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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24838/2022 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Sabina Riccardi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pinerolo (TO) alla via Trieste n. 8 parte opponente
e ditta individuale Controparte_1
(c.f. e p. IVA C.F._3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Aiuraudo del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pinerolo alla via Saluzzo n. 35 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto d'appalto ex art. 1655 del codice civile;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente e Parte_1 Parte_2
“In via istruttoria: Disporre CTU tecnica volta a valutare la corrispondenza tra gli elaborati planimetrici autorizzati dal Comune con il permesso di Costruire n. 26 del 12/5/2014 allegati alla perizia del Geom. e lo stato di fatto dell'immobile Per_1 nonché, in caso di difformità, la possibilità ed i costi necessari per la regolarizzazione dell'immobile, così come richiesto nella memoria 183 c. VI n. 2 Cpc del 14/10/2023. In via principale: Revocare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 8354/2022 del 16.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022 nel procedimento RGN 18194/2022) e comunque dichiarare che gli opponenti non sono debitori verso la ditta per le causali di cui alle fatture CP_1 allegate. Condannare la ditta a risarcire agli attori in CP_1 opposizione i danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. che si Controparte_2 quantificano in euro 27.500,00 o in altra somma veriore (maggiore o minore) risultante dal giudizio. In via subordinata: Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra esposte, accertare l'eventuale differenza di prezzo ancora dovuta in base al contratto di appalto intercorso tra il ed il dante causa degli opponenti tenendo CP_1 conto dei lavori effettivamente eseguiti e porre l'importo in compensazione con quello dovuto dal convenuto in opposizione a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. . Controparte_2 In ogni caso, con vittoria di spese, onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa oltre spese successive alla sentenza”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, revocare l'ordinanza 08/02/2024 di non ammissione delle prove richieste da e rimettere la Controparte_3 causa in istruttoria, ammettere le prove testimoniali indicate nella memoria di ex art. Controparte_3 183, comma VI, n. 2 c.p.c. datata 16/10/2023 con i testi ivi indicati e disporre la CTU richiesta in detta memoria, nel merito:
2 confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare e a pagare alla Parte_2 Parte_1 la somma di € 58.900,00 per le opere Controparte_4 realizzate dalla ditta a favore del dante Controparte_3 causa dei oltre agli interessi legali dal Pt_1 27/01/2022 al deposito del Ricorso per decreto ingiuntivo e ex art. 1218, comma IV, cc. dal deposito del Decreto ingiuntivo sino al saldo, rigettare ogni domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, perché infondata in fatto e in diritto con vittoria
[...] di spese e competenze tutte di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 8354/2022
(R.G. n. 18194/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto agli opponenti e Parte_1 Pt_2
il pagamento della somma di € 58.900,00 oltre
[...] accessori e spese legali in favore della parte opposta ditta individuale Controparte_1
La parte opposta ditta individuale CP_5
ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] quanto segue:
1) essa ricorrente in data 31 maggio 2019, ha stipulato con nato a [...] il 22 Controparte_2 gennaio 1949 e deceduto in Pomaretto (TO) in data 17
3 novembre 2019, un contratto per la realizzazione di struttura in cemento armato;
2) per le opere realizzate essa ricorrente ha emesso le fatture n. 12/2019 del 14 giugno 2019 per un ammontare di € 72.600,00 e n. 22/2019 del 25 ottobre 2019 per un ammontare di € 36.300,00;
3) il ha pagato in data 2 luglio 2019 Controparte_2 due acconti per complessivi € 50.000,00 sulla fattura
12/2019 e quindi il credito vantato da essa ricorrente ammonta a € 58.900,00;
4) nelle more del contratto il è Controparte_2 deceduto lasciando eredi i figli e Parte_1 Pt_2
;
[...]
5) con raccomandata inviata impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, e ritirata in data 16 dicembre 2019, nonché successivamente con raccomandata 16 gennaio 2020, erroneamente datata 16 gennaio 2019, ricevuta dal Pt_2
in data 27 gennaio 2020 e rifiutata allo sportello
[...] dal rimaste senza esito, essa ricorrente ha Parte_1 richiesto il pagamento del dovuto;
6) gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario e la procedura è ormai terminata senza che gli eredi abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute al ricorrente.
2. I motivi di opposizione.
Gli odierni opponenti e Parte_1 Parte_2 hanno promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancanza del presupposto per l'adozione del provvedimento monitorio;
assenza della prova scritta dell'asserito credito (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione);
2) difetto di prova in ordine all'effettiva realizzazione delle opere indicate in ricorso monitorio;
4 mancanza di prova del valore dei lavori eseguiti (v. pagg.
7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione e la domanda di pagamento somme avanzata mediante il deposito del ricorso monitorio.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte opposta ditta individuale Druetto geom.
IO ha depositato in atti il contratto di appalto del
31 maggio 2019 redatto e sottoscritto fra il de cuius
NN e la parte opposta medesima (v. il doc. n. Pt_1
5 del fascicolo di parte opposta).
E' pacifico che il de cuius ha versato Controparte_2 acconti per € 50.000,00 e che l'esecuzione del contratto si
è interrotta per il decesso del cennato defunto CP_2
.
[...]
Il contratto del 31 maggio 2019 ha previsto la seguente scansione dei pagamenti:
L'importo complessivo dell'appalto è stato in allora determinato dalle parti a corpo in € 132.000,00.
5 Ciò posto la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta deve essere rigettata per palese difetto di prova.
E' noto infatti che, in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
A ciò si aggiunga che è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore o di realizzazione parziale delle opere, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (v., ex multis,
Cass., Sez. 2, ord. 21517/2019).
Nel caso in esame la parte opposta non ha provato – con contezza e con il necessario dettaglio tecnico -
l'entità delle opere realizzate e di quelle ancora da realizzare.
Essa – infatti – si è limitata a depositare il contratto stipulato in allora fra le parti e un computo metrico, non sottoscritto da alcun soggetto, e dunque di provenienza meramente unilaterale.
Non è stata prodotta in atti alcuna documentazione progettuale, alcuna documentazione amministrativa, nessuna perizia di parte, nessuno stato di avanzamento lavori,
6 nessun documento sottoscritto dalla Direzione Lavori o dal committente, nessuna documentazione fotografica attestante lo stato delle opere realizzate.
A ciò si aggiunga che la richiesta c.t.u. svolta in corso di causa è di per sé inammissibile in quanto del tutto esplorativa.
Sul punto va infatti richiamata la costante giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio a disposizione delle parti e che non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo invece la mera finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto, detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esentare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass.
3343/2001, Cass. 7319/1999 e Cass. 10871/1999).
A prescindere da ogni altra questione, la parte opposta non ha dunque provato il fatto costitutivo della propria domanda di pagamento somme ovverosia di aver realizzato determinate opere in relazione alle quali rivendica il relativo corrispettivo.
A ciò consegue la revoca del d.i. opposto e il rigetto della domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
La parte opponente ha formulato la seguente domanda riconvenzionale:
“Condannare la ditta a risarcire agli attori CP_1 in opposizione i danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. che si Controparte_2
7 quantificano in euro 27.500,00 o in altra somma veriore (maggiore o minore) risultante dal giudizio”
La domanda in parola è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare come il defunto abbia tacitamente accettato le opere Controparte_2 relative al contratto del 2014, concluse nel 2015, senza avanzare alcuna riserva o contestazione, e anzi provvedendo nel 2019 ad affidare alla ditta individuale opposta le ulteriori lavorazioni edili di cui al contratto sopra cennato del 2019.
Da tale comportamento deve dunque inferirsi che egli abbia consapevolmente voluto e ratificato l'operato della ditta individuale opposta in relazione all'immobile oggetto del contratto del 2014.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero chiarito che in tema di appalto, l'art. 1665 del codice civile, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
secondo la Corte, inoltre, la concreta esistenza di tali circostanze costituisce una
“quaestio facti” rimessa di per sé all'apprezzamento del giudice del merito (v., per tutte, Cass., Sez. 2, sent. n.
10452/2020).
Come sopra detto, nel caso in esame, il tempo trascorso dalla consegna dell'opera (2015 – 2019),
l'assenza di contestazioni e doglianze da parte del de cuius nonché l'affidamento di nuove opere Controparte_2 in relazione ad altro immobile nell'anno 2019, sono tutti
8 elementi solidi, gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 del codice civile che convergono nel senso del pieno consenso del committente all'edificazione del manufatto nelle fattezze concretamente realizzate dall'impresa opposta e della piena accettazione delle opere così effettuate.
A ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale qui delibata.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate, nonché in ragione del fatto che esse hanno ad oggetto circostanze tecniche e valutative non demandabili a testimoni, e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c. in ragione dell'esito complessivo del giudizio connotato da soccombenza reciproca.
La parte opposta è invero soccombente in ordine alle domande di pagamento somme avanzate e svolte in via principale;
mentre la parte opponente è a sua volta
9 soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale qui proposta e delibata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
8354/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta ditta individuale geom. Controparte_1 nei confronti degli opponenti e Parte_1 Pt_2
.
[...]
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti e nei confronti Parte_1 Parte_2 della parte opposta ditta individuale geom. CP_1
.
[...]
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24838/2022 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Sabina Riccardi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pinerolo (TO) alla via Trieste n. 8 parte opponente
e ditta individuale Controparte_1
(c.f. e p. IVA C.F._3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Aiuraudo del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pinerolo alla via Saluzzo n. 35 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto d'appalto ex art. 1655 del codice civile;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente e Parte_1 Parte_2
“In via istruttoria: Disporre CTU tecnica volta a valutare la corrispondenza tra gli elaborati planimetrici autorizzati dal Comune con il permesso di Costruire n. 26 del 12/5/2014 allegati alla perizia del Geom. e lo stato di fatto dell'immobile Per_1 nonché, in caso di difformità, la possibilità ed i costi necessari per la regolarizzazione dell'immobile, così come richiesto nella memoria 183 c. VI n. 2 Cpc del 14/10/2023. In via principale: Revocare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 8354/2022 del 16.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022 nel procedimento RGN 18194/2022) e comunque dichiarare che gli opponenti non sono debitori verso la ditta per le causali di cui alle fatture CP_1 allegate. Condannare la ditta a risarcire agli attori in CP_1 opposizione i danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. che si Controparte_2 quantificano in euro 27.500,00 o in altra somma veriore (maggiore o minore) risultante dal giudizio. In via subordinata: Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra esposte, accertare l'eventuale differenza di prezzo ancora dovuta in base al contratto di appalto intercorso tra il ed il dante causa degli opponenti tenendo CP_1 conto dei lavori effettivamente eseguiti e porre l'importo in compensazione con quello dovuto dal convenuto in opposizione a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. . Controparte_2 In ogni caso, con vittoria di spese, onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa oltre spese successive alla sentenza”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, revocare l'ordinanza 08/02/2024 di non ammissione delle prove richieste da e rimettere la Controparte_3 causa in istruttoria, ammettere le prove testimoniali indicate nella memoria di ex art. Controparte_3 183, comma VI, n. 2 c.p.c. datata 16/10/2023 con i testi ivi indicati e disporre la CTU richiesta in detta memoria, nel merito:
2 confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare e a pagare alla Parte_2 Parte_1 la somma di € 58.900,00 per le opere Controparte_4 realizzate dalla ditta a favore del dante Controparte_3 causa dei oltre agli interessi legali dal Pt_1 27/01/2022 al deposito del Ricorso per decreto ingiuntivo e ex art. 1218, comma IV, cc. dal deposito del Decreto ingiuntivo sino al saldo, rigettare ogni domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, perché infondata in fatto e in diritto con vittoria
[...] di spese e competenze tutte di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 8354/2022
(R.G. n. 18194/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto agli opponenti e Parte_1 Pt_2
il pagamento della somma di € 58.900,00 oltre
[...] accessori e spese legali in favore della parte opposta ditta individuale Controparte_1
La parte opposta ditta individuale CP_5
ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] quanto segue:
1) essa ricorrente in data 31 maggio 2019, ha stipulato con nato a [...] il 22 Controparte_2 gennaio 1949 e deceduto in Pomaretto (TO) in data 17
3 novembre 2019, un contratto per la realizzazione di struttura in cemento armato;
2) per le opere realizzate essa ricorrente ha emesso le fatture n. 12/2019 del 14 giugno 2019 per un ammontare di € 72.600,00 e n. 22/2019 del 25 ottobre 2019 per un ammontare di € 36.300,00;
3) il ha pagato in data 2 luglio 2019 Controparte_2 due acconti per complessivi € 50.000,00 sulla fattura
12/2019 e quindi il credito vantato da essa ricorrente ammonta a € 58.900,00;
4) nelle more del contratto il è Controparte_2 deceduto lasciando eredi i figli e Parte_1 Pt_2
;
[...]
5) con raccomandata inviata impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, e ritirata in data 16 dicembre 2019, nonché successivamente con raccomandata 16 gennaio 2020, erroneamente datata 16 gennaio 2019, ricevuta dal Pt_2
in data 27 gennaio 2020 e rifiutata allo sportello
[...] dal rimaste senza esito, essa ricorrente ha Parte_1 richiesto il pagamento del dovuto;
6) gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario e la procedura è ormai terminata senza che gli eredi abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute al ricorrente.
2. I motivi di opposizione.
Gli odierni opponenti e Parte_1 Parte_2 hanno promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancanza del presupposto per l'adozione del provvedimento monitorio;
assenza della prova scritta dell'asserito credito (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione);
2) difetto di prova in ordine all'effettiva realizzazione delle opere indicate in ricorso monitorio;
4 mancanza di prova del valore dei lavori eseguiti (v. pagg.
7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione e la domanda di pagamento somme avanzata mediante il deposito del ricorso monitorio.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte opposta ditta individuale Druetto geom.
IO ha depositato in atti il contratto di appalto del
31 maggio 2019 redatto e sottoscritto fra il de cuius
NN e la parte opposta medesima (v. il doc. n. Pt_1
5 del fascicolo di parte opposta).
E' pacifico che il de cuius ha versato Controparte_2 acconti per € 50.000,00 e che l'esecuzione del contratto si
è interrotta per il decesso del cennato defunto CP_2
.
[...]
Il contratto del 31 maggio 2019 ha previsto la seguente scansione dei pagamenti:
L'importo complessivo dell'appalto è stato in allora determinato dalle parti a corpo in € 132.000,00.
5 Ciò posto la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta deve essere rigettata per palese difetto di prova.
E' noto infatti che, in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
A ciò si aggiunga che è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore o di realizzazione parziale delle opere, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (v., ex multis,
Cass., Sez. 2, ord. 21517/2019).
Nel caso in esame la parte opposta non ha provato – con contezza e con il necessario dettaglio tecnico -
l'entità delle opere realizzate e di quelle ancora da realizzare.
Essa – infatti – si è limitata a depositare il contratto stipulato in allora fra le parti e un computo metrico, non sottoscritto da alcun soggetto, e dunque di provenienza meramente unilaterale.
Non è stata prodotta in atti alcuna documentazione progettuale, alcuna documentazione amministrativa, nessuna perizia di parte, nessuno stato di avanzamento lavori,
6 nessun documento sottoscritto dalla Direzione Lavori o dal committente, nessuna documentazione fotografica attestante lo stato delle opere realizzate.
A ciò si aggiunga che la richiesta c.t.u. svolta in corso di causa è di per sé inammissibile in quanto del tutto esplorativa.
Sul punto va infatti richiamata la costante giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio a disposizione delle parti e che non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo invece la mera finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto, detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esentare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass.
3343/2001, Cass. 7319/1999 e Cass. 10871/1999).
A prescindere da ogni altra questione, la parte opposta non ha dunque provato il fatto costitutivo della propria domanda di pagamento somme ovverosia di aver realizzato determinate opere in relazione alle quali rivendica il relativo corrispettivo.
A ciò consegue la revoca del d.i. opposto e il rigetto della domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
La parte opponente ha formulato la seguente domanda riconvenzionale:
“Condannare la ditta a risarcire agli attori CP_1 in opposizione i danni derivanti dall'esecuzione difforme al permesso di costruire a cui faceva riferimento l'accordo 13.11.2014 sottoscritto con il sig. che si Controparte_2
7 quantificano in euro 27.500,00 o in altra somma veriore (maggiore o minore) risultante dal giudizio”
La domanda in parola è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare come il defunto abbia tacitamente accettato le opere Controparte_2 relative al contratto del 2014, concluse nel 2015, senza avanzare alcuna riserva o contestazione, e anzi provvedendo nel 2019 ad affidare alla ditta individuale opposta le ulteriori lavorazioni edili di cui al contratto sopra cennato del 2019.
Da tale comportamento deve dunque inferirsi che egli abbia consapevolmente voluto e ratificato l'operato della ditta individuale opposta in relazione all'immobile oggetto del contratto del 2014.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero chiarito che in tema di appalto, l'art. 1665 del codice civile, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
secondo la Corte, inoltre, la concreta esistenza di tali circostanze costituisce una
“quaestio facti” rimessa di per sé all'apprezzamento del giudice del merito (v., per tutte, Cass., Sez. 2, sent. n.
10452/2020).
Come sopra detto, nel caso in esame, il tempo trascorso dalla consegna dell'opera (2015 – 2019),
l'assenza di contestazioni e doglianze da parte del de cuius nonché l'affidamento di nuove opere Controparte_2 in relazione ad altro immobile nell'anno 2019, sono tutti
8 elementi solidi, gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 del codice civile che convergono nel senso del pieno consenso del committente all'edificazione del manufatto nelle fattezze concretamente realizzate dall'impresa opposta e della piena accettazione delle opere così effettuate.
A ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale qui delibata.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate, nonché in ragione del fatto che esse hanno ad oggetto circostanze tecniche e valutative non demandabili a testimoni, e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c. in ragione dell'esito complessivo del giudizio connotato da soccombenza reciproca.
La parte opposta è invero soccombente in ordine alle domande di pagamento somme avanzate e svolte in via principale;
mentre la parte opponente è a sua volta
9 soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale qui proposta e delibata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
8354/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta ditta individuale geom. Controparte_1 nei confronti degli opponenti e Parte_1 Pt_2
.
[...]
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti e nei confronti Parte_1 Parte_2 della parte opposta ditta individuale geom. CP_1
.
[...]
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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