TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9809/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. VENERUSO ANGELO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. VENERUSO Controparte_1 C.F._2
ANGELO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 09/09/2004 (atto n. 98, P. II, S. A, sez. C, anno 2004), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 2/03/2006) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 06/10/2010) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle Pt_2 seguenti condizioni:
oneri a carico delle parti
Con riferimento agli oneri a carico delle parti, le medesime dichiarano che non sussistono oneri fissi e continuativi (mutui, canoni di locazione, rate o altri obblighi ricorrenti), oltre a quelli già previsti e disciplinati dal presente accordo in materia di mantenimento della prole e ripartizione delle spese straordinarie,
Condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
I coniugi vivranno separati con obbligo al rispetto reciproco;
Per_ la figlia maggiorenne , studentessa non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione coniugale, sita in 80129 Napoli (NA), VIA
Girolamo Santacroce 40;
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_2 sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione coniugale sita in 80129 Napoli (NA), VIA Girolamo Santacroce 40;
l'immobile adibito a casa coniugale, di esclusiva proprietà della Sig.ra , Parte_1 sarà assegnata alla medesima in quanto genitore collocatario del minore;
Pt_2 il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre Parte_3
60 giorni dall'omologa del presente ricorso, avendo già individuato una soluzione abitativa idonea. Entro tale termine, avrà diritto di accedere all'immobile per il prelievo dei propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
Il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra , in qualità Parte_3 Parte_1 di genitore collocatario del figlio minore e genitore convivente con la figlia Pt_2
Per_ maggiorenne , studentessa non ancora economicamente autosufficiente, l'importo complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, così riportato:
- € 300,00 (trecento/00) per il figlio minore;
Pt_2
Per_
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la figlia maggiorenne .
L'importo complessivo sarà versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo mese di gennaio 2026 (prima rivalutazione gennaio 2027).
I genitori convengono che le spese straordinarie relative ad entrambi i figli siano ripartite nella misura del 50% ciascuno e che, per la relativa identificazione, si faccia riferimento al Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Napoli;
Per_ la figlia maggiorenne ed il padre stabiliranno direttamente, Controparte_1 in base alla reciproca volontà e disponibilità, i tempi e le modalità di incontri, senza necessità di un calendario prestabilito;
il Sig. avrà il diritto/dovere di frequentare il figlio minore Controparte_1 Pt_2 secondo le modalità qui di seguito concordate con la madre:
Pag. 2 di 4 a) Due week end al mese da trascorrere presso l'abitazione del padre, ossia il primo ed il terzo week end del mese. Inoltre, trascorrerà un giorno della settimana, da concordare annualmente tra le parti, presso l'abitazione del padre, tendo conto delle esigenze scolastiche, sportive ed altro e degli impegni personali dello stesso;
b) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà il 25 dicembre alternativamente presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con alternanza annuale;
c) Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua alternativamente presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con alternanza annuale;
d) Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni con ciascun genitore. Il periodo specifico per ciascun genitore darà concordato annualmente tra le parti, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli impegni dei genitori.
Le decisioni di maggior interesse relative al figlio , quali inerenti alla Pt_2 salute, all'istruzione, alla formazione educativa, alla residenza abituale e ad altri aspetti fondamentali della crescita, saranno assunti di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di genitorialità e nell'interesse preminente del minore. A tal fine, i genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente ed a ricercare soluzioni condivise, valutando le esigenze ed il benessere del figlio.
I genitori si impegnano a non ostacolare ed, anzi, a favorire i rapporti del figlio minore con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
Pt_2 ciascun genitore si impegna a provvedere direttamente alle esigenze di entrambi i figli durante il periodo di convivenza con ciascuno di essi;
entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura.
Inoltre, si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della carta di identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, nonché del passaporto individuale.
Pag. 3 di 4 Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto del figlio minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 05/01/1976) Parte_1
e (nt. a GI (CE) il 11/12/1972), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9809/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. VENERUSO ANGELO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. VENERUSO Controparte_1 C.F._2
ANGELO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 09/09/2004 (atto n. 98, P. II, S. A, sez. C, anno 2004), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 2/03/2006) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 06/10/2010) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle Pt_2 seguenti condizioni:
oneri a carico delle parti
Con riferimento agli oneri a carico delle parti, le medesime dichiarano che non sussistono oneri fissi e continuativi (mutui, canoni di locazione, rate o altri obblighi ricorrenti), oltre a quelli già previsti e disciplinati dal presente accordo in materia di mantenimento della prole e ripartizione delle spese straordinarie,
Condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
I coniugi vivranno separati con obbligo al rispetto reciproco;
Per_ la figlia maggiorenne , studentessa non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione coniugale, sita in 80129 Napoli (NA), VIA
Girolamo Santacroce 40;
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_2 sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione coniugale sita in 80129 Napoli (NA), VIA Girolamo Santacroce 40;
l'immobile adibito a casa coniugale, di esclusiva proprietà della Sig.ra , Parte_1 sarà assegnata alla medesima in quanto genitore collocatario del minore;
Pt_2 il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre Parte_3
60 giorni dall'omologa del presente ricorso, avendo già individuato una soluzione abitativa idonea. Entro tale termine, avrà diritto di accedere all'immobile per il prelievo dei propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
Il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra , in qualità Parte_3 Parte_1 di genitore collocatario del figlio minore e genitore convivente con la figlia Pt_2
Per_ maggiorenne , studentessa non ancora economicamente autosufficiente, l'importo complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, così riportato:
- € 300,00 (trecento/00) per il figlio minore;
Pt_2
Per_
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la figlia maggiorenne .
L'importo complessivo sarà versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo mese di gennaio 2026 (prima rivalutazione gennaio 2027).
I genitori convengono che le spese straordinarie relative ad entrambi i figli siano ripartite nella misura del 50% ciascuno e che, per la relativa identificazione, si faccia riferimento al Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Napoli;
Per_ la figlia maggiorenne ed il padre stabiliranno direttamente, Controparte_1 in base alla reciproca volontà e disponibilità, i tempi e le modalità di incontri, senza necessità di un calendario prestabilito;
il Sig. avrà il diritto/dovere di frequentare il figlio minore Controparte_1 Pt_2 secondo le modalità qui di seguito concordate con la madre:
Pag. 2 di 4 a) Due week end al mese da trascorrere presso l'abitazione del padre, ossia il primo ed il terzo week end del mese. Inoltre, trascorrerà un giorno della settimana, da concordare annualmente tra le parti, presso l'abitazione del padre, tendo conto delle esigenze scolastiche, sportive ed altro e degli impegni personali dello stesso;
b) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà il 25 dicembre alternativamente presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con alternanza annuale;
c) Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua alternativamente presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con alternanza annuale;
d) Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni con ciascun genitore. Il periodo specifico per ciascun genitore darà concordato annualmente tra le parti, tenendo conto delle esigenze del figlio e degli impegni dei genitori.
Le decisioni di maggior interesse relative al figlio , quali inerenti alla Pt_2 salute, all'istruzione, alla formazione educativa, alla residenza abituale e ad altri aspetti fondamentali della crescita, saranno assunti di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di genitorialità e nell'interesse preminente del minore. A tal fine, i genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente ed a ricercare soluzioni condivise, valutando le esigenze ed il benessere del figlio.
I genitori si impegnano a non ostacolare ed, anzi, a favorire i rapporti del figlio minore con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
Pt_2 ciascun genitore si impegna a provvedere direttamente alle esigenze di entrambi i figli durante il periodo di convivenza con ciascuno di essi;
entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura.
Inoltre, si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della carta di identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, nonché del passaporto individuale.
Pag. 3 di 4 Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto del figlio minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 05/01/1976) Parte_1
e (nt. a GI (CE) il 11/12/1972), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
Pag. 4 di 4