall'iscrizione il nominativo dell'attore. In particolare, il a sostegno della propria tesi, ha affermato che, nell'ambito della procedura Parte_1 Par esecutiva a suo carico RGE 2443/2013, le quote latte che erano state vendute dall' in favore dell' non fossero “Quote Latte NO NO (QLPR)”, bensì Quote Controparte_3
Latte Comunitarie, ontologicamente diverse dalle prime, e che il avrebbe dovuto, prima di CP_1 effettuare l'iscrizione nel registro QLPR in favore dell' verificare ciò che fosse Controparte_3 stato effettivamente venduto. La tesi di parte attrice risulta infondata, perché muove dall'erroneo assunto secondo cui il Giudice dell'Esecuzione avrebbe disposto la vendita delle quote latte comunitarie. L'esplicito richiamo al prezzo di stima del CTU contenuto nell'ordinanza di vendita del GE del 18.04.2014, stima pari ad € 0,10/Kg (doc. attoreo n. 4), rende evidente che il Giudice dell'Esecuzione avesse ordinato la vendita delle Quote Latte NO NO (QLPR): le uniche infatti che sono state stimate dal perito dr. pari allo stesso valore (0,10 euro/Kg) indicato poi nell'ordi- Persona_1 nanza di vendita, la quale richiama espressamente la relazione peritale del dr. depositata il Per_1
27.03.2014.
2 Il Giudice dell'Esecuzione ha quindi specificato che la vendita sarebbe dovuta avvenire ad un prezzo base d'asta corrispondente al valore indicato dal CTU con riferimento alle QLPR (€ 0,10/Kg), e dunque la vendita non può che aver avuto ad oggetto le QLPR;
non invece, come sostenuto da parte attrice, le quote latte comunitarie, il cui regime, come spiegato dal CTU dr. , era in scadenza al 31.03.2015, e che Per_1 non erano comunque più vendibili visto che, in ogni caso, i contratti avrebbero dovuto essere stipulati entro la data ultima del 16.12.2013 (cfr. relazione peritale del dr. di cui al doc. attoreo n. 3); Per_1 tanto è vero (a conferma della diversità, pacifica, tra QLPR e Quote Latte Comunitarie), che il CTU dr.
, nella propria relazione peritale, aveva assegnato alla Quota Latte Comunitaria un valore pari a Per_1 zero.
Non assume rilevanza ai fini della decisione il fatto che, alla data del pignoramento e della vendita, non fosse ancora stato istituito il Registro delle Quote Latte (istituito in data Controparte_1 12/11/2014), posto che, già prima dell'istituzione di detto Registro, tali quote costituivano diritti immate- riali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dr. ), i quali, secondo Per_1 lo schema della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale una volta istituito il Registro delle Quote Latte NO NO (come poi effettivamente avvenuto). Il convenuto ha provveduto all'iscrizione delle Quote Latte in favore CP_1 Controparte_1 dell' prendendo atto dell'esito della vendita disposta dal Giudice dell'Esecu- Controparte_3 zione ed eseguita dall'IVG nell'ambito della citata procedura esecutiva RGE 2443/2013 in favore dell' (che si era quindi resa acquirente delle quote latte in questione). Controparte_3
Al riguardo va rammentato che, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale, spettava al dan- neggiato provare la colpa del preteso danneggiante. CP_1
Nel caso di specie, nessun profilo di colpa e di responsabilità è ravvisabile in capo al Consorzio conve- nuto, essendosi quest'ultimo limitato a “registrare” l'operazione di acquisto-vendita delle predette quote latte, prendendo atto della loro vendita eseguita in favore dell' all'esito della Controparte_3 procedura esecutiva testé menzionata.
La mancanza della prova della colpa assorbe ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte con- venuta.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere, non essendo in alcun modo sufficiente – come nel caso di specie – la mera infondatezza della domanda proposta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha considerato che la vendita giudiziaria ha riguardato 327.219 quote latte comunitarie, di pianura e non “QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO” (di seguito per brevità, QLPR). L'oggetto della vendita è riportato in questi termini in tutti i provvedimenti del G.E., e non è possibile ipotizzare che, riferimenti ad esso estranei, possano portare a ritenere che i beni venduti fossero diversi da quelli pignorati e che il G.E. avesse voluto mettere in vendita 327.219 quote latte comunitarie facen- dole passare come 327.219 QLPR, pur non sapendo quale sarebbe stato il quantitativo attribuito al
[...]
in tal modo sostanzialmente imbrogliando l'acquirente. Per_2
3 Sostiene che il prezzo base fissato dal Giudice non è idoneo a modificare l'oggetto della vendita, consi- stente in quote latte comunitarie.
Con il secondo motivo, rileva che, a fronte di un dato letterale inequivoco, non vi è spazio ad una diversa interpretazione dell'oggetto della vendita. Osserva che ogni eventuale dubbio doveva essere risolto non ricercando l'indifferente volontà del Giu- dice, che non è un contraente, ma tenendo conto dell'oggetto del pignoramento. Il fatto che il CTU avesse valutato “0” (zero) euro il valore delle quote latte comunitarie pignorate o che le avesse ritenute invendibili e che il G.E., ciò nonostante, avesse comunque fissato un prezzo base, non ha determinato una modifica da parte del G.E. dell'oggetto del pignoramento e della vendita, ma solo la fissazione di un prezzo diverso da quello stabilito dal CTU, senza alcuna incidenza sull'oggetto del pi- gnoramento e dell'esecuzione intera. Rileva ancora che non è neppure verso che le quote latte comunitarie fossero invendibili ed avessero un valore “0”, come fra l'altro testimonia l'acquisto di esse fatto dall' Controparte_3 Infatti, acquistando le 327.219 quote latte comunitarie l' ha potuto produrre, fino al Controparte_3 marzo 2015, il corrispondente maggior quantitativo di latte, evitando le sanzioni in cui altrimenti sarebbe incorsa. Con il terzo motivo, ribadisce che il pignoramento aveva come oggetto esclusivamente quote latte cam- pagna 2013, pacificamente quote comunitarie dell'anno 2013 e non QLPR, di cui in quel momento non si aveva alcuna certezza che sarebbero venute effettivamente ad esistenza, né del quantitativo, né del valore.
Osserva che “la vendita delle quote latte comunitarie (nel giugno 2014) non comportava in automatico la vendita della corrispondente QFF/QLPR; le QLPR vengono ad esistenza come bene immateriale il 12/11/2014 con la istituzione del Registro quote latte NO. L'assegnazione delle QLPR era sle- gata dal possesso delle quote latte comunitarie. Le QLPR sono state attribuite alle aziende produttrici, prendendo come riferimento la quantità di latte destinato alla trasformazione in Controparte_1 nell'anno 2010 … Un allevatore non in possesso di quote latte comunitarie nel 2014 avrebbe comunque potuto avere l'attribuzione di QLPR, se nel 2010 era stato un'azienda produttrice di latte destinato alla trasformazione in ” (doc.4 fasc. I grado) Controparte_1
Evidenzia ancora che la notifica alla Provincia e non al conferma che i beni pignorati fossero CP_1 quote latte il cui registro era appunto tenuto dalla Provincia, la quale aveva trascritto il vincolo/pignora- mento sul proprio registro: quindi quote latte comunitarie e non beni futuri. Se invece il pignoramento avesse avuto ad oggetto QLPR come beni futuri, il medesimo avrebbe dovuto essere notificato al , non alla Provincia. CP_1
Evidenzia che nulla consente di ritenere che oggetto del pignoramento e/o della vendita fosse una cosa futura: l'affermazione della sentenza impugnata è priva di riscontro oggettivo e frutto dell'erroneo rece- pimento dell'ingannevole prospettazione difensiva del . CP_1
Con il quarto motivo, ribadisce che il procedimento di esecuzione aveva come oggetto e fine quello della vendita dei beni pignorati. Il GE nell'ordinanza di vendita ha più volte fatto riferimento ai beni pignorati, affidandone l'esecuzione all'IVG, disponendo, fra l'altro, che con “la vendita dei beni pignorati”, “l'acquirente della titolarità delle quote latte poste in vendita avrà diritto alla immediata fruibilità dei diritti di quota (fungibilità) fin dal momento dell'acquisto”.
4 Nel giugno 2014 non esistevano le QLPR e non era pensabile nemmeno di averne “la titolarità”; né
“l'immediata fruibilità dei diritti di quota (fungibilità) fin dal momento dell'acquisto”; da qui un'ulte- riore conferma del fatto che oggetto della vendita non potevano certamente essere le QLPR, la cui frui- bilità non poteva che avvenire in un momento successivo, che non si sapeva nemmeno se e quando si sarebbe verificato. Part Quindi, a seguito dell'ordinanza del G.E., l' aveva posto in vendita i beni pignorati ed alla procedura aveva partecipato l che aveva acquistato “327.219 quote latte di pianura”. Controparte_3
Con il quinto motivo si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha ravvisato profili di colpa in capo al . CP_1
Osserva, al riguardo, che il ha provveduto all'iscrizione nel Registro dell' CP_1 Controparte_3 sulla base della trasmissione, da parte di detta acquirente, di una pec del 30.3.2015, asseritamente
[...] contenente una scrittura privata avente come oggetto il “trasferimento di quote latte parmigiano reg- giano a titolo definitivo in seguito ad acquisto all'asta di quote latte pignorate”. Rileva che questa scrittura, di cui faceva parte l'Istituto Vendite Giudiziarie, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, era un mero atto ricognitivo e non negoziale, in quanto dall'atto stesso emergeva che il trasferimento conseguiva all'“acquisto all'asta di quote latte pignorate”. Sostiene che, in tale contesto, era obbligo del (cui l'atto di pignoramento avrebbe dovuto CP_1 essere notificato laddove avesse avuto ad oggetto QLPR) richiedere l'atto di acquisto, l'atto della vendita giudiziaria per comprenderne esattamente il contenuto, non essendo certamente l'atto ricognitivo di altro atto, idoneo alla iscrizione.
Osserva ancora che il ha violato non solo le regole di comune prudenza, ma anche specifiche CP_1 disposizioni del regolamento che (art.III.1.7., norma ripresa nelle disposizioni transitorie al punto V.3.2)
“in considerazione della necessità per la corretta gestione del Registro, che sussista certezza in ordine alla identità delle Parti dei contratti nonché in ordine al contenuto delle pattuizioni tra queste interve- nute, sono considerati idonei al recepimento in Registro soltanto i contratti per i quali siano assolti i seguenti requisiti formali:” o atto pubblico, o scrittura privata autenticata o sottoscrizione avanti a un funzionario del Consorzio e ciò non è avvenuto nella fattispecie. Con il sesto motivo, evidenzia che il danno subito dall'azienda agricola è correlato alla minor Parte_1 produzione di latte e alle sanzioni subite, documentate dalle produzioni allegate alla seconda memoria. Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello e delle conclusioni ivi rassegnate e, in via istruttoria, chiede l'ammissione di CTU tecnica volta al calcolo del danno medio tempore subito per le ragioni di cui è causa e alla valorizzazione delle QLPR alla data di introduzione del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che è del tutto corretta è l'argomentazione del Giudice di primo grado.
Il CTU dott. nella relazione resa in sede di esecuzione forzata, ha espressamente dichiarato che Per_1 le quote latte comunitarie erano (ormai) un bene “extra commercium” giacché all'epoca non potevano più essere trasferite;
ha poi altresì aggiunto che, in relazione alla produzione del 2010, con l'introduzione del registro QLPR, sarebbero state attribuite al delle QLPR e che queste avrebbero avuto un Parte_1 valore di € 0,10 al Kg. Da ciò emerge chiaramente che il G.E. non poteva disporre la vendita di beni “extracommercium”, ma solo quella dei beni che all'epoca (quale bene futuro) poteva essere oggetto di trasferimento (anche nell'ambito di un'esecuzione) i quali avevano un valore economico stimato al massimo in € 0,10 al Kg.; valore posto dal G.E. quale prezzo minimo di vendita (come poi è avvenuto).
5 Il Tribunale ha quindi correttamente osservato e motivato che “l'esplicito richiamo al prezzo di stima del CTU contenuto nell'ordinanza di vendita del GE del 18.04.2014, stima pari ad € 0,10/Kg (doc. atto- reo n.4) rende evidente che il Giudice dell'Esecuzione avesse ordinato la vendita delle Parte_5
(QLPR): le uniche infatti che sono state stimate dal perito dr. pari allo
[...] Persona_1 stesso valore (0,10 euro/Kg) indicato poi nell'ordinanza di vendita, la quale richiama espressamente la relazione peritale del dr. depositata il 27.03.2014.”. Per_1
Sul secondo motivo, osserva che le quote latte comunitarie erano in scadenza al 31.03.2015 e alla data del 18.04.2014 non potevano più essere vendute ed avevano valore 0 (zero).
Atteso che il G.E. ha disposto la vendita del bene pignorato ciò prova che oggetto di detta vendita è stato il bene futuro, rappresentato dalle QLPR, al quale il CTU ha attribuito un valore di € 0,10 al Kg.
Rileva ancora che il dott. nella sua perizia ha scritto “Tenuto in considerazione che, il regime Per_1 delle Quote Latte Comunitarie verrà a cessare il 31.03.2015, il Controparte_1
, ha deciso in data 10.12.2012 di proporre al MIPAAF la proroga del piano produttivo
[...]
2011/2013 di ulteriori tre anni e così da valere per le annate 2014/2016 assegnando un quantitativo di kg. latte prodotti nel 2010 e destinati alla trasformazione in …sulla base di quanto Controparte_1 sopra evidenziato conclude: vendita di sola quota latte comunitaria libera: valore di 0,000 al Kg……..si può oggi ritenere che alla QLPR in presenza di dati confermati dal registro e tenuto conto della reale produzione di latte idoneo per possa essere attribuito un valore da 0,07 a 0,10 Controparte_1 euro Kg. Latte.” Sul terzo motivo, con riferimento al fatto che alla data del pignoramento e della vendita, non fosse ancora stato istituito il Registro delle QLPR (fatto avvenuto in data 12/11/2014), il Tribunale ha correttamente ritenuto che, già prima dell'istituzione di detto Registro, tali quote costituivano diritti immateriali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dr. ), i quali, secondo lo schema Per_1 della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale una volta istituito il Registro delle
QLPR (come poi effettivamente avvenuto).
Ribadisce che, alla data della vendita nell'ambito dell'esecuzione mobiliare di cui si tratta, le QLPR avevano natura di bene immateriale futuro - stante l'avvenuta emanazione della relativa normativa - e pertanto potevano essere vendute quale bene immateriale futuro.
Sul quarto motivo ribadisce che il ha legittimamente provveduto all'iscrizione delle QLPR in CP_1 favore dell' prendendo atto dell'esito della vendita disposta dal G.E. Controparte_3
Osserva che il non poteva disattendere l'esito della vendita disposta dal Giudice ed eseguita CP_1 dall'IVG e che, l'unico soggetto che aveva titolo per impugnare quella vendita era il e non lo Parte_1 ha fatto.
Sul quinto motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale non ha ravvisato alcuna colpa in capo al in quanto non spettava all'appellato entrare nel merito dell'interpretazione del provvedimento CP_1 del Giudice, allorché questi (il commissionario è difatti un collaboratore del Giudice ed agisce su sua delega ) ha chiesto la trascrizione della vendita di beni intervenuti nell'ambito di un'esecuzione mobiliare e soggetta al rigoroso controllo di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria competente.
Rileva ancora che parte appellante non ha proposto opposizione alcuna alla esecuzione e/o agli atti ese- cutivi facendo acquiescenza all'intero processo esecutivo. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 07.05.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. I primi quattro motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le seguenti ragioni.
Dalla relazione peritale, disposta nel corso del PPT, è emerso che le quote latte comunitarie avevano valore pari a zero e quindi non erano commerciabili, mentre avevano un valore pari a 0,10 Kg le QLPR.
Il G.E., nel determinare il prezzo di vendita delle quote latte pignorate, ha fatto evidentemente riferimento a questa stima e quindi alle QLPR.
A tale riguardo si osserva che non è rilevante il fatto che il Registro delle QLPR non fosse stato ancora istituito all'epoca del pignoramento presso terzi e della relativa vendita dei beni pignorati, in quanto dette quote costituivano diritti immateriali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dott. ), e, secondo lo schema della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale Per_1 una volta istituito detto Registro (come poi effettivamente avvenuto).
Non sono fondati poi il quinto e il sesto motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
Non è ravvisabile alcuna colpa del appellato, il quale si è limitato prendere atto dell'esito della CP_1 Part vendita disposta dal G.E. ed eseguita dall' ; mentre, l'unico soggetto legittimato ad impugnare detta vendita era il il quale avrebbe potuto e dovuto proporre rituale opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 laddove avesse ritenuto viziato il processo esecutivo.
Il è un soggetto del tutto estraneo alla procedura esecu- Controparte_1 tiva conclusasi con la vendita delle QLPR oggetto della presente causa.
Difatti detto si è limitato a trascrivere nel Registro l'avvenuto trasferimento delle QLPR, di- CP_1 sposto a seguito del provvedimento del G.E. contro il debitore esecutato ed in favore dell' Parte_6
che aveva regolarmente acquistato dette QLPR nell'ambito della procedura esecutiva.
[...] Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 6.946,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1673/2022
promossa da
elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Ga- Parte_1 rimberti n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Banchini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Er- nesto Masi, presso lo studio dell'avv. Stefano Tirapani, che, anche disgiuntamente all'avv. Riccardo Manghi, lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 azienda agricola, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia -territorialmente compe- tente all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Parma originariamente adito- il
, chiedendo ordinare al convenuto di iscrivere il proprio Controparte_1 nominativo nel Registro Quote Latte NO NO e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima esclusione dal detto Registro .
Si è costituito in giudizio il , con comparsa con la quale ha Controparte_1 chiesto rigettare la domanda attorea e condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con sentenza n. 1724/2022 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea con la seguente motivazione:
“Con atto di pignoramento presso terzi, ex coniuge dell'odierno attore Controparte_2 Parte_1
ha pignorato, presso il terzo Provincia di Parma, n. 327.219 “Quote Latte Campagna 2013” di
[...] proprietà del debitore esecutato titolare dell'omonima Azienda Agricola (doc. attoreo Parte_1
n. 2). Le Quote Latte sono state quindi sottoposte ad esecuzione quale bene immateriale.
1 Nel corso del predetto procedimento esecutivo, pendente innanzi al Tribunale di Parma (RGE 2443/2013), il Giudice dell'Esecuzione ha nominato quale CTU il dr. . Persona_1 Nella propria relazione peritale (doc. attoreo n. 3), con specifico riferimento alla vendita di “QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO” (d'ora innanzi, per brevità, anche QLPR), il perito ha assegnato a dette quote un valore economico unitario da 0,07 a 0,10 €/kg (doc. attoreo n. 3). Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 18.04.2014, ha ordinato la vendita “dei beni descritti nel verbale di pignoramento” al valore di stima determinato dal CTU dr. pari ad € 0,10/Kg, richia- Per_1 mando la citata relazione peritale depositata il 27.03.2014, ed affidando l'esecuzione della vendita all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Parma: la vendita, quindi, in base alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione contenute nell'Ordinanza del 18.04.2014, sarebbe dovuta avvenire al prezzo base corrispondente al valore di stima indicato dal perito dr. , pari ad € 0,10 al Kg, oltre IVA di legge Per_1
(doc. attoreo n. 4). L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ha provveduto quindi alla vendita di n. 327.219 “quote latte di pianura (di cui alla perizia allegata)” in favore dell'acquirente Controparte_3
, doc. attoreo n. 5).
[...] Controparte_4 L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ha emesso nei confronti dell'acquirente Controparte_3 la fattura n. 2014/0262 del 19/06/2014, pari ad € 26.000,00 + Iva al 22%, riportante nella descrizione
“327.219 quote latte di pianura, come da perizia” (doc. attoreo n. 6). In data 12/11/2014, è stato istituito il Registro Quote Latte NO NO (fatto riconosciuto da entrambe le parti e da ritenersi pertanto pacifico).
Il - in seguito alla vendita disposta dal GE ed eseguita Controparte_1 dall'Istituto Vendite Giudiziarie in favore dell' - ha provveduto ad Controparte_3 Co iscrivere, nel registro QLPR, le quote latte acquistate dall' Parte_2
[...] Ciò posto, parte attrice, a fondamento delle proprie domande, ha lamentato l'illegittimità del comporta- mento posto in essere dal , il quale avrebbe provveduto Controparte_1 Controparte_1 all'iscrizione nel Registro Quote Latte NO NO, a nome Controparte_3 Pt_3 Quote Latte NO NO (QLPR) da quest'ultima acquistate, senza che vi fosse un valido titolo per l'iscrizione di tale nominativo, avendo così escluso illegittimamente dall'iscrizione il nominativo dell'attore. In particolare, il a sostegno della propria tesi, ha affermato che, nell'ambito della procedura Parte_1 Par esecutiva a suo carico RGE 2443/2013, le quote latte che erano state vendute dall' in favore dell' non fossero “Quote Latte NO NO (QLPR)”, bensì Quote Controparte_3
Latte Comunitarie, ontologicamente diverse dalle prime, e che il avrebbe dovuto, prima di CP_1 effettuare l'iscrizione nel registro QLPR in favore dell' verificare ciò che fosse Controparte_3 stato effettivamente venduto. La tesi di parte attrice risulta infondata, perché muove dall'erroneo assunto secondo cui il Giudice dell'Esecuzione avrebbe disposto la vendita delle quote latte comunitarie. L'esplicito richiamo al prezzo di stima del CTU contenuto nell'ordinanza di vendita del GE del 18.04.2014, stima pari ad € 0,10/Kg (doc. attoreo n. 4), rende evidente che il Giudice dell'Esecuzione avesse ordinato la vendita delle Quote Latte NO NO (QLPR): le uniche infatti che sono state stimate dal perito dr. pari allo stesso valore (0,10 euro/Kg) indicato poi nell'ordi- Persona_1 nanza di vendita, la quale richiama espressamente la relazione peritale del dr. depositata il Per_1
27.03.2014.
2 Il Giudice dell'Esecuzione ha quindi specificato che la vendita sarebbe dovuta avvenire ad un prezzo base d'asta corrispondente al valore indicato dal CTU con riferimento alle QLPR (€ 0,10/Kg), e dunque la vendita non può che aver avuto ad oggetto le QLPR;
non invece, come sostenuto da parte attrice, le quote latte comunitarie, il cui regime, come spiegato dal CTU dr. , era in scadenza al 31.03.2015, e che Per_1 non erano comunque più vendibili visto che, in ogni caso, i contratti avrebbero dovuto essere stipulati entro la data ultima del 16.12.2013 (cfr. relazione peritale del dr. di cui al doc. attoreo n. 3); Per_1 tanto è vero (a conferma della diversità, pacifica, tra QLPR e Quote Latte Comunitarie), che il CTU dr.
, nella propria relazione peritale, aveva assegnato alla Quota Latte Comunitaria un valore pari a Per_1 zero.
Non assume rilevanza ai fini della decisione il fatto che, alla data del pignoramento e della vendita, non fosse ancora stato istituito il Registro delle Quote Latte (istituito in data Controparte_1 12/11/2014), posto che, già prima dell'istituzione di detto Registro, tali quote costituivano diritti immate- riali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dr. ), i quali, secondo Per_1 lo schema della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale una volta istituito il Registro delle Quote Latte NO NO (come poi effettivamente avvenuto). Il convenuto ha provveduto all'iscrizione delle Quote Latte in favore CP_1 Controparte_1 dell' prendendo atto dell'esito della vendita disposta dal Giudice dell'Esecu- Controparte_3 zione ed eseguita dall'IVG nell'ambito della citata procedura esecutiva RGE 2443/2013 in favore dell' (che si era quindi resa acquirente delle quote latte in questione). Controparte_3
Al riguardo va rammentato che, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale, spettava al dan- neggiato provare la colpa del preteso danneggiante. CP_1
Nel caso di specie, nessun profilo di colpa e di responsabilità è ravvisabile in capo al Consorzio conve- nuto, essendosi quest'ultimo limitato a “registrare” l'operazione di acquisto-vendita delle predette quote latte, prendendo atto della loro vendita eseguita in favore dell' all'esito della Controparte_3 procedura esecutiva testé menzionata.
La mancanza della prova della colpa assorbe ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte con- venuta.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere, non essendo in alcun modo sufficiente – come nel caso di specie – la mera infondatezza della domanda proposta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha considerato che la vendita giudiziaria ha riguardato 327.219 quote latte comunitarie, di pianura e non “QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO” (di seguito per brevità, QLPR). L'oggetto della vendita è riportato in questi termini in tutti i provvedimenti del G.E., e non è possibile ipotizzare che, riferimenti ad esso estranei, possano portare a ritenere che i beni venduti fossero diversi da quelli pignorati e che il G.E. avesse voluto mettere in vendita 327.219 quote latte comunitarie facen- dole passare come 327.219 QLPR, pur non sapendo quale sarebbe stato il quantitativo attribuito al
[...]
in tal modo sostanzialmente imbrogliando l'acquirente. Per_2
3 Sostiene che il prezzo base fissato dal Giudice non è idoneo a modificare l'oggetto della vendita, consi- stente in quote latte comunitarie.
Con il secondo motivo, rileva che, a fronte di un dato letterale inequivoco, non vi è spazio ad una diversa interpretazione dell'oggetto della vendita. Osserva che ogni eventuale dubbio doveva essere risolto non ricercando l'indifferente volontà del Giu- dice, che non è un contraente, ma tenendo conto dell'oggetto del pignoramento. Il fatto che il CTU avesse valutato “0” (zero) euro il valore delle quote latte comunitarie pignorate o che le avesse ritenute invendibili e che il G.E., ciò nonostante, avesse comunque fissato un prezzo base, non ha determinato una modifica da parte del G.E. dell'oggetto del pignoramento e della vendita, ma solo la fissazione di un prezzo diverso da quello stabilito dal CTU, senza alcuna incidenza sull'oggetto del pi- gnoramento e dell'esecuzione intera. Rileva ancora che non è neppure verso che le quote latte comunitarie fossero invendibili ed avessero un valore “0”, come fra l'altro testimonia l'acquisto di esse fatto dall' Controparte_3 Infatti, acquistando le 327.219 quote latte comunitarie l' ha potuto produrre, fino al Controparte_3 marzo 2015, il corrispondente maggior quantitativo di latte, evitando le sanzioni in cui altrimenti sarebbe incorsa. Con il terzo motivo, ribadisce che il pignoramento aveva come oggetto esclusivamente quote latte cam- pagna 2013, pacificamente quote comunitarie dell'anno 2013 e non QLPR, di cui in quel momento non si aveva alcuna certezza che sarebbero venute effettivamente ad esistenza, né del quantitativo, né del valore.
Osserva che “la vendita delle quote latte comunitarie (nel giugno 2014) non comportava in automatico la vendita della corrispondente QFF/QLPR; le QLPR vengono ad esistenza come bene immateriale il 12/11/2014 con la istituzione del Registro quote latte NO. L'assegnazione delle QLPR era sle- gata dal possesso delle quote latte comunitarie. Le QLPR sono state attribuite alle aziende produttrici, prendendo come riferimento la quantità di latte destinato alla trasformazione in Controparte_1 nell'anno 2010 … Un allevatore non in possesso di quote latte comunitarie nel 2014 avrebbe comunque potuto avere l'attribuzione di QLPR, se nel 2010 era stato un'azienda produttrice di latte destinato alla trasformazione in ” (doc.4 fasc. I grado) Controparte_1
Evidenzia ancora che la notifica alla Provincia e non al conferma che i beni pignorati fossero CP_1 quote latte il cui registro era appunto tenuto dalla Provincia, la quale aveva trascritto il vincolo/pignora- mento sul proprio registro: quindi quote latte comunitarie e non beni futuri. Se invece il pignoramento avesse avuto ad oggetto QLPR come beni futuri, il medesimo avrebbe dovuto essere notificato al , non alla Provincia. CP_1
Evidenzia che nulla consente di ritenere che oggetto del pignoramento e/o della vendita fosse una cosa futura: l'affermazione della sentenza impugnata è priva di riscontro oggettivo e frutto dell'erroneo rece- pimento dell'ingannevole prospettazione difensiva del . CP_1
Con il quarto motivo, ribadisce che il procedimento di esecuzione aveva come oggetto e fine quello della vendita dei beni pignorati. Il GE nell'ordinanza di vendita ha più volte fatto riferimento ai beni pignorati, affidandone l'esecuzione all'IVG, disponendo, fra l'altro, che con “la vendita dei beni pignorati”, “l'acquirente della titolarità delle quote latte poste in vendita avrà diritto alla immediata fruibilità dei diritti di quota (fungibilità) fin dal momento dell'acquisto”.
4 Nel giugno 2014 non esistevano le QLPR e non era pensabile nemmeno di averne “la titolarità”; né
“l'immediata fruibilità dei diritti di quota (fungibilità) fin dal momento dell'acquisto”; da qui un'ulte- riore conferma del fatto che oggetto della vendita non potevano certamente essere le QLPR, la cui frui- bilità non poteva che avvenire in un momento successivo, che non si sapeva nemmeno se e quando si sarebbe verificato. Part Quindi, a seguito dell'ordinanza del G.E., l' aveva posto in vendita i beni pignorati ed alla procedura aveva partecipato l che aveva acquistato “327.219 quote latte di pianura”. Controparte_3
Con il quinto motivo si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha ravvisato profili di colpa in capo al . CP_1
Osserva, al riguardo, che il ha provveduto all'iscrizione nel Registro dell' CP_1 Controparte_3 sulla base della trasmissione, da parte di detta acquirente, di una pec del 30.3.2015, asseritamente
[...] contenente una scrittura privata avente come oggetto il “trasferimento di quote latte parmigiano reg- giano a titolo definitivo in seguito ad acquisto all'asta di quote latte pignorate”. Rileva che questa scrittura, di cui faceva parte l'Istituto Vendite Giudiziarie, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, era un mero atto ricognitivo e non negoziale, in quanto dall'atto stesso emergeva che il trasferimento conseguiva all'“acquisto all'asta di quote latte pignorate”. Sostiene che, in tale contesto, era obbligo del (cui l'atto di pignoramento avrebbe dovuto CP_1 essere notificato laddove avesse avuto ad oggetto QLPR) richiedere l'atto di acquisto, l'atto della vendita giudiziaria per comprenderne esattamente il contenuto, non essendo certamente l'atto ricognitivo di altro atto, idoneo alla iscrizione.
Osserva ancora che il ha violato non solo le regole di comune prudenza, ma anche specifiche CP_1 disposizioni del regolamento che (art.III.1.7., norma ripresa nelle disposizioni transitorie al punto V.3.2)
“in considerazione della necessità per la corretta gestione del Registro, che sussista certezza in ordine alla identità delle Parti dei contratti nonché in ordine al contenuto delle pattuizioni tra queste interve- nute, sono considerati idonei al recepimento in Registro soltanto i contratti per i quali siano assolti i seguenti requisiti formali:” o atto pubblico, o scrittura privata autenticata o sottoscrizione avanti a un funzionario del Consorzio e ciò non è avvenuto nella fattispecie. Con il sesto motivo, evidenzia che il danno subito dall'azienda agricola è correlato alla minor Parte_1 produzione di latte e alle sanzioni subite, documentate dalle produzioni allegate alla seconda memoria. Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello e delle conclusioni ivi rassegnate e, in via istruttoria, chiede l'ammissione di CTU tecnica volta al calcolo del danno medio tempore subito per le ragioni di cui è causa e alla valorizzazione delle QLPR alla data di introduzione del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che è del tutto corretta è l'argomentazione del Giudice di primo grado.
Il CTU dott. nella relazione resa in sede di esecuzione forzata, ha espressamente dichiarato che Per_1 le quote latte comunitarie erano (ormai) un bene “extra commercium” giacché all'epoca non potevano più essere trasferite;
ha poi altresì aggiunto che, in relazione alla produzione del 2010, con l'introduzione del registro QLPR, sarebbero state attribuite al delle QLPR e che queste avrebbero avuto un Parte_1 valore di € 0,10 al Kg. Da ciò emerge chiaramente che il G.E. non poteva disporre la vendita di beni “extracommercium”, ma solo quella dei beni che all'epoca (quale bene futuro) poteva essere oggetto di trasferimento (anche nell'ambito di un'esecuzione) i quali avevano un valore economico stimato al massimo in € 0,10 al Kg.; valore posto dal G.E. quale prezzo minimo di vendita (come poi è avvenuto).
5 Il Tribunale ha quindi correttamente osservato e motivato che “l'esplicito richiamo al prezzo di stima del CTU contenuto nell'ordinanza di vendita del GE del 18.04.2014, stima pari ad € 0,10/Kg (doc. atto- reo n.4) rende evidente che il Giudice dell'Esecuzione avesse ordinato la vendita delle Parte_5
(QLPR): le uniche infatti che sono state stimate dal perito dr. pari allo
[...] Persona_1 stesso valore (0,10 euro/Kg) indicato poi nell'ordinanza di vendita, la quale richiama espressamente la relazione peritale del dr. depositata il 27.03.2014.”. Per_1
Sul secondo motivo, osserva che le quote latte comunitarie erano in scadenza al 31.03.2015 e alla data del 18.04.2014 non potevano più essere vendute ed avevano valore 0 (zero).
Atteso che il G.E. ha disposto la vendita del bene pignorato ciò prova che oggetto di detta vendita è stato il bene futuro, rappresentato dalle QLPR, al quale il CTU ha attribuito un valore di € 0,10 al Kg.
Rileva ancora che il dott. nella sua perizia ha scritto “Tenuto in considerazione che, il regime Per_1 delle Quote Latte Comunitarie verrà a cessare il 31.03.2015, il Controparte_1
, ha deciso in data 10.12.2012 di proporre al MIPAAF la proroga del piano produttivo
[...]
2011/2013 di ulteriori tre anni e così da valere per le annate 2014/2016 assegnando un quantitativo di kg. latte prodotti nel 2010 e destinati alla trasformazione in …sulla base di quanto Controparte_1 sopra evidenziato conclude: vendita di sola quota latte comunitaria libera: valore di 0,000 al Kg……..si può oggi ritenere che alla QLPR in presenza di dati confermati dal registro e tenuto conto della reale produzione di latte idoneo per possa essere attribuito un valore da 0,07 a 0,10 Controparte_1 euro Kg. Latte.” Sul terzo motivo, con riferimento al fatto che alla data del pignoramento e della vendita, non fosse ancora stato istituito il Registro delle QLPR (fatto avvenuto in data 12/11/2014), il Tribunale ha correttamente ritenuto che, già prima dell'istituzione di detto Registro, tali quote costituivano diritti immateriali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dr. ), i quali, secondo lo schema Per_1 della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale una volta istituito il Registro delle
QLPR (come poi effettivamente avvenuto).
Ribadisce che, alla data della vendita nell'ambito dell'esecuzione mobiliare di cui si tratta, le QLPR avevano natura di bene immateriale futuro - stante l'avvenuta emanazione della relativa normativa - e pertanto potevano essere vendute quale bene immateriale futuro.
Sul quarto motivo ribadisce che il ha legittimamente provveduto all'iscrizione delle QLPR in CP_1 favore dell' prendendo atto dell'esito della vendita disposta dal G.E. Controparte_3
Osserva che il non poteva disattendere l'esito della vendita disposta dal Giudice ed eseguita CP_1 dall'IVG e che, l'unico soggetto che aveva titolo per impugnare quella vendita era il e non lo Parte_1 ha fatto.
Sul quinto motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale non ha ravvisato alcuna colpa in capo al in quanto non spettava all'appellato entrare nel merito dell'interpretazione del provvedimento CP_1 del Giudice, allorché questi (il commissionario è difatti un collaboratore del Giudice ed agisce su sua delega ) ha chiesto la trascrizione della vendita di beni intervenuti nell'ambito di un'esecuzione mobiliare e soggetta al rigoroso controllo di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria competente.
Rileva ancora che parte appellante non ha proposto opposizione alcuna alla esecuzione e/o agli atti ese- cutivi facendo acquiescenza all'intero processo esecutivo. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 07.05.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. I primi quattro motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le seguenti ragioni.
Dalla relazione peritale, disposta nel corso del PPT, è emerso che le quote latte comunitarie avevano valore pari a zero e quindi non erano commerciabili, mentre avevano un valore pari a 0,10 Kg le QLPR.
Il G.E., nel determinare il prezzo di vendita delle quote latte pignorate, ha fatto evidentemente riferimento a questa stima e quindi alle QLPR.
A tale riguardo si osserva che non è rilevante il fatto che il Registro delle QLPR non fosse stato ancora istituito all'epoca del pignoramento presso terzi e della relativa vendita dei beni pignorati, in quanto dette quote costituivano diritti immateriali futuri suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. relazione peritale del dott. ), e, secondo lo schema della vendita di cosa futura, avrebbero assunto consistenza attuale Per_1 una volta istituito detto Registro (come poi effettivamente avvenuto).
Non sono fondati poi il quinto e il sesto motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
Non è ravvisabile alcuna colpa del appellato, il quale si è limitato prendere atto dell'esito della CP_1 Part vendita disposta dal G.E. ed eseguita dall' ; mentre, l'unico soggetto legittimato ad impugnare detta vendita era il il quale avrebbe potuto e dovuto proporre rituale opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 laddove avesse ritenuto viziato il processo esecutivo.
Il è un soggetto del tutto estraneo alla procedura esecu- Controparte_1 tiva conclusasi con la vendita delle QLPR oggetto della presente causa.
Difatti detto si è limitato a trascrivere nel Registro l'avvenuto trasferimento delle QLPR, di- CP_1 sposto a seguito del provvedimento del G.E. contro il debitore esecutato ed in favore dell' Parte_6
che aveva regolarmente acquistato dette QLPR nell'ambito della procedura esecutiva.
[...] Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 6.946,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7