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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2426/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone, con il Parte_1 quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 19.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, all'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati. Ciò posto, dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta l'operato della consulente d'ufficio della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il proprio quadro patologico, ritenendo errate le conclusioni a cui è giunta per non aver debitamente considerato l'incidenza delle patologie accertate sulla propria autonomia personale, lamentando, altresì, un aggravamento a livello cognitivo oltre che deambulatorio, che sarebbe confermato dalla documentazione medica allegata al ricorso, successiva all'esame peritale. Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . Per_1
L'esperto, sottoposto a visita il ricorrente in data 17.12.2025, all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto in discrete condizioni fisiche generali, vigile, cosciente e discretamente orientato nel tempo e nello spazio, con corso del pensiero rallentato e progettualità assente. Sulla scorta del dato clinico e documentale, quindi, ha formulato la seguente diagnosi: «Malattia di Parkinson in fase complicata, associata a demenza degenerativa e disturbi comportamentali. IPB con incontinenza vescicale. Note poliartrosiche», quadro clinico-menomativo idoneo ad integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto. Con riferimento al Parkinson, principale patologia che affligge l'interessato, il consulente ha osservato che: «la patologia, attualmente, risulta in fase avanzata con un complesso ed invalidante quadro sintomatologico, rappresentato essenzialmente (vedi consulenza neurologica - prof. Persona_2
– del 9/12/24) da freezing in starting e turning, disturbo del controllo
[...] degli impulsi (ICD), sintomi psicotici (allucinazioni visive), irascibilità, eteroaggressività, deficit cognitivi ingravescenti». Quanto alla decorrenza, ha precisato che: «Trattandosi, nel caso di specie, di patologie ad andamento cronico ed ingravescente, appare evidente che le stesse determinassero un danno funzionale che certamente preesisteva all'attuale momento della loro oggettivazione, per cui facendo riferimento ai criteri di elevata probabilità scientifica desunti dalla comune esperienza clinica,
[…]si può ritenere, tenuto conto della documentazione esaminata e delle risultanze dell'attuale esame clinico-obiettivo, che il requisito previsto per il riconoscimento della prestazione richiesta possa essere considerato integrato dal gennaio 2024, allorchè una accreditabile consulenza geriatrica, eseguita presso il DS 49 attestava “gravi disturbi comportamentali, Parte_2
2 declino cognitivo, incontinenza sfinterica, ADL = 1/6 e IADL = 1/8”, mentre, per contro, una consulenza neurologica, eseguita presso lo stesso DS in data 7/6/22, attestava “Parkinson acinetico rigido in buon compenso». Dunque, in punto di diritto, vale osservare che la prestazione oggetto di giudizio è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo, condizioni che possono ritenersi integrate alla luce delle argomentazioni dell'esperto, che appaiono convincenti e prive di contraddizioni. Tutto ciò posto, quindi, si perviene alla conclusione che la parte istante è abbisognevole di assistenza continua con conseguente riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data da gennaio 2024. Quanto al regime delle spese, esse seguono la soccombenza: il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per atp rende equa la compensazione per tale fase;
per il presente giudizio si pongono a CP_ carico dell' . La non complessità dell'accertamento giustifica l'uso dei parametri minimi. Quanto alle spese di ctu, quelle della fase sommaria vanno poste a carico delle CP_ parti in solido, avendo l documentato il superamento della soglia reddituale prevista per l'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.; le spese peritali della CP_ presente fase vanno poste a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc., non confutata dall'istituto resistente (posto che l'autocertificazione prodotta nel giudizio successivo non può esplicare effetti nella precedente fase, cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 40400 del 16/12/2021).
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2024; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.697,00, oltre accessori come per legge;
- Spese di ctu della fase di atp a carico delle parti in solido e quelle del CP_ giudizio di opposizione a carico dell' , liquidate come da separati decreti.
Nola, 9.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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