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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 504/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Portici Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Carlo e Luigi Giordano n.11, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sorrentino, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: accertare la sussistenza del requisito sanitario della invalidità in misura utile per l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
10.01.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
7190/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di invalidità nella misura utile per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del solo 67%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] l'istante non è Persona_1 invalida civile secondo la legge per percepire l'assegno di invalidità civile in quanto il suo grado invalidante è pari al 66% della totale dall'epoca della domanda amministrativa del
20/7/23 in poi in base alla documentazione medica posta agli atti ed in base al mio esame clinico.”
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità, deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, contestando, in particolare la percentuale di invalidità individuata (66%) che risultava essere in peius rispetto alla valutazione espressa dalla commissione medica.
Eccepiva le percentuali di invalidità assegnate alle singole patologie dal consulente, evidenziando il quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità sofferto, producendo in tal senso documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura del 74% utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da altra data ritenuta in giustizia. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 10.06.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo ad le seguenti Parte_1 patologie: “[…] a-Portatore di PMK per disturbi del ritmo cardiaco e fibrillazione atriale in soggetto operato di DIV in giovane età. b-Depressione reattiva di medio grado.”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalidità con percentuale minima del 74%.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] l'istante non è invalida civile secondo la legge per percepire l'assegno di invalidità civile in quanto il suo grado invalidante è pari al 66% della totale dall'epoca della domanda amministrativa del 20/7/23 in poi in base alla documentazione medica posta agli atti ed in base al mio esame clinico. “
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, all'udienza del 10.06.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “[…] Il CTU ha inquadrato la patologia cardiaca al cod. 6441 considerandola una valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve- I° Classe NYHA attribuendo il grado invalidante massimo del 30%. […] Si precisa che la mia valutazione cardiologica è stata effettuata sia in base all'esame clinico- cardiologico effettuato durante le operazioni peritali sull'assistito come specialista cardiologo e sia in base all'esame ecocardiografico effettuato in data 6/4/21 presso il
Centro C2 sas e posto nel fascicolo telematico. In tal esame vi era documentato uno scollamento epipericardico saccato in posterobasale, un catetere stimolatore trans cavitario
3 destro ed un rimodellamento ventricolare sinistro, secondario a patch interventricolare in assenza di shunt residuale. La F.E. del Vsx del cuore era conservata (ossia era pari al 58%) ed era presente una sclerosi plurivalvolare determinante “lievi reflussi mitralico, tricuspitale, aortico e polmonare” quindi patologia cardiaca ascritta ad una I° Classe funzionale NYHA. Anche all'ecocolordoppler cardiaco, effettuato durante il ricovero
Ospedaliero Dei Colli in data 18/2/25 (certificazione recente), si certifica che il ventricolo sinistro è di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali con funzione sistolica globale ai limiti della norma.[…] Inoltre, nel ricovero ospedaliero suddetto, si evince che l'istante
“fu ricoverato per ottimizzare la terapia cardiologica” e non per un aggravamento della patologia cardiaca e fu dimessa dalla Struttura Specialistica “asintomatica ed in buon compenso emodinamico”. La ricorrente è anche portatore di un PMK a frequenza variabile
a seconda dell'esigenze fisiologiche del cuore, pertanto, menomazione ascritta al cod. 9202 con grado invalidante del 30% Essendo le due patologie concorrenti tra di loro ed appartenenti ad uno stesso apparato (il cardiaco) nella valutazione complessiva dell'invalidità non si procede alla somma aritmetica di entrambi i gradi invalidanti ma si usa adoperare la Formula Salomonica tra le due invalidità che incidono entrambe con un grado invalidante complessivo del 55% […]. Si precisa che agli atti non vi è alcun esame strumentale che possa far porre diagnosi di discopatie multiple, spondilodiscoartrosi ed artrosi delle ginocchia […].
Ed ha così concluso:” il CTU conferma le valutazioni medico-legali e la conclusione dell'elaborato peritale depositato in Tribunale.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che in capo ad
, sia riconosciuta un'invalidità nella misura del 66%. Parte_1
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici
4 errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , Persona_1 tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, va rigettata la presente opposizione.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione, CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 504/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Portici Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Carlo e Luigi Giordano n.11, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sorrentino, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: accertare la sussistenza del requisito sanitario della invalidità in misura utile per l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
10.01.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
7190/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di invalidità nella misura utile per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del solo 67%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] l'istante non è Persona_1 invalida civile secondo la legge per percepire l'assegno di invalidità civile in quanto il suo grado invalidante è pari al 66% della totale dall'epoca della domanda amministrativa del
20/7/23 in poi in base alla documentazione medica posta agli atti ed in base al mio esame clinico.”
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità, deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, contestando, in particolare la percentuale di invalidità individuata (66%) che risultava essere in peius rispetto alla valutazione espressa dalla commissione medica.
Eccepiva le percentuali di invalidità assegnate alle singole patologie dal consulente, evidenziando il quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità sofferto, producendo in tal senso documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura del 74% utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.07.2023, o da altra data ritenuta in giustizia. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 10.06.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo ad le seguenti Parte_1 patologie: “[…] a-Portatore di PMK per disturbi del ritmo cardiaco e fibrillazione atriale in soggetto operato di DIV in giovane età. b-Depressione reattiva di medio grado.”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalidità con percentuale minima del 74%.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] l'istante non è invalida civile secondo la legge per percepire l'assegno di invalidità civile in quanto il suo grado invalidante è pari al 66% della totale dall'epoca della domanda amministrativa del 20/7/23 in poi in base alla documentazione medica posta agli atti ed in base al mio esame clinico. “
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, all'udienza del 10.06.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “[…] Il CTU ha inquadrato la patologia cardiaca al cod. 6441 considerandola una valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve- I° Classe NYHA attribuendo il grado invalidante massimo del 30%. […] Si precisa che la mia valutazione cardiologica è stata effettuata sia in base all'esame clinico- cardiologico effettuato durante le operazioni peritali sull'assistito come specialista cardiologo e sia in base all'esame ecocardiografico effettuato in data 6/4/21 presso il
Centro C2 sas e posto nel fascicolo telematico. In tal esame vi era documentato uno scollamento epipericardico saccato in posterobasale, un catetere stimolatore trans cavitario
3 destro ed un rimodellamento ventricolare sinistro, secondario a patch interventricolare in assenza di shunt residuale. La F.E. del Vsx del cuore era conservata (ossia era pari al 58%) ed era presente una sclerosi plurivalvolare determinante “lievi reflussi mitralico, tricuspitale, aortico e polmonare” quindi patologia cardiaca ascritta ad una I° Classe funzionale NYHA. Anche all'ecocolordoppler cardiaco, effettuato durante il ricovero
Ospedaliero Dei Colli in data 18/2/25 (certificazione recente), si certifica che il ventricolo sinistro è di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali con funzione sistolica globale ai limiti della norma.[…] Inoltre, nel ricovero ospedaliero suddetto, si evince che l'istante
“fu ricoverato per ottimizzare la terapia cardiologica” e non per un aggravamento della patologia cardiaca e fu dimessa dalla Struttura Specialistica “asintomatica ed in buon compenso emodinamico”. La ricorrente è anche portatore di un PMK a frequenza variabile
a seconda dell'esigenze fisiologiche del cuore, pertanto, menomazione ascritta al cod. 9202 con grado invalidante del 30% Essendo le due patologie concorrenti tra di loro ed appartenenti ad uno stesso apparato (il cardiaco) nella valutazione complessiva dell'invalidità non si procede alla somma aritmetica di entrambi i gradi invalidanti ma si usa adoperare la Formula Salomonica tra le due invalidità che incidono entrambe con un grado invalidante complessivo del 55% […]. Si precisa che agli atti non vi è alcun esame strumentale che possa far porre diagnosi di discopatie multiple, spondilodiscoartrosi ed artrosi delle ginocchia […].
Ed ha così concluso:” il CTU conferma le valutazioni medico-legali e la conclusione dell'elaborato peritale depositato in Tribunale.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che in capo ad
, sia riconosciuta un'invalidità nella misura del 66%. Parte_1
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici
4 errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , Persona_1 tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, va rigettata la presente opposizione.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione, CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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